Sentenza 12 giugno 1963
Massime • 1
Agli effetti dell'esclusione dei giudici popolari di Corte d' assise, per Mancanza del requisito della buona condotta morale, a norma dell'art 9 della l 10 maggio 1951, n 287, come non tutte le condanne penali costituiscono prova della Mancanza della buona condotta morale, cosi, al contrario, non puo essere negata Rilevanza alle sentenze di proscioglimento perche il fatto non costituisce reatò per insufficienza di prova, per remissione o Mancanza di querela o per amnistia, potendo le premesse di merito contenute nelle sentenze stesse rivelare una condotta immorale (nella specie e stata esclusa la condotta specchiata in conseguenza di un'assoluzione con Forma dubitativa dal reato di falsa testimonianza). ( Conf 3290'54).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1963, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1963 |
Testo completo
Agli effetti dell'esclusione dei giudici popolari di Corte d' assise, per Mancanza del requisito della buona condotta morale, a norma dell'art 9 della l 10 maggio 1951, n 287, come non tutte le condanne penali costituiscono prova della Mancanza della buona condotta morale, cosi, al contrario, non puo essere negata Rilevanza alle sentenze di proscioglimento perche il fatto non costituisce reatò per insufficienza di prova, per remissione o Mancanza di querela o per amnistia, potendo le premesse di merito contenute nelle sentenze stesse rivelare una condotta immorale (nella specie e stata esclusa la condotta specchiata in conseguenza di un'assoluzione con Forma dubitativa dal reato di falsa testimonianza). ( Conf 3290'54).*