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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 738/2022, avverso la sentenza n. 2710/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 17.11.2021, all'esito del giudizio RG n. 9739/2014, non notificata tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella P.IVA_2 Parte_2 qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA (P.IVA
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppina Moscatelli e Alessandro P.IVA_3
Clemente, ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso il domicilio digitale: pec e pec Email_1 Email_2
-Appellanti- e
(c.f: , in persona del suo Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cicciotti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale al viale Aldo Moro, 99/B –
Controparte_2
-Appellato– OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione notificato il 12.12.2014, , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale , , nella qualità di Parte_1 Parte_3 legale rappresentante della , , nella Controparte_3 CP_1 qualità di legale rappresentante della Controparte_4
nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale Eco Chemical 2000
[...] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il , Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma pari ad € 430.000,00 (di cui € 40.000,00 in favore della ditta De TA Sport,
€ 120.000,00 in favore della ditta € 120.000,00 in favore della ditta ed € CP_3 CP_1
150.000,00 in favore della ditta Eco Chemical 2000), a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati dalle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi all'interno dei propri rispettivi immobili. Nello specifico, gli attori, nella qualità di proprietari dei locali seminterrati siti in
[...]
alla via Tommaso Fiore, deducevano che nel periodo 3-6 settembre 2014, Controparte_2 in seguito a numerose ed abbondanti precipitazioni di piogge ed a causa della inadeguatezza strutturale della rete di smaltimento delle acque, inidonea ad assolvere le naturali funzioni di deflusso e smaltimento delle abbondanti acque piovane, si verificavano abbondanti infiltrazioni di acqua all'interno dei propri locali interrati. Chiedevano, dunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.2 Si costituiva in giudizio il , contestando il fondamento Controparte_2 della domanda ed evidenziando che gli eventi meteo-idrologici verificatisi nelle giornate del 3-6 settembre 2014, erano da considerarsi straordinari e, quindi, potevano configurare il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode e che, peraltro, con particolare riferimento alla società e alla società alcun risarcimento avrebbe Controparte_1 CP_3 mai potuto riconoscersi stante l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale svolta all'interno dei locali interessati dai fenomeni infiltrativi con destinazione “uso deposito-garage- area manovra-ripostigli”, ma di fatto impiegati rispettivamente come laboratorio per arte e mestieri e come opificio. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.3 Esaurita l'attività istruttoria, con sentenza n. 2710/2021 emessa e depositata il 17.11.2021, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze processuali. A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale di Foggia, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina di cui all' art. 2051 c.c., rilevava, in sintesi, che le precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo 3-6 settembre 2014 nella zona di , Controparte_2 avendo assunto i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, integrassero l'ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra il dovere di custodia incombente sull' convenuto ed i danni subiti dagli attori. Inoltre, il Tribunale riteneva che l'Ente CP_5
pagina 2 di 7 convenuto, a seguito delle abbondanti piogge del 2009, aveva provveduto a realizzare ulteriori opere (cd. vasche di tampone) per lo smaltimento delle acque meteoriche ma che, tuttavia, proprio a causa della straordinarietà delle precipitazioni, si erano comunque rivelate insufficienti.
2.1 Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 16.05.2022, , Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Parte_2 nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA, proponevano appello innanzi a questa Corte insistendo per l'ammissione di una TU tecnica per la quantificazione dei danni subiti e chiedendo, per i motivi di seguito indicati, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, “…accertato che nella zona Via della Gioventù, via Tommaso Fiore non è presente una valida rete di fogna bianca e che in occasioni di precipitazioni atmosferiche appena più persistenti le strade si allagano così creando dei veri e propri torrenti “cittadini” che si riversano nelle proprietà dei privati, tra cui le ditte appellanti, dichiarare il responsabile per Controparte_2 danno da cose in custodia ed inosservanza del principio del neminem laedere attesa la piena conoscenza del problema e l'assenza di qualsiasi rimedio ad esso…”, e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali lamentati, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con unico articolato motivo, l'appellante lamentava la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” da parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato l'esimente del caso fortuito laddove l'evento atmosferico, verificatosi nel periodo 3-6 settembre 2014, non avrebbe assunto né i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva, né i caratteri dell'eccezionalità. Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, il custode non avrebbe assolto l'onere probatorio di dimostrare, con la produzione in giudizio di dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo (cd dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res, l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento, non potendosi riconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014), alla dichiarazione del Controparte_6
(Decreto del 22.10.2014), agli articoli di giornale ovvero alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da dipendenti comunali in servizio presso il Comune di . Il Controparte_2
Tribunale avrebbe, pertanto, mal interpretato i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, laddove aveva ritenuto che le “fonti alternative di prova” potessero ritenersi idonee a provare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra il dovere di custodia e i danni lamentati dagli attori. 2.2 Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. pagina 3 di 7 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.3 Con ordinanza del 19.10.2022, questa Corte, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza proposta dagli appellanti. 2.4 All'udienza del 5.7.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n.1749/2023 pubblicata in data 24.11.1023 la Corte dichiarava che il sinistro di cui è causa andava ascritto alla responsabilità esclusiva del
[...]
, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, con Controparte_2 statuizione sulle spese al definitivo. Nella sentenza parziale, la Corte, ritenuta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza, riteneva fondato il motivo di appello con riferimento all'an debeatur e rimandava la decisione in merito al quantum debeatur all'esito della quantificazione dei danni, attraverso lo svolgimento di consulenza. Nel merito, la Corte aderiva alla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico…”. E nel caso concreto, l'Ente appellato si era limitato ad allegare e produrre in giudizio elementi che, seppur rappresentativi di una situazione emergenziale (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22.10.2014; Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.11.2014; articoli di giornale;
Delibera di G.C. n.9 del 29.01.2015; Determina dirigenziale del 24.02.2015; Delibera Giunta Regionale del 9.09.2014) e certamente rilevanti ad altri fini, ma non idonei e sufficienti ai fini della riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito. La Corte, infine, preso atto del fatto che, in primo grado, seppur richiesta, non fosse stata ammessa una TU tecnica per la quantificazione dei danni lamentati dagli attori, nominava TU il Dott. , con ordinanza contestuale alla sentenza parziale, ponendo al Persona_1
C.T.U. nominato i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici: 1) accerti: l'esistenza, la natura e l'entità dei danni lamentati in atto di citazione da Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale De TA TO, FA BA, nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA e Euro Infissi dei F.lli NI IL e TO Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, causati dagli eventi atmosferici pagina 4 di 7 verificatesi nel periodo 3-6 settembre 2014 nel Comune di in rapporto causale Controparte_2 con l'evento per cui è causa e limitatamente agli usi dei locali consentiti dal titolo vantato dai richiedenti ed alle attività ivi consentite, secondo le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e le statuizioni sulla destinazione d'uso”, invitando comunque le parti al bonario componimento della lite.
2.6 Nelle more dell'espletamento dell'incarico di c.t.u., la e la ditta CP_1 Pt_1 presentavano ulteriori documenti rispetto a quelli già in atti, diretti a provare il calo del fatturato a causa dell'evento dannoso. Per emergeva un calo dei ricavi riferiti CP_1 all'anno 2015 quantificabile all'incirca in € 20.000,00 mentre per la ditta venivano Pt_1 prodotte fatture per merce deperita per € 6.995,5928. In data 30.10.2024 il TU nominato depositava la consulenza e all'udienza del 27.11.2024 il Collegio riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve riconoscersi la liquidazione del danno in capo a tutti i soggetti giuridici appellanti come da motivazione che segue. Il TU nominato, Dott. , nella perizia ha concluso affermando che “tutte le Persona_1 società hanno utilizzato i locali per gli usi legittimi dichiarati nei titoli abilitativi di riferimento” e ha quantificato il danno subito da ogni singola società in seguito all'evento alluvionale verificatosi nel periodo 3-6 settembre 2014 cercando di risalire alle più probabili quantità deperite, nella maniera più aderente possibile alla documentazione contabile depositata ed ai rilievi fotografici messi a disposizione agli atti di causa. Il suddetto criterio, che si ritiene essere il più coerente con l'attività peritale richiesta dalla Corte, ha preso in considerazione dati che risultano i più oggettivi possibili (considerato che trattasi di un evento accaduto oltre un decennio fa). Inoltre il TU ( si veda da pag.45 ) ha in modo esaustivo, puntuale e condiviso risposto alle osservazioni mosse dai difensori degli appellanti. In particolare, la domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno, in relazione alla quale gli appellanti hanno prodotto documentazione solo nel corso dell'espletamento della TU è domanda nuova, dal momento che dagli atti difensivi svolti in primo grado ( si leggano memorie ex art.183 cpc e conclusionali) si fa riferimento, quanto ai danni, esclusivamente agli immobili e alle merci. Alla luce della complessa analisi svolta, sulla base di tutti i riscontri documentali e fotografici effettuati, la Corte accoglie e fa propria la quantificazione dei danni operata dal TU secondo indici di deprezzamento medi tra un minimo e un massimo in relazione rispettivamente alle merci danneggiate ed alle merci conferite in discarica.
Tanto premesso: 1) ha subìto un danno complessivo di € Controparte_1
25.228,03 (di cui € 2.102,04 relativo all'automezzo Fiat Ducato;
€ 788,10 per deperimento strumenti da lavoro;
€ 1.180,27 relativi a costi di ripristino attrezzatura varia;
€ 21.157,62 per opere di ripristino). pagina 5 di 7 2) La Ditta De TA TO ha subìto un danno complessivo di € 43.948,16 (di cui € 4.208,82 per beni ammortizzabili deperiti;
€ 23.155,62 relativa a beni danneggiati acquistati nel 2014, considerando un indice di deprezzamento pari al 50%; € 16.583,72 per opere di ripristino).
3) Eco Chemical 2000 di FA BA ha subìto un danno complessivo di € 77.541,72 (di cui
€ 5.260,27 relativo al carrello elevatore;
€ 39.577,63 relativi a merce conferita in discarica, considerando un indice di deprezzamento pari al 30%; € 32.703,82 per opere di ripristino). Il va dunque condannato a pagare – a titolo di risarcimento del danno- in favore di CP_2 la somma di € 25.228,03; in favore di Ditta Controparte_1
De TA TO la somma di € 43.948,16; in favore di Eco Chemical 2000 di FA BA la somma di € 77.541,72 Le dette somme, già attualizzate, dovranno essere maggiorate di interessi, da computare sulle somme devalutate al 3-6 settembre 2014, data di insorgenza delle conseguenze pregiudizievoli;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del
[...]
secondo il criterio della soccombenza e liquidate, a norma dell'art.5 del Controparte_2
d.m.55/2014, in base al valore della lite (sul decisum pari ad € 146.717,91) ed alla attività difensiva svolta, con applicazione dei valori medi e aumento del 30% per la presenza di tre parti aventi la stessa posizione processuale A carico del vanno poste anche le spese di TU nella misura liquidata con separato CP_2 decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di titolare della ditta individuale , Parte_1 Parte_1 da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e da nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical Parte_2
2000 di FA BA, nei confronti del , in persona del Controparte_2
pro tempore, avverso la sentenza n. 2710/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, CP_7 pubblicata il 17.11.2021, così provvede: 1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Controparte_1 della somma di € 25.228,03, oltre interessi e rivalutazione come in
[...] parte motiva;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Ditta De TA TO della somma di € 43.948,16, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
pagina 6 di 7 3) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Eco Chemical 2000 di FA
BA della somma di € 77.541,72, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate:
- per il primo grado, in complessivi € 19547,9 (di cui € 18.333,90 per compensi professionale ed €1214,00 per spese) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA, se dovuta;
- per il presente grado, in complessivi € 20.433,00 (di cui €18.612,10 per compensi professionale ed € 1821,00 per spese) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA, se dovuta 5) pone le spese di TU a carico del nella misura liquidata con separato decreto CP_2
Così deciso in Bari alla camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Paola Barracchia
pagina 7 di 7
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Paola BARRACCHIA - Presidente relatore
Dott. Antonello VITALE - Consigliere Dott. Maristella SARDONE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 738/2022, avverso la sentenza n. 2710/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 17.11.2021, all'esito del giudizio RG n. 9739/2014, non notificata tra
(C.F.: ), nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella P.IVA_2 Parte_2 qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA (P.IVA
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppina Moscatelli e Alessandro P.IVA_3
Clemente, ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso il domicilio digitale: pec e pec Email_1 Email_2
-Appellanti- e
(c.f: , in persona del suo Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cicciotti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale al viale Aldo Moro, 99/B –
Controparte_2
-Appellato– OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione notificato il 12.12.2014, , nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della ditta individuale , , nella qualità di Parte_1 Parte_3 legale rappresentante della , , nella Controparte_3 CP_1 qualità di legale rappresentante della Controparte_4
nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale Eco Chemical 2000
[...] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il , Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma pari ad € 430.000,00 (di cui € 40.000,00 in favore della ditta De TA Sport,
€ 120.000,00 in favore della ditta € 120.000,00 in favore della ditta ed € CP_3 CP_1
150.000,00 in favore della ditta Eco Chemical 2000), a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati dalle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi all'interno dei propri rispettivi immobili. Nello specifico, gli attori, nella qualità di proprietari dei locali seminterrati siti in
[...]
alla via Tommaso Fiore, deducevano che nel periodo 3-6 settembre 2014, Controparte_2 in seguito a numerose ed abbondanti precipitazioni di piogge ed a causa della inadeguatezza strutturale della rete di smaltimento delle acque, inidonea ad assolvere le naturali funzioni di deflusso e smaltimento delle abbondanti acque piovane, si verificavano abbondanti infiltrazioni di acqua all'interno dei propri locali interrati. Chiedevano, dunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.2 Si costituiva in giudizio il , contestando il fondamento Controparte_2 della domanda ed evidenziando che gli eventi meteo-idrologici verificatisi nelle giornate del 3-6 settembre 2014, erano da considerarsi straordinari e, quindi, potevano configurare il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode e che, peraltro, con particolare riferimento alla società e alla società alcun risarcimento avrebbe Controparte_1 CP_3 mai potuto riconoscersi stante l'esercizio abusivo dell'attività imprenditoriale svolta all'interno dei locali interessati dai fenomeni infiltrativi con destinazione “uso deposito-garage- area manovra-ripostigli”, ma di fatto impiegati rispettivamente come laboratorio per arte e mestieri e come opificio. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea per infondatezza, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.3 Esaurita l'attività istruttoria, con sentenza n. 2710/2021 emessa e depositata il 17.11.2021, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea e condannava gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze processuali. A fondamento della decisione di rigetto, il Tribunale di Foggia, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina di cui all' art. 2051 c.c., rilevava, in sintesi, che le precipitazioni atmosferiche verificatesi nel periodo 3-6 settembre 2014 nella zona di , Controparte_2 avendo assunto i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, integrassero l'ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra il dovere di custodia incombente sull' convenuto ed i danni subiti dagli attori. Inoltre, il Tribunale riteneva che l'Ente CP_5
pagina 2 di 7 convenuto, a seguito delle abbondanti piogge del 2009, aveva provveduto a realizzare ulteriori opere (cd. vasche di tampone) per lo smaltimento delle acque meteoriche ma che, tuttavia, proprio a causa della straordinarietà delle precipitazioni, si erano comunque rivelate insufficienti.
