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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di iscritto al R.G.NR. 1511/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
TRA
e (avv. NN La TA, giusta procura in Parte_1 Controparte_1
atti)
parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Colomba Eccellente, giusta procura in atti) CP_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/5/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c., come modificato ex L.69/2009)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio
[...]
(oggi per il risarcimento dal danno da occupazione del proprio fondo – CP_3 CP_2
in Pannarano (BN), c.da San Nicola, al catasto al fg. 1, p.lla 273 – per avervi ivi sistemato tre sostegni della linea telefonica, senza alcuna autorizzazione in tal senso. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.
2. Secondo i principi di riparto dell'onere probatorio, spettava alla parte attrice fornire prova della titolarità del diritto di proprietà del fondo e della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa extracontrattuale azionata, mentre era onere della parte convenuta fornire prova
p. 1/3 di aver sistemato i tralicci per il sostegno della linea telefonica sulla base di un titolo abilitativo. In tal senso, “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non
come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di
rivendica, la prova rigorosa della proprietà […] essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed
anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto
incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cassazione, Sez.
II, sent. nr. 1019/2004).
3. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che non è contestata la presenza dei tralicci per il sostegno della linea telefonica sul fondo di cui è causa e si rileva, altresì, che parte attrice ha allegato in modo specifico il danno subito in conseguenza della illegittima apposizione di tali tralicci, depositando relazione tecnica. La prova della titolarità del diritto dominicale del fondo è emersa in sede di C.T.U.
4. Infatti, stante la natura tecnica delle questioni di cui è causa, è stata disposta C.T.U. per accertare i fatti dedotti in giudizio. Il C.T.U., come già detto, ha verificato che gli attori sono comproprietari del fondo, allegando sul punto visura catastale, ed ha accertato anche che la linea telefonica sorretta dai tralicci serve sia gli attori, che soggetti terzi. Infine, ha quantificato il danno in complessivi €.2.015/26, sulla base dei criteri di cui all'art. 123 RD 1775/1933. Non
sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
5. Parte convenuta non ha fornito prova di aver installato i tralicci sulla base di un titolo negoziale (accordo con i proprietari) ovvero attraverso l'attivazione della procedura ablatoria prevista ex artt. 90 e ss. Dlgs. 259/2003. Sul punto, “in tema di servitù coattiva, per il passaggio di
fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di una pluralità di utenti-ma con appoggio alla proprietà
soltanto di uno di essi- occorre la costituzione di un diritto reale di uso, che rientri tra i pesi di diritto
pubblico, che avviene mediante il consenso dell'utente che sopporta il peso o-in difetto- attraverso
l'attivazione della procedura ablatoria prevista dagli artt. 90 e ss. Dlgs. 259/2003” (Tribunale Napoli,
sez. 9, sent. 1659/2023; Cassazione, sez., ord. nr. 788/2022).
p. 2/3
6. Per quanto innanzi, la domanda è fondata ed è accolta e parte convenuta è condannata a corrispondere alla parte attrice la somma di €.2.015/25, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo.
7. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, scaglione di valore compreso tra €.
1.101 e €.5.200, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.2.015/25, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice
(unitamente considerata), che liquida in €.264 per esborsi ed €.
1.280 per onorari, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre spese di C.T.U., con distrazione in favore dell'avv.
NN La TA, che ne ha chiesto l'attribuzione.
Benevento, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di iscritto al R.G.NR. 1511/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
TRA
e (avv. NN La TA, giusta procura in Parte_1 Controparte_1
atti)
parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Colomba Eccellente, giusta procura in atti) CP_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
20/5/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c., come modificato ex L.69/2009)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio
[...]
(oggi per il risarcimento dal danno da occupazione del proprio fondo – CP_3 CP_2
in Pannarano (BN), c.da San Nicola, al catasto al fg. 1, p.lla 273 – per avervi ivi sistemato tre sostegni della linea telefonica, senza alcuna autorizzazione in tal senso. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, come in atti motivato.
2. Secondo i principi di riparto dell'onere probatorio, spettava alla parte attrice fornire prova della titolarità del diritto di proprietà del fondo e della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa extracontrattuale azionata, mentre era onere della parte convenuta fornire prova
p. 1/3 di aver sistemato i tralicci per il sostegno della linea telefonica sulla base di un titolo abilitativo. In tal senso, “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non
come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di
rivendica, la prova rigorosa della proprietà […] essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed
anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto
incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (Cassazione, Sez.
II, sent. nr. 1019/2004).
3. Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che non è contestata la presenza dei tralicci per il sostegno della linea telefonica sul fondo di cui è causa e si rileva, altresì, che parte attrice ha allegato in modo specifico il danno subito in conseguenza della illegittima apposizione di tali tralicci, depositando relazione tecnica. La prova della titolarità del diritto dominicale del fondo è emersa in sede di C.T.U.
4. Infatti, stante la natura tecnica delle questioni di cui è causa, è stata disposta C.T.U. per accertare i fatti dedotti in giudizio. Il C.T.U., come già detto, ha verificato che gli attori sono comproprietari del fondo, allegando sul punto visura catastale, ed ha accertato anche che la linea telefonica sorretta dai tralicci serve sia gli attori, che soggetti terzi. Infine, ha quantificato il danno in complessivi €.2.015/26, sulla base dei criteri di cui all'art. 123 RD 1775/1933. Non
sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
5. Parte convenuta non ha fornito prova di aver installato i tralicci sulla base di un titolo negoziale (accordo con i proprietari) ovvero attraverso l'attivazione della procedura ablatoria prevista ex artt. 90 e ss. Dlgs. 259/2003. Sul punto, “in tema di servitù coattiva, per il passaggio di
fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di una pluralità di utenti-ma con appoggio alla proprietà
soltanto di uno di essi- occorre la costituzione di un diritto reale di uso, che rientri tra i pesi di diritto
pubblico, che avviene mediante il consenso dell'utente che sopporta il peso o-in difetto- attraverso
l'attivazione della procedura ablatoria prevista dagli artt. 90 e ss. Dlgs. 259/2003” (Tribunale Napoli,
sez. 9, sent. 1659/2023; Cassazione, sez., ord. nr. 788/2022).
p. 2/3
6. Per quanto innanzi, la domanda è fondata ed è accolta e parte convenuta è condannata a corrispondere alla parte attrice la somma di €.2.015/25, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo.
7. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste a carico della parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, scaglione di valore compreso tra €.
1.101 e €.5.200, valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.2.015/25, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice
(unitamente considerata), che liquida in €.264 per esborsi ed €.
1.280 per onorari, oltre oneri di legge se dovuti ed oltre spese di C.T.U., con distrazione in favore dell'avv.
NN La TA, che ne ha chiesto l'attribuzione.
Benevento, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3