Sentenza breve 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 24/06/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Vidali e Federica Marson, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; la VII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, in persona del Presidente pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
-del provvedimento ministeriale del 14.4.2025, conosciuto in pari data, con cui è stato comunicato al ricorrente, tramite l’apposito portale del Ministero della Giustizia, la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024;
-del verbale della VII sottocommissione per gli esami di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di Bologna, datato 27.2.2025, nella parte in cui all’elaborato scritto del ricorrente, individuato dalla busta n. -OMISSIS-, è stato attribuito il voto 15, con il seguente giudizio: “ mancanza delle conoscenze degli istituti giuridici sostanziali e processuali. Mancanza delle tecniche di persuasione ”;
-di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla sessione 2024 degli esami per l’abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato, contestandone l’esito finale di mancata ammissione alle prove orali.
2. L’impugnativa è affidata a quattro motivi così rubricati “ 1. Violazione di legge. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; 2. Violazione di legge. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione. Violazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato in data 5.12.2024 e recepiti dalle Sottocommissioni della Corte d’Appello di Bologna in data 28.01.2025. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 3. Violazione di legge. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione sotto diverso profilo; 4. Violazione di legge. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento e dell’imparzialità della pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Carenza istruttoria e difetto di motivazione sotto diverso profilo ”.
In sintesi, viene contestato il giudizio della Sottommissione d’esame per la ricorrenza di profili di violazione di legge ed eccesso di potere sotto gli aspetti, riassuntivamente, della contraddittorietà ed illogicità, della carenza di motivazione e di istruttoria e del travisamento dei fatti.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso, in una alla sua istanza cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 19 giungo 2025, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
5. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, regolarmente costituitesi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.
6. Il ricorso va rigettato.
7. Il primo e secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente riguardando la tenuta del giudizio formulato dalla Sottocommissione, sono infondati.
7.1. Il ricorrente, che premette di avere redatto l’atto giudiziario di diritto civile, dopo averlo ripercorso nei suoi contenuti, sostiene che il provvedimento di non ammissione alla fase orale e il relativo verbale di correzione qui impugnati sarebbero contradditori, illogici e carenti sotto gli aspetti dell’istruttoria e della motivazione.
Nello specifico, l’insufficienza riportata dal candidato non troverebbe un reale riscontro nell’esame del suo elaborato, dal quale emergerebbe la conoscenza degli istituti rilevanti e l’impiego delle tecniche di persuasione. Conseguentemente, la Sottocommissione avrebbe valutato con una grave insufficienza un elaborato che, viceversa, era da ritenersi ampiamente sufficiente. Inoltre, la valutazione del candidato sarebbe inadeguata rispetto ai criteri di correzione stabiliti dalla Commissione centrale e poi recepiti dalle Sottocommissioni bolognesi, in quanto la motivazione:
-farebbe riferimento a soli due dei nove criteri fissati dalla Commissione centrale per la valutazione degli elaborati, ossia i criteri 4° e 8°, senza alcun riferimento agli altri criteri valutativi;
-apparirebbe del tutto insufficiente allo scopo che la Commissione si è data di rendere una motivazione esplicita, seppur breve, a sostegno della non ammissione dei candidati.
7.2. Le critiche non sono condivisibili.
7.2a. La Sottocommissione preposta alla valutazione dell’elaborato del ricorrente ha così giudicato il suo atto di diritto civile (busta n. -OMISSIS-): “ Voto Comm. 1°: 5; Voto Comm. 2°: 5; Voto Comm. 3°: 5. Voto totale 15.
Note: Mancanza delle conoscenze degli istituti giuridici sostanziali e processuali. Mancanza delle tecniche di persuasione ”.
Il provvedimento motiva dunque l’insufficienza sia in forma sintetica che analitica.
E per costante giurisprudenza amministrativa, che il Tribunale condivide, il voto numerico è già da solo in grado di sintetizzare e condensare il giudizio dell’organo tecnico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. In proposito è stato infatti chiarito che “ il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Esprimendo il principio di economicità amministrativa di valutazione, il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, garantendo la sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775)” (così in C.d.S., n . 11547/2022, che richiama C.d.S., sez. III, 29.1.2021, n. 4367; sez. IV, 1°.8.2018, n. 4745).
Ciò esclude la sussistenza di carenze motivazionali.
7.2b. Le censure del ricorrente che investono le note a margine del giudizio numerico, con le quali la Sottocommissione ha rilevato la mancata conoscenza degli istituti giuridici sostanziali e processuali e la mancanza delle tecniche di persuasione, non sono esaminabili in questo giudizio, in assenza di palesi errori gravi che consentirebbero il sindacato dell’apprezzamento tecnico-discrezionale operato dal Collegio esaminatore.
Va richiamato al riguardo il condivisibile principio, che costituisce ius receptum in giurisprudenza, secondo cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono espressione di discrezionalità finalizzata a stabilire, in concreto, l’idoneità tecnica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr. T.A.R. Veneto, n. 937 del 10.6.2025, che richiama C.d.S., sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2110).
Evenienze, queste ultime, che dalla lettura dei motivi di ricorso non emergono nel caso in discussione.
E per vero le doglianze del ricorrente integrano, nella sostanza, la richiesta di una non consentita ingerenza nel merito delle valutazioni di non idoneità della Sottocommissione, senza che tuttavia al Giudice Amministrativo sia permesso di sostituire il suo giudizio e/o la sua valutazione opinabile all'operato dell’organo all’uopo preposto.
Ciò è esattamente quello che vorrebbe il ricorrente nel momento in cui cerca di mettere in discussione la tenuta del giudizio della Sottocommissione evidenziando che dal suo atto giudiziario emergerebbero la conoscenza degli istituti rilevanti e l’impiego delle tecniche di persuasione che, di contro, sono state escluse dalla Sottocommissione: è evidente il tentativo di prospettare una valutazione diversa dell’operato della Commissione secondo il personale convincimento del ricorrente, senza al contempo allegare quei macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, peraltro non ravvisabili nella specie, che soli consentono il sindacato in sede giurisdizionale sul giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice, come si è osservato espressione di ampia discrezionalità.
Le doglianze di contraddittorietà ed illogicità dell’operato della Sottocommissione sono dunque, per questo verso, inammissibili.
7.2c. Infine, è priva di pregio la tesi che collega la carenza di motivazione del giudizio di insufficienza dell’elaborato del ricorrente al fatto che la Sottocommissione si sarebbe riferita solo a due dei nove criteri fissati in sede centrale per la valutazione degli elaborati.
In realtà la Sottocommissione ha motivato l'inidoneità della prova scritta del ricorrente con un voto numerico, che di per sé va già considerato adeguato proprio perché attribuito in base ai criteri di massima di correzione segnalati dal ricorrente, criteri che sono stati predeterminati in sede centrale e recepiti dalla Sottocommissione, del cui operato si discute nel presente giudizio, al fine di garantire la trasparenza della valutazione.
Il fatto che nelle note a margine del voto numerico si rinvenga il riferimento a due dei nove criteri di correzione vale solo a ricostruire l' iter decisionale seguito dalla Commissione, che proprio in applicazione dei criteri di correzione ha evidentemente ritenuto di non poter ammettere all’orale un candidato che non avesse dato dimostrazione di conoscenza degli istituti giuridici sostanziali e processuali strettamente pertinenti al quesito da risolvere e delle tecniche di persuasione che sono il proprium dell’attività dell’avvocato.
Il tutto come ribadito nella stessa relazione della Sottocommissione dimessa dall’Amministrazione.
Il primo e secondo mezzo sono perciò infondati.
8. Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti in epigrafe deducendo l’inadeguatezza del lasso temporale impiegato per la correzione degli elaborati. Dal verbale di correzione risulterebbe che tra le ore 9.00 e le ore 11.00 del 27.2.2025 la VII sottocommissione avrebbe esaminato e corretto ben 13 compiti. Considerando la modalità collegiale di lettura di ciascun compito e di successiva attribuzione del punteggio, si potrebbe agevolmente ricavare che, per completare entrambe le predette attività, sarebbero stati mediamente impiegati 9 minuti a compito, e tale tempistica sarebbe insufficiente a garantire una valutazione adeguata e attenta.
L’argomentazione è fallace assumendo per vero il fatto, tuttavia indimostrato, che ciascuno dei candidati da scrutinare sia stato valutato con la medesima tempistica.
Sul punto è stato infatti osservato che “ Il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato, sia in quanto i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, sia in quanto nell'arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente 'problematici' o con gravissime lacune, che consentono di 'recuperare' tempo alle operazioni valutative (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 4/11/2019, n. 2625)” (così in T.A.R. Campania, Salerno, n. 2913/2023).
È poi comunque dirimente osservare che i tempi impiegati per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico -e lo stesso vale per gli esami di abilitazione- non sono sindacabili in assenza di un’apposita predeterminazione dei tempi medi da dedicare a ciascun candidato. E in proposito il ricorrente nulla ha dedotto.
La censura è pertanto manifestamente infondata.
9. Infine il quarto mezzo appalesa una presunta inadeguatezza dell’istruttoria e della conseguente motivazione sottesa alla non ammissione del ricorrente alla prova orale. Dal confronto tra l’atto giudiziario elaborato da quest’ultimo e quelli di altri due candidati, invece ammessi al prosieguo dell’esame, si evincerebbe il carattere (quantomeno) sufficiente del compito del ricorrente, e in pari tempo la disparità di trattamento da quest’ultimo subita.
La tesi non è convincente.
Lo stesso ricorrente non nasconde di essere a conoscenza del principio secondo cui la mera comparazione tra gli elaborati non è sufficiente a comprovare l’idoneità di una determinata prova. Ma al riguardo ritiene maggiormente percorribile l’orientamento che consentirebbe il riesame dell’elaborato del candidato laddove dalla detta comparazione emergano profili di irragionevolezza ed illogicità ictu oculi evidenti.
Sennonché il Collegio, che in linea generale ritiene ogni valutazione a sé stante nella singolarità e specificità di ogni prova scritta (cfr. T.A.R. Veneto, n. 937/2025, e la giurisprudenza ivi citata) -specie se, come nel caso in esame, essa non risulta connotata da risposte multiple e meccanismi automatici di correzione e valutazione-, a maggior ragione ritiene che tali coordinate debbano valere nella valutazione degli elaborati dell’esame da avvocato.
Difatti si discute di elaborati redatti nel corso di un esame di abilitazione, ove è il singolo aspirante, indipendentemente dagli altri, a dover dimostrare il possesso di competenze ed esperienze minime tali da renderlo non già migliore o uguale ad altri aspiranti, ma solo ed unicamente idoneo allo svolgimento della professione forense.
I criteri di correzione della Commissione centrale, seguiti dalle Sottocommissioni locali, rispondono al fine di accertare l’idoneità dei singoli aspiranti.
La valutazione negativa della Commissione in relazione all’atto di diritto civile del ricorrente attesta dunque, semplicemente, che questi, al momento attuale, non è idoneo a svolgere la professione. E mutatis mutandis, quelle, positive, relative agli altri due candidati, riflettono la loro condizione tecnico – giuridica personale e il livello dei singoli aspiranti, non essendo perciò estensibili al ricorente e/o ad altri individui, né potendo essere assunte quali indici rivelatori della idoneità, sotto i diversi aspetti valutativi, di altri e diversi candidati, ciascuno legato alla sua situazione personale.
Non sussistono dunque carenze di istruttoria o di motivazione è vieppiù nemmeno forme di disparità di trattamento, in ragione della natura stessa dell’esame di cui si discute e vieppiù in assenza di identiche situazioni suscettibili di essere poste a confronto.
10. Il ricorso è pertanto respinto.
11. Cionondimeno, la peculiarità della fattispecie e degli interessi ad essa sottesi giustifica in via eccezionale la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.