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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1402/2023, promossa da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 con il patrocinio degli avv. LASALA GIUSEPPE CLAUDIO e LEMBO
[...]
LEONARDO ( ), con elezione di domicilio presso l'avv. LASALA GIUSEPPE C.F._1
CLAUDIO
Appellante contro quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
ANTONELLA CAPUOZZO, giusta procura in atti
Appellata nonché
pagina 1 di 14 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. GIOVANNI MUZI, giusta procura in atti
Altra appellata avverso la sentenza n. 2634/2023, pubblicata in data 02 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 3030/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 20.05.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Dopo la notifica del precetto di pagamento per € 186.470,39, oltre accessori e spese, da parte di
(nelle more divenuta in Controparte_6 Controparte_3 forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.7.2011, del quale si assumeva il parziale adempimento, l'odierno appellante, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha proposto ricorso in opposizione, chiedendo la Controparte_1 preliminare pronuncia di sospensione dell'esecuzione già avviata dalla creditrice mediante pignoramento immobiliare. Rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 31.10.2018, anche in sede di reclamo (ord. 10.7.2019), l'opponente ha instaurato nei confronti della CP_3 il giudizio di merito richiamando i motivi posti a base del ricorso in opposizione
[...] all'esecuzione e segnatamente: 1) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto sottoscritto al mero fine di ripianare il saldo negativo del contratto di conto corrente n. 10325, determinato in modo illegittimo per effetto dell'applicazione di interessi ultralegali, spese non pattuite e interessi anatocistici;
2) la nullità del predetto contratto di conto corrente, stipulato nel 1998 per inosservanza della forma scritta;
3) l'illegittima previsione e addebito di interessi anatocistici, interessi passivi ultra legali, interessi usurari, l'illegittima variazione delle condizioni economiche nel corso del rapporto,
l'illegittimo addebito di spese non pattuite e l'illegittima 'antergazione' e postergazione delle valute;
4) la nullità della fideiussione prestata da stante l'illegittimità del Parte_1 rapporto di conto corrente a essa collegato. Ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare la pagina 2 di 14 nullità del contratto di mutuo, con condanna della alla restituzione di quanto CP_3 illecitamente versato;
accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di c/c, con conseguente rideterminazione dell'esatto rapporto dare – avere tra le parti;
condannare la CP_3 al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 619.409,93 in ragione del mancato guadagno e dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla presso la Centrale Rischi. Il CP_3 tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 CP_3 che ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, ha
[...] contestato la domanda per infondatezza eccependo tra l'altro l'intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati sul conto corrente. Ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione ovvero, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 186.470,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Vinte le spese.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio in Controparte_4 qualità di cessionaria del credito che, nel fare proprie le difese formulate dalla convenuta, ha concluso anch'essa per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Tribunale, l'opposizione era respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l'odierno appellante nella sua qualità affidando il gravame a cinque motivi e chiedendo alla Corte di: “
1. In Via Preliminare. In riforma della sentenza impugnata ed alla luce degli elementi di fatto non valutati dal Giudice di primo grado, tenuto conto della violazione degli oneri probatori a carico della Società di cartolarizzazione intervenuta, si chiede all'adita Corte di Appello di accertare il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione processuale in capo alla anche in relazione Controparte_4 alla mancanza dei requisiti contrattuali e giuridici alla data della asserita cessione e dichiarare che la stessa non ha legittimazione ad agire in relazione all'asserito credito non avendo diritto a procedere ad espropriazione forzata nei confronti della Società Appellante.
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 2364/2023 resa dal Tribunale di Foggia sezione civile e pubblicata in data 02.10.2023 nel procedimento civile n.r.g. 8993/2018 (rep. pagina 3 di 14 3030/2023) e notificata a mezzo p.e.c. in data 05.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: − previo accertamento del collegamento negoziale tra il Mutuo fondiario nr 17/10085565 del 27.07.2011 ed il rapporto di conto corrente nr 10325 intercorso fra le parti, dichiarare la nullità del predetto Mutuo essendo lo stesso negozio stato stipulato al solo fine di azzerare un illecito – in quanto calcolato in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 117, comma 3, del T.U.B. – saldo negativo di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento e degli atti successivi con condanna della alla restituzione CP_3 delle rate di mutuo pagate dagli attori per Euro 72.187,88 oltre alle spese sostenute per Euro
1.161,25, nonché alla cancellazione dell'ipoteca iscritta;
− accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario nr. 10325 intercorso fra le parti per mancanza di forma scritta del relativo contratto (ex art. 117, comma III, T.U.B.) e, per l'effetto, accertare l'esatto dare avere tra le parti procedendo alla compensazione dei crediti e debiti, in base ai risultati del ricalcolo a tasso zero che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di conto corrente nr. 10325 che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della Banca convenuta;
− condannare la CP_3 convenuta, previa rettifica del saldo contabile, in applicazione della eventuale compensazione dei crediti con i debiti, alla restituzione in favore della Controparte_1
, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi
[...] legali creditori e rivalutazione monetaria prudentemente quantificate in euro € 241.668,55, relativamente al contratto di conto corrente nr. 10325, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
− in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità parziale del contratto di conto corrente bancario nr. 10325 in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici illegittimi, in violazione della legge nr. 108 del 1996, antergazione e postergazione delle valute, commissioni di massimo scoperto trimestrali applicate, interessi ultralegali in difetto di idonea pattuizione scritta e per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della CP_3 [...]
, in compensazione dei crediti con i debiti, della somma di Controparte_1
Euro 239.205,80 secondo la seconda opzione di ricalcolo contenuta nella perizia allegata;
pagina 4 di 14 condannare la come in atti rappresentata, al risarcimento, per tutte le causali di cui in CP_3 premessa, dei danni patrimoniali determinati in euro 619.409,93 per danni da mancato guadagno e illegittima segnalazione nella Centrale dei rischi, secondo le metodologie di calcolo dettagliatamente indicate nella perizia allegata, a cui, per brevità, si rinvia, alla rivalutazione del credito e degli interessi legali, o nella somma meglio vista dal giudice;
−
Ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla Banca, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico della
[...]
e del garante Sig. e conseguentemente Controparte_1 Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a tutta la fase cautelare, compreso quella del reclamo, e di merito di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo.” (cfr. dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con distinti atti depositati in pari data si sono costituiti la e per essa la Controparte_4 [...] che hanno chiesto di “…in via principale, dichiarare inammissibile e Controparte_5 comunque infondato l'appello proposto avverso la sentenza n. 2364/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni ivi contenute;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della della somma di € 186.470,39, oltre interessi legali dal 27/7/2014 sino al Controparte_4 soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio
a titolo di indennizzo, ex art. 2041 Con vittoria delle spese di lite.” (cfr. testualmente atti).
Con ulteriore comparsa si è costituita nella sua qualità che ha chiesto di: “…A. in via CP_3 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi innanzi esposti sub 1; B. in via gradata rigettare l'appello proposto dagli appellanti, perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti sub 2, con conferma integrale della sentenza gravata;
C. condannare, in ogni caso, gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio. D. in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ingresso dell'avverso appello, si reiterano pagina 5 di 14 le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta agli atti del giudizio di primo grado e, segnatamente: d1. dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, proposta dalla società attrice, per l'arco temporale dal 06/02/1998 sino al 07/08/2007; d2. condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore ed il sig. in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 186.470,39, oltre interessi Controparte_3 legali dal 27/07/2014 sino al soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, a titolo di restituzione delle somme mutuate;
d3. in via di estremo subordine, laddove venga dichiarata la nullità del contratto di mutuo in esame, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma di Controparte_3
€ 186.470,39, oltre interessi legali dal 27/07/2014 sino al soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio a titolo di indennizzo, ex art. 2041
c.c.; d4. condannare, in ogni caso, gli appellanti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese e del compenso professionale di causa in favore della (cfr. comparsa cit.). Controparte_3
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
4. E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del termine breve per l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata notificata il 5/10/2023 e l'appello è stato notificato il
6.11.2023 dal momento che il termine breve per la sua proposizione scadeva il 4/11/2023, di sabato. In applicazione della norma di cui all'art. 155, co. 4 c.p.c., pertanto, l'appello è stato tempestivamente proposto essendo diritto prorogato il termine in scadenza il sabato al primo giorno seguente non festivo.
4. I motivi di appello ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
4.1 Col primo motivo di appello (rubricato “1. Errata interpretazione e valutazione delle risultanze dell'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II nr 66 del 06.06.2020.
Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all'applicazione dell'art. 58
t.u.b.. Mancanza dei requisiti sostanziali ed oggettivi per la configurabilità della cessione. “cfr. testualmente dalla rubrica dell'atto di appello) si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze dell'avviso di cessione dei crediti. pagina 6 di 14 Afferma l'appellante di avere eccepito con la prima difesa utile “il difetto di titolarità del credito e di legittimazione processuale in capo alla Società di cartolarizzazione intervenuta, evidenziando la concreta impossibilità di delineare con certezza il perimetro della invocata cessione del credito dalla lettura del sopra citato Avviso pubblicato in G.U.“ (cfr. atto di appello). Censura la decisione nella parte in cui ha aderito “…all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “relativamente alla cessione in blocco di crediti da parte di una banca, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale contenente
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non essendo necessario a tal fine una puntuale enumerazione di ciascuno di essi qualora gli elementi utilizzati nella formazione delle singole categorie consentano la puntuale ed agevole individuazione dei rapporti ceduti ” (cfr. Tribunale
Roma, 27/02/2023)”, senza considerare che siffatto orientamento prevede che i rapporti oggetto di cessione devono essere individuati con certezza (rif. parte motiva sentenza sub supra) circostanza ritenuta non ricorrente nel caso di specie. Chiarisce in proposito che nell'avviso di cessione in parola l'individuazione dei crediti ceduti sarebbe impedita da una locuzione presente nell'avviso stesso, con cui si afferma che sono oggetto di cessione “…taluni crediti pecuniari (derivanti fra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari)…” (cfr. atto di appello cit.). Significa, infine, la mancata produzione da parte della cartolarizzata degli ulteriori elementi che avrebbero potuto fugare ogni dubbio e comprovare l'esistenza del credito oggetto di causa fra quelli ceduti, vale a dire oltre al già invocato contratto di cessione completo degli allegati elenchi con vidimazione notarile dei crediti ceduti, anche alle risultanze della consultazione del sito web http//www.bper.it/ come indicato nello stesso avviso di cessione pubblicato. Il Tribunale, infine, avrebbe omesso di pronunziarsi sulla invocata nullità della cessione per carenza degli elementi sostanziali visto che al momento del passaggio dei crediti la società mutuataria era in bonis e nessuna segnalazione a sofferenza del debitore poteva giustificare la cessione del credito di cui pertanto difetterebbe la titolarità in capo alla CP_4
[...]
L'articolato motivo di gravame è infondato.
Anzitutto, va chiarito che per sostenere la non agevole individuazione dei rapporti ceduti non giova isolare (come invece si ricava dall'atto di appello) le frasi dell'avviso di cessione dal contesto in cui esse sono inserite visto che proprio nell'avviso in atti (cfr. doc. 04, atti allegati alla comparsa di si legge “In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto Controparte_4 pagina 7 di 14 da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti") che formano oggetto di cessione “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il
29/09/2019.” Tale circostanza è stata puntualmente evidenziata dal Tribunale che ha riportato detta precisazione in quanto contenuta nell' avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, Parte II, n. 66, prodotto in atti dall'intervenuta 'ulteriore obiezione Controparte_4 mossa col motivo in scrutinio secondo cui il credito azionato non poteva essere portato a sofferenza non trova ingresso utile nel presente grado dal momento che l'inadempimento della società appellante era già pacifico sin dal 2016 stante la corrispondenza intercorsa con la banca mutuante e comunque attesa la non contestazione degli omessi pagamenti da parte dell'opposta.
Ciò detto, la S.C. di Cassazione ha chiarito che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01). Se così è, pur essendo indubitabile che le parti opposte non abbiano prodotto il contratto di cessione ma solo l'avviso sulla G.U., in ogni caso, non vi è stata mai contestazione dell'avvenuta cessione ma solo dell'effettiva inclusione del credito nell'avviso anzidetto. Il che non consente di far operare l'orientamento invocato dall'appellante che richiede la specifica contestazione della titolarità del credito in capo alla ceduta, contestazione non effettuata. Per di più, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5/2/2021, agli atti del giudizio di primo grado, si dava espressamente atto che in data 1° giugno 2020 la CP_3
con sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41121, Modena, concludeva con
[...] Controparte_4
(numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di RE EL ), un contratto di P.IVA_1 cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e pagina 8 di 14 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 66 del 6
Giugno 2020, Parte Seconda, tra cui era ricompreso quello azionato con l'atto di precetto posto a base della procedura esecutiva immobiliare in esame, vantato dalla nei confronti degli Controparte_3 attori. Se quindi è la stessa cedente a riconoscere la cessione non v'è ragione per ritenere che il cessionario non sia titolare del diritto di credito che ne forma oggetto.
Il primo motivo di appello è quindi respinto.
4.2 Col secondo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione da parte del primo Giudice degli invocati motivi di nullità del mutuo fondiario nr. 17/10085565 del 27.07.2011. Violazione ed errata interpretazione degli art. 2697 c.c., art. 117 co.1 e 119 co. 4 t.u.b., in relazione al riparto dell'onere probatorio fra le parti in causa alla luce della graduazione delle domande avanzate e delle risultanze documentali” l'appellante lamenta il vizio del contratto sottoscritto con la banca perché “…la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo: le parti avrebbero potuto raggiungere il medesimo obiettivo con un'apertura di credito ed una contestuale costituzione di ipoteca, ma hanno utilizzato lo strumento del mutuo ipotecario per perseguire un motivo illecito rappresentato dalla concessione di ipoteca, con le forme e tutele del mutuo fondiario ex art 39 t.u.b., diretta ad eludere l'applicazione dell'art. 67, comma 1 nr 3-4 L.F.” (cfr. testualmente).
Come già rilevato in prime cure il mutuo fondiario non è mutuo di scopo visto che per la sua validità la somma erogata dall'istituto mutuante non deve essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata. Esso è infatti connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/2007;
4792/2012). Si tratta di un contratto, come osservato in prime cure, caratterizzato dalla concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. In esso lo scopo del finanziamento non entra a far parte della causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore). Diversamente, in ipotesi di mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma entra a pieno titolo nella causa del contratto (cfr. Cass. n. 943/2012). Ne deriva la liceità dell'operazione negoziale scrutinata dal pagina 9 di 14 momento che appare “…lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr.
Cass. n. 28663/2013)” (cfr. impugnata sentenza). Siffatta ricostruzione trova conferma nel “…diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato (cfr. Cass. ord n.
10117/2021; Cass. n. 19282/2014; Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 9482/2013), per cui il mutuo volto al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie non è nullo né può essere considerato come mutuo di scopo, dovendosene piuttosto predicare la liceità a condizione che la somma mutuata venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo negativo” (cfr. cit.). Trattasi in sintesi di un accordo di ristrutturazione del debito per cui la dilazione di pagamento del debito pregresso in cambio di un diverso regime contrattuale anche più favorevole diviene la piattaforma negoziale con cui le parti pongono in atto uno scambio economico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., salvo che il debito sottostante sia illecito per nullità contrattuali
(ad esempio, perché emergente dall'applicazione di clausole contrattuali nulle) o altra ragione. A tal proposito, va rimarcato che la parte opponente/appellante non ha dato prova, sulla stessa gravante (cfr.
Cass. n. 9201/2015; 500/2017), di avere sottoscritto condizioni invalide che avrebbero determinato, a suo dire, l'illegittimità dei lamentati addebiti nel conto corrente. Invero, le lamentate invalidità investono pattuizioni che per essere accertate dovevano essere fornite di riscontro mediante la produzione, ex art. 2697 c.c., del contratto (con le relative condizioni). Nessun contratto però è stato prodotto e ciò, come detto nell'impugnata sentenza, ha impedito l'accertamento della invalidità derivata del mutuo per illegittima contabilizzazione di poste non dovute con la conseguenza che l'asserita invalidità derivata del contratto di mutuo in ragione dell'illegittima applicazione di poste non dovute è rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio. Né è pensabile, come vorrebbe l'appellante, che il Tribunale 'disponesse' l'inversione dell'onere della prova per mancata produzione del contratto da parte della banca. Ciò che infatti rileva non è l'obiettata mancanza di forma scritta del contratto ma il fatto che ad esso si imputino pattuizioni illecite che andavano documentate. Va sul punto rammentato che gli appellanti non hanno affermato e allegato che il contratto de quo fosse stato stipulato verbalmente e a riprova evidenziano di non averne ricevuto copia dalla pur avendone CP_3 avanzato formale richiesta di consegna, ex art. 119 TUB. E come chiarito in prime cure, non sarebbe altrimenti logica l'allegazione di non aver mai stipulato in forma scritta il contratto di conto corrente e la richiesta di copia all'istituto bancario ex art. 119 TUB unitamente alla circostanza che nel presente pagina 10 di 14 giudizio l'opponente ha chiesto l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.) del contratto asseritamente verbale, così pacificamente ammettendone la redazione per iscritto.
Il secondo motivo è quindi respinto.
4.3 In sintonia con tali assunti si pone il terzo motivo di appello rubricato “Erronea interpretazione degli art. 119, comma IV, t.u.b. e 117 comma 1 t.u.b. in relazione alla ritenuta impossibilità di richiedere la documentazione bancaria contrattuale oltre il decennio. Capo della Sentenza dall'ultimo capoverso di pagina 5 al secondo di pag.
6. Da pag. 19 a pag. 22” e il quarto rubricato “Errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del primo Giudice che ha deciso di non disporre CTU contabile in violazione dell'art. 2697 c.c. relativamente alla integrità degli estratti conto prodotti in atti dalla Società Appellante e ai rilevi mossi dagli opponenti in merito alla presenza di usura originaria ed altre con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, nr 3 . Capo della Sentenza dal terzo capoverso di pag. 7 al secondo capoverso di pag. 8)” che in quanto connessi vengono scrutinati insieme.
