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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.6.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 12665/24
Tra
(CF: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Napoli a Vico Belledonne a Chiaia, elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) in Via
Alessandro Rossi n.42 presso lo studio legale dell'avv. Maria Rosa Bellezza (C.F.:
) che la rappresenta e difende. C.F._2
RICORRENTE
E
con sede in Roma, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amodio
Marzocchella (c.f. , per procura generale alle liti del 22.03.24 a CodiceFiscale_3
rogito notaio di Roma (Rep. n. 37875), ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Napoli, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Istituto alla via A. De Gasperi, 55. P.E.C.
t Email_1
RESISTENTE
pagina1 di 9 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- di aver lavorato presso la RSP Ristorazione SRL in liquidazione, dal 02.11.2015 al
19.10.2018, data in cui il rapporto di lavoro cessava per licenziamento, intimato in data
04.10.2018;
- che, come si evinceva dalla visura camerale (agli atti), la suddetta società operava nel settore della ristorazione e gestione ristoranti;
- di aver maturato un importo complessivo di € 5.173,11, a titolo di TFR e ultime tre retribuzioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì della spettanza al saldo, come da decreto ingiuntivo n. 501/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 28/04/2022 (RG
n. 6035/2022), dichiarato esecutivo il 21.07.2022;
- di aver notificato il suddetto titolo esecutivo, unitamente ad atto di precetto, in data
17.03.2023;
- che la notifica rimaneva priva di riscontro;
- che venivano avviate tutte le procedure necessarie al recupero delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 501/22;
- che, precisamente, venivano avviate n. 4 procedure di pignoramento mobiliare: la prima, in data 19.05.2023, presso la sede legale della società, sita in Napoli alla via Largo
Torraca n. 71; la seconda, in data 07.02.2024, presso la sede secondaria unità locale n.
NA/1 in via S.M. a Cappella Vecchia n. 31 Napoli (80121); la terza, in data 04.03.2024, presso la sede secondaria unità locale n. NA/3 in via S.M. a Cappella Vecchia n. 30/N
Napoli (80121); la quarta, in data 18.03.2024, presso la sede secondaria unità locale n.
C NA/4 in via S.M. a Cappella Vecchia n. 30 Napoli (80121);
-che le procedure di pignoramento non andavano a buon fine, come da verbali di pignoramento mobiliare negativo (agli atti);
- che veniva effettuata ispezione ipotecaria sulla persona del datore di lavoro, che dava esito negativo, non risultando lo stesso proprietario di beni immobiliari nei luoghi di nascita e di residenza (cfr. documenti nn. 7 e 8: ispezione telematica ipotecaria n. T271078 del
05.09.2023 e dichiarazione sostitutiva);
pagina2 di 9 - che veniva depositato ricorso per liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Napoli, recante r.g. n. 398/2023, conclusosi con decreto di rigetto del 04.10.2023, con correzione di errore materiale intervenuta il 06.12.2023;
- che, stante la infruttuosità delle azioni intraprese per il recupero del proprio credito, inoltrava domanda – per il tramite dell'intermediario abilitato - al FO di Garanzia ex art. 2 L. 297/80 ed ex artt. 1 e 2 D. Lgs. 80/92, per l'intervento del FO ai fini del pagamento del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR, maturati negli ultimi tre mesi del rapporto;
- che la domanda, protocollata .5100.24/04/2023.0352 del 24.04.2023, veniva CP_1 assoggettata a due integrazioni documentali, richieste dall'ente stesso (cfr.
.5100.13/10/2023.0765733 e .5100.24/04/2024.0381854); CP_1 CP_1
- che, pertanto, veniva prodotta tutta la documentazione richiesta dall'ente, compresa la dichiarazione cod. SR53 (agli atti);
- che, ciononostante, l'ente non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- che il suo diritto era documentalmente provato (cfr. atti allegati al ricorso).
