Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa DE RO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4952/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Pratola Serra (AV), al Corso Vittorio Emanuele, n. 103, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Torsi (C.F. ), con studio in Avellino (AV), alla Via F. Iannaccone, n. 4 C.F._2
e con lo stesso elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- Attore-opponente
E
(c.f. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._3 il 16.06.1968, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Casale, 20 presso lo studio dell'Avv. Amelia Giustiniani (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 mandato in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: nelle note scritte la difesa opponente concludeva “Questa difesa, nel riportarsi integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito, domandato e prodotto nei propri atti di causa, quivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti, insiste per l'integrale accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1. accogliere l'opposizione e annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2021 emesso in data 25.10.2021 dal Tribunale di
Avellino, Dott.ssa Aureliana Di Matteo per le causali di cui sopra, ivi compresa quella relativa all'inesigibilità del credito, quivi da intendersi integralmente ripetute e trascritte, perché infondato in fatto ed in diritto;
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al Sig.
3. condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 c.p.c., da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4. condannare il
Sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori Controparte_1 come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. L'odierna difesa, ancora una volta, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e domandato in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni tutte ampiamente dedotte in atti, in questa sede da intendersi per ripetute e trascritte, chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Nelle note scritte la difesa opposta concludeva
“L'Avv. Amelia Giustiniani per il sig. , reitera tutto quanto precedentemente richiesto, CP_1 eccepito e dedotto, riportandosi alla proprio atto introduttivo e ai successivi scritti difensivi nonché a tutti i verbali di causa – che per ragioni di sintesi si hanno qui per riprodotti integralmente - chiedendone l'integrale accoglimento e così conclude: - In via principale dichiarare l'inammissibilità e rigettare l'opposizione per i motivi esposti in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1286/2021 dichiarandone la provvisoria esecuzione;
- in via gradata: nell'ipotesi in cui non si dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione
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immediata dell'intera somma avanzata in via principale, si chiede che il Giudice Voglia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1813 e 1817 c.c., avuto riguardo delle circostanze chiarite nel presente giudizio, fissare un breve termine per l'integrale restituzione della somma di euro 126.173,75 oltre interessi e spese della procedura monitoria come liquidate nel d.i. opposto. - In ogni caso condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da controparte e riserva, altresì, sin d'ora ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione e conclusione sulle avverse note di trattazione nelle quali controparte, potrebbe dedurre ed eccepire argomenti nuovi e così, conseguentemente, concludere. L'Avv. Amelia Giustiniani chiede che la causa venga rimessa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione tempestivamente notificato il 14/12/2021, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1286/2021 del 25/10/2021, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di € 126.173,75, oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, come liquidati. L'opponente premetteva: che, a sostegno della domanda, l'odierno opposto affermava di aver intrattenuto con ella rapporti personali dal 2015 e che, nelle more di tale rapporto, quest'ultima aveva richiesto ed ottenuto diversi aiuti finanziari, in particolare l' “le CP_1 concedeva un prestito infruttifero per l'estinzione anticipata di un finanziamento con ING Bank n. 70600205408 per l'importo di € 116.173,75 per l'acquisto di un immobile […] mediante bonifico bancario in data 23.01.2017, erogato dal conto corrente del ricorrente in favore della Sig.ra specificando nella causale “prestito per estinzione anticipata finanziamento n. Pt_1 70600205408 presso Ing Direct” nonché che “la Sig.ra proseguiva con la richiesta di Pt_1 prestiti tant'è che l'odierno ricorrente emetteva n. 3 assegni in suo favore nello specifico: - assegno bancario n. 0196220084 di euro 4.900,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna;