Col terzo motivo gli appellanti censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 119
T.U.B. Affermano in sintesi che la norma nulla dispone in merito alla copia dei contratti e pertanto deve considerarsi riferita alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente, disponendo che la richiesta possa essere rapportata a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e che “…che la banca deve esibire copia della documentazione contrattuale oltre il limite stabilito dal comma 4 dell'art. 119 tub, nei limiti della prescrizione delle azioni civili contrattuali di dieci anni dalla cessazione del rapporto ex art 2946 c.c., non potendosi invocare il termine decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c.” (cfr. testualmente).
L'assunto non può essere condiviso.
Col motivo di gravame, già incorporato in analogo motivo di opposizione in prime cure, gli appellanti ripropongono una questione ellittica rispetto al thema decidendum che ha per oggetto l'opposizione all'esecuzione fondata non già sul saldo tout court del c/c ma sull'inadempimento dell'obbligo di restituire la somma data a mutuo. Dunque la causa petendi non è fondata sul contratto di c/c ma su quello di mutuo pacificamente intercorso tra le parti. Non è superfluo richiamare quanto già disse il
G.E. con l'ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione dell'esecuzione allorquando chiarì che il creditore procedente introdusse l'odierno giudizio esecutivo in forza del contratto di mutuo sottoscritto in data 27 luglio 2011 (rep. 10.694 e racc. n. 8012), contratto col quale venne erogata la somma di € pagina 11 di 14 230.000,00, da restituirsi in n. 144 mesi ed a mezzo di n. 24 rate semestrali di € 12.718,31, mediante contestuale accredito sul c/c 10325, rilascio di quietanza da parte della mutuataria ed iscrizione ipotecaria sulle unità immobiliari oggetto di pignoramento a garanzia delle obbligazioni assunte. Nel contratto in oggetto, poi, parte mutuataria ha dichiarato espressamente che il finanziamento sarebbe stato destinato esclusivamente alla estinzione parziale della esposizione sul c/c n. 10325, da intendersi certa liquida ed esigibile e pari al momento della stipula ad € 233.167,49, oltre interessi, spese, accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione, autorizzando la Banca medesima all'utilizzo della somma erogata allo scopo indicato. Con atto di precetto notificato in data 21 ottobre
2016, l'istituto di credito procedente ha intimato il pagamento della complessiva somma di €
187.061,33, deducendo l'inadempimento di parte mutuataria alle obbligazioni assunte a decorrere dalla rata del 27/11/2014, corrisposta solo parzialmente e dopo l'intimata decadenza dal beneficio del termine. Ne deriva che l'onere di allegazione specifica e prova di quanto allegato incombeva sul debitore opponente ai sensi dell'art. 2697 c.c. visto che il giudizio di opposizione all'esecuzione ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e pertanto spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito né l'indicato scopo del mutuo di ripianare una pregressa esposizione debitoria può determinare un'inversione dell'ordinario assetto degli oneri probatori (cfr. in termini Cass. civ.5632/2017). Ha poi spiegato il G.E. che “…tale onere probatorio inoltre non può subire deroga ove abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere che può essere assolto mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr.
Cass. civ. 9099/2012).” E, inoltre, che, in disparte le dichiarazioni della parte mutuataria contenute nel contratto di mutuo ed aventi valore confessorio circa l'esistenza e l'entità della esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 10325, nessuna prova dei profili di illegittimità lamentati è stata fornita.
Va quindi rimarcato che il contratto di finanziamento posto a fondamento dell'odierno giudizio immobiliare costituisca valido titolo esecutivo e che la dedotta nullità per mancanza della forma scritta del contratto di conto corrente per ripianare i saldi del quale il mutuo venne stipulato diviene persino irrilevante rispetto all'oggetto della lite. Vi è poi da dire che anche ove si voglia desumere l'illegittimità anzidetta in via presuntiva, dalla mancata pattuizione per iscritto del contratto di c/c e delle clausole determinative di interessi ultralegali e dello ius variandi, delle spese e dei giorni valuta pagina 12 di 14 (v. motivi di opposizione n. 2.2, 2.3., 2.5, 2.6, 2.7), in ogni caso per procedere alla compensazione impropria dell'importo del finanziamento con il saldo del conto corrente, previa esclusione degli interessi e delle spese e facendo applicazione del tasso legale o di quello previsto dall'art. 117 T.U.B., occorrerebbe visionare tutti gli estratti contabili del rapporto intercorso tra le parti, al fine di appurare l'entità del debito originario e l'esistenza di eventuali rimesse da parte del correntista.
Se invero appare condivisibile l'obiezione secondo cui per la valutazione di illiceità delle pretese bancarie può essere preso a riferimento anche solo un segmento del rapporto, in ogni caso, sono gli stessi appellanti (venendo al motivo quarto di appello) che deducono la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'obiettata usura originaria affliggente il rapporto di c/c ove venne regolato il mutuo. Di conseguenza non può che rilevarsi che tale allegazione confligge in modo logico con l'invocata ricostruzione parziale del rapporto e, in particolare, con la volontà di “…limitare la propria pretesa circoscrivendola a un dato periodo di svolgimento del conto…”, pretesa dedotta solo con l'atto di appello (cfr. pag. 22 atto di appello).
I motivi terzo e quarto sono pertanto respinti.
4.4 Il quinto e il sesto motivo sono assorbiti essendo logicamente subordinati all'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra € 520.000,00 e €
1.000.000,00 parametri minimi) in favore degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante di contro Controparte_1 quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 CP_3
pagina 13 di 14 avverso la sentenza n. 2634/2023, pubblicata in data 02 ottobre CP_3 Controparte_4
2023, resa dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascun appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida per compensi in complessivi €. 13.078,00, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. al 15%;
3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1402/2023, promossa da in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1 con il patrocinio degli avv. LASALA GIUSEPPE CLAUDIO e LEMBO
[...]
LEONARDO ( ), con elezione di domicilio presso l'avv. LASALA GIUSEPPE C.F._1
CLAUDIO
Appellante contro quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
ANTONELLA CAPUOZZO, giusta procura in atti
Appellata nonché
pagina 1 di 14 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_5 dall'Avv. GIOVANNI MUZI, giusta procura in atti
Altra appellata avverso la sentenza n. 2634/2023, pubblicata in data 02 ottobre 2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. 3030/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 20.05.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata decisa ex art. 350, co. 3 e 281-sexies c.p.c.
