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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3682/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIARLI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN PAVONE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
CAPRIOTTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo, in via preliminare, che venissero adottati provvedimenti Controparte_1 indifferibili ed urgenti quali l'allontanamento dalla casa familiare del , la previsione di misure CP_1
di protezione per i minori con affidamento esclusivo degli stessi alla madre, la previsione a carico del di un assegno mensile a titolo di contributo di mantenimento per il coniuge e per i figli minori CP_1 pari ad € 700,00, ed in via principale che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo a carico del marito, formulando altresì le seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento delle motivazioni addotte in premessa, che l'abitazione sita in Città S. Angelo al viale Matrino 221 int. 3, di proprietà del sig. sia assegnata alla sig.ra Controparte_1 [...]
, la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori e , attualmente collocati Parte_1 Per_1 Per_2
presso i nonni materni giusto decreto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni nel procedimento rubricato 1646/2024 r.g., unitamente all'assegnazione del mobilio, alle suppellettili e agli elettrodomestici ivi presenti, autorizzando il marito a prelevare solo gli effetti personali;
b) disporre, nel rispetto dell'attuale provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni nel procedimento rubricato 1646/2024 r.g., l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Per_1 Per_2 madre, stante il comportamento pregiudizievole assunto dal resistente, che giustifica l'adozione del provvedimento in parola ovvero in via del tutto subordinata, ricorrendone i presupposti, disporre
l'affidamento condiviso dei due figli minori a entrambi i genitori.
In relazione alle questioni economiche:
c. disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento per il coniuge e per i due figli minori, pari complessivamente ad € 700,00 (diconsi Euro settecento/00), di cui € 200,00 in favore del coniuge ed € 500,00 (250,00 ciascuno) in favore dei figli minori, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito della domanda giudiziale, somma che sarà oggetto di rivalutazione annuale, con riferimento alla variazione rilevata dall'Istat dell'indice del costo della vita intercorsa nell'anno precedente e così di anno in anno, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a cui vanno aggiunti gli assegni familiari che saranno percepiti dalla moglie, collocataria dei figli minori;
d. porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle spese di carattere Controparte_1
straordinario per la salute dei figli, a quelle scolastiche e a quelle di carattere ludico-ricreativo nella misura dell'50%, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale
pagina 2 di 6 di Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
In relazione all'affidamento dei figli minori:
e. stabilire la regolamentazione dei rapporti, delle visite e degli incontri tra i minori e il padre, ivi comprese le festività natalizie e pasquali, il Capodanno, vacanze scolastiche, compleanni in luogo protetto o diversa modalità ritenuta di giustizia.
f. Disporre che il padre comunichi sempre il proprio recapito, anche telefonico alla madre, mettendola sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbia con sé i minori;
Inibire al Sig. l'uso del passaporto ovvero di altro documento equipollente (carta Controparte_1
d'identità valida per l'espatrio);
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.”.
Con decreto del 18.12.2024, con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, veniva richiesta al Tribunale per i minorenni di L'Aquila la trasmissione della copia dei provvedimenti assunti nel procedimento 1646/2024 R.G. relativo ai minori e veniva richiesta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara la trasmissione di informazioni sulla pendenza di procedimenti penali nei confronti della ricorrente e del resistente.
Da detta documentazione, depositata in data 24.12.2024, emergeva l'avviamento di indagini penali a carico della e del e che, dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, era stato Parte_1 CP_1
instaurato un giudizio di convalida dei provvedimenti cautelari disposti dai Servizi Sociali di Città
Sant'Angelo, nello specifico l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare, con richiesta del
PM minorile di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti sui figli minori..
Con ordinanza del 13.2.2025 il Tribunale per i minorenni, rilevata l'assenza di necessità cautelari di provvedimenti limitativi a carico dei genitori a seguito della cessazione della convivenza con la madre e l'assenza di indizi di pregiudizio necessari per la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, preso atto della pendenza del presente giudizio di separazione personale dei citati coniugi, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Il resistente si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2025, nella quale rappresentava che i coniugi avevano deciso di agire per superare i loro problemi intraprendendo un percorso psicologico presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e pagina 3 di 6 facendo altresì seguire ai figli minori un percorso neuropsichiatrico per la gestione ed il superamento della situazione di crisi familiare. Il resistente chiedeva inoltre di riformare il provvedimento di convalida emesso dal Tribunale dei minorenni in data 13.2.2025 con cui i figli delle parti erano stati collocati presso i nonni materni.
All'udienza del 6.3.2025 veniva richiesto ai Servizi Sociali di Città Sant'Angelo il deposito di una relazione aggiornata sulla situazione familiare, relazione che veniva depositata in data 19.3.2025 nella quale veniva ipotizzato un rientro graduale dei minori presso l'abitazione familiare solo con la figura paterna e con continuità del servizio educativo domiciliare.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20.3.2025 veniva disposto in via provvisoria ed urgente il rientro dei figli minori presso la casa familiare con il padre, che la frequentazione tra madre e figli avvenisse in giorni ed orari concordati di volta in volta tra le parti, veniva ristabilito l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori ed infine venivano invitati i Servizi
Sociali a monitorare la situazione familiare e a trasmettere ulteriore relazione, che veniva depositata in data 16.5.2025.
All'udienza del 22.5.2025 le parti, presenti personalmente, esprimevano la volontà di riconciliarsi e parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, rinuncia accettata dal resistente. Le parti, quindi, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio di separazione personale con compensazione delle spese di lite e con rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale. Pertanto, venivano revocati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 20.3.2025, autorizzando il rientro della ricorrente nella casa familiare e la convivenza con il coniuge ed i figli e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
……………….
Poiché all'udienza del 22.5.2025 parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti del giudizio e tale rinuncia è stata oggetto di espressa accettazione da parte del resistente nella medesima udienza, va dichiarata l'estinzione del giudizio di separazione personale dei coniugi a norma dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal PM minorile, da valutare ai sensi dell'art.38 disp. att. c.c., va rilevato quanto segue.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di inidoneità del genitore a curare gli interessi del figlio e postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile pagina 4 di 6 di arrecare al figlio un grave pregiudizio.
Nel decidere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale si deve tener conto non solo del comportamento passato dei genitori, ma anche delle effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali, in modo da evitare di causare traumi allo sviluppo fisico- cognitivo del minore derivanti da un brusco e definitivo distacco dal genitore, anche perché la decadenza dalla responsabilità genitoriale è sempre revocabile, ove il genitore decaduto sia tornato idoneo.
Nel caso di specie dalle relazioni dei Servizi Sociali di Città Sant'Angelo, depositate in atti in data
19.3.2025 ed in data 16.5.2025, risulta che all'attualità la situazione familiare è ben supportata, entrambi i genitori continuano ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità, partecipando ai colloqui psicologici sia individualmente che in coppia e risultando determinati a ricomporre il nucleo familiare perseguendo il benessere psicologico dei figli minori;
che inoltre la ricorrente, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori, ha ripreso i contatti con questi ultimi in maniera graduale ed è riuscita a ristabilire un rapporto sereno con i figli e ad offrire loro un contesto sereno, come è stato riscontrato in occasione della visita domiciliare effettuata in data 13.5.2025, nella quale entrambi i figli risultavano sereni in presenza della madre e manifestavano una adeguata relazione affettiva e comunicativa.
