Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 100-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'interno, il fondo inscritto al capitolo n. 100-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1958-59, in relazione alle esigenze connesse con l'attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75 .