TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2364/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2364/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Pistolesi e dall'Avv. Antonella Lubrano
- attore
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Daniele Giovannelli e dall'Avv. Marcantonio Gambardella
- convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni
Per l'attore: come da note del 14/1/2025, “a) in via principale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, accertare l'inesistenza e/o prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
già sas, verso sig. per euro 101.318,52 e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Parte_1
sig. alla già sas, relativamente alla comunicazione ricevuta. b) Parte_1 Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite”; in via istruttoria, “insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie come formulate e non ammesse nonché nel rigetto delle richieste istruttorie di Controparte”; per la convenuta: come da note del 15/1/2025, “rigettare tutte le domande proposte dall'attore, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale (…) condannare il sig. Pt_1
alla restituzione, in favore della società già Cartoplast Pisana s.n.c.
[...] Controparte_1
1 di GR RO & C, della somma di € 101.318,52, di cui la società convenuta è creditrice, per quanto dettagliatamente esposto nella narrativa del presente atto e per come sin da ora documentato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”; in via istruttoria, insiste “per l'amissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, con il rigetto delle avverse istanze istruttorie”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo l'accertamento negativo del credito di € 101.318,52 Controparte_1
asseritamente vantato dalla convenuta nei suoi confronti.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
- di essere divenuto unico socio accomandante della società Controparte_2
costituita in data 18/10/1991 con atto notarile rogato dal IO , a seguito della cessione
[...] Per_1
della quota di partecipazione da parte della IG.ra , intervenuta in data 17/11/1993; CP_3
- di aver svolto, sin da tale data, prestato attività lavorativa continuativa e a tempo pieno in favore della società, svolgendo mansioni quali la promozione commerciale, il reperimento della clientela, la riscossione dei crediti, la registrazione occasionale di fatture, il pagamento dei fornitori e la gestione di ulteriori operazioni contabili dal conto della società;
- sulla base agli accordi raggiunti tra i soci – ancorché in assenza di un formale contratto di lavoro –
l'attività in oggetto sarebbe stata svolta sotto la direzione e il controllo degli amministratori, con la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a circa € 30.000,00;
- di fatto, tuttavia, i compensi venivano erogati tramite bonifici irregolari e/o assegni bancari, beneficiando unicamente di una posizione contributiva presso l'INPS come coadiutore aziendale, con versamento di contributi in misura minima da parte della società;
- in data 4/12/2018, il IG. comunicava formalmente agli amministratori della società la propria Pt_1
volontà di recedere dalla compagine sociale, ma, in assenza di formale accettazione da parte degli altri soci, tale recesso non produceva effetti giuridici;
pertanto, con successiva comunicazione del
30/1/2020, l'attore revocava il recesso, con efficacia immediata;
- nel mese di aprile 2021, recatosi presso l'Istituto Bancario Unicredit Agenzia Bientina per ottenere informazioni in merito alle esposizioni debitorie della società, l'attore apprendeva della trasformazione della in società a responsabilità limitata, nonché della propria Controparte_2
esclusione dalla compagine sociale;
- a seguito di ulteriori approfondimenti, l'attore veniva a conoscenza dell'iscrizione, da parte degli amministratoti, di un presunto credito di € 101.318,52 a proprio carico, somma che, in data 23/5/2021,
2 gli veniva formalmente richiesta dalla società, a titolo di “rimborso finanziamento per prelevamento soci agli altri soci”.
Tanto premesso, l'attore ha eccepito: i) l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta, precisando di aver percepito esclusivamente compensi per l'attività lavorativa svolta e anticipi di utili realmente conseguiti dalla società; ii) l'intervenuta prescrizione del presunto credito, ai sensi dell'art. 2949 c.c.; ha, inoltre, aggiunto di non aver mai operato autonomamente sul conto corrente della se CP_1
non su delega e/o autorizzazione degli amministratori.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito ), contestando quanto Controparte_1 CP_1 ex adverso dedotto e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per la restituzione della somma di € 101.318,52, indebitamente percepita da parte attrice.
In particolare, la convenuta ha dedotto che l'importo richiesto al IG. aveva una duplice origine: Pt_1
i) in parte derivava da un insieme di operazioni bancarie e da prelevamenti di denaro contante dalla cassa aziendale che si sono protratti dal 2010 al 2020 da parte del IG. per ragioni non Parte_1
riconducibili al pagamento di stipendi o ad un qualsiasi tipo di rimborso;
ii) in parte, importi versati dalla società per la contribuzione INPS dal 2010 al 2020, per un importo di € 31.035,40.
1.3. Con ordinanza dell'8/6/2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione senza dare sfogo ad attività istruttoria e, all'udienza del 15/1/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
La domanda di accertamento negativo proposta dal IG. risulta fondata solo in parte e, pertanto, Pt_1
deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono;
del pari, merita parziale accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti dell'attore. CP_1
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, nel giudizio di accertamento negativo, l'attore non “fa valere un diritto in giudizio” così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Difatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto
3 l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. Al contrario, è coerente con i principi generali del sistema probatorio addossare tale onere alla parte cui è più agevole e prossima la prova dei fatti costitutivi del diritto (ex multis, Trib. Lamezia Terme, sent. 13/1/2023).
Tanto più vale tale principio nella fattispecie in esame, nella quale – a fronte della domanda di accertamento negativo proposta dall'attore – la società convenuta ha formulato, in via riconvenzionale, una domanda di ripetizione di indebito. In tal caso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sulla parte attrice in riconvenzione l'onere di dimostrare “sia
l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. civ. n. 30713/2018; conforme, Cass. civ. n. 17146/2003).
A ciò si aggiunga che, con riferimento specifico ai prelievi effettuati dai soci, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – con riferimento alle società di persone, ma con principi estensibili anche alle società di capitali – che i prelievi operati dai soci dalle casse sociali, se non giustificati da utili effettivamente conseguiti e distribuiti, configurano una indebita percezione e legittimano la società alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nei confronti di ciascun socio che se ne sia avvantaggiato (Cass. civ. n. 979/2021; conforme, Cass. civ. n. 6028/2021).
2.2. Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico – in quanto non specificatamente contestato da parte attrice –, e, al contempo, documentalmente dimostrato dalle produzioni depositate della convenuta
(doc. 4 e allegati alla relazione tecnica, fascicolo di parte convenuta), che il IG. abbia Pt_1 effettivamente percepito le somme oggetto dell'odierna domanda di ripetizione dell'indebito.
La società convenuta ha, inoltre, dedotto l'assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, evidenziando come gli importi prelevati dall'attore eccedessero gli utili annualmente conseguiti dalla società e specificando che la somma richiesta si compone: da un lato, di una serie di operazioni bancarie e prelievi in contanti effettuati dal IG. dalla cassa sociale tra il 2010 e il Pt_1
2020, eccedenti gli utili annuali;
dall'altro, dagli importi versati dalla società a titolo di contribuzione previdenziale INPS per il medesimo periodo.
Da parte sua, il IG. ha eccepito di aver ricevuto le suddette somme esclusivamente “a titolo di Pt_1
compenso per il lavoro svolto e somme a titolo di anticipo utili effettivamente conseguiti dalla società” (cfr. p. 3, atto di citazione), nonché, indirettamente, “i contributi previdenziali minimi che la versava in favore del socio lavoratore” (cfr. p. 5). Controparte_2
2.3. Senonché, a fronte di tali eccezioni, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, né l'effettiva prestazione di attività lavorativa, né, tantomeno, i termini dell'accordo asseritamente stipulato tra i soci in ordine
4 alla durata della prestazione, all'ammontare dei compensi, nonché alle modalità di corresponsione degli stessi.
Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neanche dall'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., risultando – come già rilevato dal precedente Giudice Istruttore nell'ordinanza dell'8/6/2022 – inammissibili per genericità dei capitoli formulati, sia con riferimento alla tipologia delle attività asseritamente svolte, sia con riguardo ai tempi di esecuzione delle medesime.
Parimenti, l'attore non ha fornito prova che le somme ricevute costituissero utili effettivamente distribuiti dalla società, avendo egli stesso dichiarato di non avere avuto contezza dell'esistenza e dell'entità degli utili sociali fino alla costituzione in giudizio della controparte, giustificando tale circostanza con i rapporti di familiarità e fiducia che lo legavano agli altri soci, rapporti che lo avrebbero indotto a non esercitare alcun controllo sulla documentazione contabile e di bilancio.
Sul punto, si osserva che l'asserita presa visione della documentazione contabile solo in occasione del deposito della comparsa di costituzione non rileva ai fini della presente controversia, in quanto l'art. 2320 c.c. riconosce al socio accomandante il diritto di ricevere annualmente comunicazione del bilancio e di verificarne l'esattezza. Ne consegue che incombeva sul IG. l'onere di attivarsi per Pt_1
conoscere la reale situazione patrimoniale e reddituale della società e di dimostrare, nel presente giudizio, di aver ricevuto le somme a titolo di utili effettivamente maturati.
Allo stesso modo, non risulta fondato il richiamo all'art. 2321 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui i soci accomandanti abbiano riscosso utili in buona fede “secondo il bilancio regolarmente approvato”, ipotesi che, nella specie, non ricorre.
Ne deriva che le somme percepite dal IG. tramite operazioni bancarie e prelievi in contanti Pt_1
dalla cassa sociale tra il 2010 e il 2020, risultano prive di giustificazione causale e, pertanto, devono essere restituite alla società convenuta.
2.4. Diversamente, non può ritenersi dovuta la pretesa restitutoria dei contributi previdenziali versati in favore dell'attore, in quanto tali somme risultano corrisposte direttamente dal socio IG. CP_2
e non dalla società: quest'ultima, infatti, non ha fornito prova dell'esistenza di un accordo che
[...] prevedesse la corresponsione dei contributi in favore dell'attore per il tramite del suddetto socio.
Inoltre, alla luce della causa espressamente indicata a fondamento dei versamenti – rappresentata dall'iscrizione del IG. alla gestione INPS degli artigiani e commercianti in qualità di coadiutore Pt_1
aziendale – incombeva sulla società l'onere di dimostrare l'assenza di una valida causa giustificativa, onere che, nella fattispecie, non risulta essere stato assolto.
2.5. In definitiva, il credito vantato da nei confronti del IG. al netto dei contributi CP_1 Pt_1 previdenziali INPS, ammonta a € 70.283,12, pari alla differenza tra l'importo richiesto di €
5 101.318,52 e la somma di € 31.035,40; l'attore deve pertanto essere condannato alla restituzione dell'importo di € 70.283,12 in favore della società convenuta.
2.6. Quanto, infine, all'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte attrice, la stessa non può trovare accoglimento, stante la natura decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, non trovando applicazione il più breve termine previsto dall'art. 2949 c.c.
Difatti, il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla citata disposizione è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. civ. n.
3628/2021), ipotesi che ontologicamente non si configura laddove manchi un titolo giustificativo dello spostamento, che ne preclude ab origine l'accertamento in merito alla riconducibilità al rapporto societario.
3. Spese
Stante la parziale rideterminazione del quantum del credito vantato dalla convenuta nei confronti di parte attrice, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico dell'attore e vengono liquidate per l'intero in dispositivo, come da nota spese depositata da parte convenuta, ritenuta congrua rispetto al valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, accerta che il debito Parte_1 dell'attore nei confronti di mmonta ad € 70.283,12; Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a restituire alla convenuta la somma di € 70.283,12; Parte_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore di dei restanti 2/3, spese che liquida per Controparte_1
l'intero in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 22/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 2364/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Pistolesi e dall'Avv. Antonella Lubrano
- attore
contro
già Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Daniele Giovannelli e dall'Avv. Marcantonio Gambardella
- convenuta
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni
Per l'attore: come da note del 14/1/2025, “a) in via principale, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, accertare l'inesistenza e/o prescrizione del credito vantato dalla Controparte_1
già sas, verso sig. per euro 101.318,52 e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Parte_1
sig. alla già sas, relativamente alla comunicazione ricevuta. b) Parte_1 Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite”; in via istruttoria, “insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie come formulate e non ammesse nonché nel rigetto delle richieste istruttorie di Controparte”; per la convenuta: come da note del 15/1/2025, “rigettare tutte le domande proposte dall'attore, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale (…) condannare il sig. Pt_1
alla restituzione, in favore della società già Cartoplast Pisana s.n.c.
[...] Controparte_1
1 di GR RO & C, della somma di € 101.318,52, di cui la società convenuta è creditrice, per quanto dettagliatamente esposto nella narrativa del presente atto e per come sin da ora documentato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”; in via istruttoria, insiste “per l'amissione dei mezzi istruttori richiesti con la memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, con il rigetto delle avverse istanze istruttorie”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo l'accertamento negativo del credito di € 101.318,52 Controparte_1
asseritamente vantato dalla convenuta nei suoi confronti.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
- di essere divenuto unico socio accomandante della società Controparte_2
costituita in data 18/10/1991 con atto notarile rogato dal IO , a seguito della cessione
[...] Per_1
della quota di partecipazione da parte della IG.ra , intervenuta in data 17/11/1993; CP_3
- di aver svolto, sin da tale data, prestato attività lavorativa continuativa e a tempo pieno in favore della società, svolgendo mansioni quali la promozione commerciale, il reperimento della clientela, la riscossione dei crediti, la registrazione occasionale di fatture, il pagamento dei fornitori e la gestione di ulteriori operazioni contabili dal conto della società;
- sulla base agli accordi raggiunti tra i soci – ancorché in assenza di un formale contratto di lavoro –
l'attività in oggetto sarebbe stata svolta sotto la direzione e il controllo degli amministratori, con la corresponsione di un compenso annuo lordo pari a circa € 30.000,00;
- di fatto, tuttavia, i compensi venivano erogati tramite bonifici irregolari e/o assegni bancari, beneficiando unicamente di una posizione contributiva presso l'INPS come coadiutore aziendale, con versamento di contributi in misura minima da parte della società;
- in data 4/12/2018, il IG. comunicava formalmente agli amministratori della società la propria Pt_1
volontà di recedere dalla compagine sociale, ma, in assenza di formale accettazione da parte degli altri soci, tale recesso non produceva effetti giuridici;
pertanto, con successiva comunicazione del
30/1/2020, l'attore revocava il recesso, con efficacia immediata;
- nel mese di aprile 2021, recatosi presso l'Istituto Bancario Unicredit Agenzia Bientina per ottenere informazioni in merito alle esposizioni debitorie della società, l'attore apprendeva della trasformazione della in società a responsabilità limitata, nonché della propria Controparte_2
esclusione dalla compagine sociale;
- a seguito di ulteriori approfondimenti, l'attore veniva a conoscenza dell'iscrizione, da parte degli amministratoti, di un presunto credito di € 101.318,52 a proprio carico, somma che, in data 23/5/2021,
2 gli veniva formalmente richiesta dalla società, a titolo di “rimborso finanziamento per prelevamento soci agli altri soci”.
Tanto premesso, l'attore ha eccepito: i) l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta, precisando di aver percepito esclusivamente compensi per l'attività lavorativa svolta e anticipi di utili realmente conseguiti dalla società; ii) l'intervenuta prescrizione del presunto credito, ai sensi dell'art. 2949 c.c.; ha, inoltre, aggiunto di non aver mai operato autonomamente sul conto corrente della se CP_1
non su delega e/o autorizzazione degli amministratori.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito ), contestando quanto Controparte_1 CP_1 ex adverso dedotto e spiegando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per la restituzione della somma di € 101.318,52, indebitamente percepita da parte attrice.
