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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: cubana
Cod. Fisc. (C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a La VA (Cuba) il 10/4/1979
Cittadino cubano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 05/06/2021 in Settale
(anno 2021 atto n. 7 reg. parte I serie)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] a [...] Persona_1 cittadinanza cubana;
nata l'1.056.2023 a LZ (MI) cittadinanza italiana Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 151 c.c.; ORDINARE al Comune di Settala di annotare l'emananda pronuncia a margine dell'atto di ma- trimonio Anno 2021, Numero 7, Parte I, Ufficio 1;
DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) Le parti concordano di adottare di comune accordo il regime dell'affido condiviso con riguardo Pers alle due minori. Le figlie minorenni ed verranno collocate in via prevalente presso la resi- Per_1 denza della madre, che viene stabilita NO EL AN (Arezzo), Via Di Ciociano, 3/A, a decor- rere dal prossimo mese di giugno 2025. Il padre presta sin d'ora il consenso al trasferimento della
Signora con le minori presso la predetta residenza;
Pt_1
3) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 300,00 (diconsi tre- cento/00) euro a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie. Detto assegno verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento giudiziale;
4) Entrambi i genitori contribuiranno al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alle due figlie minori, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Mi- lano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile a Mi- lano.
1. Alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l' a Milano, per spese straordinarie sono da intendersi: spese medi- Controparte_2 che (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medi- co curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodon- tiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effet- tuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio dif- ferenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto sco- lastico;
-spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolasti- che e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; f) alloggio presso sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrasco- lastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, g) spese per conseguimento della paten- te di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp, raccomandata, e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
La madre, quale genitore collocatario, avrà cura di comunicare al padre l'ammontare dell'esborso ed il padre potrà prestare il proprio consenso o dissenso secondo le modalità indicate dalle Linee Guida, alle quali integralmente si rinvia.
5) L'assegno unico per il figlio a carico, ex lege, resterà interamente assegnato alla madre collocataria ed in tal senso il Signor presta sin d'ora il proprio consenso al relativo riconosci- Controparte_1 mento in via esclusiva. Pers
6) Le spese per la frequentazione attuale dell'asilo nido da parte di resteranno a carico della madre.
7) Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo le proprie disponibilità lavorative, considerando che il medesimo è impiegato altresì in turni specificati mensilmente. In linea generale, il padre avrà fa- coltà di vedere e pernottare con la minore a fine settimana alternati con la madre, prelevando Per_1 la minore dalla residenza della madre ad Arezzo il venerdì sera e trascorrendo con lei il fine settima- na, successivamente riaccompagnandola a casa la domenica entro le ore 18,00. Nel caso in cui fosse- ro previsti turni di lavoro nei giorni festivi, nella settimana di competenza il padre, avendo cura di preavvertire la madre, potrà vedere la minore nel giorno della settimana libero, sempre prele- Per_1 vando la minore presso la residenza della madre e riaccompagnandola a casa. Con riguardo alla mi- Pers nore essendo quest'ultima attualmente in tenera età, il padre potrà farle visita presso la residen- za della madre, sempre a fine settimana alterni, aumentando gradualmente il regime di frequentazio- ne, sempre a fine settimana alternati, quando la minore crescerà, indicativamente all'età di quattro anni,
8) Nel periodo festivo, il padre potrà tenere con sé le figlie minorenni per almeno una settimana, al- ternandosi nel giorno di Natale e di Pasqua con la madre. Lo stesso principio di alternanza verrà adottato tra i coniugi anche con riguardo alle feste comandate (a titolo esemplificativo, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre, ecc….); Pers
9) Durante il periodo estivo, le figlie (la minore a decorrere dal quarto anno d'età) trascorreran- no con il padre due settimane anche non consecutive, in periodo che verranno preventivamente con- cordati tra le parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10) Il padre presta sin d'ora il proprio consenso affinché le minori possano recarsi in qualsiasi altro paese con la madre, fermo comunque restando l'obbligo della madre di comunicare il luogo del tra- sferimento ed il periodo di durata, rendendosi comunque sempre reperibile al padre;
11) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o risarcimento danni e/o per qualsivoglia ragio- ne inerente al rapporto personale/sentimentale intercorso, rinunciando altresì alla corresponsione dell'assegno divorzile.
12) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti ed altri documenti per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ( e Parte_1
) che hanno contratto matrimonio in Settala il 5/6/2021 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settala perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Susanna Terni
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG