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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Torino, Parte_1
Via Corso Cairoli, 32, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Giorgio SILIMBANI, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma Viale Controparte_1
Europa, 190, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta ZANNOTTI procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Titoli di credito.
Conclusioni come da verbale del 10/07/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affinché venisse accertata la Parte_1 Controparte_1 responsabilità di quest'ultima per aver pagato gli assegni - n. 0283383510-07 di € 2.924,00 del
29.10.2014 intestato a (doc. 3); - n. 0283383414-02 di € 762,30 del 28.10.2014 Persona_1 intestato a (doc. 4); - n. 0283383407-08 di € 550,00 del 29.10.2014 intestato a Persona_2
(doc.5); - n. 0283383404-05 di € 793,00 del 28.10.2014 intestato a Persona_3 Per_4
(doc.6), per un valore complessivo di €.Euro 5.029,30 che all'atto dell'incasso risultavano
[...] intestati a diversi soggetti rispetto agli effettivi titolari che mediante contraffazione dei nominativi e muniti di falsa documentazione, avevano ottenuto il pagamento dei titoli destinati ai legittimi beneficiari. Parte attrice, dunque, aveva eccepito, nei confronti di , la violazione dell'art. 43, CP_1 comma 2, D.R. n.1736 del 1933, che contempla l'ipotesi di responsabilità di colui che “paga un assegno non trasferibile a persona diversa.
La domanda è infondata.
Va rilevato che, in tema di responsabilità della Banca negoziatrice, risalente giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità di questa, lungi dall'essere annoverata come ipotesi di responsabilità oggettiva, ha, nei confronti dei soggetti nel cui interesse sono dettate le regole di protezione, natura contrattuale, avendo, per l'appunto, la banca “un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.” (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2007, n.14712).
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dunque attribuito alla dicitura “colui che paga” di cui all'art. 43 Legge Assegni, un'accezione più ampia rispetto a quella attribuita alla medesima dicitura prima dell'intervento delle Sezioni Unite e ha fatto sì che la responsabilità del banchiere (e della banca negoziatrice) andasse qualificata più propriamente come responsabilità da “contatto sociale qualificato”, quale species del genus della responsabilità contrattuale.
A far data da tale intervento chiarificatore, è possibile affermare in maniera incontrovertibile che la diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo debba essere ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c.
e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Alla luce di tali premesse, pertanto, va verificato il grado di diligenza adottato dalla odierna convenuta. In merito a tale tema, la giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo agli assegni di traenza, ove la banca negoziatrice non possiede sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), la verifica attinente alla legittimazione del prenditore del titolo presentato per l'incasso, va operata, in primis, sui documenti da questi presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apporto visivo del titolare (Cass. sez. VI, n. 13265/2021).
Tutto ciò premesso, si evince che la convenuta ha eseguito correttamente e Controparte_1 legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame.
Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, gli assegni indicati in narrativa, privi di alterazioni, abrasioni e/o segni di contraffazione visibili ictu oculi, risultano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi.
Tali alterazioni, oltre a non essere visibili sulle copie dei titoli depositate, non risultavano evidenti neppure sulla copia dei documenti indentificativi dei prenditori, conseguendone che non sia possibile dedurre alcun addebito colposo nei confronti di , la quale ha posto in Controparte_1 essere la procedura identificativa ed i controlli che le sono richiesti ex lege. Invero, la nell'ambito della negoziazione di assegni, non è tenuta ad utilizzare CP_2 strumentazioni specifiche per rilevare falsificazioni o alterazioni, essendo invece obbligata a prestare la normale diligenza professionale richiesta dalla sua attività, che si traduce in una valutazione attenta dei requisiti esteriori dell'assegno.
Nell fattispecie tutti gli elementi forniti da valutati in maniera Controparte_1 omnicomprensiva, forniscono prova di assenza di dolo o colpa grave, nonché di assenza di omessa diligenza nell'adempimento della prestazione e va, pertanto, in conformità con gli orientamenti della Suprema Corte, riconosciuta la diligenza della convenuta nell'adempimento della prestazione richiesta.
È assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. per l'asserita incauta spedizione mediante posta ordinaria degli assegni per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede Controparte_1
1.- Respinge le domande di parte attrice;
2.- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nell somma di €. 1.000,00 per compenso oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15/06/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 65103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Torino, Parte_1
Via Corso Cairoli, 32, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Giorgio SILIMBANI, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato
-attrice –
E
, in persona del legale rappresentante, con domicilio eletto in Roma Viale Controparte_1
Europa, 190, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta ZANNOTTI procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta–
OGGETTO: Titoli di credito.
Conclusioni come da verbale del 10/07/2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio affinché venisse accertata la Parte_1 Controparte_1 responsabilità di quest'ultima per aver pagato gli assegni - n. 0283383510-07 di € 2.924,00 del
29.10.2014 intestato a (doc. 3); - n. 0283383414-02 di € 762,30 del 28.10.2014 Persona_1 intestato a (doc. 4); - n. 0283383407-08 di € 550,00 del 29.10.2014 intestato a Persona_2
(doc.5); - n. 0283383404-05 di € 793,00 del 28.10.2014 intestato a Persona_3 Per_4
(doc.6), per un valore complessivo di €.Euro 5.029,30 che all'atto dell'incasso risultavano
[...] intestati a diversi soggetti rispetto agli effettivi titolari che mediante contraffazione dei nominativi e muniti di falsa documentazione, avevano ottenuto il pagamento dei titoli destinati ai legittimi beneficiari. Parte attrice, dunque, aveva eccepito, nei confronti di , la violazione dell'art. 43, CP_1 comma 2, D.R. n.1736 del 1933, che contempla l'ipotesi di responsabilità di colui che “paga un assegno non trasferibile a persona diversa.
La domanda è infondata.
Va rilevato che, in tema di responsabilità della Banca negoziatrice, risalente giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità di questa, lungi dall'essere annoverata come ipotesi di responsabilità oggettiva, ha, nei confronti dei soggetti nel cui interesse sono dettate le regole di protezione, natura contrattuale, avendo, per l'appunto, la banca “un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.” (Cass. Sez. Un. 26 giugno 2007, n.14712).
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha dunque attribuito alla dicitura “colui che paga” di cui all'art. 43 Legge Assegni, un'accezione più ampia rispetto a quella attribuita alla medesima dicitura prima dell'intervento delle Sezioni Unite e ha fatto sì che la responsabilità del banchiere (e della banca negoziatrice) andasse qualificata più propriamente come responsabilità da “contatto sociale qualificato”, quale species del genus della responsabilità contrattuale.
A far data da tale intervento chiarificatore, è possibile affermare in maniera incontrovertibile che la diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo debba essere ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c., 1218 c.c.
e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare.
Alla luce di tali premesse, pertanto, va verificato il grado di diligenza adottato dalla odierna convenuta. In merito a tale tema, la giurisprudenza ha chiarito che, con riguardo agli assegni di traenza, ove la banca negoziatrice non possiede sottoscrizioni di comparazione della firma di traenza (specimen), la verifica attinente alla legittimazione del prenditore del titolo presentato per l'incasso, va operata, in primis, sui documenti da questi presentati, che devono rivelarsi integri e muniti di apporto visivo del titolare (Cass. sez. VI, n. 13265/2021).
Tutto ciò premesso, si evince che la convenuta ha eseguito correttamente e Controparte_1 legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame.
Infatti, come emerge dalla documentazione allegata, gli assegni indicati in narrativa, privi di alterazioni, abrasioni e/o segni di contraffazione visibili ictu oculi, risultano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi.
Tali alterazioni, oltre a non essere visibili sulle copie dei titoli depositate, non risultavano evidenti neppure sulla copia dei documenti indentificativi dei prenditori, conseguendone che non sia possibile dedurre alcun addebito colposo nei confronti di , la quale ha posto in Controparte_1 essere la procedura identificativa ed i controlli che le sono richiesti ex lege. Invero, la nell'ambito della negoziazione di assegni, non è tenuta ad utilizzare CP_2 strumentazioni specifiche per rilevare falsificazioni o alterazioni, essendo invece obbligata a prestare la normale diligenza professionale richiesta dalla sua attività, che si traduce in una valutazione attenta dei requisiti esteriori dell'assegno.
Nell fattispecie tutti gli elementi forniti da valutati in maniera Controparte_1 omnicomprensiva, forniscono prova di assenza di dolo o colpa grave, nonché di assenza di omessa diligenza nell'adempimento della prestazione e va, pertanto, in conformità con gli orientamenti della Suprema Corte, riconosciuta la diligenza della convenuta nell'adempimento della prestazione richiesta.
È assorbita ogni questione in ordine alla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. per l'asserita incauta spedizione mediante posta ordinaria degli assegni per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così provvede Controparte_1
1.- Respinge le domande di parte attrice;
2.- condanna l'attrice alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nell somma di €. 1.000,00 per compenso oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15/06/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari