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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 633 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
attrice, con l'avvocato Carlo Maria Severini
e
Controparte_1
convenuta, con l'avv. Andrea Barocci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 21.11.2024 e, perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Si richiama, quanto allo svolgimento della prima fase del processo, la narrativa di cui alla sentenza non definitiva n. 223 ord. in data 2.2.2023, che si riporta di seguito:
“Con atto di citazione notificato in data 10.1.2020, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(da ora, per brevità, per sentirla condannare, previa Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 6 declaratoria di “nullità ex art. 1352 c.c. e/o ex artt. 1418 c.c. di tutte le negoziazioni di titoli partitamente indicate nelle schede n. 1 e 2 in calce a quest'atto di citazione” o di risoluzione “ex art.
1453 c.c., per grave inadempimento, fatto e colpa della convenuta” delle medesime negoziazioni, al pagamento della somma di € 278.815,71=, oltre accessori, (o della diversa somma di giustizia).
La ha esposto, in sintesi, che: a) dopo un'esperienza di investimento limitata quasi Pt_1
esclusivamente all'acquisto di titoli di debito pubblico, negli anni 1998 e 1999 aveva sottoscritto con
di cui era correntista, due “contratti quadro” di intermediazione mobiliare (nn. 1052762 in CP_2
data 9.7.1998 e 1100562 in data 5.2.1999), con contestuali contratti di “Deposito Titoli a Custodia e
Amministrazione”; b) nel periodo gennaio 2000-novembre 2001 (e, in particolare, nei mesi di febbraio
e marzo 2000) aveva acquistato tramite titoli azionari - per il 78,5% nel settore telefonico - per CP_2 un importo di complessivi € 355.264,86=, corrispondendo inoltre a la somma di € 1.540,23= a CP_2
titolo di compensi;
c) gli ordini di acquisto dovevano ritenersi nulli, in difetto della necessaria forma scritta (anche prevista convenzionalmente: ordine scritto o telefonata annotata nei registri della banca); d) le negoziazioni dei titoli dovevano in ogni caso ritenersi inadeguate e perciò avvenute in violazione delle disposizioni di cui all'art. 29 Reg. e) a seguito della progressiva vendita di CP_3
detti titoli, effettuata tra l'aprile 2001 e l'aprile 2017, aveva realizzato la minor somma di €
77.989,38=, subendo una perdita pari a complessivi € 278.815,71=; f) inutilmente aveva richiesto a la restituzione (parziale) delle somme investite anche a titolo di risarcimento dei danni patiti. CP_2
La ha quindi rassegnato articolate conclusioni, dirette a ottenere, in sostanza: i) in via Pt_1
principale, la declaratoria di nullità delle negoziazioni per difetto di forma, con conseguente
“restituzione e/o ripetizione” delle relative perdite, quantificate nell'importo già indicato di €
278.815,71=, oltre interessi anche anatocistici e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia;
ii) in subordine, la risoluzione delle medesime negoziazioni per grave inadempimento di con CP_4
condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento dei danni;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite. si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione “delle domande tutte CP_2
formulate da parte attrice” nei suoi confronti;
ha poi contestato la fondatezza della domanda di nullità delle operazioni di acquisto e la pretesa inadeguatezza di dette operazioni;
ribadita pertanto la
“insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'esponente , ha concluso per il rigetto CP_1
di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
pagina 2 di 6 La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
22.9.2022, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe”.
Con tale sentenza il tribunale ha rigettato “l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta
[...]
e “le domande di nullità e risoluzione proposte dall'attrice Controparte_1 Parte_1
, nonché accertato “la responsabilità della banca convenuta per violazione degli obblighi ex
[...] art. 29 Reg. in relazione agli acquisiti effettuati dall'attrice a far data CP_3 Parte_1 dall'8.3.2000, specificati nell'allegato “Scheda 1” all'atto di citazione”, disponendo con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.
Con ordinanza in pari data il tribunale ha quindi disposto l'espletamento di “c.t.u. contabile diretta alla quantificazione del danno patito da parte attrice”; espletata la c.t.u., la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Questioni già decise con la sentenza non definitiva, oggetto di mera riserva di appello da parte della banca convenuta.
Va richiamato quanto già deciso con la sentenza non definitiva n. 223 in data 2.2.2023 citata.
Solo per completezza, va quindi ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di CP_2
la ha compiutamente allegato gli elementi di fatto necessari a dimostrare la sussistenza del Pt_1
danno lamentato e del nesso causale fra detto danno e la condotta illecita contestata alla banca, elementi ricavabili dalle tavole sinottiche inserite nel corpo dell'atto di citazione, che evidenziano:
a) quanto ai titoli venduti medio tempore, le differenze fra prezzo di acquisto dei vari titoli e minor prezzo di vendita degli stessi;
b) quanto ai titoli rimasti nel suo portafoglio alla data dell'1.12.2008 (data in cui la ha cessato Pt_1
ogni rapporto con trasferendo i titoli di sua proprietà presso un altro istituto), nella differenza CP_2
fra i prezzi di acquisto e (minor) valore degli stessi a tale data.
La ha poi fornito idonea prova dei fatti allegati producendo (con l'eccezione di cui si dirà in Pt_1
seguito) la documentazione relativa alle operazioni di acquisto e vendita.
3. Quantum.
Si condividono le conclusioni cui è giunto il consulente nominato dal tribunale, fondate su ampia e convincente motivazione, anche in riposta alle osservazioni formulate da parte convenuta.
In particolare, con riferimento alla censura di carattere più generale, relativa all'accesso del c.t.u. ad informazioni estranee al fascicolo di causa, impiegate per la valutazione dei titoli rimasti nel pagina 3 di 6 portafoglio della alla data dell'1.12.2008, va rilevato come tale accesso risulti, in sostanza, Pt_1
indispensabile e perciò consentito, in ogni attività diretta alla valutazione di beni (o altre utilità).
Così è, ad esempio, nel caso della consulenza che abbia ad oggetto la stima di un bene immobile, ove il consulente effettua tale valutazione utilizzando necessariamente informazioni esterne, quali listini ritenuti attendibili, esame di operazioni negoziali aventi ad oggetto immobili con caratteristiche analoghe, quotazioni fornite da operatori professionali del settore, ecc. …
Quanto poi alla attendibilità delle fonti dalle quali il c.t.u. ha assunto tali informazioni, va rilevato il tenore troppo generico e incompleto delle osservazioni formulate dalla banca, che non ha specificamente indicato le ulteriori fonti, ritenute più attendibili (e perciò maggiormente idonee ai fini della valutazione dei titoli in esame), né proposto una propria valutazione alternativa, preferibile a quella indicata dal c.t.u.
Va altresì disattesa l'ulteriore censura relativa alla valutazione, da parte del c.t.u., dei titoli rimasti nel portafoglio della alla data dell'1.12.2008, mediante impiego del loro valore alla chiusura della Pt_1
giornata.
Fermo restando, difatti, che la naturale fluttuazione del valore dei titoli nell'arco della giornata può aver determinato valori degli stessi superiori (o anche inferiori) a quelli di chiusura, va in ogni caso rilevato che i titoli in esame non sono stati – pacificamente – venduti dalla nel corso della Pt_1
giornata, con la conseguente necessaria irrilevanza dell'eventuale maggior valore raggiunto nel corso della stessa.
Devono ritenersi anche infondate le ulteriori censure relative alla mancata considerazione di eventuali variazioni in aumento del valore dei titoli successivamente alla data dell'1.12.2008, atteso che la stessa banca ha contestato, sin dalla comparsa di risposta (pagg. 16/17), la propria responsabilità con riferimento a tali vicende successive (“Controparte pare voler addebitare pretesi comportamenti illegittimi alla esponente anche in riferimento al periodo successivo al detto trasferimento del CP_1
rapporto contrattuale. Così ovviamente non può essere, e le conseguenze negative, in termini economici, derivanti dalla scelta di disinvestire (nell'ambito di un rapporto contrattuale già da 9 anni in essere presso altro Istituto di Credito) nei titoli per cui è causa solo nel 2017, non posson certo
Contr essere imputate ad una pretesa responsabilità in capo alla esponente ).
pagina 4 di 6 Quanto, infine, ai due diversi calcoli alternativi proposti dal c.t.u., ritiene il tribunale preferibile quello proposto quale “metodo A”, che considera “tutte le operazioni di acquisto compresa quella riportata nel documento n.36 sopra citato”.
Rileva difatti il tribunale che il doc. n. 36 dell'attrice risulta indicato fra quelli prodotti nell'elenco in calce all'atto di citazione e che pertanto il mancato inserimento dello stesso nel fascicolo di parte informatico risulta frutto di una mera omissione materiale.
Co L'operazione rappresentata dal documento (acquisto di 250 azioni ordinarie, con un esborso complessivo, comprensivo di commissioni e spese, per € 2.301,83=) risulta poi chiaramente riportata nei prospetti contenuti nel corpo della citazione (vedi “tavola sinottica degli acquisti azionari per data”
e “tavola sinottica degli acquisti azionari per azione” alle pagg. da 16 a 21 dell'atto) e, nella sua materialità, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della banca convenuta.
Si tratta inoltre di un documento sicuramente noto alla banca, destinataria e materiale esecutrice dell'ordine di acquisto.
Condivisa pertanto la quantificazione operata dal c.t.u., il danno che va risarcito alla Pt_1
ammonta, in definitiva, a € 142.887,71=.
Trattandosi di credito risarcitorio, e perciò di valore, tale importo va assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza:
a) quanto ai titoli venduti medio tempore, dalla data delle singole vendite al saldo;
b) quanto ai titoli rimasti nel portafoglio all'1.12.2008, da tale data al saldo.
Spettano poi sul complessivo importo di € 142.887,71=, da assoggettare a rivalutazione di anno in anno, gli interessi legali:
a) quanto ai titoli venduti medio tempore, dalla data delle singole vendite al saldo;
b) quanto ai titoli rimasti nel portafoglio all'1.12.2008, da tale data al saldo.
Interessi che spettano nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. dalle singole date ora indicate al
10.1.2020 e nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dall'11.1.2020 al saldo.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta va perciò condannata alla rifusione delle spese CP_2
sostenute dalla per il presente giudizio, che si liquidano in € 786,00= per spese ed € Pt_1
14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuti i valori medi pagina 5 di 6 per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=, tenuto conto dell'importo effettivo per cui è condanna), con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e della sola convenuta nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
della somma di € 142.887,71=, oltre interessi e rivalutazione come specificato in Parte_1
motivazione, nonché della somma di € 786,00= per spese ed € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e della sola convenuta nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 22.5.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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