Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/02/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11616 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matilde Cozzolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio rigetto tacitamente formatosi sulla istanza di accesso agli atti trasmessa dal ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, a mezzo p.e.c. del 27 agosto 2024, al Comune di Roma - -OMISSIS- - Direzione Tecnica Servizio Attuazione Urbanistica - Edilizia Privata – Ufficio Abusivismo Edilizio e Politiche abitative, per avere accesso “ a tutti gli atti del fascicolo Fascicolo-OMISSIS- ed estrarne copia” , nonché per ottenere “la visibilità e la copia di tutte le istanze di accesso agli atti presentate per detto fascicolo ”, in riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo notificata in data 12 agosto 2024 con nota -OMISSIS-;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti oggetto della predetta istanza e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato alla controparte il 24 ottobre 2024 e tempestivamente depositato in giudizio il successivo 8 novembre 2024, il ricorrente chiede l’accertamento della illegittimità del silenzio rigetto tacitamente formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, a mezzo p.e.c. del 27 agosto 2024, al Comune di Roma - -OMISSIS- - Direzione Tecnica Servizio Attuazione Urbanistica - Edilizia Privata – Ufficio Abusivismo Edilizio e Politiche abitative, per avere accesso “ a tutti gli atti del fascicolo Fascicolo-OMISSIS- ed estrarne copia ”, nonché per ottenere “ la visibilità e la copia di tutte le istanze di accesso agli atti presentate per detto fascicolo ”, in riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo notificata in data 12 agosto 2024 con nota -OMISSIS-.
Con siffatta nota, il ricorrente è stato notiziato dell’avvio nei suoi confronti di un procedimento di disciplina edilizia per opere abusivamente realizzate in -OMISSIS-(art. 16 della Legge della Regione del Lazio n. 15/2008), volto alla adozione della ingiunzione di rimozione/demolizione delle medesime opere.
2. Il ricorrente affida il gravame ai seguenti profili di illegittimità.
2.1 Violazione di legge: art. 1 della Legge n. 241/1990. Principi di celerità, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
2.2 Violazione di legge: artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990; art. 97 della Costituzione.
2.3 Violazione di legge: artt. 3 e 25, comma 3, Legge n. 241/1990; art. 9, d.P.R. n. 184/2006. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
2.4 Difetto di istruttoria.
2.5 Violazione di legge: artt. 22, 24 e 113 della Costituzione. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto.
3. Il 2 gennaio 2025 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio il 12/11/2024, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con la quale ha rappresentato che la Polizia Locale di Roma Capitale, con nota prot. -OMISSIS-, ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma il necessario nulla osta ai fini della ostensione della documentazione richiesta - confluita nel procedimento -OMISSIS-attivato all’esito dell’accertamento tecnico e dell’avvio del predetto procedimento di disciplina edilizia – senza, tuttavia, ricevere riscontro. Inoltre, l’Avvocatura capitolina riferisce che: “ in data 2.12.2024, con nota -OMISSIS-, il Municipio Roma -OMISSIS- comunicava al legale della parte ricorrente l’assenza di riscontro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma propedeutico all’evasione dell’istanza di accesso ”.
4. Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
2. Deve premettersi che, così come di recente ribadito, “ il diritto di difesa in giudizio, riconosciuto e sancito dalla Costituzione, e il diritto di accesso ai documenti amministrativi d’interesse, quale corollario dei principi di trasparenza e partecipazione sanciti dalla l. n. 241/1990 in attuazione dell'art. 97 Cost., costituiscono due principi fondamentali e di portata assolutamente generale dell'ordinamento giuridico italiano, di modo che le limitazioni di accesso agli atti amministrativi connessi, seppure in senso lato, al procedimento amministrativo sono sempre accessibili salvo specifici divieti. In ogni altro caso, resta dunque rimesso alla parte controinteressata l'onere di allegare la sussistenza di un danno talmente grave da precludere l'attivazione del predetto principio fondamentale di trasparenza dell'ordinamento. Peraltro, tale preclusione, a norma della l. n. 241/1990, deve essere valutata con particolare rigore e ristrettezza qualora l'interesse puntuale, differenziato ed attuale del richiedente all'accesso agli atti richiesti sia motivato da ragioni di difesa in giudizio ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 09/12/2022, n. 10800).
