Sentenza 22 febbraio 2022
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/04/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT.69/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere rel.
LU d’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n.60688 del registro di segreteria proposto da SS, (C.F. SS), nato a [...] il SS, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Celli (C.F. [...]– p.e.c.
paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72.
contro:
l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it ), LL AT
(p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), ID AR
SENT. 69/2026 2
(pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden
(p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto avverso:
la sentenza n. 177/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, depositata il 22 febbraio 2022.
Esaminati l’appello e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, con l’assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il magistrato relatore Ida Contino, l’avv. Stefano Ceni, in sostituzione e per delega dell’avv. Paolo Celli, per l’appellante e l’avv. ID AR per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza n. 177/2022, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, respingeva il ricorso proposto dall’odierno appellante, ex assistente capo della Polizia Penitenziaria, in quiescenza dal 18 dicembre 2018 e con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 16 e mesi 4, volto al riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%
di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e non, come operato dall’Ente previdenziale, mediante l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del citato decreto.
SENT. 69/2026 3 Nello specifico, il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che la disposizione contenuta nell’ art. 54 è destinata al solo “personale militare”, escludeva che al ricorrente, in quanto ex appartenente alla Polizia penitenziaria, potesse essere applicato il criterio di calcolo della quota retributiva ivi statuito. In proposito ha richiamato l’art. 1, comma 2, della l. n.395/1990, secondo cui “Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”.
Ha pertanto precisato che al momento del collocamento in quiescenza, il dipendente rivestiva lo status civile, sicché, correttamente, l’Ente previdenziale aveva applicato l’art. 44 del d. P. R. n. 1092/1973.
Inoltre, he ritenuto non dirimente il principio di equiparazione del trattamento economico di tutte le forze di Polizia, sia a ordinamento civile che militare, previsto dall’art. 43, comma 16, della l. n.121/1981;
secondo il giudice di prime cure, infatti, si tratterebbe di profili stipendiali da tenere ben distinti da quelli pensionistici disciplinati da autonome e tassative disposizioni di legge, tra cui appunto l’art. 54 più volte citato. Ha pertanto concluso rigettando il ricorso.
2. Ha proposto appello il sig. SS opponendo come unico e articolato motivo di gravame la violazione dell’art. 54 del d.P.R.
n.1092/1973, anche in relazione all’art. 1, commi 101 e 102, della l.
n.234/2021.
Secondo una prima argomentazione difensiva, il giudice territoriale sarebbe incorso in errore laddove non ha considerato che la Polizia SENT. 69/2026 4 penitenziaria, seppure smilitarizzata, comunque in concreto è sempre una forza armata. Tanto è che lo stesso legislatore, onde evitare ulteriori disparità di trattamento ed interpretazioni contrastanti del testo della norma, è intervenuto con la legge di bilancio (l. n. 234/2021).
Nella novella testè citata ha statuito all’art. 1, comma 101, che “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.”
Secondo la prospettazione difensiva, tale disposizione avrebbe effetto retroattivo in quanto volta a interpretare in maniera univoca il testo poco chiaro di una norma che ha determinato numerose disparità di trattamento e differenziazioni tra le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Non solo; nel 1973, dunque alla data di emanazione dell’art. 54, nel concetto di “militare” rientrava a pieno titolo anche la Polizia penitenziaria; così come nonostante la smilitarizzazione giuridica, i poliziotti “fanno sempre lo stesso lavoro di prima, hanno sempre le armi di servizio, sempre lo stesso ruolo e lo stesso incarico” sicché non si comprende come questi non possano essere considerati “militari”.
Ancora, l’appellante, al fine di provare che il Corpo di polizia SENT. 69/2026 5 penitenziaria è nella sostanza un corpo militare, formula una serie di considerazioni, di seguito riportate:
-gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, seppure nell'ambito delle forze di polizia (L . n. 121 del 1981, articolo 16);
- ai sensi dell’art. 2 della l. n. 395/1990 “gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti”;
- la Polizia Penitenziaria, seppure smilitarizzata, gode di una serie di concessioni ed agevolazioni proprie dei corpi militari.
Infine, dopo aver argomentato sulla concreta operatività dell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 nel regime di pensione misto per i militari andati in pensione con oltre 20 anni di anzianità e che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni, ha concluso chiedendo in accoglimento dell’appello, la riforma integrale della sentenza di primo grado, e, per l’effetto, il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione della quota retributiva nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite, e quindi mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44%
per ogni anno utile maturato fino alla predetta data.
