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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
FRASCA MATTEO, Giudice
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 963/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune
90031 Belmonte Mezzagno PA
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091432991000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il sig. ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo e nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914329 91 000, notificata in data 7 settembre 2022.
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 344,75 - di cui € 329,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 3469 del 2017 assunto notificato in data 16 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la Inammissibilità per adesione definizione agevolata.
Motivi della decisione Ricorrente_1In data 02/11/2022 il S i g. ha notificato r i c o r s o - r e c l a m o e x a r t. 1 7 b i s Digs. 546/92, con il quale ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620200009143991000.
Lo stesso, però, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, includendo la cartella di, pagamento oggetto del ricorso-reclamo, come detto, già notificato a Riscossione Sicilia s.p.a.
Con ciò ha palesato non solo di conoscere l'atto prodromico ma anche di voler rinunziare al ricorso.
Infatti, a seguito di accoglimento della richiesta di adesione agevolata, il Sig.
Ricorrente_1 ha provveduto al pagamento della prima rata.
Tuttavia, nonostante la definizione agevolata del ruolo, con relativo impegno alla rinuncia del giudizio, il ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso.
In merito, si rappresenta che, pur non avendo il ricorrente dichiarato la pendenza del giudizio nell'istanza di definizione agevolata, la volontà di aderire, come già detto perfezionatasi con il pagamento, è incompatibile con la prosecuzione del giudizio.
Sul punto la legge nr. “rottamazione quater” art. 1 commi da 231 a 252, legge n.
197/2022 richiede tassativamente l'impegno da parte del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti che hanno ad oggetto i carichi da rottamare.
Ebbene, nel caso che ci occupa non è revocabile in dubbio che è la notifica del ricorso che, instaurando il contraddittorio, determina la pendenza della lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore di AD, che si quantificano in euro 230,00.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese con il Comune di Belmonte Mezzagno, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AD, che si quantificano in euro 180,00.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese con il Comune di Belmonte Mezzagno, rimasto contumace.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore
FRASCA MATTEO, Giudice
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 963/2023 depositato il 18/02/2023 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune
90031 Belmonte Mezzagno PA
Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200091432991000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Il sig. ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo e nei confronti del Comune di Belmonte Mezzagno, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 00914329 91 000, notificata in data 7 settembre 2022.
Con la cartella di pagamento oggetto di opposizione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, ha intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 344,75 - di cui € 329,00 per imposta - quale mancato pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) per l'Anno 2012 dovuta al Comune di Belmonte Mezzagno, come da avviso di accertamento n. 3469 del 2017 assunto notificato in data 16 novembre 2017.
Con il presente ricorso si eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata e conseguentemente l'illegittimità della cartella di pagamento opposta.
Nel merito, l'avvenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
AD, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la Inammissibilità per adesione definizione agevolata.
Motivi della decisione Ricorrente_1In data 02/11/2022 il S i g. ha notificato r i c o r s o - r e c l a m o e x a r t. 1 7 b i s Digs. 546/92, con il quale ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620200009143991000.
Lo stesso, però, ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, includendo la cartella di, pagamento oggetto del ricorso-reclamo, come detto, già notificato a Riscossione Sicilia s.p.a.
Con ciò ha palesato non solo di conoscere l'atto prodromico ma anche di voler rinunziare al ricorso.
Infatti, a seguito di accoglimento della richiesta di adesione agevolata, il Sig.
Ricorrente_1 ha provveduto al pagamento della prima rata.
Tuttavia, nonostante la definizione agevolata del ruolo, con relativo impegno alla rinuncia del giudizio, il ricorrente ha iscritto a ruolo il ricorso.
In merito, si rappresenta che, pur non avendo il ricorrente dichiarato la pendenza del giudizio nell'istanza di definizione agevolata, la volontà di aderire, come già detto perfezionatasi con il pagamento, è incompatibile con la prosecuzione del giudizio.
Sul punto la legge nr. “rottamazione quater” art. 1 commi da 231 a 252, legge n.
197/2022 richiede tassativamente l'impegno da parte del debitore a rinunciare ai giudizi pendenti che hanno ad oggetto i carichi da rottamare.
Ebbene, nel caso che ci occupa non è revocabile in dubbio che è la notifica del ricorso che, instaurando il contraddittorio, determina la pendenza della lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore di AD, che si quantificano in euro 230,00.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese con il Comune di Belmonte Mezzagno, rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AD, che si quantificano in euro 180,00.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese con il Comune di Belmonte Mezzagno, rimasto contumace.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Presidente -est.
Dr. Guido Petrigni