Ordinanza cautelare 22 ottobre 2019
Sentenza 23 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 23/07/2020, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/07/2020
N. 03295/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03875/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2019, proposto da
NI IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di acquisizione a titolo gratuito n.14 del 2019 del Comune di Marano di Napoli nonché del successivo atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prot. 17705 dell'11 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, la dott.ssa Germana Lo Sapio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in oggetto sono stati impugnati due atti amministrativi, sia pure inseriti nel medesimo documento:
-l’ordinanza di acquisizione n. 14/2019, adottata ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, conseguente alla presupposta ordinanza di demolizione n. 7/2018 di un’opera edilizia realizzata su di un terreno agricolo identificata al foglio 5 del NCT particella 1121 e 1125 (il provvedimento presupposto, tuttora efficace essendo stata rigettata l’istanza cautelare, è stato impugnato con un separato ricorso recante n. RG 2853/2018, chiamato alla odierna udienza);
- l’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro prot. 17705 dell’11 giugno 2019 ex art. 31 comma 4 bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
2. Avverso l’ordinanza di acquisizione, il ricorrente deduce con il primo motivo la carenza di istruttoria nell’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sul bene in questione in capo al ricorrente, quale legittimato passivo della presupposta ordinanza di demolizione, quale committente.
Il motivo è inammissibile, essendo volto a contestare la legittimità del diverso provvedimento adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che, come sopra indicato, è oggetto di un separato ricorso, tuttora pendente dinnanzi al questo Tribunale.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata precisa identificazione del bene acquisito al patrimonio disponibile del Comune, nonché dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Questo motivo è fondato, con riguardo esclusivamente al secondo profilo.
3.1. L’edificio realizzato senza titolo è stato compiutamente descritto con il richiamo a quanto indicato nell’ordinanza di demolizione. Si tratta nello specifico di un manufatto di circa 250 mq con struttura in cemento armato e laterizi, suddiviso in due distinte unità abitative attigue, sviluppate su un unico livello fuori terra, complete di ogni finitura. Inoltre l’opera è identificata anche con riferimento ai dati catastali, essendo stato indicato che essa è stata “ realizzata su di un’area censita catastalmente al foglio 5 p.lla 1776 sub 1 e 2 (ex 1121 e 1125) e ricadente nel vigente PRG in zona classificata E3 (zona omogenea agricola semplice) senza vincoli ”.
Peraltro la piena conoscenza della collocazione e della natura dell’immobile in questione emerge anche dalla circostanza – riportata nel provvedimento – che il ricorrente ha formulato, dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, istanza di accertamento della cd. doppia conformità ex art. 36 del medesimo d.P.R. 380/2001, istanza denegata con atto espresso del 5 luglio 2018.
3.2. Deve invece convenirsi con parte ricorrente che non emerge dalla motivazione alcuna valutazione tecnica idonea a sorreggere l’acquisizione dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, che l’amministrazione ha il potere di determinare nella misura massima del decuplo dell’area di sedime, ma sulla base di una specifica motivazione in ordine all’ an e alla relativa estensione, dovendosi escludere per essa l’effetto acquisitivo automatico derivante dalla inottemperanza all’ordinanza di demolizione (cfr. da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 49).
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza in parte qua e l’obbligo da parte dell’amministrazione, in sede di ottemperanza, di riesercitare il potere riadottando l’ordinanza di acquisizione in cui, qualora ritenesse sussistenti i presupposti, siano indicate le ragioni della necessità dell’estensione dell’effetto acquisitivo anche ad area ulteriore rispetto a quella di sedime e la eventuale sua quantificazione.
4. Avverso il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria, il ricorrente deduce, in primo luogo, che non può essere applicata la disposizione di cui al comma 4 bis dell’art. 31 con efficacia retroattiva, non avendo il Comune determinato l’epoca di realizzazione del manufatto.
La doglianza è infondata.
Va preliminarmente osservato che spetterebbe al ricorrente, secondo il principio della disponibilità della prova applicabile anche al processo amministrativo ex art. 63 c.p.a., provare l’epoca di realizzazione del manufatto, trattandosi di una circostanza attinente alla sua sfera giuridica.
Ma anche a prescindere da tale considerazione, deve ritenersi che la data di realizzazione delle opere abusive non è dirimente ai fini dell’applicabilità della sanzione ex art. 31 comma 4 bis, poiché dalla lettura del combinato disposto di tali commi si evince come il comportamento sanzionato con il disposto del comma 4 bis sia il medesimo cui fa riferimento il precedente comma 3, relativo ai presupposti per l'acquisizione al patrimonio comunale, ovvero la mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione nel termine di 90 giorni dalla sua notifica, previo accertamento della relativa inottemperanza e non l'esecuzione delle opere abusive (T.A.R. Napoli, sez. VII, 14 febbraio 2017, n.897). Deve pertanto ritenersi, in base ad un'interpretazione rispettosa del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative, che la sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 sia applicabile anche alle ingiunzioni a demolire notificate in data antecedente l'entrata in vigore della L. 11 novembre 2014, n. 164, purché l'inottemperanza all'ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata una volta decorso il termine di 90 gg. dall'entrata in vigore della medesima L. n. 164 del 2014 (ovvero a decorrere dal 12 novembre 2014).
Nel caso specifico tutti gli elementi della fattispecie normativa che prevede il potere sanzionatorio pecuniario sono successivi alla novella del 2014, poiché anche l’ordinanza di demolizione (n. 7 del 30 aprile 2018) è stata adottata quando tale trattamento sanzionatorio era già da tempo in vigore.
5. Infine non merita accoglimento la censura con cui viene contestata l’irrogazione della sanzione nella misura massima. Il ricorrente deduce nello specifico che l’amministrazione non ha conformato la sua determinazione ai criteri di cui all’art. 11 della legge 689/1981. Invero, la norma, salvo che per l’ipotesi delle opere realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato per le quali si impone la misura massima, conferisce al Comune il potere discrezionale di individuare la sanzione più adeguata al caso specifico tra un minimo ed un massimo.
L’amministrazione resistente ha richiamato nel provvedimento gli atti generali con cui essa la stessa si è autovincolata in relazione a tale scelta (delibera di Giunta Comunale n. 18 dell’11 luglio 2016 e successiva delibera di giunta Comunale n. 93 del 6 dicembre 2016); ma non è stata sollevata alcuna censura in relazione alla violazione dei criteri di commisurazione; né risulta essere stato impugnato, unitamente all’atto applicativo, l’atto generale con cui sono stati adottati i predetti criteri.
6. In conclusione il ricorso va accolto, nei limiti di cui al punto 3.2. In ragione dell’esito della lite, possono compensarsi le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza di acquisizione n. 14 dell’11 giugno 2019, nella parte in cui ha ad oggetto anche “ l’area necessaria, secondo le vigenti normative, alla realizzazione di opere analoghe” .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020, con collegamento da remoto mediante audio-video conferenza, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO