Articolo 10 della Legge 31 ottobre 1958, n. 972
Articolo 9
Versione
15 novembre 1958
Art. 10.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 100-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .

Entrata in vigore il 15 novembre 1958