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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10224 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MICHELE CIANCI, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10224 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TE MO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la misura dalla custodia cautelare in carcere nei confronti di TE, indagato per i reati di tentata estorsione e lesioni aggravati ai sensi dell'ari:. 416-bis.1 cod. pen.; secondo il capo di incolpazione, TE, in concorso con altri soggetti, aveva posto in essere atti di violenza (tra cui le lesioni nei confronti di SS NO, collaboratore occasionale di ET RE) e minaccia al fine di costringere ET RE a cedere alla famiglia TE un capannone che lo stesso aveva acquistato nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare in danno di RA IO, cognata di TE MO e TE RA. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso visto che, pur non essendovi alcun rapporto tra il ricorrente e VA IO, pluripregiudicato che aveva causato le lesioni ad SS, era stata contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sull'assunto che i TE fossero vicini al clan Strisciuglio per il tramite di ES LO AL, che avrebbe a sua-volta conferito l'incarico a AC di aggredire SS per far vendere l'immobile ai TE;
tale circostanza si fondava su un servizio di o.c.p. dal quale si sarebbe accertato che TE MO e il figlio TE IO si erano fermati dove abitava ES, senza neppure se si sapesse che i TE erano effettivamente entrati nell'abitazione di ES. 1.2 II difensore rileva che nella denuncia ET aveva riferito di un primo episodio, nel corso del quale non erano state riferite minacce esplicite, e che le minacce di morte erano state rivolte ad un terzo soggetto (LA IO), che aveva riferito genericamente a ET di essere stato avvicinato da delinquenti baresi, bitontini e calabresi;
vi sarebbe poi stato un episodio estorsivo in data 14.1.2023 in cui TE RA avrebbe minacciato ET in un bar, ma le telecamere installate all'esterno del bar non avevano ripreso l'incontro. Il difensore osserva inoltre che con l'istanza di riesame era stata eccepita l'inesistenza del danno patrimoniale, in quanto vi era stata una offerta da parte dei TE maggiore di 53.750,00 euro rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile da parte di ET, alla quale era stato lasciato aperto uno spiraglio da parte di ET per ulteriori trattative: era quindi evidente che non poteva configurarsi il reato di tentata estorsione, ma semmai quello di violenza privata. 1.3 II difensore eccepisce che la decisione era fondata sulle intercettazioni assunte in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., giacchè prive dei decreti 2 autorizzativi da parte del giudice per le indagini preliminari: infatti, le intercettazioni tra TE RA, TE IO e TE MO non erano mai state autorizzate;
a nulla poteva valere l'eventuale argomentazione secondo cui la mancanza dei decreti autorizzativi ab origine era stata superata dal requisito della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini ex art. 267 comma 1 cod. proc. pen., essendo evidente che il Pubblico Ministero avrebbe potuto solo in astratto indicare la indefettibilità dello strumento captativo e l'attualità di un pericolo di perdita di rilevanti dati investigativi in assenza del mezzo di ricerca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla aggravante del metodo mafioso, si deve osservare come la stessa sia stata ritenuta sussistente, almeno a livello indiziario, non dalla sosta effettuata dai TE presso l'abitazione di ES, ma dalle modalità della condotta del ricorrente, evocative dell'esistenza di un gruppo organizzato: si veda la motivazione contenuta nella terzultima e penultima pagina dell'ordinanza impugnata, in cui vengono evidenziate le minacce di attentati dinamitardi, la frase del coindagato TE RA "quelli quando escono di puliscono", con ciò intendendo che se anche fosse stato arrestato qualcuno a seguito della denuncia di ET, qualche appartenente al gruppo lo avrebbe ucciso;
tutte circostanze che hanno indotto la persona offesa la convinzione di essere di fronte ad un gruppo organizzato, con conseguente sussistenza dell'aggravante. A tale proposito si deve ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, ora art.416-bis.1 cod. pen.,), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. (vedi Sez.2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co.. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, 3 Ar quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il tribunale ha evidenziato: a) la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali ha ravvisato la sussistenza degli indizi di estorsione aggravata;
b) quanto alla sussistenza del danno patrimoniale, che ET non aveva manifestato alcuna volontà di rivendere a TE il bene acquistato, non incidendo quindi in alcun modo l'offerta di TE sulla sussistenza del reato, peraltro già consumatosi. 1.3 Quanto, infine, alla eccezione sulla utilizzabilità delle intercettazioni, si deve ribadire che "in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta" (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 10/01/2017, Fiammetta, Rv. 269291); l'affermazione che le intercettazioni erano nulle perché prive dei decreti autorizzativi non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la questione avrebbe dovuto essere proposta al tribunale del riesame, in modo tale da consentire la trasmissione degli atti e al tribunale di pronunciarsi sul punto;
l'eccezione è comunque generica, posto che non viene precisato di quali intercettazioni si lamenti l'inutilizzabilità 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rime:ssione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. h."' 4 P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a Favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/02/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. MICHELE CIANCI, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10224 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di TE MO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato la misura dalla custodia cautelare in carcere nei confronti di TE, indagato per i reati di tentata estorsione e lesioni aggravati ai sensi dell'ari:. 416-bis.1 cod. pen.; secondo il capo di incolpazione, TE, in concorso con altri soggetti, aveva posto in essere atti di violenza (tra cui le lesioni nei confronti di SS NO, collaboratore occasionale di ET RE) e minaccia al fine di costringere ET RE a cedere alla famiglia TE un capannone che lo stesso aveva acquistato nel corso di una procedura di esecuzione immobiliare in danno di RA IO, cognata di TE MO e TE RA. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso visto che, pur non essendovi alcun rapporto tra il ricorrente e VA IO, pluripregiudicato che aveva causato le lesioni ad SS, era stata contestata l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sull'assunto che i TE fossero vicini al clan Strisciuglio per il tramite di ES LO AL, che avrebbe a sua-volta conferito l'incarico a AC di aggredire SS per far vendere l'immobile ai TE;
tale circostanza si fondava su un servizio di o.c.p. dal quale si sarebbe accertato che TE MO e il figlio TE IO si erano fermati dove abitava ES, senza neppure se si sapesse che i TE erano effettivamente entrati nell'abitazione di ES. 1.2 II difensore rileva che nella denuncia ET aveva riferito di un primo episodio, nel corso del quale non erano state riferite minacce esplicite, e che le minacce di morte erano state rivolte ad un terzo soggetto (LA IO), che aveva riferito genericamente a ET di essere stato avvicinato da delinquenti baresi, bitontini e calabresi;
vi sarebbe poi stato un episodio estorsivo in data 14.1.2023 in cui TE RA avrebbe minacciato ET in un bar, ma le telecamere installate all'esterno del bar non avevano ripreso l'incontro. Il difensore osserva inoltre che con l'istanza di riesame era stata eccepita l'inesistenza del danno patrimoniale, in quanto vi era stata una offerta da parte dei TE maggiore di 53.750,00 euro rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile da parte di ET, alla quale era stato lasciato aperto uno spiraglio da parte di ET per ulteriori trattative: era quindi evidente che non poteva configurarsi il reato di tentata estorsione, ma semmai quello di violenza privata. 1.3 II difensore eccepisce che la decisione era fondata sulle intercettazioni assunte in violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., giacchè prive dei decreti 2 autorizzativi da parte del giudice per le indagini preliminari: infatti, le intercettazioni tra TE RA, TE IO e TE MO non erano mai state autorizzate;
a nulla poteva valere l'eventuale argomentazione secondo cui la mancanza dei decreti autorizzativi ab origine era stata superata dal requisito della assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini ex art. 267 comma 1 cod. proc. pen., essendo evidente che il Pubblico Ministero avrebbe potuto solo in astratto indicare la indefettibilità dello strumento captativo e l'attualità di un pericolo di perdita di rilevanti dati investigativi in assenza del mezzo di ricerca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente alla aggravante del metodo mafioso, si deve osservare come la stessa sia stata ritenuta sussistente, almeno a livello indiziario, non dalla sosta effettuata dai TE presso l'abitazione di ES, ma dalle modalità della condotta del ricorrente, evocative dell'esistenza di un gruppo organizzato: si veda la motivazione contenuta nella terzultima e penultima pagina dell'ordinanza impugnata, in cui vengono evidenziate le minacce di attentati dinamitardi, la frase del coindagato TE RA "quelli quando escono di puliscono", con ciò intendendo che se anche fosse stato arrestato qualcuno a seguito della denuncia di ET, qualche appartenente al gruppo lo avrebbe ucciso;
tutte circostanze che hanno indotto la persona offesa la convinzione di essere di fronte ad un gruppo organizzato, con conseguente sussistenza dell'aggravante. A tale proposito si deve ribadire che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, ora art.416-bis.1 cod. pen.,), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. (vedi Sez.2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co.. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, 3 Ar quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). Nel caso in esame, il tribunale ha evidenziato: a) la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali ha ravvisato la sussistenza degli indizi di estorsione aggravata;
b) quanto alla sussistenza del danno patrimoniale, che ET non aveva manifestato alcuna volontà di rivendere a TE il bene acquistato, non incidendo quindi in alcun modo l'offerta di TE sulla sussistenza del reato, peraltro già consumatosi. 1.3 Quanto, infine, alla eccezione sulla utilizzabilità delle intercettazioni, si deve ribadire che "in tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione, da parte del P.M., dei relativi decreti autorizzativi a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta" (Sez.1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 10/01/2017, Fiammetta, Rv. 269291); l'affermazione che le intercettazioni erano nulle perché prive dei decreti autorizzativi non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la questione avrebbe dovuto essere proposta al tribunale del riesame, in modo tale da consentire la trasmissione degli atti e al tribunale di pronunciarsi sul punto;
l'eccezione è comunque generica, posto che non viene precisato di quali intercettazioni si lamenti l'inutilizzabilità 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rime:ssione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. h."' 4 P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a Favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13/02/2024