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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 05/02/2026, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1751/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SPATARO ANTONIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15579/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174634812 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12710/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe nr. 097 2024 0174634812 000 avente ad oggetto un recupero di minor credito, ex art. 54 bis DPR 633/1972, in relazione al modello IVA 2021, anno d'imposta 2020, per la complessiva somma di euro 1.444.523,05.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità della pretesa fiscale siccome spettante il credito non riconosciuto. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione la Corte riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. Invero la contribuente ha fornito sufficiente prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo idonea documentazione (nella fattispecie veniva documenta l'illegittimità dell'avviso). Per contro va censurato l'operato dell'Ufficio che non ha agito nel pieno rispetto della normativa provvedendo al recupero di somme spettanti alla contribuente.
Infatti, si osserva come nella dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno d'imposta 2020 risulti indicato l'importo di €. 993.448,00 come credito IVA proveniente dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente.
Veniva poi detratto l'importo di €. 421.419,00 siccome credito compensato per poi indicare correttamente l'eccedenza dell'anno precedente pari ad €. 572.029,00.
Nel riquadro VL33 - IVA a credito - la ricorrente indicava l'importo di €. 402.480,00 che andava a sommarsi all'eccedenza credito anno precedente. Procedimento questo esente da vizi formali rilevabili ex art. 54 bis DPR nr. 633/72.
Pertanto, in siffatta situazione va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente accoglimento del ricorso. Spese compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma li, 10/12/2024 II Presidente - Relatore Antonio
Spataro
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SPATARO ANTONIO, Presidente e Relatore
CUGINI TIZIANA, Giudice
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15579/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174634812 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12710/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la contribuente Ricorrente_1 Srl impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe nr. 097 2024 0174634812 000 avente ad oggetto un recupero di minor credito, ex art. 54 bis DPR 633/1972, in relazione al modello IVA 2021, anno d'imposta 2020, per la complessiva somma di euro 1.444.523,05.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità della pretesa fiscale siccome spettante il credito non riconosciuto. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione la Corte riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. Invero la contribuente ha fornito sufficiente prova a sostegno delle proprie doglianze adducendo valida argomentazione e producendo idonea documentazione (nella fattispecie veniva documenta l'illegittimità dell'avviso). Per contro va censurato l'operato dell'Ufficio che non ha agito nel pieno rispetto della normativa provvedendo al recupero di somme spettanti alla contribuente.
Infatti, si osserva come nella dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno d'imposta 2020 risulti indicato l'importo di €. 993.448,00 come credito IVA proveniente dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente.
Veniva poi detratto l'importo di €. 421.419,00 siccome credito compensato per poi indicare correttamente l'eccedenza dell'anno precedente pari ad €. 572.029,00.
Nel riquadro VL33 - IVA a credito - la ricorrente indicava l'importo di €. 402.480,00 che andava a sommarsi all'eccedenza credito anno precedente. Procedimento questo esente da vizi formali rilevabili ex art. 54 bis DPR nr. 633/72.
Pertanto, in siffatta situazione va censurato l'operato dell'Ufficio con conseguente accoglimento del ricorso. Spese compensate
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese. Roma li, 10/12/2024 II Presidente - Relatore Antonio
Spataro