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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 56 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giulio Mastrobattista
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Minci e Riccardo Pelliccia
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 694/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2247/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 5 dell'importo di € 292.606,86 a titolo di prezzo per l'acquisto della merce fornita dall'opposta;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione si eccepiscono l'incompetenza per territorio del foro adito;
il difetto di prova del credito;
l'inesistenza del rapporto negoziale tra le parti, non essendo stata la merce ordinata dall'opponente né alla medesima consegnata;
la riferibilità
della fornitura ai rapporti intercorsi tra l'opposta e legale rappresentate di Parte_2
società diverse dall'opponente.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione ribadendo la competenza del
Tribunale adito;
la prova della consegna all'opponente della merce dalla medesima ordinata,
fornita tramite d.d.t. sottoscritti dall'opponente medesima;
la non pertinenza rispetto al thema disputandum delle avverse contestazioni riferite ad altre forniture tra le parti del giudizio ovvero tra l'opponente e i terzi.
3. In primo luogo va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale
adito, sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. in relazione al foro della propria sede sociale, ubicata in Fondi (Latina), nonché ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione al forum contractus, sull'assunto che l'obbligazione negoziale sarebbe sorta in provincia di Latina: in giudizio si controverte dell'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura;
il relativo credito è liquido, come tale comportante la competenza per territorio del Tribunale adito -
quale foro del domicilio del creditore in base al criterio di collegamento di cui al combinato disposto degli artt. 1182, c. 3, c.c. e 20 c.p.c.-, dal momento che le fatture in atti contengono i criteri di determinazione dell'ammontare del prezzo dovuto dall'opponente (cfr. Cass., ss.uu.,
17989/2016) (cfr. documentazione citata).
4. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
pagina 2 di 5 per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: risulta documentalmente provata l'esistenza del negozio costituente la fonte del credito, avendo l'opposta prodotto in atti le fatture e i relativi d.d.t., sottoscritti dall'opponente e idonei a dimostrare la consegna della merce in suo favore, con conseguente superamento delle eccezioni svolte dalla parte in punto di difetto di prova del credito e di inesistenza del negozio controverso.
4.2. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta ai d.d.t., eseguito dall'opponente soltanto nell'atto di citazione in opposizione, il medesimo è privo di effetti,
dal momento che i d.d.t. acclusi dall'opposta al ricorso monitorio non recano alcuna sottoscrizione riferibile all'opponente.
L'opponente non formula, infatti, il disconoscimento della sottoscrizione a sé riferibile apposta alla diversa copia dei d.d.t., che viene prodotta dall'opposta soltanto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. preverbale dell'opponente depositato per l'udienza del 7.6.2022 e non contenente alcun disconoscimento;
art. 215 c.p.c., n. 2, c.p.c.).
Anche a ragionare diversamente e a riferire il disconoscimento eseguito nell'atto di citazione alla sottoscrizione apposta alla copia dei d.d.t. allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il medesimo non risulta validamente eseguito: “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione,
necessita, invero, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul pagina 3 di 5 documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass., n. 3620/2010 e n. 7240/2019); nel caso di specie l'opponente si limita a contestare la provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante, ma non si perita di disconoscere la sottoscrizione in relazione a tutti gli organi rappresentativi della società.
4.3. Non meritano, infine, condivisione le ulteriori censure dell'opponente, secondo cui vi sarebbe una differenza tra la quantità di merce acquistata e quella risultante in magazzino,
trattandosi di deduzione che, oltre ad essere indimostrata, non incide sull'avvenuta esecuzione dell'obbligazione di consegna gravante sull'opposta e sul suo diritto al pagamento del prezzo della merce consegnata;
la merce sarebbe stata consegnata alle società di
[...]
trattandosi di deduzione sviluppata dall'opponente soltanto a partire dal preverbale Parte_2
per l'udienza del 7.6.2022 e che risulta, in ogni caso, smentita tramite l'istruttoria orale svolta in giudizio (cfr. interrogatorio formale dell'opposta e prova per testi espletati all'udienza del
26.5.2023).
4.4. L'opponente nessuna prova documentale offre a dimostrazione dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura, nonostante fosse onerata di tale prova.
5. L'opposizione si rivela, pertanto, infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 9.729,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 29.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 56 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giulio Mastrobattista
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Minci e Riccardo Pelliccia
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 694/2021, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 2247/2021, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 5 dell'importo di € 292.606,86 a titolo di prezzo per l'acquisto della merce fornita dall'opposta;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione si eccepiscono l'incompetenza per territorio del foro adito;
il difetto di prova del credito;
l'inesistenza del rapporto negoziale tra le parti, non essendo stata la merce ordinata dall'opponente né alla medesima consegnata;
la riferibilità
della fornitura ai rapporti intercorsi tra l'opposta e legale rappresentate di Parte_2
società diverse dall'opponente.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione ribadendo la competenza del
Tribunale adito;
la prova della consegna all'opponente della merce dalla medesima ordinata,
fornita tramite d.d.t. sottoscritti dall'opponente medesima;
la non pertinenza rispetto al thema disputandum delle avverse contestazioni riferite ad altre forniture tra le parti del giudizio ovvero tra l'opponente e i terzi.
3. In primo luogo va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale
adito, sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. in relazione al foro della propria sede sociale, ubicata in Fondi (Latina), nonché ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione al forum contractus, sull'assunto che l'obbligazione negoziale sarebbe sorta in provincia di Latina: in giudizio si controverte dell'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura;
il relativo credito è liquido, come tale comportante la competenza per territorio del Tribunale adito -
quale foro del domicilio del creditore in base al criterio di collegamento di cui al combinato disposto degli artt. 1182, c. 3, c.c. e 20 c.p.c.-, dal momento che le fatture in atti contengono i criteri di determinazione dell'ammontare del prezzo dovuto dall'opponente (cfr. Cass., ss.uu.,
17989/2016) (cfr. documentazione citata).
4. In punto di diritto si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
pagina 2 di 5 per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”;
conf. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
4.1. Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio su di sé gravante in qualità di creditore: risulta documentalmente provata l'esistenza del negozio costituente la fonte del credito, avendo l'opposta prodotto in atti le fatture e i relativi d.d.t., sottoscritti dall'opponente e idonei a dimostrare la consegna della merce in suo favore, con conseguente superamento delle eccezioni svolte dalla parte in punto di difetto di prova del credito e di inesistenza del negozio controverso.
4.2. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta ai d.d.t., eseguito dall'opponente soltanto nell'atto di citazione in opposizione, il medesimo è privo di effetti,
dal momento che i d.d.t. acclusi dall'opposta al ricorso monitorio non recano alcuna sottoscrizione riferibile all'opponente.
L'opponente non formula, infatti, il disconoscimento della sottoscrizione a sé riferibile apposta alla diversa copia dei d.d.t., che viene prodotta dall'opposta soltanto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. preverbale dell'opponente depositato per l'udienza del 7.6.2022 e non contenente alcun disconoscimento;
art. 215 c.p.c., n. 2, c.p.c.).
Anche a ragionare diversamente e a riferire il disconoscimento eseguito nell'atto di citazione alla sottoscrizione apposta alla copia dei d.d.t. allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il medesimo non risulta validamente eseguito: “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione,
necessita, invero, di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul pagina 3 di 5 documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente (Cass., n. 3620/2010 e n. 7240/2019); nel caso di specie l'opponente si limita a contestare la provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante, ma non si perita di disconoscere la sottoscrizione in relazione a tutti gli organi rappresentativi della società.
4.3. Non meritano, infine, condivisione le ulteriori censure dell'opponente, secondo cui vi sarebbe una differenza tra la quantità di merce acquistata e quella risultante in magazzino,
trattandosi di deduzione che, oltre ad essere indimostrata, non incide sull'avvenuta esecuzione dell'obbligazione di consegna gravante sull'opposta e sul suo diritto al pagamento del prezzo della merce consegnata;
la merce sarebbe stata consegnata alle società di
[...]
trattandosi di deduzione sviluppata dall'opponente soltanto a partire dal preverbale Parte_2
per l'udienza del 7.6.2022 e che risulta, in ogni caso, smentita tramite l'istruttoria orale svolta in giudizio (cfr. interrogatorio formale dell'opposta e prova per testi espletati all'udienza del
26.5.2023).
4.4. L'opponente nessuna prova documentale offre a dimostrazione dell'adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo della fornitura, nonostante fosse onerata di tale prova.
5. L'opposizione si rivela, pertanto, infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore, della semplicità della controversia e della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
pagina 4 di 5 2) condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 9.729,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 29.5.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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