Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 139
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per omessa allegazione atto presupposto

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha documentato di aver presentato un'istanza di rateizzazione del debito, accettata dalla controparte, e di aver pagato le rate maturate.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha documentato di aver presentato un'istanza di rateizzazione del debito, accettata dalla controparte, e di aver pagato le rate maturate.

  • Inammissibile
    Prescrizione

    Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha documentato di aver presentato un'istanza di rateizzazione del debito, accettata dalla controparte, e di aver pagato le rate maturate.

  • Accolto
    Intervenuta estinzione del giudizio per domanda di rateizzazione

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ricorrente ha documentato la presentazione e l'accettazione della domanda di rateizzazione e il pagamento delle rate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 139
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 139
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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