2.1 Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 16.05.2022, , Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] Parte_2 nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA, proponevano appello innanzi a questa Corte insistendo per l'ammissione di una TU tecnica per la quantificazione dei danni subiti e chiedendo, per i motivi di seguito indicati, in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, “…accertato che nella zona Via della Gioventù, via Tommaso Fiore non è presente una valida rete di fogna bianca e che in occasioni di precipitazioni atmosferiche appena più persistenti le strade si allagano così creando dei veri e propri torrenti “cittadini” che si riversano nelle proprietà dei privati, tra cui le ditte appellanti, dichiarare il responsabile per Controparte_2 danno da cose in custodia ed inosservanza del principio del neminem laedere attesa la piena conoscenza del problema e l'assenza di qualsiasi rimedio ad esso…”, e conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali lamentati, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con unico articolato motivo, l'appellante lamentava la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.” da parte del Giudice di prime cure il quale avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato l'esimente del caso fortuito laddove l'evento atmosferico, verificatosi nel periodo 3-6 settembre 2014, non avrebbe assunto né i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva, né i caratteri dell'eccezionalità. Secondo la prospettazione difensiva degli appellanti, il custode non avrebbe assolto l'onere probatorio di dimostrare, con la produzione in giudizio di dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo (cd dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res, l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento, non potendosi riconoscere alcun valore probatorio alla dichiarazione dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.10.2014), alla dichiarazione del Controparte_6
(Decreto del 22.10.2014), agli articoli di giornale ovvero alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio da dipendenti comunali in servizio presso il Comune di . Il Controparte_2
Tribunale avrebbe, pertanto, mal interpretato i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, laddove aveva ritenuto che le “fonti alternative di prova” potessero ritenersi idonee a provare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra il dovere di custodia e i danni lamentati dagli attori. 2.2 Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. pagina 3 di 7 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.3 Con ordinanza del 19.10.2022, questa Corte, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della impugnata sentenza proposta dagli appellanti. 2.4 All'udienza del 5.7.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza non definitiva n.1749/2023 pubblicata in data 24.11.1023 la Corte dichiarava che il sinistro di cui è causa andava ascritto alla responsabilità esclusiva del
[...]
, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, con Controparte_2 statuizione sulle spese al definitivo. Nella sentenza parziale, la Corte, ritenuta superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e ter c.p.c., essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza, riteneva fondato il motivo di appello con riferimento all'an debeatur e rimandava la decisione in merito al quantum debeatur all'esito della quantificazione dei danni, attraverso lo svolgimento di consulenza. Nel merito, la Corte aderiva alla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico…”. E nel caso concreto, l'Ente appellato si era limitato ad allegare e produrre in giudizio elementi che, seppur rappresentativi di una situazione emergenziale (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22.10.2014; Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.11.2014; articoli di giornale;
Delibera di G.C. n.9 del 29.01.2015; Determina dirigenziale del 24.02.2015; Delibera Giunta Regionale del 9.09.2014) e certamente rilevanti ad altri fini, ma non idonei e sufficienti ai fini della riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito. La Corte, infine, preso atto del fatto che, in primo grado, seppur richiesta, non fosse stata ammessa una TU tecnica per la quantificazione dei danni lamentati dagli attori, nominava TU il Dott. , con ordinanza contestuale alla sentenza parziale, ponendo al Persona_1
C.T.U. nominato i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici: 1) accerti: l'esistenza, la natura e l'entità dei danni lamentati in atto di citazione da Parte_1 nella qualità di titolare della ditta individuale De TA TO, FA BA, nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical 2000 di FA BA e Euro Infissi dei F.lli NI IL e TO Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, causati dagli eventi atmosferici pagina 4 di 7 verificatesi nel periodo 3-6 settembre 2014 nel Comune di in rapporto causale Controparte_2 con l'evento per cui è causa e limitatamente agli usi dei locali consentiti dal titolo vantato dai richiedenti ed alle attività ivi consentite, secondo le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e le statuizioni sulla destinazione d'uso”, invitando comunque le parti al bonario componimento della lite.
2.6 Nelle more dell'espletamento dell'incarico di c.t.u., la e la ditta CP_1 Pt_1 presentavano ulteriori documenti rispetto a quelli già in atti, diretti a provare il calo del fatturato a causa dell'evento dannoso. Per emergeva un calo dei ricavi riferiti CP_1 all'anno 2015 quantificabile all'incirca in € 20.000,00 mentre per la ditta venivano Pt_1 prodotte fatture per merce deperita per € 6.995,5928. In data 30.10.2024 il TU nominato depositava la consulenza e all'udienza del 27.11.2024 il Collegio riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Deve riconoscersi la liquidazione del danno in capo a tutti i soggetti giuridici appellanti come da motivazione che segue. Il TU nominato, Dott. , nella perizia ha concluso affermando che “tutte le Persona_1 società hanno utilizzato i locali per gli usi legittimi dichiarati nei titoli abilitativi di riferimento” e ha quantificato il danno subito da ogni singola società in seguito all'evento alluvionale verificatosi nel periodo 3-6 settembre 2014 cercando di risalire alle più probabili quantità deperite, nella maniera più aderente possibile alla documentazione contabile depositata ed ai rilievi fotografici messi a disposizione agli atti di causa. Il suddetto criterio, che si ritiene essere il più coerente con l'attività peritale richiesta dalla Corte, ha preso in considerazione dati che risultano i più oggettivi possibili (considerato che trattasi di un evento accaduto oltre un decennio fa). Inoltre il TU ( si veda da pag.45 ) ha in modo esaustivo, puntuale e condiviso risposto alle osservazioni mosse dai difensori degli appellanti. In particolare, la domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno, in relazione alla quale gli appellanti hanno prodotto documentazione solo nel corso dell'espletamento della TU è domanda nuova, dal momento che dagli atti difensivi svolti in primo grado ( si leggano memorie ex art.183 cpc e conclusionali) si fa riferimento, quanto ai danni, esclusivamente agli immobili e alle merci. Alla luce della complessa analisi svolta, sulla base di tutti i riscontri documentali e fotografici effettuati, la Corte accoglie e fa propria la quantificazione dei danni operata dal TU secondo indici di deprezzamento medi tra un minimo e un massimo in relazione rispettivamente alle merci danneggiate ed alle merci conferite in discarica.
Tanto premesso: 1) ha subìto un danno complessivo di € Controparte_1
25.228,03 (di cui € 2.102,04 relativo all'automezzo Fiat Ducato;
€ 788,10 per deperimento strumenti da lavoro;
€ 1.180,27 relativi a costi di ripristino attrezzatura varia;
€ 21.157,62 per opere di ripristino). pagina 5 di 7 2) La Ditta De TA TO ha subìto un danno complessivo di € 43.948,16 (di cui € 4.208,82 per beni ammortizzabili deperiti;
€ 23.155,62 relativa a beni danneggiati acquistati nel 2014, considerando un indice di deprezzamento pari al 50%; € 16.583,72 per opere di ripristino).
3) Eco Chemical 2000 di FA BA ha subìto un danno complessivo di € 77.541,72 (di cui
€ 5.260,27 relativo al carrello elevatore;
€ 39.577,63 relativi a merce conferita in discarica, considerando un indice di deprezzamento pari al 30%; € 32.703,82 per opere di ripristino). Il va dunque condannato a pagare – a titolo di risarcimento del danno- in favore di CP_2 la somma di € 25.228,03; in favore di Ditta Controparte_1
De TA TO la somma di € 43.948,16; in favore di Eco Chemical 2000 di FA BA la somma di € 77.541,72 Le dette somme, già attualizzate, dovranno essere maggiorate di interessi, da computare sulle somme devalutate al 3-6 settembre 2014, data di insorgenza delle conseguenze pregiudizievoli;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico del
[...]
secondo il criterio della soccombenza e liquidate, a norma dell'art.5 del Controparte_2
d.m.55/2014, in base al valore della lite (sul decisum pari ad € 146.717,91) ed alla attività difensiva svolta, con applicazione dei valori medi e aumento del 30% per la presenza di tre parti aventi la stessa posizione processuale A carico del vanno poste anche le spese di TU nella misura liquidata con separato CP_2 decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di titolare della ditta individuale , Parte_1 Parte_1 da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e da nella qualità di titolare della ditta individuale Eco Chemical Parte_2
2000 di FA BA, nei confronti del , in persona del Controparte_2
pro tempore, avverso la sentenza n. 2710/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, CP_7 pubblicata il 17.11.2021, così provvede: 1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Controparte_1 della somma di € 25.228,03, oltre interessi e rivalutazione come in
[...] parte motiva;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Ditta De TA TO della somma di € 43.948,16, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
pagina 6 di 7 3) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di Eco Chemical 2000 di FA
BA della somma di € 77.541,72, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate:
- per il primo grado, in complessivi € 19547,9 (di cui € 18.333,90 per compensi professionale ed €1214,00 per spese) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA, se dovuta;
- per il presente grado, in complessivi € 20.433,00 (di cui €18.612,10 per compensi professionale ed € 1821,00 per spese) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge e IVA, se dovuta 5) pone le spese di TU a carico del nella misura liquidata con separato decreto CP_2
Così deciso in Bari alla camera di consiglio del 26.03.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Paola Barracchia
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