Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1963, n. 1586
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Sentenza 12 giugno 1963

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Agli effetti dell'esclusione dei giudici popolari di Corte d' assise, per Mancanza del requisito della buona condotta morale, a norma dell'art 9 della l 10 maggio 1951, n 287, come non tutte le condanne penali costituiscono prova della Mancanza della buona condotta morale, cosi, al contrario, non puo essere negata Rilevanza alle sentenze di proscioglimento perche il fatto non costituisce reatò per insufficienza di prova, per remissione o Mancanza di querela o per amnistia, potendo le premesse di merito contenute nelle sentenze stesse rivelare una condotta immorale (nella specie e stata esclusa la condotta specchiata in conseguenza di un'assoluzione con Forma dubitativa dal reato di falsa testimonianza). ( Conf 3290'54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/1963, n. 1586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1586
    Data del deposito : 12 giugno 1963

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