In particolare, la convenuta ha dedotto che l'importo richiesto al IG. aveva una duplice origine: Pt_1
i) in parte derivava da un insieme di operazioni bancarie e da prelevamenti di denaro contante dalla cassa aziendale che si sono protratti dal 2010 al 2020 da parte del IG. per ragioni non Parte_1
riconducibili al pagamento di stipendi o ad un qualsiasi tipo di rimborso;
ii) in parte, importi versati dalla società per la contribuzione INPS dal 2010 al 2020, per un importo di € 31.035,40.
1.3. Con ordinanza dell'8/6/2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione senza dare sfogo ad attività istruttoria e, all'udienza del 15/1/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
La domanda di accertamento negativo proposta dal IG. risulta fondata solo in parte e, pertanto, Pt_1
deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono;
del pari, merita parziale accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti dell'attore. CP_1
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, nel giudizio di accertamento negativo, l'attore non “fa valere un diritto in giudizio” così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne postula l'inesistenza. È invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Difatti, una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto
3 l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. Al contrario, è coerente con i principi generali del sistema probatorio addossare tale onere alla parte cui è più agevole e prossima la prova dei fatti costitutivi del diritto (ex multis, Trib. Lamezia Terme, sent. 13/1/2023).
Tanto più vale tale principio nella fattispecie in esame, nella quale – a fronte della domanda di accertamento negativo proposta dall'attore – la società convenuta ha formulato, in via riconvenzionale, una domanda di ripetizione di indebito. In tal caso, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sulla parte attrice in riconvenzione l'onere di dimostrare “sia
l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. civ. n. 30713/2018; conforme, Cass. civ. n. 17146/2003).
A ciò si aggiunga che, con riferimento specifico ai prelievi effettuati dai soci, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – con riferimento alle società di persone, ma con principi estensibili anche alle società di capitali – che i prelievi operati dai soci dalle casse sociali, se non giustificati da utili effettivamente conseguiti e distribuiti, configurano una indebita percezione e legittimano la società alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nei confronti di ciascun socio che se ne sia avvantaggiato (Cass. civ. n. 979/2021; conforme, Cass. civ. n. 6028/2021).
2.2. Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico – in quanto non specificatamente contestato da parte attrice –, e, al contempo, documentalmente dimostrato dalle produzioni depositate della convenuta
(doc. 4 e allegati alla relazione tecnica, fascicolo di parte convenuta), che il IG. abbia Pt_1 effettivamente percepito le somme oggetto dell'odierna domanda di ripetizione dell'indebito.
La società convenuta ha, inoltre, dedotto l'assenza di una causa giustificativa dello spostamento patrimoniale, evidenziando come gli importi prelevati dall'attore eccedessero gli utili annualmente conseguiti dalla società e specificando che la somma richiesta si compone: da un lato, di una serie di operazioni bancarie e prelievi in contanti effettuati dal IG. dalla cassa sociale tra il 2010 e il Pt_1
2020, eccedenti gli utili annuali;
dall'altro, dagli importi versati dalla società a titolo di contribuzione previdenziale INPS per il medesimo periodo.
Da parte sua, il IG. ha eccepito di aver ricevuto le suddette somme esclusivamente “a titolo di Pt_1
compenso per il lavoro svolto e somme a titolo di anticipo utili effettivamente conseguiti dalla società” (cfr. p. 3, atto di citazione), nonché, indirettamente, “i contributi previdenziali minimi che la versava in favore del socio lavoratore” (cfr. p. 5). Controparte_2
2.3. Senonché, a fronte di tali eccezioni, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, né l'effettiva prestazione di attività lavorativa, né, tantomeno, i termini dell'accordo asseritamente stipulato tra i soci in ordine
4 alla durata della prestazione, all'ammontare dei compensi, nonché alle modalità di corresponsione degli stessi.
Tale deficit probatorio non avrebbe potuto essere colmato neanche dall'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., risultando – come già rilevato dal precedente Giudice Istruttore nell'ordinanza dell'8/6/2022 – inammissibili per genericità dei capitoli formulati, sia con riferimento alla tipologia delle attività asseritamente svolte, sia con riguardo ai tempi di esecuzione delle medesime.
Parimenti, l'attore non ha fornito prova che le somme ricevute costituissero utili effettivamente distribuiti dalla società, avendo egli stesso dichiarato di non avere avuto contezza dell'esistenza e dell'entità degli utili sociali fino alla costituzione in giudizio della controparte, giustificando tale circostanza con i rapporti di familiarità e fiducia che lo legavano agli altri soci, rapporti che lo avrebbero indotto a non esercitare alcun controllo sulla documentazione contabile e di bilancio.
Sul punto, si osserva che l'asserita presa visione della documentazione contabile solo in occasione del deposito della comparsa di costituzione non rileva ai fini della presente controversia, in quanto l'art. 2320 c.c. riconosce al socio accomandante il diritto di ricevere annualmente comunicazione del bilancio e di verificarne l'esattezza. Ne consegue che incombeva sul IG. l'onere di attivarsi per Pt_1
conoscere la reale situazione patrimoniale e reddituale della società e di dimostrare, nel presente giudizio, di aver ricevuto le somme a titolo di utili effettivamente maturati.
Allo stesso modo, non risulta fondato il richiamo all'art. 2321 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui i soci accomandanti abbiano riscosso utili in buona fede “secondo il bilancio regolarmente approvato”, ipotesi che, nella specie, non ricorre.
Ne deriva che le somme percepite dal IG. tramite operazioni bancarie e prelievi in contanti Pt_1
dalla cassa sociale tra il 2010 e il 2020, risultano prive di giustificazione causale e, pertanto, devono essere restituite alla società convenuta.
2.4. Diversamente, non può ritenersi dovuta la pretesa restitutoria dei contributi previdenziali versati in favore dell'attore, in quanto tali somme risultano corrisposte direttamente dal socio IG. CP_2
e non dalla società: quest'ultima, infatti, non ha fornito prova dell'esistenza di un accordo che
[...] prevedesse la corresponsione dei contributi in favore dell'attore per il tramite del suddetto socio.
Inoltre, alla luce della causa espressamente indicata a fondamento dei versamenti – rappresentata dall'iscrizione del IG. alla gestione INPS degli artigiani e commercianti in qualità di coadiutore Pt_1
aziendale – incombeva sulla società l'onere di dimostrare l'assenza di una valida causa giustificativa, onere che, nella fattispecie, non risulta essere stato assolto.
2.5. In definitiva, il credito vantato da nei confronti del IG. al netto dei contributi CP_1 Pt_1 previdenziali INPS, ammonta a € 70.283,12, pari alla differenza tra l'importo richiesto di €
5 101.318,52 e la somma di € 31.035,40; l'attore deve pertanto essere condannato alla restituzione dell'importo di € 70.283,12 in favore della società convenuta.
2.6. Quanto, infine, all'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte attrice, la stessa non può trovare accoglimento, stante la natura decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, non trovando applicazione il più breve termine previsto dall'art. 2949 c.c.
Difatti, il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla citata disposizione è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass. civ. n.
3628/2021), ipotesi che ontologicamente non si configura laddove manchi un titolo giustificativo dello spostamento, che ne preclude ab origine l'accertamento in merito alla riconducibilità al rapporto societario.
3. Spese
Stante la parziale rideterminazione del quantum del credito vantato dalla convenuta nei confronti di parte attrice, le spese di lite devono essere compensate per 1/3, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico dell'attore e vengono liquidate per l'intero in dispositivo, come da nota spese depositata da parte convenuta, ritenuta congrua rispetto al valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di e, per l'effetto, accerta che il debito Parte_1 dell'attore nei confronti di mmonta ad € 70.283,12; Controparte_1
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a restituire alla convenuta la somma di € 70.283,12; Parte_1
- dichiara le spese del presente giudizio compensate tra le parti per 1/3 e condanna Parte_1
al pagamento in favore di dei restanti 2/3, spese che liquida per Controparte_1
l'intero in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 22/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
6