2.1 E in coerenza con siffatta impostazione, che si giustifica alla luce del principio costituzionale ed euro-unitario di effettività della tutela giurisdizionale, consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivi di discostarsi, afferma che la mera segnalazione all’autorità giudiziaria di una possibile ipotesi di reato e la pendenza di un procedimento penale in qualche modo collegato ai documenti oggetto di istanza di accesso non implicano né giustificano che questi documenti siano automaticamente sottratti all’accesso, considerato che l’art. 329 c.p.p. si riferisce agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, mentre la istanza di accesso del ricorrente si riferisce ad atti formati dall’amministrazione capitolina e da questa acquisiti nell’ambito del procedimento di disciplina edilizia che ha portato alla adozione della prefata comunicazione di avvio (cfr. tra le altre, T.A.R., Campania, Napoli, sent. 7/11/2022, n. 6906; 2959 del 2022; e sent. n. 1482 del 2022).
In questo senso, ex multis , T.A.R. Lazio, Latina, 23/6/2022, n. 551, secondo cui: “ non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all'accesso (Cons. Stato, Sez. VI, 29.1.13, n. 547 e 10.4.03, n. 1923; TAR Sicilia, Pa, Sez. I, 20.5.20, n. 1006 e Ct, Sez. III, 1.2.17, n. 229);- in particolare è stato affermato che l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso; infatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, 1. n. 241 del 1990. ”
2.2 Ne discende che, nel caso che ci occupa, gli atti richiesti dall’Ente ricorrente non possono essere sottratti all’accesso trattandosi non già di atti d’indagine, ma di atti amministrativi propedeutici e relativi al procedimento di disciplina edilizia avviato nei confronti del medesimo ricorrente, e tenuto conto che nulla è stato riferito e comprovato dalla difesa capitolina in merito alla secretazione o sequestro degli stessi da parte dell’Autorità giudiziaria penale.
2.3 Inoltre, se davvero fosse sufficiente la mera trasmissione degli atti extraprocessuali di repressione degli abusi edilizi al vaglio della magistratura penale per sottrarli al diritto di accesso, allora la facoltà – pure esplicitamente sancita nella predetta comunicazione -OMISSIS-/2023 - “ del destinatario di prendere visione degli atti relativi al procedimento in oggetto ed in materia di accesso ai documenti amministrativi compreso il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina -OMISSIS-, con i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento entro 20 giorni dalla notifica della presente ” sarebbe meramente nominale, poiché, di norma, insuscettiva di essere effettivamente esercitata dal relativo titolare. Ciò “ in quanto gli atti di natura istruttoria o ispettiva, nella materia edilizia, sono “ordinariamente” parti integranti ed essenziali dei procedimenti di vigilanza e controllo e sono altrettanto fisiologicamente oggetto di informativa di reato all’A.G., essendo il contrasto all’abusivismo oggetto di una concorrente tutela (sia di natura amministrativa, che penale). Ne deriverebbe che in tutti i casi di controllo edilizio, la informativa all’A.G. comporterebbe sempre la impossibilità ” o, comunque, l’estrema difficoltà, “di proporre azione a tutela di fronte al giudice amministrativo, poiché quest’ultima è soggetta a termini di decadenza di per sé incompatibili con un differimento automatico (salvo proporre ricorsi “al buio” con riserva di motivi aggiunti ed evidente aggravio del diritto di difesa […] e della tutela giurisdizionale) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II Bis, 26/6/2023, n. 10723).
3. In definitiva, dunque, alla luce di quanto fin qui argomentato, non ricorrendo alcuna ipotesi di esclusione normativamente prevista, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all’ostensione, per effetto del quale il Comune resistente dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
4. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della resistente A.C. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo di Roma Capitale di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.