- assegno bancario n. 0196220085 di euro 4.900,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna;
- assegno bancario n. 0196220086 di euro 200,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna. Gli accordi tra le parti prevedevano un rientro del totale, erogato tramite bonifico e assegni, pari ad € 126.173,75 nell'arco di tre anni, ma tale intesa non è stato mai rispettata…”. L'opponente contestava che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile e che le somme richieste non fossero dovute ed esponeva, in estrema sintesi: che tra le parti si era instaurata una relazione sentimentale durata più di sei anni, sfociata in una richiesta di ammonimento al Questore in data 30/7/2021, per condotte persecutorie, violente, aggressive ed estorsive, di cui il ricorso per decreto ingiuntivo rappresentava ultima manifestazione;
che i due avevano cominciato una relazione amorosa stabile che si faceva più intensa quando, nel marzo del 2016, l' lasciava la casa coniugale;
che ella si lasciava convincere ad acquistare CP_1 l'immobile che, a detta dell' , sarebbe dovuto diventare la casa dove andare a vivere CP_1 insieme ed accettava di acquistare l'immobile sito in Pratola Serra al Corso Vittorio Emanuele n. 103 e di intestarne la piena proprietà, per volontà dell'opposto, tanto anche in considerazione delle rispettive e diverse capacità economiche e per evitare problematiche in fase di separazione, essendo quest'ultimo ancora sposato;
che ella accettava con animo grato la liberalità, tuttavia, manifestando l'irremovibile volontà di farsi carico degli oneri di ristrutturazione;
che la somma richiesta in sede monitoria dall'opposto era il prezzo da quest'ultimo liberamente e spontaneamente pagato per l'acquisto dell'immobile sito in Pratola Serra al Corso Vittorio Emanuele n. 103 nel quale la coppia aveva deciso di andare a vivere insieme;
che il dato era reso ancora più evidente dalle seguenti circostante: 1) tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 ella mai si sarebbe determinata autonomamente all'acquisto di un
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immobile, potendo contare solo sul proprio stipendio da impegnata presso la Casa di Cura Villa TH (all'incirca € 1300/1400 mensili), con il quale faceva fronte alle spese occorrenti al sostentamento proprio e della figlia e avendo deciso di andare a vivere presso l'abitazione materna insieme alla figlia, quindi, falso era l'assunto di parte avversa secondo cui avrebbe chiesto un prestito all' per l'acquisto di un immobile;
2) ella, sin dal principio, CP_1 dissentiva in ordine alla scelta dell' di intestare a lei la casa, tanto che pretendeva di CP_1 inserire nel preliminare di compravendita dell'immobile del 15/12/2016 la seguente dicitura
“promette di comprare dichiarando di effettuare l'acquisto per sé e/o persona o persone da nominare i seguenti immobili” e, nello stesso atto, si faceva chiaramente riferimento all'importo di € 5.000,00 “a titolo di caparra confirmatoria versati il 23/11/2016 con assegno n. 0196220082 tratto su conto presso la Filiale di Montefalcione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna” e sottoscritto proprio dall'opposto e, dunque, l'importo a titolo di caparra confirmatoria veniva corrisposto direttamente dal suo conto;
3) che l'opposto versava in condizioni economiche floride essendo proprietario di un numero elevato di beni immobili e di beni mobili di valore nonché di diversi conti correnti;
4) che l'opposto si determinava ad agire in proprio danno, allorquando ella decideva di mettere fine alla loro relazione;
che il ricorso per decreto ingiuntivo altro non era che l'ultimo atto delle condotte violente ed estorsive dell'opposto a proprio danno. L'opponente invocava, quindi, il disposto di cui all'art. 2034 c.c.; faceva rilevare che la causale del bonifico avesse natura meramente indiziaria e non integrasse la prova della causa del versamento e di avere fondato l'opposizione sulle circostanze di cui alle menzionate SIT, a tutti gli effetti prova testimoniale, seppure rese nel procedimento penale, dacché non poteva affermarsi che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e di pronta soluzione ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., di contro l'azione monitoria era infondata e le gravi condotte dell' e le circostanze rappresentate erano CP_1 elementi più che validi per condannarlo non solo al pagamento delle spese di lite, ma anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
1. accogliere la presente opposizione e annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1286/2021 emesso in data
