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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 709/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Parte_2
Paolini, elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Cosenza, Via della Repubblica n. 110
Appellante
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza, Viale degli Alimena n. 8, , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Crisci (C.F. ) e Giovanna Oreste (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso C.F._2 dell' CP_2
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante:
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, sentire revocare e/o annullare e/o riformare
l'ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Cosenza dr. Bloise nel giudizio iscritto al n.
1896/2018. Di conseguenza sentirsi condannare al pagamento, in favore dell'appellante degli
1 importi richiesti in primo grado e cioè €. 27.905,37 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto 2016, nonché € 19.699,70 a titolo di indebito arricchimento, oltre interessi ex decreto legislativo n. 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le ragioni espresse in parte motiva, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile e nel merito comunque rigettare
l'appello proposto ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata ordinanza n. ____ ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Cosenza (Giudice dr. Bloise) per tutte le motivazioni ivi contenute. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al 26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% sempre sulle competenze fisse in luogo di I.v.a. e c.a.p.) a favore Cont dell' che successivamente ex lege corrisponderà al dirigente avvocato dell'Ente in presenza di regolamento aziendale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, lo
[...] ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_3 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 4 marzo 2019 con la quale erano state rigettate le domande tese ad ottenere la condanna dell' al pagamento CP_2
- della somma di euro 27.905,37 per prestazioni rese nel 2017 e remunerabili secondo il budget sottoscritto in contratto 2016, destinato, in thesi actoris, ad essere applicato per l'anno successivo in difetto di nuovo accordo,
- della somma di euro 19.699,70 a titolo di indebito arricchimento per prestazioni erogate in eccesso rispetto al budget sempre nell'anno 2017, in ragione, da un lato, della ritenuta non estensione all'anno 2017 dei limiti fissati nel contratto sottoscritto nell'anno 2016 – oggetto di provvisoria proroga – e, dall'altro, della strutturale e
“concordata” inconfigurabilità della operatività dell'art. 2041 c.c.
A fondamento della richiesta di rivisitazione della decisione di primo grado, lo
[...]
appellante ha posto, in particolare in relazione alla prima delle due domande rigettate, Parte_1
2 una radicale e generale critica della lunga motivazione addotta a sostegno della decisione del
Tribunale di Cosenza.
Si è costituita l' , invocando il rigetto del gravame Controparte_1 sulla scorta della analitica confutazione delle argomentazioni spese ex adverso.
Disattese tutte le richieste avanzate dall'appellante e transitato il fascicolo nei ruoli della
Seconda Sezione Civile della Corte, all'udienza del 14 maggio 2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
La parte appellante ha depositato comparsa conclusionale;
entrambe le parti contendenti memoria di replica.
§2
Con il primo motivo di impugnazione, lo ha lamentato Parte_1
l'erronea interpretazione offerta da parte del primo giudice delle clausole del contratto stipulato dalla società appellante e dall' nel 2016 ed in particolare Controparte_1 della clausola di cui all'articolo 9.2., avente ad oggetto la proroga, dal 1° gennaio del 2017 e fino alla conclusione del contratto per il 2017, delle condizioni previste nel contratto per il 2016.
Ha sostenuto, nello specifico, che avrebbe errato il primo Giudice, posto che a) dovuti dovevano ritenersi i corrispettivi per le prestazioni rese nell'anno 2017, entro il limite o tetto massimo previsto per l'anno 2016, da considerarsi oggetto di proroga, per come desumibile dal contratto medesimo;
b) non era stato considerato il legittimo affidamento della struttura sanitaria, indotto dalla proroga dell'efficacia del contratto e dalla mancanza di determinazioni amministrative di riduzione del c.d. budget prima che fosse stato consumato;
c) in riferimento all'anno 2017, nessun contratto era stato concluso;
d) il diritto alla salute non poteva essere condizionato da esigenze di bilancio;
e) errata si configurava la valutazione del contenuto del decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, concernente l'assegnazione di risorse finanziarie globali alle
[...]
e la previsione che i limiti di spesa per il 2017 avrebbero dovuto, Parte_4 comunque, “riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei limiti medesimi”.
Rimessa al prosieguo la disamina del secondo motivo di gravame, afferente alla ritenuta non corretta applicazione da parte del Tribunale dei criteri regolatori dell'indebito arricchimento,
3 mette conto osservare che il tessuto motivazionale della decisione impugnata si è snodato lungo una serrata serie di passaggi che possono essere così riassunti:
a) contrariamente all'assunto della struttura sanitaria attrice, la clausola di cui all'art. 9, comma 2°, della convenzione per il 2016, di provvisoria conferma, “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto”, delle condizioni del contratto per il 2016, non aveva determinato la proroga del c.d. tetto di spesa per il 2016 fino alla stipula del nuovo contratto;
b) piuttosto, una interpretazione sistematica delle clausole negoziali e dei principi che regolavano la materia delle prestazioni sanitarie, per come elaborati dalla giurisprudenza (segnatamente, dei principi di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico e di rispetto delle esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica), inducevano ad escludere che il tetto di spesa indicato nel contratto del 2016 potesse svolgere qualsiasi efficacia per il 2017, ove fosse intervenuta la fissazione di nuovo tetto di spesa;
c) la delibera del Commissario ad acta n. 128 del 2017 aveva definito i c.d. tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017, con riduzione del 10% rispetto all'anno precedente;
d) nel caso di specie, risultava integralmente pagato il budget annuale per il 2017 e non risultava allegata o documentata la disponibilità di risorse economiche nell'ambito del tetto massimo di spesa sostenibile per le prestazioni della ricorrente attribuibile in sede consuntiva alla stessa;
e) non poteva essere riconosciuto il diritto ad ulteriori compensi per le prestazioni eccedenti il budget per il 2017 e rientranti invece in quello per il 2016;
e) la questione della legittimità della fissazione del c.d. tetto di spesa, allorquando la struttura convenzionata avesse già superato il tetto massimo fissato, confidando nella prorogatio e nel riassorbimento dello stesso volume di prestazioni erogate nell'anno precedente, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo e non poteva formare oggetto di disamina.
A fronte di tanto, le critiche mosse dalla parte appellante non si profilano fondate.
Nella incontestata sottoscrizione di contratto tra le parti per le prestazioni remunerabili nell'anno 2016 – ai sensi dell'art.
8-quater, comma 2°, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con fissazione di tetto di spesa – viene in rilievo il dettato dell'art. 9 dell'accordo e la previsione secondo la quale “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”.
Lo specifico punto contrattuale sopra richiamato non assume, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il significato di estendere all'anno 2017 (oggetto della presente
4 controversia) i medesimi limiti di prestazioni remunerabili, anche a fronte della incontestata mancata sottoscrizione del contratto per l'anno successivo, stante la anch'essa incontestata circostanza secondo la quale la prima convocazione per la redazione del nuovo contratto era stata Cont operata dall' solo nel gennaio 2018.
E tanto in ragione del fatto nella vicenda in esame viene in rilievo non già un ordinario contratto di diritto privato tra parti private, quanto un rapporto di natura concessoria (v., ad esempio, Cass., sezioni unite della, n. 473/2015 e n. 16336/2019; Cass., sez. III, n. 26334/2021) collocato nella dinamica delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di programmazione
(attraverso i poteri di propri delle Regioni), nonché di razionalizzazione del sistema sanitario (cfr., anche, Corte Costituzionale n. 200/2005).
Per come è stato osservato anche da questa Corte, “gli accordi negoziali ex art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 si inseriscono nell'ambito di una disciplina di legge alquanto complessa che prevede limiti e presupposti inderogabili e che, inevitabilmente, orienta l'interpretazione degli accordi stessi. Tra questi limiti e presupposti vi è la previsione di un tetto annuo massimo di spesa (c.d. budget)” (Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sentenza resa nel procedimento n. 701/2019) .
Ne discende la sussistenza di un vincolo, per così dire esterno, alla negoziazione e di essa integrativa, derivante dalla programmazione del Piano preventivo annuale regionale: si è infatti a cospetto di un sistema bifasico tra negoziazione e programmazione, in cui la prima è strettamente determinata dalla seconda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724).
“Ne consegue che le parti non hanno piena autonomia negoziale nello stabilire il volume delle prestazioni erogabili e della relativa spesa, spettando, piuttosto, alla pubblica amministrazione stabilire i tetti di spesa e la ripartizione di risorse in ambito sanitario, esercitando un potere ampiamente discrezionale, operando una comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie” (cfr. Cass. civ., 29 ottobre 2019, n. 27608).
Ricorre, cioè, un sistema di determinazione complesso, dettato in via generale e vincolante dalla previsione del volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche
5 o private o per gruppi di strutture, oggetto di determinazione in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, della legge n. 449/1997.
Sulla scorta di quanto precede, il limite alla libertà negoziale delle parti risulta confinato nell'ambito dei tetti di spese autoritativamente determinati e sottratti alla valutazione di questo
Giudice.
