Articolo 2887 del Codice civile
Articolo 2940Articolo 2690
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2887.

(Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine).

((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione))

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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