25.10.2021 dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Aureliana Di Matteo per le causali di cui sopra, quivi da intendersi integralmente ripetute e trascritte, perché infondato in fatto ed in diritto;
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al Sig. per Controparte_1 le causali di cui in narrativa quivi da intendersi integralmente ripetute e trascritte;
3. trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 co. 4 c.p.p.; 4. condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
5. condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 17/1/2022 si costituiva in giudizio a mezzo di Comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, evidenziando ed esponendo, in estrema sintesi: che la richiesta di ammonimento si concretizzava in data 30/7/2021 solo dopo due intimazioni di pagamento ed un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e che le indagini confluite nel fascicolo n. 4715/2021 R.G.N.R. si fossero concluse con richiesta di archiviazione;
che, relativamente al prestito della somma totale di euro 126.173,75, gli accordi tra le parti erano nel senso della restituzione nell'arco di tre anni della somma, infatti nella causale del bonifico si leggeva la dicitura “Prestito per estinzione…”; che se egli avesse voluto programmare di vivere con la opponente non avrebbe avuto bisogno di acquistare un altro immobile oltre quelli di proprietà; che la ragione di un prestito così importante era solo da attribuirsi al rapporto tra le parti, non avendo egli alcun dubbio circa la restituzione delle somme prestate e tale fiducia essendo evidente dall'attesa prima di richiedere il rientro;
che evidente era l'inidoneità
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probatoria degli scritti su cui si fondava l'opposizione, non essendovi documentazione scritta idonea a provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. L'opposto concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - dichiarare l'inammissibilità e rigettare l'opposizione per i motivi summenzionati, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1286/2021 emesso il 25.10.2021 e notificato il 10.11.2021, essendo l'opposizione inammissibile oltre che non fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- Per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione”. Con l'Ordinanza assunta in data 10/05/2022, il Giudice procedente non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi, non essendo ritenuta necessaria attività istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, essa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Va subito chiarito che la cognizione del presente giudizio è da intendersi come circoscritta e limitata a ciò che strettamente qui interessa ai fini di causa e della delibazione delle domande ed eccezioni proposte, rimanendo, di contro, estraneo ogni ulteriore profilo che attenga a questioni non di competenza del giudice civile.
Tanto doverosamente premesso, nel merito è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. Devono, quindi, svolgersi le seguenti considerazioni.
Come sopra esposto, ha chiesto al Tribunale di ingiungere a Controparte_1 Pt_1 il pagamento della complessiva somma di €126.173,75, sul presupposto di avere concesso
[...] a quest'ultima un prestito infruttifero per l'estinzione anticipata di un finanziamento con ING Bank n. 70600205408 per l'importo di euro 116.173,75 per l'acquisto di un immobile, successivamente di avere erogato ulteriori prestiti, emettendo tre assegni in suo favore, ovvero assegno bancario n. 0196220084 di euro 4.900,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna, assegno bancario n. 0196220085 di euro 4.900,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna, assegno bancario n. 0196220086 di euro 200,00 emesso in data 10.07.2017 e tratto sulla Banca popolare dell'Emilia Romagna, che gli accordi tra le parti prevedevano un rientro del totale, erogato tramite bonifico e assegni, pari ad euro 126.173,75, nell'arco di tre anni, ma tale intesa non era stata mai rispettata, nonostante continui solleciti per le vie brevi. Il ricorrente in monitorio allegava: “1. contabile bonifico del 23.01.2017 effettuato da conto n. 153-163190 di CP_1 in favore del conto n. 153-2375746 di 2. Estratto conto n. 153-163190 relativo Pt_1 CP_1
a Gennaio 2017; 3. Ricevuta accredito su Conto n. 153-2375746 Luce;
4. Contabile bonifico del 23.01.2017 effettuato dal conto n. 153-2375746 di in favore di Ing Bank;
5. Parte_1
Copia assegni n. 0196220084, 0196220085, 0196220086 ed estratto conto relativo a Luglio 2017; 6. Raccomandata A/R Intimazioni del 20.04.2021 e del 23.07.2021” (v. prod. parte opposta).
Ora è noto che il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della
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giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario. Costituisce poi orientamento consolidato quello secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c. a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (v. Cass. Civ. ord. n. 35959/2021; Cass. Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920; Cass. Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017 e Cass. 180/2018 secondo cui “l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
(che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex. plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642)”; v. anche Cass sez. II Civile, sentenza 16 settembre – 7 novembre 2016, n. 22576 secondo cui “a prescindere dalla qualificazione del rapporto, spettava all'attrice la prova del contratto di mutuo. In ogni caso per Cass n. 17050 del 28/07/2014 la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purchè l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra”). Tornando al caso di specie, deve osservarsi come sia stato dimostrato, e niente affatto contestato, che avesse versato a l'importo di €116.173,75 a Controparte_1 Parte_1 mezzo di bonifico bancario in data 23.01.2017 e l'importo di ulteriori complessivi €10.000,00,
a mezzo di tre diversi assegni bancari, in data 10.07.2017. Va, di contro, pure rilevato come non sia stata offerta prova scritta dell'esistenza di un accordo tra le medesime parti per la restituzione delle somme elargite. Ebbene, a fronte di tanto, non può, in vero e cionondimeno, sottacersi come, di recente, sia stato affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità che
“La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso.” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024). Sulla medesima scia era stato, a ben vedere, già sostenuto che “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Declinando tale modalità di ragionamento alla fattispecie concreta che ci occupa vanno allora necessariamente svolte le seguenti notazioni. Risulta testualmente ed espressamente che il bonifico bancario eseguito in data 23.01.2017, erogato dal conto corrente dell' in CP_1 favore della specificasse dettagliatamente la causale “prestito per estinzione anticipata Pt_1 finanziamento n. 70600205408 presso Ing Direct”, con dicitura evidentemente inequivocabile. Tale causale va, dunque, valutata dal Tribunale nella sua valenza indiziaria, come spiegato dalla sopra richiamata pronuncia, “anche in sinergico collegamento con il contegno silente del beneficiario (sulla valenza indiziaria della causale del bonifico bancario Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 23380 del 01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15375 del 31/05/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3119 del 02/02/2022; Sez. 6-2,
5 R.G. n. 4952/2021
Ordinanza n. 35175 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 19669 del 03/10/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 14993 del 16/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19206 del 11/09/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 19/01/2007).” (v. ancora Cass. 20052/24, cit.). Proseguendo con l'avviato ragionamento, devono allora, conseguentemente, tenersi pure nella debita considerazione gli ulteriori elementi indiziari ricavabili dai seguenti dati: che la causale “prestito”, di cui al bonifico in oggetto, fosse espressamente differente da precedenti erogazioni, pure effettuate dall in favore della Luce, riportanti, invece, la CP_1 causale “liberalità” (v. alleg. Comparsa di costituzione e risposta) e per le quali, difatti, lo stesso non ha inteso agire in restituzione, ovvero riportanti altre causali specifiche relative alla destinazione del versamento, cioè “sistemazione carta di credito”, ”per pagamento telepass”,
“Rimessa”, “Spese tenuta conto”, “rimessa sistemazione conto corrente” (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 cpc parte opposta), tali dettagli, mai disconosciuti dall'opponente, valgono a dimostrare una evidente precisione nella gestione dei rapporti economico-contabili tra le parti;
che la causale “prestito” non risulti essere mai stata contestata o disconosciuta o negata dalla né dopo l'esecuzione del bonifico, né dopo le richieste stragiudiziali di restituzione Pt_1 formulate dall' in data 20.04.2021 ed in data 23.07.2021, né dopo l'invito a stipulare CP_1 una convenzione di negoziazione assistita in data 11.08.2021, sicché tutto ciò può essere interpretato come tacito riconoscimento del fatto che si trattasse effettivamente di un prestito;
che il fatto che non fosse stato messo per iscritto l'impegno alla restituzione può trovare valida giustificazione nel rapporto affettivo e di fiducia all'epoca intercorrente tra le parti;
che l'intenzione, in una precedente occasione, della Luce di ricorrere al credito bancario e la volontà dell' di intervenire in prima persona fornendo egli stesso un prestito risultino dalla CP_1 stessa narrazione attorea dei fatti e dalla documentazione allegata (v. verbale di sommarie informazioni alla P.g. di Luce Erminio, doc. 9 prod. opponente); che la descrizione della stessa che “per sue remore personali e per non abdicare alla posizione di forza ed indipendenza Pt_1 che da sempre avevano contraddistinto il suo agire di donna e di madre, sin dal principio, dissentiva in ordine alla scelta dell' di intestare a lei la casa che stavano acquistando” CP_1
(v. pag. 5 e 6 Atto di citazione), appare maggiormente compatibile con la pattuizione tra le parti di un prestito, piuttosto che l'accettazione di una liberalità, peraltro in precedenza rifiutata, ancora come esposto dalla stessa parte opponente (v., in ultimo, pag. 3 comparsa conclusionale attrice).