3. Con memoria del 12 gennaio 2026, si è costituito l’Istituto previdenziale chiedendo il rigetto dell’appello sulla richiesta degli arretrati. In proposito ha puntualizzato che solo con l’art. 1, commi 101 e 102, della l. n. 234/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, è stata SENT. 69/2026 6 riconosciuta al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile l’applicabilità dell’art. 54 in esame, sicchè il ricalcolo richiesto potrebbe al più, secondo l’orientamento espresso dalle sezioni di appello della Corte dei conti, essere riconosciuto solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. All’odierna udienza, le parti presenti si sono riportate agli scritti in atti insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La causa è, quindi, passata in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto dell’appellante, ex appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, in quiescenza dal 18 dicembre 2018 con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 16 e mesi 4 e complessiva superiore a 20 anni, di vedersi ricalcolare la quota retributiva della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
L’appello è parzialmente fondato.
In continuità con l’orientamento univoco di questa Sezione, da cui non si rinvengono motivi per discostarsi, si osserva che solo con la l. n.
234/2021 (legge di bilancio 2022), il legislatore, all’art. 1, commi 101 e 102, ha statuito l’estensione dell’art. 54, nell’interpretazione offerta dalle Sezioni riunite, anche in favore delle forze di polizia a ordinamento civile rientranti nel sistema c.d. misto, estensione sino a quel momento preclusa. L’art. 1, comma 101, ha, infatti, previsto che
“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, SENT. 69/2026 7 alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’intervento normativo è scaturito dalla necessità di colmare la disparità di trattamento che si era venuta a creare per effetto delle sentenze n .1 e 12 del 2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti. Come puntualmente evidenziato da questa Sezione, “Il legislatore, infatti, ha inteso estendere l’art. 54 citato anche ai corpi di polizia smilitarizzati in ragione della “riconosciuta e valorizzata “specificità” che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, “per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, e di cui è corollario una “tutela economica, pensionistica e previdenziale”
sempre più armonizzata e sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183, Relazione del Senato n. 2448, p. 150151, e Dossier Senato e Camera dei deputati del 27.12.2021, A.C.
3424, p. 240-241)” (sent. n.33/2022).
L’intento perequativo innanzi evidenziato, dunque, ha determinato SENT. 69/2026 8 questa Sezione d’appello a escludere la natura di interpretazione autentica.
Peraltro, tale convincimento è scaturito altresì dal tenore letterale del successivo comma 102 ove lo stanziamento di spesa è previsto solo a decorrere dal 2022 (“Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”). Tuttavia, è stato altresì precisato che la copertura finanziaria è calcolata includendo anche “l’onere relativo al personale cessato entro il 2021” (cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241). L’estensione della disposizione contenuta nell’art. 54 del d.P.R. n.1092/1973, nelle modalità applicative indicate dalle Sezioni riunite, dunque, è destinata anche al personale già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, ma con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ne consegue che il ricalcolo deve essere riconosciuto a decorrere da tale data. In questo senso, peraltro, si è espresso anche l’INPS nella circolare n. 44 del 23 marzo 2022.
Inoltre, la soluzione interpretativa innanzi esposta è stata confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, ove i giudici delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 SENT. 69/2026 9
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n.1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha altresì puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021 dovesse “giustamente” avere una
“applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022”.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, in linea con l’orientamento già formatosi presso questa Sezione di appello (ex multis Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022;
nn.76, 78, 79, 138 del 2023; n. 168/2024; nn. 13, 35, 66, 93, 157 del 2025) si riconosce il diritto dell’appellante, ex appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, cessato dal servizio con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni di cui anni 16 e mesi 4 alla data del 31 dicembre 1995, all’applicazione, sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dall’
1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.167, comma 3, c.g.c.,
fino all’effettivo soddisfo. Per ciò che concerne le spese, in considerazione dell’assoluta novità della questione, alla data della SENT. 69/2026 10 sentenza impugnata, in relazione alla norma estensiva scaturita dalla novella del 2021, ne va disposta l’integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c. g. c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce al sig.
SS, a far data dal 1° gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%, oltre, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno essi, alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all’effettivo soddisfo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026.
Il giudice estensore il Presidente
( dott.ssa Ida Contino) ( dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 69/2026 11 Il Funzionario Preposto
LU NC
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 09 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 09 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
SENT. 69/2026 12 Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC