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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6897/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011009724000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249011009724000, notificata in data 09/07/2024 con la quale l'Agenzia dell'Entrate Riscossione richiedeva il pagamento di euro 8.653,3 limitatamente alla cartella esattoriale n. 03420200023795985000 asseritamente notificata in data
01/06/2022 ed avente come presunta pretesa creditoria il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2017;
Ha eccepito:
1) La nullità dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art. 7, comma
1, L. N. 212/2000;
2) La mancata notifica dell'atto presupposto
3) La prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta regolare notifica della cartella.
In data 7.1.2026 parte ricorrente ha presentato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese avendo presentato all'agenzia delle Entrate Riscossione domanda di rateizzazione del debito accettata e di aver pagato le rate maturate
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente ha documentato di aver presentato istanza di rateizzazione accettata da controparte.
In presenza della richiesta di rateizzazione, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse.
Il procedimento va dunque dichiarato estinto.
Spese compensate attese le ragioni della decisione
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6897/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011009724000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420249011009724000, notificata in data 09/07/2024 con la quale l'Agenzia dell'Entrate Riscossione richiedeva il pagamento di euro 8.653,3 limitatamente alla cartella esattoriale n. 03420200023795985000 asseritamente notificata in data
01/06/2022 ed avente come presunta pretesa creditoria il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2017;
Ha eccepito:
1) La nullità dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto presupposto in violazione dell'art. 7, comma
1, L. N. 212/2000;
2) La mancata notifica dell'atto presupposto
3) La prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta regolare notifica della cartella.
In data 7.1.2026 parte ricorrente ha presentato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese avendo presentato all'agenzia delle Entrate Riscossione domanda di rateizzazione del debito accettata e di aver pagato le rate maturate
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente ha documentato di aver presentato istanza di rateizzazione accettata da controparte.
In presenza della richiesta di rateizzazione, va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse.
Il procedimento va dunque dichiarato estinto.
Spese compensate attese le ragioni della decisione
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese di lite.