Dal sin qui detto, essendo complessivamente valutabili tutti gli esposti punti come indizi gravi, precisi e concordanti, consegue che la qualificazione dei rapporti tra le parti come mutuo, con impegno alla restituzione, presenti sufficienti margini di fondatezza.
Per altra via ed al fine di esaminare i motivi di opposizione proposti nella odierna sede dall'opponente occorre ora operare una breve disamina in ordine alla natura delle Pt_1 prestazioni patrimoniali rese all'interno della coppia di conviventi more uxorio. In tema, costituisce affermazione di principio ricorrente quella secondo cui
"un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens" (v. ex multis Cass., sez. III, sentenza n. 2392/2020; C. Cass., sez. III, ordinanza n. 11303/2020). Pertanto, ad essere esenti dall'obbligo di restituzione sono solo i versamenti effettuati per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, indipendentemente dalle modalità di versamento, le somme che non possono essere ricondotte, invece, all'adempimento di un dovere morale e sociale, poiché esorbitanti dalle esigenze familiari sono ripetibili. Proprio le ipotesi di corresponsione di elevati importi sono state valutate come non rientranti nella fattispecie di obbligazioni naturali non ripetibili (v. in tema Cass. civ. n. 11303 del 12/06/2020 “l'importo delle operazioni effettuate, del valore superiore a centinaia di migliaia di Euro non poteva essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. in quanto esorbitante dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di
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proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 2034 c.c.”). Ancora, è stato chiarito che “La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto” (v. Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 16864 del 13/6/2023). E' altresì appena il caso di osservare come la soluzione della fattispecie non possa prescindere dalle precisazioni offerte dalla giurisprudenza secondo cui “E' stato, infatti evidenziato che il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro. Allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri. Nella fattispecie, manca la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento, se non quella addotta dalla convenuta che la somma sarebbe stata versata per conto della committente, che però, appare fondata, sul piano probatorio (su di una unilaterale affermazione contenuta in documenti di data successiva alla ricezione della somma, in presenza di una causale nel bonifico invece di estremo dettaglio.
Inoltre la diversa giustificazione causale addotta dalla sentenza impugnata, e cioè della dazione della somma a titolo di integrazione della caparra, non trova un preciso riscontro nelle previsioni contrattuali, dalle quali non emerge, a quanto risulta dalla narrazione dei giudice di appello, che fosse stata prevista non già la possibilità del versamento del corrispettivo, eventualmente a titolo di SAL, ma una integrazione della caparra, la cui dazione di norma si colloca contestualmente alla conclusione del contratto. A fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, ritiene la
Corte che il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità, e ciò in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti ed in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 27372 dell'8/10/2021; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Riportando gli esposti principi al caso concreto, vanno, quindi, ora vagliate le tesi addotte dall'opponente a giustificazione causale delle erogazioni effettuate dall' . CP_1
La difesa opponente ha dapprima offerto la prospettazione della qualifica delle erogazioni in termini di “liberalità”, spiegando che la somma richiesta in sede monitoria dall' fosse “il prezzo da quest'ultimo liberamente e spontaneamente pagato per CP_1 l'acquisto dell'immobile sito in Pratola Serra, al Corso Vittorio Emanuele n. 103 nel quale la coppia aveva deciso di andare a vivere insieme.”. A ben vedere, la ricostruzione appare in antitesi ed in contraddizione con alcune delle affermazioni della medesima parte, allorquando
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si esponeva che l'intestazione alla Luce della piena proprietà della casa fosse stata attuata dall' “per evitare problematiche in fase di separazione essendo quest'ultimo ancora CP_1 sposato.” (v. pag. 3 dell'Atto di citazione), tanto contrastando con il concetto di “liberalità”; inoltre, per poco che si rifletta, non è chi non veda che l'intestazione in nome altrui di un bene immobile configuri una donazione indiretta (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n.
19230 del 12/07/2024, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017), identificandosi essa con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, mentre, per converso, quando l'operazione sia indirizzata non al vantaggio esclusivo dell'altro, ma piuttosto alla fruizione comune di un bene, proprio come prospettato dall'attrice opponente, non si può configurare una “liberalità”. Escluso, dunque, che lo spostamento di somme, per la restituzione delle quali l' CP_1 ha agito in via monitoria, possa qualificarsi come espressione di “liberalità”, in assenza di prova dell'esistenza dell' “animus donandi”, ovvero di corresponsioni effettuate a titolo di mera e spontanea elargizione, fini a sé stesse, deve parimenti escludersi che esse possano qualificarsi come obbligazioni naturali non ripetibili, come vorrebbe parte opponente, la quale, in seconda battuta (v. pag. 8 dell'Atto di citazione), ha invocato il disposto dell'articolo 2034 c.c., il quale notoriamente dispone che “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali”. A tale espresso riguardo, merita di essere sottolineato, con la dovuta rilevanza, tenendo a mente gli insegnamenti interpretativi sopra riportati, come sia evidente che non vengano in rilievo, nel caso di specie, esborsi per spese correnti, quotidiane e del normale menage domestico, ma piuttosto spese di straordinaria amministrazione, extra ordinem, di importo considerevole. Inoltre, proprio l'entità dell'importo di cui trattasi porta a ritenere che la prestazione fosse sproporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. evincendosi pacificamente dagli atti di causa che l' fosse un impiegato del settore CP_1 bancario, mentre la circostanza di avere egli a disposizione “diversi conti correnti grazie ai quali può contare su cospicue provviste” (v. pag. 6 dell'Atto di citazione) è rimasta al rango di mera affermazione di parte opponente.
Le considerazioni che precedono valgono, oltre che con riferimento all'importo oggetto del bonifico del 23/01/2017, altresì, con riguardo alle somme versate dall' a mezzo dei CP_1 tre assegni di cui al ricorso monitorio, per complessivi €10.000,00, considerandosi vieppiù che rispetto a tali importi, accreditati in favore della tutti nella stessa data 10/7/2017 e quindi Pt_1 successivamente alla estinzione anticipata del finanziamento per l'acquisto dell'immobile di cui si è sopra detto, la difesa opponente nemmeno ha dedotto e specificato alcuna causa idonea a giustificare il diritto di trattenere le somme ricevute. In conclusione, considerato che, quanto all'onere probatorio relativo all'inadempimento, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il fatto impeditivo o modificativo (v., per tutte, Cass., S.U., 30/10/2001,
n. 13533) e rilevato che, nel caso di specie, la dazione delle somme di cui trattasi è pacifica e comunque documentata e considerato, d'altro canto, che la prospettazione dei fatti attorea di poter legittimamente trattenere gli importi oggetto di causa non ha trovato idoneo e convincente fondamento, l'opposizione va respinta. Il decreto ingiuntivo opposto n. 1286/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 25/10/2021, va, quindi, confermato, dichiarandone la definitiva esecutorietà.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
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Visto il rigetto totale dell'opposizione, le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente ed esse si liquidano, in favore della parte opposta, come in dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto del valore della causa (€126.173,75) dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto e in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n. 1286/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data
25/10/2021, dichiarandone la definitiva esecutività. 2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di giudizio che si liquidano in €7.052,00 per Controparte_1 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Amelia Giustiniani. Così deciso in data 21 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa DE RO
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