Pertanto, non rilevandosi all'attualità condotte pregiudizievoli dei genitori e criticità per i figli minori ed essendo stato documentato dai Servizi Sociali il concreto interesse dei genitori alla ricostituzione del nucleo familiare nonché il rafforzamento del legame con i figli, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere rigettata.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dr. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3682/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIARLI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN PAVONE, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Controparte_1 C.F._2
CAPRIOTTI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.12.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo, in via preliminare, che venissero adottati provvedimenti Controparte_1 indifferibili ed urgenti quali l'allontanamento dalla casa familiare del , la previsione di misure CP_1
di protezione per i minori con affidamento esclusivo degli stessi alla madre, la previsione a carico del di un assegno mensile a titolo di contributo di mantenimento per il coniuge e per i figli minori CP_1 pari ad € 700,00, ed in via principale che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo a carico del marito, formulando altresì le seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento delle motivazioni addotte in premessa, che l'abitazione sita in Città S. Angelo al viale Matrino 221 int. 3, di proprietà del sig. sia assegnata alla sig.ra Controparte_1 [...]
, la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori e , attualmente collocati Parte_1 Per_1 Per_2
presso i nonni materni giusto decreto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni nel procedimento rubricato 1646/2024 r.g., unitamente all'assegnazione del mobilio, alle suppellettili e agli elettrodomestici ivi presenti, autorizzando il marito a prelevare solo gli effetti personali;
b) disporre, nel rispetto dell'attuale provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni nel procedimento rubricato 1646/2024 r.g., l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla Per_1 Per_2 madre, stante il comportamento pregiudizievole assunto dal resistente, che giustifica l'adozione del provvedimento in parola ovvero in via del tutto subordinata, ricorrendone i presupposti, disporre
l'affidamento condiviso dei due figli minori a entrambi i genitori.
In relazione alle questioni economiche:
c. disporre a carico del sig. un assegno mensile, a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento per il coniuge e per i due figli minori, pari complessivamente ad € 700,00 (diconsi Euro settecento/00), di cui € 200,00 in favore del coniuge ed € 500,00 (250,00 ciascuno) in favore dei figli minori, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e con decorrenza dalla data di deposito della domanda giudiziale, somma che sarà oggetto di rivalutazione annuale, con riferimento alla variazione rilevata dall'Istat dell'indice del costo della vita intercorsa nell'anno precedente e così di anno in anno, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a cui vanno aggiunti gli assegni familiari che saranno percepiti dalla moglie, collocataria dei figli minori;
d. porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire alle spese di carattere Controparte_1
straordinario per la salute dei figli, a quelle scolastiche e a quelle di carattere ludico-ricreativo nella misura dell'50%, secondo le disposizioni contenute nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale
pagina 2 di 6 di Pescara, che si intende parte integrante del presente accordo.
In relazione all'affidamento dei figli minori:
e. stabilire la regolamentazione dei rapporti, delle visite e degli incontri tra i minori e il padre, ivi comprese le festività natalizie e pasquali, il Capodanno, vacanze scolastiche, compleanni in luogo protetto o diversa modalità ritenuta di giustizia.
f. Disporre che il padre comunichi sempre il proprio recapito, anche telefonico alla madre, mettendola sempre a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località italiane, allorquando abbia con sé i minori;
Inibire al Sig. l'uso del passaporto ovvero di altro documento equipollente (carta Controparte_1
d'identità valida per l'espatrio);
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.”.
Con decreto del 18.12.2024, con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, veniva richiesta al Tribunale per i minorenni di L'Aquila la trasmissione della copia dei provvedimenti assunti nel procedimento 1646/2024 R.G. relativo ai minori e veniva richiesta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara la trasmissione di informazioni sulla pendenza di procedimenti penali nei confronti della ricorrente e del resistente.
Da detta documentazione, depositata in data 24.12.2024, emergeva l'avviamento di indagini penali a carico della e del e che, dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, era stato Parte_1 CP_1
instaurato un giudizio di convalida dei provvedimenti cautelari disposti dai Servizi Sociali di Città
Sant'Angelo, nello specifico l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare, con richiesta del
PM minorile di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti sui figli minori..
Con ordinanza del 13.2.2025 il Tribunale per i minorenni, rilevata l'assenza di necessità cautelari di provvedimenti limitativi a carico dei genitori a seguito della cessazione della convivenza con la madre e l'assenza di indizi di pregiudizio necessari per la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, preso atto della pendenza del presente giudizio di separazione personale dei citati coniugi, dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale.
Il resistente si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.3.2025, nella quale rappresentava che i coniugi avevano deciso di agire per superare i loro problemi intraprendendo un percorso psicologico presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e pagina 3 di 6 facendo altresì seguire ai figli minori un percorso neuropsichiatrico per la gestione ed il superamento della situazione di crisi familiare. Il resistente chiedeva inoltre di riformare il provvedimento di convalida emesso dal Tribunale dei minorenni in data 13.2.2025 con cui i figli delle parti erano stati collocati presso i nonni materni.
All'udienza del 6.3.2025 veniva richiesto ai Servizi Sociali di Città Sant'Angelo il deposito di una relazione aggiornata sulla situazione familiare, relazione che veniva depositata in data 19.3.2025 nella quale veniva ipotizzato un rientro graduale dei minori presso l'abitazione familiare solo con la figura paterna e con continuità del servizio educativo domiciliare.
Alla luce della relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 20.3.2025 veniva disposto in via provvisoria ed urgente il rientro dei figli minori presso la casa familiare con il padre, che la frequentazione tra madre e figli avvenisse in giorni ed orari concordati di volta in volta tra le parti, veniva ristabilito l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori ed infine venivano invitati i Servizi
Sociali a monitorare la situazione familiare e a trasmettere ulteriore relazione, che veniva depositata in data 16.5.2025.
All'udienza del 22.5.2025 le parti, presenti personalmente, esprimevano la volontà di riconciliarsi e parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, rinuncia accettata dal resistente. Le parti, quindi, chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio di separazione personale con compensazione delle spese di lite e con rigetto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale. Pertanto, venivano revocati i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 20.3.2025, autorizzando il rientro della ricorrente nella casa familiare e la convivenza con il coniuge ed i figli e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
……………….
Poiché all'udienza del 22.5.2025 parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti del giudizio e tale rinuncia è stata oggetto di espressa accettazione da parte del resistente nella medesima udienza, va dichiarata l'estinzione del giudizio di separazione personale dei coniugi a norma dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal PM minorile, da valutare ai sensi dell'art.38 disp. att. c.c., va rilevato quanto segue.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di inidoneità del genitore a curare gli interessi del figlio e postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile pagina 4 di 6 di arrecare al figlio un grave pregiudizio.
Nel decidere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale si deve tener conto non solo del comportamento passato dei genitori, ma anche delle effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali, in modo da evitare di causare traumi allo sviluppo fisico- cognitivo del minore derivanti da un brusco e definitivo distacco dal genitore, anche perché la decadenza dalla responsabilità genitoriale è sempre revocabile, ove il genitore decaduto sia tornato idoneo.
Nel caso di specie dalle relazioni dei Servizi Sociali di Città Sant'Angelo, depositate in atti in data
19.3.2025 ed in data 16.5.2025, risulta che all'attualità la situazione familiare è ben supportata, entrambi i genitori continuano ad aderire al percorso di sostegno alla genitorialità, partecipando ai colloqui psicologici sia individualmente che in coppia e risultando determinati a ricomporre il nucleo familiare perseguendo il benessere psicologico dei figli minori;
che inoltre la ricorrente, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori, ha ripreso i contatti con questi ultimi in maniera graduale ed è riuscita a ristabilire un rapporto sereno con i figli e ad offrire loro un contesto sereno, come è stato riscontrato in occasione della visita domiciliare effettuata in data 13.5.2025, nella quale entrambi i figli risultavano sereni in presenza della madre e manifestavano una adeguata relazione affettiva e comunicativa.
Pertanto, non rilevandosi all'attualità condotte pregiudizievoli dei genitori e criticità per i figli minori ed essendo stato documentato dai Servizi Sociali il concreto interesse dei genitori alla ricostituzione del nucleo familiare nonché il rafforzamento del legame con i figli, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere rigettata.
Le spese di lite, come concordato dalle parti, vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio di separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 5 di 6 Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dr. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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