Concludeva: “RICORRE al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione in contraddittorio con l , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 55, cui il presente ricorso, in uno con il decreto di fissazione di udienza, sarà notificato, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI 1. accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso dei requisiti per presentare domanda di intervento al FO di Garanzia ex art. 2 L. 297/80 e artt. 1 e CP_1
2 D. Lgs. 80/92 per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR maturati negli ultimi tre mesi;
2. per l'effetto condannare il FO di Garanzia , in persona del CP_1 legale rappresentante pt., al pagamento in favore della ricorrente della somma € 842,00 come da busta paga di luglio 2018, € 780,00 come da busta paga di agosto 2018 ed €
3.551,11 come da busta paga di novembre 2018 comprensivi di € 2.538,51 per TFR e il restante per crediti retributivi maturati tra cui 13ma e 14ma mensilità (docc. nn. 14, 15 e
16), così per un totale complessivo di € 5.173,11 lordi oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria del presente giudizio;
3. condannare l al pagamento delle spese, diritti CP_1 ed onorari del giudizio, in favore del procuratore anticipatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: CP_1
pagina3 di 9 - l'improcedibilità della domanda giudiziaria, non essendo stato il ricorso giudiziale preceduto dal deposito del ricorso amministrativo;
- l'infondatezza del ricorso, non avendo la ricorrente prodotto né la visura catastale negativa intestata alla società, né la relativa dichiarazione sostitutiva, limitandosi a produrre una dichiarazione sostitutiva relativa alla non titolarità di beni immobili in capo al Sig. , ex amministratore della società datrice di lavoro;
Persona_2
- la prescrizione annuale dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, ossia delle mensilità di luglio, agosto e novembre 2018;
- l'incongruità dell'importo richiesto, atteso l'intento di controparte di far rientrare nella garanzia del fondo emolumenti totalmente estranei alla stessa, quali l'indennità sostitutiva di ferie non godute (per euro 240,49) e l'indennità da permessi riduzione orario non goduti (per euro 831,97), nonché l'interezza della tredicesima (euro
651.52) e della quattordicesima (euro 651.52);
- che al più, per tredicesima e quattordicesima, potrebbero essere astrattamente dovuti i singoli retei afferenti al perimetro di garanzia del fondo;
- ad ogni modo, la prescrizione quinquennale del diritto.
Concludeva: “1) - Voglia l'Illustre Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso perché improcedibile ed infondato, con vittoria di spese”.
All'udienza del 19.6.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata CP_ presentazione del ricorso amministrativo, formulata dall' nella memoria di costituzione.
Invero, laddove la legge lo prescrive, avverso il silenzio rifiuto o avverso il provvedimento negativo dell'Istituto previdenziale è necessario proporre il ricorso amministrativo in CP_ seconda istanza al competente organo dell . Il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato sempre nella data di comunicazione del provvedimento da impugnare. Il termine per la proposizione dei ricorsi nei confronti dell' è di 90 giorni CP_1 dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Istituto.
La fattispecie che occupa è regolata dall'art. 46 L. 88/89, per cui “Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti: a) le CP_1
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del FO di garanzia per il trattamento di fine rapporto (...) 5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data pagina4 di 9 di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria”.
Nel caso in esame, è certo che non sia stato presentato alcun ricorso in sede amministrativa da parte della ricorrente, ma l' non ha provato di essersi pronunciato CP_1
in merito alla domanda amministrativa stessa e di aver comunicato il relativo provvedimento, con la conseguenza che non è applicabile la norma sopra indicata la quale, con riguardo alla presentazione del ricorso amministrativo postula, appunto,
l'emanazione di un provvedimento da impugnare e la sua conseguente comunicazione all'interessato.
Pertanto, atteso il silenzio serbato dall'Amministrazione, l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione annuale, sollevata dal resistente con riferimento al diritto al pagamento delle tre mensilità.
L'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/92 prevede che il diritto alla prestazione di cui al comma 1, cioè al pagamento da parte del FO di garanzia delle ultime tre mensilità di retribuzione, si prescrive in un anno e che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
Per individuare il dies a quo di decorrenza, come è stato ribadito dalla Suprema Corte (ex multis, Cass. 26819/2016), il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione delle mensilità non pagate a carico del fondo di cui alla L. n. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Conseguentemente, tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva (cfr.
Cass. 21.12.2017, n. 30712: “Il diritto alla prestazione del FO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata”).
Ne deriva che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei CP_1
pagina5 di 9 confronti del FO di garanzia (cfr. Cass. n. 4183 del 2006; n. 14212 del 2006; n. 30712 del 2017; n. 27917 del 2005; n. 16617 del 2011).
Applicando tali principi alla fattispecie, essendo stato emanato il titolo giudiziale relativo alle mensilità dovute (decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 501/2022) in data
28/04/2022, con successiva domanda amministrativa del 24.4.23 (da ultimo integrata, su richiesta dell' , il 24.4.24) ed essendovi stata pronuncia di reiezione dell'istanza di CP_1 fallimento del 04.10.2023 (con correzione di errore materiale del 06.12.2023), l'eccezione di prescrizione annuale risulta infondata e va rigettata.
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto, sollevata dall'istituto resistente.
Ciò in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, sopra richiamato, circa la natura delle prestazioni dedotte in giudizio e il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (cfr. altresì Cass., sez. 6, n. 12971 del 2014, sulla prescrizione del diritto alla corresponsione del TFR da parte del FO di garanzia).
Nel merito, il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito specificati.
CP_ Come è noto, la legge n. 297/1982 all'art. 2 ha istituito presso l un fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2 cit. disciplinano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il D.lgs. n. 80/1992 – art. 2, comma 5 – ha esteso, poi, tale garanzia anche ai crediti retributivi maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
ciò purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in Tribunale del relativo ricorso.
Nel presente giudizio si discute sia del pagamento del t.f.r., che delle ultime tre mensilità della retribuzione a carico del fondo di garanzia.
In relazione al TFR, premesso che sono pacifiche le circostanze fattuali sottostanti la pretesa della parte ricorrente, è dirimente la circostanza che l'ammontare del credito vantato da è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale nell'ambito del Parte_1
procedimento definito con decreto ingiuntivo n. 501/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il
28/04/2022, reso esecutivo il 21/7/22.
La ricorrente ha anche documentato di aver tentato il pignoramento, senza esito (cfr. verbali di pignoramento, agli atti).
pagina6 di 9 Risulta, quindi, documentata sia l'esistenza di un titolo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 501/22 del Tribunale di Napoli, sia l'esperimento non satisfattivo CP_ dell'esecuzione forzata. Conseguentemente, non è condivisibile la tesi difensiva dell' , che sostiene che la ricorrente non abbia fornito adeguata prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
La documentazione prodotta a sostegno del ricorso è, infatti, esaustiva e idonea a provare la sussistenza, nel caso in esame, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell'intervento del FO di Garanzia per il pagamento del TFR, nella somma evincibile dalle buste paga e non specificamente contestata dal resistente.
In relazione al pagamento delle ultime mensilità di retribuzione, si osserva che il suddetto decreto ingiuntivo, oltre al TFR, ha accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione delle mensilità di luglio e agosto 2018, nonché degli ulteriori emolumenti dovuti dal datore, confluiti nella busta paga di novembre 2018.
CP_ Non può essere condivisa la tesi dell' , secondo cui tutte le mensilità azionate in questa sede non rientrerebbero nel periodo coperto dalla garanzia del FO ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.lvo 80/92.
Invero, la società veniva posta in scioglimento e liquidazione con delibera assembleare del
18.10.2018 e il rapporto di lavoro cessava il 19.10.2018. Pertanto, deve concludersi che rientrino certamente nel termine di dodici mesi, previsto quale periodo coperto dalla garanzia del FO, le mensilità di luglio e agosto 2018.
Per quanto riguarda le voci retributive di cui alla busta paga emessa in data 8.11.2018,
l ha dedotto che la garanzia del fondo non sarebbe estesa alla indennità sostitutiva CP_1
di ferie non godute e alla indennità per permessi di riduzione orario non goduti.
Sul punto, ritiene il Giudicante che le suddette indennità abbiano natura non risarcitoria, bensì retributiva. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della l.
n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio - oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque pagina7 di 9 un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione” (Cass. 13473/2018). Pertanto, deve ritenersi che le suddette spettanze vadano qualificate come “crediti di lavoro” e, come tali, coperte dalla garanzia del fondo, in quanto oggettivamente collegate al rapporto di lavoro e inerenti agli ultimi tre mesi dello stesso, trattandosi di competenze che maturano soltanto alla cessazione del rapporto.
Quanto, poi, al pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità, deve essere condivisa l'eccezione dell' , secondo cui le stesse sono dovute limitatamente ai ratei CP_1
ascrivibili al periodo di garanzia coperto dal fondo.
Tanto vale anche per le ulteriori voci retributive di cui alla busta paga di novembre 2018. CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, l va condannato al pagamento in favore di degli importi di € 842,00 (luglio 2018), € 780,00 (agosto 2018) e delle voci Parte_1 retributive di cui alla busta paga di novembre 2018, di cui € 2.538,51 per TFR, € 240,49 per ferie non godute, € 831,97 per permessi riduzione orario non goduti, e degli altri importi eventualmente dovuti per i crediti retributivi maturati nel periodo coperto dalla garanzia del fondo, tra cui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, il tutto oltre interessi, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di
[...]
degli importi di € 842,00 (luglio 2018), € 780,00 (agosto 2018) e delle voci Pt_1 retributive di cui alla busta paga di novembre 2018, di cui € 2.538,51 per TFR, €
240,49 per ferie non godute, € 831,97 per permessi riduzione orario non goduti, e degli altri importi eventualmente dovuti per i crediti retributivi maturati nel periodo coperto dalla garanzia del fondo, tra cui ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, il tutto oltre interessi, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 900,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
pagina8 di 9 Si comunichi.
Napoli, 19.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina9 di 9