Oggetto: opposizione al precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Dopo la notifica del precetto di pagamento per € 186.470,39, oltre accessori e spese, da parte di
(nelle more divenuta in Controparte_6 Controparte_3 forza di contratto di mutuo ipotecario stipulato il 27.7.2011, del quale si assumeva il parziale adempimento, l'odierno appellante, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ha proposto ricorso in opposizione, chiedendo la Controparte_1 preliminare pronuncia di sospensione dell'esecuzione già avviata dalla creditrice mediante pignoramento immobiliare. Rigettata la richiesta cautelare con ordinanza del 31.10.2018, anche in sede di reclamo (ord. 10.7.2019), l'opponente ha instaurato nei confronti della CP_3 il giudizio di merito richiamando i motivi posti a base del ricorso in opposizione
[...] all'esecuzione e segnatamente: 1) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., in quanto sottoscritto al mero fine di ripianare il saldo negativo del contratto di conto corrente n. 10325, determinato in modo illegittimo per effetto dell'applicazione di interessi ultralegali, spese non pattuite e interessi anatocistici;
2) la nullità del predetto contratto di conto corrente, stipulato nel 1998 per inosservanza della forma scritta;
3) l'illegittima previsione e addebito di interessi anatocistici, interessi passivi ultra legali, interessi usurari, l'illegittima variazione delle condizioni economiche nel corso del rapporto,
l'illegittimo addebito di spese non pattuite e l'illegittima 'antergazione' e postergazione delle valute;
4) la nullità della fideiussione prestata da stante l'illegittimità del Parte_1 rapporto di conto corrente a essa collegato. Ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare la pagina 2 di 14 nullità del contratto di mutuo, con condanna della alla restituzione di quanto CP_3 illecitamente versato;
accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di c/c, con conseguente rideterminazione dell'esatto rapporto dare – avere tra le parti;
condannare la CP_3 al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 619.409,93 in ragione del mancato guadagno e dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni a sofferenza illegittimamente effettuate dalla presso la Centrale Rischi. Il CP_3 tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 CP_3 che ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, ha
[...] contestato la domanda per infondatezza eccependo tra l'altro l'intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati sul conto corrente. Ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione ovvero, in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 186.470,39 a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. Vinte le spese.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio in Controparte_4 qualità di cessionaria del credito che, nel fare proprie le difese formulate dalla convenuta, ha concluso anch'essa per il rigetto della domanda.
Fallito il tentativo di conciliazione promosso dal Tribunale, l'opposizione era respinta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti.
2. Avverso la sentenza ha interposto gravame l'odierno appellante nella sua qualità affidando il gravame a cinque motivi e chiedendo alla Corte di: “
1. In Via Preliminare. In riforma della sentenza impugnata ed alla luce degli elementi di fatto non valutati dal Giudice di primo grado, tenuto conto della violazione degli oneri probatori a carico della Società di cartolarizzazione intervenuta, si chiede all'adita Corte di Appello di accertare il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione processuale in capo alla anche in relazione Controparte_4 alla mancanza dei requisiti contrattuali e giuridici alla data della asserita cessione e dichiarare che la stessa non ha legittimazione ad agire in relazione all'asserito credito non avendo diritto a procedere ad espropriazione forzata nei confronti della Società Appellante.
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 2364/2023 resa dal Tribunale di Foggia sezione civile e pubblicata in data 02.10.2023 nel procedimento civile n.r.g. 8993/2018 (rep. pagina 3 di 14 3030/2023) e notificata a mezzo p.e.c. in data 05.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: − previo accertamento del collegamento negoziale tra il Mutuo fondiario nr 17/10085565 del 27.07.2011 ed il rapporto di conto corrente nr 10325 intercorso fra le parti, dichiarare la nullità del predetto Mutuo essendo lo stesso negozio stato stipulato al solo fine di azzerare un illecito – in quanto calcolato in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 117, comma 3, del T.U.B. – saldo negativo di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento e degli atti successivi con condanna della alla restituzione CP_3 delle rate di mutuo pagate dagli attori per Euro 72.187,88 oltre alle spese sostenute per Euro
1.161,25, nonché alla cancellazione dell'ipoteca iscritta;
− accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente bancario nr. 10325 intercorso fra le parti per mancanza di forma scritta del relativo contratto (ex art. 117, comma III, T.U.B.) e, per l'effetto, accertare l'esatto dare avere tra le parti procedendo alla compensazione dei crediti e debiti, in base ai risultati del ricalcolo a tasso zero che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di conto corrente nr. 10325 che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della Banca convenuta;
− condannare la CP_3 convenuta, previa rettifica del saldo contabile, in applicazione della eventuale compensazione dei crediti con i debiti, alla restituzione in favore della Controparte_1
, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi
[...] legali creditori e rivalutazione monetaria prudentemente quantificate in euro € 241.668,55, relativamente al contratto di conto corrente nr. 10325, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo;
− in subordine, accertare e dichiarare l'invalidità parziale del contratto di conto corrente bancario nr. 10325 in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici illegittimi, in violazione della legge nr. 108 del 1996, antergazione e postergazione delle valute, commissioni di massimo scoperto trimestrali applicate, interessi ultralegali in difetto di idonea pattuizione scritta e per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della CP_3 [...]
, in compensazione dei crediti con i debiti, della somma di Controparte_1
Euro 239.205,80 secondo la seconda opzione di ricalcolo contenuta nella perizia allegata;
pagina 4 di 14 condannare la come in atti rappresentata, al risarcimento, per tutte le causali di cui in CP_3 premessa, dei danni patrimoniali determinati in euro 619.409,93 per danni da mancato guadagno e illegittima segnalazione nella Centrale dei rischi, secondo le metodologie di calcolo dettagliatamente indicate nella perizia allegata, a cui, per brevità, si rinvia, alla rivalutazione del credito e degli interessi legali, o nella somma meglio vista dal giudice;
−
Ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla Banca, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico della
[...]
e del garante Sig. e conseguentemente Controparte_1 Parte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a tutta la fase cautelare, compreso quella del reclamo, e di merito di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo.” (cfr. dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con distinti atti depositati in pari data si sono costituiti la e per essa la Controparte_4 [...] che hanno chiesto di “…in via principale, dichiarare inammissibile e Controparte_5 comunque infondato l'appello proposto avverso la sentenza n. 2364/2023 emessa dal Tribunale di Foggia e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni ivi contenute;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...] della della somma di € 186.470,39, oltre interessi legali dal 27/7/2014 sino al Controparte_4 soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio
a titolo di indennizzo, ex art. 2041 Con vittoria delle spese di lite.” (cfr. testualmente atti).
Con ulteriore comparsa si è costituita nella sua qualità che ha chiesto di: “…A. in via CP_3 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi innanzi esposti sub 1; B. in via gradata rigettare l'appello proposto dagli appellanti, perché destituito di ogni fondamento in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti sub 2, con conferma integrale della sentenza gravata;
C. condannare, in ogni caso, gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio. D. in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ingresso dell'avverso appello, si reiterano pagina 5 di 14 le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta agli atti del giudizio di primo grado e, segnatamente: d1. dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, proposta dalla società attrice, per l'arco temporale dal 06/02/1998 sino al 07/08/2007; d2. condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore ed il sig. in solido tra loro, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 186.470,39, oltre interessi Controparte_3 legali dal 27/07/2014 sino al soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, a titolo di restituzione delle somme mutuate;
d3. in via di estremo subordine, laddove venga dichiarata la nullità del contratto di mutuo in esame, condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma di Controparte_3
€ 186.470,39, oltre interessi legali dal 27/07/2014 sino al soddisfo e/o della eventuale diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio a titolo di indennizzo, ex art. 2041
c.c.; d4. condannare, in ogni caso, gli appellanti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese e del compenso professionale di causa in favore della (cfr. comparsa cit.). Controparte_3
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
4. E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del termine breve per l'impugnazione. La sentenza impugnata è stata notificata il 5/10/2023 e l'appello è stato notificato il
6.11.2023 dal momento che il termine breve per la sua proposizione scadeva il 4/11/2023, di sabato. In applicazione della norma di cui all'art. 155, co. 4 c.p.c., pertanto, l'appello è stato tempestivamente proposto essendo diritto prorogato il termine in scadenza il sabato al primo giorno seguente non festivo.
4. I motivi di appello ripropongono questioni già risolte dal Tribunale.
4.1 Col primo motivo di appello (rubricato “1. Errata interpretazione e valutazione delle risultanze dell'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II nr 66 del 06.06.2020.
Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all'applicazione dell'art. 58
t.u.b.. Mancanza dei requisiti sostanziali ed oggettivi per la configurabilità della cessione. “cfr. testualmente dalla rubrica dell'atto di appello) si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze dell'avviso di cessione dei crediti. pagina 6 di 14 Afferma l'appellante di avere eccepito con la prima difesa utile “il difetto di titolarità del credito e di legittimazione processuale in capo alla Società di cartolarizzazione intervenuta, evidenziando la concreta impossibilità di delineare con certezza il perimetro della invocata cessione del credito dalla lettura del sopra citato Avviso pubblicato in G.U.“ (cfr. atto di appello). Censura la decisione nella parte in cui ha aderito “…all'orientamento giurisprudenziale in forza del quale “relativamente alla cessione in blocco di crediti da parte di una banca, la titolarità del credito in capo al cessionario è dimostrata dalla produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale contenente
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non essendo necessario a tal fine una puntuale enumerazione di ciascuno di essi qualora gli elementi utilizzati nella formazione delle singole categorie consentano la puntuale ed agevole individuazione dei rapporti ceduti ” (cfr. Tribunale
Roma, 27/02/2023)”, senza considerare che siffatto orientamento prevede che i rapporti oggetto di cessione devono essere individuati con certezza (rif. parte motiva sentenza sub supra) circostanza ritenuta non ricorrente nel caso di specie. Chiarisce in proposito che nell'avviso di cessione in parola l'individuazione dei crediti ceduti sarebbe impedita da una locuzione presente nell'avviso stesso, con cui si afferma che sono oggetto di cessione “…taluni crediti pecuniari (derivanti fra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari)…” (cfr. atto di appello cit.). Significa, infine, la mancata produzione da parte della cartolarizzata degli ulteriori elementi che avrebbero potuto fugare ogni dubbio e comprovare l'esistenza del credito oggetto di causa fra quelli ceduti, vale a dire oltre al già invocato contratto di cessione completo degli allegati elenchi con vidimazione notarile dei crediti ceduti, anche alle risultanze della consultazione del sito web http//www.bper.it/ come indicato nello stesso avviso di cessione pubblicato. Il Tribunale, infine, avrebbe omesso di pronunziarsi sulla invocata nullità della cessione per carenza degli elementi sostanziali visto che al momento del passaggio dei crediti la società mutuataria era in bonis e nessuna segnalazione a sofferenza del debitore poteva giustificare la cessione del credito di cui pertanto difetterebbe la titolarità in capo alla CP_4
[...]
L'articolato motivo di gravame è infondato.
Anzitutto, va chiarito che per sostenere la non agevole individuazione dei rapporti ceduti non giova isolare (come invece si ricava dall'atto di appello) le frasi dell'avviso di cessione dal contesto in cui esse sono inserite visto che proprio nell'avviso in atti (cfr. doc. 04, atti allegati alla comparsa di si legge “In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto Controparte_4 pagina 7 di 14 da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i "Crediti") che formano oggetto di cessione “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il
29/09/2019.” Tale circostanza è stata puntualmente evidenziata dal Tribunale che ha riportato detta precisazione in quanto contenuta nell' avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, Parte II, n. 66, prodotto in atti dall'intervenuta 'ulteriore obiezione Controparte_4 mossa col motivo in scrutinio secondo cui il credito azionato non poteva essere portato a sofferenza non trova ingresso utile nel presente grado dal momento che l'inadempimento della società appellante era già pacifico sin dal 2016 stante la corrispondenza intercorsa con la banca mutuante e comunque attesa la non contestazione degli omessi pagamenti da parte dell'opposta.
Ciò detto, la S.C. di Cassazione ha chiarito che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01). Se così è, pur essendo indubitabile che le parti opposte non abbiano prodotto il contratto di cessione ma solo l'avviso sulla G.U., in ogni caso, non vi è stata mai contestazione dell'avvenuta cessione ma solo dell'effettiva inclusione del credito nell'avviso anzidetto. Il che non consente di far operare l'orientamento invocato dall'appellante che richiede la specifica contestazione della titolarità del credito in capo alla ceduta, contestazione non effettuata. Per di più, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5/2/2021, agli atti del giudizio di primo grado, si dava espressamente atto che in data 1° giugno 2020 la CP_3
con sede legale in Via San Carlo, 8/20, 41121, Modena, concludeva con
[...] Controparte_4
(numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di RE EL ), un contratto di P.IVA_1 cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e pagina 8 di 14 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 66 del 6
Giugno 2020, Parte Seconda, tra cui era ricompreso quello azionato con l'atto di precetto posto a base della procedura esecutiva immobiliare in esame, vantato dalla nei confronti degli Controparte_3 attori. Se quindi è la stessa cedente a riconoscere la cessione non v'è ragione per ritenere che il cessionario non sia titolare del diritto di credito che ne forma oggetto.
Il primo motivo di appello è quindi respinto.
4.2 Col secondo motivo di appello, rubricato “Erronea valutazione da parte del primo Giudice degli invocati motivi di nullità del mutuo fondiario nr. 17/10085565 del 27.07.2011. Violazione ed errata interpretazione degli art. 2697 c.c., art. 117 co.1 e 119 co. 4 t.u.b., in relazione al riparto dell'onere probatorio fra le parti in causa alla luce della graduazione delle domande avanzate e delle risultanze documentali” l'appellante lamenta il vizio del contratto sottoscritto con la banca perché “…la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo: le parti avrebbero potuto raggiungere il medesimo obiettivo con un'apertura di credito ed una contestuale costituzione di ipoteca, ma hanno utilizzato lo strumento del mutuo ipotecario per perseguire un motivo illecito rappresentato dalla concessione di ipoteca, con le forme e tutele del mutuo fondiario ex art 39 t.u.b., diretta ad eludere l'applicazione dell'art. 67, comma 1 nr 3-4 L.F.” (cfr. testualmente).
Come già rilevato in prime cure il mutuo fondiario non è mutuo di scopo visto che per la sua validità la somma erogata dall'istituto mutuante non deve essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata. Esso è infatti connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/2007;
4792/2012). Si tratta di un contratto, come osservato in prime cure, caratterizzato dalla concessione, da parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. In esso lo scopo del finanziamento non entra a far parte della causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore). Diversamente, in ipotesi di mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma entra a pieno titolo nella causa del contratto (cfr. Cass. n. 943/2012). Ne deriva la liceità dell'operazione negoziale scrutinata dal pagina 9 di 14 momento che appare “…lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr.
Cass. n. 28663/2013)” (cfr. impugnata sentenza). Siffatta ricostruzione trova conferma nel “…diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente confermato (cfr. Cass. ord n.
10117/2021; Cass. n. 19282/2014; Cass. n. 28663/2013; Cass. n. 9482/2013), per cui il mutuo volto al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie non è nullo né può essere considerato come mutuo di scopo, dovendosene piuttosto predicare la liceità a condizione che la somma mutuata venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo negativo” (cfr. cit.). Trattasi in sintesi di un accordo di ristrutturazione del debito per cui la dilazione di pagamento del debito pregresso in cambio di un diverso regime contrattuale anche più favorevole diviene la piattaforma negoziale con cui le parti pongono in atto uno scambio economico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., salvo che il debito sottostante sia illecito per nullità contrattuali
(ad esempio, perché emergente dall'applicazione di clausole contrattuali nulle) o altra ragione. A tal proposito, va rimarcato che la parte opponente/appellante non ha dato prova, sulla stessa gravante (cfr.
Cass. n. 9201/2015; 500/2017), di avere sottoscritto condizioni invalide che avrebbero determinato, a suo dire, l'illegittimità dei lamentati addebiti nel conto corrente. Invero, le lamentate invalidità investono pattuizioni che per essere accertate dovevano essere fornite di riscontro mediante la produzione, ex art. 2697 c.c., del contratto (con le relative condizioni). Nessun contratto però è stato prodotto e ciò, come detto nell'impugnata sentenza, ha impedito l'accertamento della invalidità derivata del mutuo per illegittima contabilizzazione di poste non dovute con la conseguenza che l'asserita invalidità derivata del contratto di mutuo in ragione dell'illegittima applicazione di poste non dovute è rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio. Né è pensabile, come vorrebbe l'appellante, che il Tribunale 'disponesse' l'inversione dell'onere della prova per mancata produzione del contratto da parte della banca. Ciò che infatti rileva non è l'obiettata mancanza di forma scritta del contratto ma il fatto che ad esso si imputino pattuizioni illecite che andavano documentate. Va sul punto rammentato che gli appellanti non hanno affermato e allegato che il contratto de quo fosse stato stipulato verbalmente e a riprova evidenziano di non averne ricevuto copia dalla pur avendone CP_3 avanzato formale richiesta di consegna, ex art. 119 TUB. E come chiarito in prime cure, non sarebbe altrimenti logica l'allegazione di non aver mai stipulato in forma scritta il contratto di conto corrente e la richiesta di copia all'istituto bancario ex art. 119 TUB unitamente alla circostanza che nel presente pagina 10 di 14 giudizio l'opponente ha chiesto l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.) del contratto asseritamente verbale, così pacificamente ammettendone la redazione per iscritto.
Il secondo motivo è quindi respinto.
4.3 In sintonia con tali assunti si pone il terzo motivo di appello rubricato “Erronea interpretazione degli art. 119, comma IV, t.u.b. e 117 comma 1 t.u.b. in relazione alla ritenuta impossibilità di richiedere la documentazione bancaria contrattuale oltre il decennio. Capo della Sentenza dall'ultimo capoverso di pagina 5 al secondo di pag.
6. Da pag. 19 a pag. 22” e il quarto rubricato “Errata valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del primo Giudice che ha deciso di non disporre CTU contabile in violazione dell'art. 2697 c.c. relativamente alla integrità degli estratti conto prodotti in atti dalla Società Appellante e ai rilevi mossi dagli opponenti in merito alla presenza di usura originaria ed altre con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, nr 3 . Capo della Sentenza dal terzo capoverso di pag. 7 al secondo capoverso di pag. 8)” che in quanto connessi vengono scrutinati insieme.
Col terzo motivo gli appellanti censurano l'interpretazione data dalla sentenza impugnata all'art. 119
T.U.B. Affermano in sintesi che la norma nulla dispone in merito alla copia dei contratti e pertanto deve considerarsi riferita alle sole “comunicazioni periodiche” al cliente, disponendo che la richiesta possa essere rapportata a “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” e che “…che la banca deve esibire copia della documentazione contrattuale oltre il limite stabilito dal comma 4 dell'art. 119 tub, nei limiti della prescrizione delle azioni civili contrattuali di dieci anni dalla cessazione del rapporto ex art 2946 c.c., non potendosi invocare il termine decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c.” (cfr. testualmente).
L'assunto non può essere condiviso.
Col motivo di gravame, già incorporato in analogo motivo di opposizione in prime cure, gli appellanti ripropongono una questione ellittica rispetto al thema decidendum che ha per oggetto l'opposizione all'esecuzione fondata non già sul saldo tout court del c/c ma sull'inadempimento dell'obbligo di restituire la somma data a mutuo. Dunque la causa petendi non è fondata sul contratto di c/c ma su quello di mutuo pacificamente intercorso tra le parti. Non è superfluo richiamare quanto già disse il
G.E. con l'ordinanza reiettiva della richiesta di sospensione dell'esecuzione allorquando chiarì che il creditore procedente introdusse l'odierno giudizio esecutivo in forza del contratto di mutuo sottoscritto in data 27 luglio 2011 (rep. 10.694 e racc. n. 8012), contratto col quale venne erogata la somma di € pagina 11 di 14 230.000,00, da restituirsi in n. 144 mesi ed a mezzo di n. 24 rate semestrali di € 12.718,31, mediante contestuale accredito sul c/c 10325, rilascio di quietanza da parte della mutuataria ed iscrizione ipotecaria sulle unità immobiliari oggetto di pignoramento a garanzia delle obbligazioni assunte. Nel contratto in oggetto, poi, parte mutuataria ha dichiarato espressamente che il finanziamento sarebbe stato destinato esclusivamente alla estinzione parziale della esposizione sul c/c n. 10325, da intendersi certa liquida ed esigibile e pari al momento della stipula ad € 233.167,49, oltre interessi, spese, accessori ed eventuali partite in corso di contabilizzazione, autorizzando la Banca medesima all'utilizzo della somma erogata allo scopo indicato. Con atto di precetto notificato in data 21 ottobre
2016, l'istituto di credito procedente ha intimato il pagamento della complessiva somma di €
187.061,33, deducendo l'inadempimento di parte mutuataria alle obbligazioni assunte a decorrere dalla rata del 27/11/2014, corrisposta solo parzialmente e dopo l'intimata decadenza dal beneficio del termine. Ne deriva che l'onere di allegazione specifica e prova di quanto allegato incombeva sul debitore opponente ai sensi dell'art. 2697 c.c. visto che il giudizio di opposizione all'esecuzione ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e pertanto spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito né l'indicato scopo del mutuo di ripianare una pregressa esposizione debitoria può determinare un'inversione dell'ordinario assetto degli oneri probatori (cfr. in termini Cass. civ.5632/2017). Ha poi spiegato il G.E. che “…tale onere probatorio inoltre non può subire deroga ove abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere che può essere assolto mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr.
Cass. civ. 9099/2012).” E, inoltre, che, in disparte le dichiarazioni della parte mutuataria contenute nel contratto di mutuo ed aventi valore confessorio circa l'esistenza e l'entità della esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 10325, nessuna prova dei profili di illegittimità lamentati è stata fornita.
Va quindi rimarcato che il contratto di finanziamento posto a fondamento dell'odierno giudizio immobiliare costituisca valido titolo esecutivo e che la dedotta nullità per mancanza della forma scritta del contratto di conto corrente per ripianare i saldi del quale il mutuo venne stipulato diviene persino irrilevante rispetto all'oggetto della lite. Vi è poi da dire che anche ove si voglia desumere l'illegittimità anzidetta in via presuntiva, dalla mancata pattuizione per iscritto del contratto di c/c e delle clausole determinative di interessi ultralegali e dello ius variandi, delle spese e dei giorni valuta pagina 12 di 14 (v. motivi di opposizione n. 2.2, 2.3., 2.5, 2.6, 2.7), in ogni caso per procedere alla compensazione impropria dell'importo del finanziamento con il saldo del conto corrente, previa esclusione degli interessi e delle spese e facendo applicazione del tasso legale o di quello previsto dall'art. 117 T.U.B., occorrerebbe visionare tutti gli estratti contabili del rapporto intercorso tra le parti, al fine di appurare l'entità del debito originario e l'esistenza di eventuali rimesse da parte del correntista.
Se invero appare condivisibile l'obiezione secondo cui per la valutazione di illiceità delle pretese bancarie può essere preso a riferimento anche solo un segmento del rapporto, in ogni caso, sono gli stessi appellanti (venendo al motivo quarto di appello) che deducono la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'obiettata usura originaria affliggente il rapporto di c/c ove venne regolato il mutuo. Di conseguenza non può che rilevarsi che tale allegazione confligge in modo logico con l'invocata ricostruzione parziale del rapporto e, in particolare, con la volontà di “…limitare la propria pretesa circoscrivendola a un dato periodo di svolgimento del conto…”, pretesa dedotta solo con l'atto di appello (cfr. pag. 22 atto di appello).
I motivi terzo e quarto sono pertanto respinti.
4.4 Il quinto e il sesto motivo sono assorbiti essendo logicamente subordinati all'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza sul gravame e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa (in relazione allo scaglione di valore della causa compreso tra € 520.000,00 e €
1.000.000,00 parametri minimi) in favore degli appellati.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante di contro Controparte_1 quale mandataria in nome e per conto di Controparte_2 CP_3
pagina 13 di 14 avverso la sentenza n. 2634/2023, pubblicata in data 02 ottobre CP_3 Controparte_4
2023, resa dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascun appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida per compensi in complessivi €. 13.078,00, oltre IVA e CAP come per legge e R.S.G. al 15%;
3. pone, inoltre, a carico dell'appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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