Assume rilievo, a tal fine, all'art. 9, il carattere dichiaratamente “provvisorio” della proroga di efficacia del contratto e soprattutto la previsione di cui all'art. 7, l'obbligo dell'
[...]
di pagare l'erogatore delle prestazioni sanitarie “entro i limiti del budget Controparte_1 annuale assegnato” che, in quanto tale, presuppone un apposito contratto o un atto amministrativo che lo determini anno per anno, in coerenza con i vincoli amministrativi suddetti.
Ancora, merita di essere sottolineato quanto previsto dell'articolo 14 (“Clausola di salvaguardia”), comma 1°, in punto di accettazione incondizionata da parte della struttura sanitaria del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto (“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto”).
Ancora più significativa appare la previsione di cui all'art. 14, comma 2°, ossia l'impegno della struttura sanitaria, successivamente alla stipula del contratto, ad adeguarsi alle prescrizioni dettate da norme imperative, tra cui, per l'appunto, la normativa imperativa, dettata in materia di tetti di spesa e ripartizione delle risorse.
Per come ha rilevato il primo Giudice, i livelli massimi di prestazioni sanitarie sono stati stabiliti con il decreto n. 128 del 16.10.2017 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano
Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.
E si tratta di atto vincolante che ha determinato la riduzione del 10% dell'intero budget.
Corretta appare allora la soluzione adottata dal primo Giudice che, avendo rilevato lo Cont strutturale superamento del budget massimo, ha ritenuto condivisibile la determinazione dell' di ridurre proporzionalmente il budget assegno alle singole strutture, ivi compreso lo
[...]
Parte_1
Che tanto sia avvenuto solo dopo lo spirare dell'anno 2017 non rileva, rimanendo pur sempre insuperabile il tetto massimo – altrimenti destinato ad essere sforato – previsto dall'Ente
6 in ossequio al disposto di legge ed integrativo del rapporto contrattuale (Cass. Civ Sez. III,
15366/2024 su vicenda del tutto analoga).
Per come correttamente rilevato dal Tribunale, difetta poi la prova della sussistenza di risorse tali da consentire il riassorbimento nell'anno successivo delle prestazioni in eccesso rispetto al budget stabilito in conformità al decreto medesimo. CP_ Cont Parimenti priva di pregio è poi la tesi secondo la quale la condotta avrebbe ingenerato un legittimo affidamento.
Deve essere messo in rilevo, a tal proposito, che la peculiare natura della procedura negoziale e la sua integrazione derivante da vincoli esterni e cogenti, non consente di ritenere che possa sussistere la necessità di tutelare un affidamento di tal fatta, avuto altresì riguardo alla menzionata delibera del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 ed alle disposizioni di legge richiamate nel decreto del Commissario ad acta n. 128/2017, impositive di livelli minimi di riduzione della spesa sanitaria.
Sulla scorta di tanto, perdono allora rilievo le articolate deduzioni della parte appellante, destinate ad assumere carattere recessivo dinanzi alla sussistenza di un vincolo insuperabile dettato dalla legge e dai provvedimenti amministrativi – non impugnati – determinativi dei limiti di spesa sostenibili e non superabili.
§3
Non meritevole di positiva valutazione si profila poi il secondo motivo di impugnazione.
E tanto in ragione del fatto che osta alla positiva instaurazione dell'azione di indebito arricchimento la previsione contrattuale di cui all'art. 14, comma 3°, secondo cui “le parti convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto- accordo non sono riconosciuti oneri a carico del S.S.R.”.
Si è cospetto, nella applicazione provvisoria del contratto anche per l'anno 2017 in parte qua non integrato da alcunché, di accordo tra le parti costituente chiara manifestazione del rifiuto dell' dell'arricchimento e dell'accettazione di prestazioni ulteriori Controparte_1 rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto della struttura sanitaria all'indennizzo (sullo specifico tema dell'ingiustificato
7 arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie c.d. extrabudget, cfr. Cass. sez. III, n.
13884/2020; n. 36654/2021; n. 25514/2024).
L'appello deve essere rigettato e l'ordinanza del Tribunale confermata.
§4
In assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la domanda dell' Controparte_1
di rimborso anche di tali spese si profila inammissibile.
[...]
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con
D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 26.000,00 ad euro
52.000), al numero ed alla complessità delle questioni e all'esistenza di precedenti di giurisprudenza sulle stesse.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza Parte_3 messa in data 4 marzo 2019 nel procedimento iscritto al n. 1896/2018 R.G.A.C., disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
- condanna lo in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti dell' , liquidate in complessivi euro 9.991, oltre rimborso Controparte_1 forfettario di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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