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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 672/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(quale successore di per atto di Parte_1 Controparte_1 fusione per incorporazione del 02/02/2017, Notar di Brescia, Persona_1
Rep n. 103243, Racc. n. 35834 - doc. 3), con sede legale in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto, 8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo n. in questo giudizio P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Serena Paolini, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell' avv. Gian Paolo Furriolo, sito in Via
Indipendenza, n. 13.
- appellante
e con sede in Controparte_2
Fuse codice fiscale e partita IVA in persona del 1. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall' avv. Ernesto Biondo (C.F.
con studio in Fuscaldo (CS) alla Via Maggiore C.F._1
Vaccari n.8 ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Francesco Leone in Catanzaro, alla via De Filippis 214
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
123/2019 del 14.2.2019 emessa dal Tribunale di Paola, con cui è stata condannata al pagamento di euro 40.200,80, con interessi legali dal
19.8.2013 al soddisfo, in favore della società , oltre spese CP_4 processuali.
Si è costituita Controparte_5 insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, rinnovata l'istruttoria mediante nomina del c.t.u. Persona_2
(elaborato peritale depositato il 18 giugno 2020), la causa è stata
[...] rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.12.2024.
A tale udienza, poiché le parti non depositavano note scritte, veniva fissata una nuova udienza al 14.1.2025. Anche a tale udienza, nessuna delle parti depositava note scritte e quindi il collegio tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza.
Spese compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, e tra loro per metà ciascuno.
P.Q.M.
Part La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 123/2019 resa dal Tribunale di Paola in Parte_1 data 14.2.2019, a conclusione del procedimento n. 672/2019 r.g.a.c., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 2) spese compensate;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido (e tra di loro a metà), le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 28.1.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 672/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
(quale successore di per atto di Parte_1 Controparte_1 fusione per incorporazione del 02/02/2017, Notar di Brescia, Persona_1
Rep n. 103243, Racc. n. 35834 - doc. 3), con sede legale in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto, 8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo n. in questo giudizio P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Serena Paolini, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, presso lo studio dell' avv. Gian Paolo Furriolo, sito in Via
Indipendenza, n. 13.
- appellante
e con sede in Controparte_2
Fuse codice fiscale e partita IVA in persona del 1. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall' avv. Ernesto Biondo (C.F.
con studio in Fuscaldo (CS) alla Via Maggiore C.F._1
Vaccari n.8 ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell'avv. Francesco Leone in Catanzaro, alla via De Filippis 214
- appellata
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
123/2019 del 14.2.2019 emessa dal Tribunale di Paola, con cui è stata condannata al pagamento di euro 40.200,80, con interessi legali dal
19.8.2013 al soddisfo, in favore della società , oltre spese CP_4 processuali.
Si è costituita Controparte_5 insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, rinnovata l'istruttoria mediante nomina del c.t.u. Persona_2
(elaborato peritale depositato il 18 giugno 2020), la causa è stata
[...] rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.12.2024.
A tale udienza, poiché le parti non depositavano note scritte, veniva fissata una nuova udienza al 14.1.2025. Anche a tale udienza, nessuna delle parti depositava note scritte e quindi il collegio tratteneva la causa in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il conseguenziale provvedimento.
Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza.
Spese compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, e tra loro per metà ciascuno.
P.Q.M.
Part La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 123/2019 resa dal Tribunale di Paola in Parte_1 data 14.2.2019, a conclusione del procedimento n. 672/2019 r.g.a.c., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
pag. 2/3 2) spese compensate;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido (e tra di loro a metà), le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 28.1.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 3/3