CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LA RI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1013/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Del Colle - Via Schiavoni N.34 70023 Gioia Del Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. AIP 602 2024-2232 IMU 2012
- INT.PAGAMENTO n. AIP 601 2024-2232 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Assente fino alle ore 12:05
Resistente/il rappresentante del Comune si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso questa Corte di Giustizia di Primo grado il 23.04.2025 e notificato al Comune di Gioia del Colle, Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), ha impugnato:
ü l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, relativa all'Imposta Municipale Unica – IMU anno d'imposta 2012 - emessa dal Comune di Gioia del Colle e notificata a mezzo raccomandata postale in data 30.1.2025, dell'importo di € 1.225,85, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica;
ü l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, relativa all'Imposta Municipale Unica – IMU anno d'imposta 2013 - emessa dal Comune di Gioia del Colle e notificato a mezzo raccomandata postale in data 30.1.2025, dell'importo di € 1.194,66, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Ha chiesto a questa Corte:
ü “in via principale, annullare (i) l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot.
n. 957 del 13.1.2025, con il quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.225,85, di cui
€ 1.080,75 a titolo di Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2012, € 136,60 a titolo di interessi, oltre spese di notifica, nonché (ii) l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 –
Prot. n. 957 del 13.1.2025, con il quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.194,66, di cui € 1.048,75 a titolo di Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2013, € 137,41 a titolo di interessi, oltre spese di notifica, in quanto evidentemente errate, tardive e illegittime;
ü in via gradata, annullare (i) l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024- 2232 del 10.12.2024 – Prot. n.
957 del 13.1.2025 e (ii) l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, in quanto prive di valida motivazione.
Salvis iuribus e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. con la richiesta di annullamento dell'atto gravato”.
La parte ricorrente ha dedotto la prescrizione delle intimazioni di pagamento, in mancanza di notifica degli atti prodromici interruttivi della prescrizione, segnatamente e Ingiunzioni di pagamento [Titolo esecutivo:
Ing. 202069341206961788953212 del 5.11.2020 asseritamente notificata il 23.6.2021 per IMU 2012;
Titolo esecutivo: Ing. 20206934120572178131262 del 4.11.2020 asseritamente notificata il 22.6.2021 per
IMU 2013] che tuttavia, non risultano legalmente notificate alla parte ricorrente.
Inoltre, ha dedotto il ricorrente che, dalle evidenze dell'anagrafe risulta la data del decesso di Nominativo_2
, originario proprietario degli immobili gravati, e pertanto il Comune di Gioia del Colle avrebbe ben potuto constatare prima dell'invio delle Intimazioni impugnate, che le unità immobiliari per le quali viene richiesta l'IMU per gli anni 2012 e 2013, benché risultanti al catasto fabbricati di codesto Comune, non erano passate in successione agli eredi del de cuius non appartenendo più al medesimo, nonostante la formale intestazione asseritamente causata da un “disallineamento” dovuto alla mancata diligenza degli addetti all'Ufficio..
Costituitosi il Comune di Gioia del Colle si è opposto al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione è infatti infondata, in quanto all'odierno ricorrente il Comune di Gioia del Colle aveva regolarmente notificato:
- in data 23.06.2021, l'ingiunzione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 29-9-1973 n. 602 n.
202069341206961788953212 del 5.11.2020, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU 2012 (cfr. doc. 3);
- in data 22.06.2021, l'ingiunzione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 29-9-1973 n. 602 n.
202069341205721781315262 del 4.11.2020, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU 2013 (cfr. doc. 5).
Il contribuente non presentava alcuna impugnazione avverso le predette ingiunzioni, le quali divenivano pertanto definitive ed esecutive.
Il Comune, pertanto, provvedeva a notificare al contribuente le intimazioni di pagamento in questione.
Ne deriva, in considerazione del perfezionamento di dette notificazione nei termini di prescrizione previsti ex lege, ed altresì dimostrata la mancata impugnazione delle suddette ingiunzioni nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, le stesse sono divenute definitive e, dunque, valide, efficaci ed esecutive nei confronti del contribuente (ex multis, Cass.
Civ. n. 18019/2007).
Poiché quindi gli atti prodromici sono divenuti definitivi il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio avrebbe potuto essere proposta unicamente contro i vizi propri dell'atto essendosi ormai cristallizzata la pretesa.
L'odierno ricorso deve quindi ritenersi inammissibile.
Il ricorso è quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 500 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico IA LA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LA RI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1013/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Del Colle - Via Schiavoni N.34 70023 Gioia Del Colle BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. AIP 602 2024-2232 IMU 2012
- INT.PAGAMENTO n. AIP 601 2024-2232 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Assente fino alle ore 12:05
Resistente/il rappresentante del Comune si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso questa Corte di Giustizia di Primo grado il 23.04.2025 e notificato al Comune di Gioia del Colle, Ricorrente_1 (codice fiscale CF_Ricorrente_1), ha impugnato:
ü l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, relativa all'Imposta Municipale Unica – IMU anno d'imposta 2012 - emessa dal Comune di Gioia del Colle e notificata a mezzo raccomandata postale in data 30.1.2025, dell'importo di € 1.225,85, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica;
ü l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, relativa all'Imposta Municipale Unica – IMU anno d'imposta 2013 - emessa dal Comune di Gioia del Colle e notificato a mezzo raccomandata postale in data 30.1.2025, dell'importo di € 1.194,66, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Ha chiesto a questa Corte:
ü “in via principale, annullare (i) l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot.
n. 957 del 13.1.2025, con il quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.225,85, di cui
€ 1.080,75 a titolo di Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2012, € 136,60 a titolo di interessi, oltre spese di notifica, nonché (ii) l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 –
Prot. n. 957 del 13.1.2025, con il quale si chiede il pagamento della complessiva somma di € 1.194,66, di cui € 1.048,75 a titolo di Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2013, € 137,41 a titolo di interessi, oltre spese di notifica, in quanto evidentemente errate, tardive e illegittime;
ü in via gradata, annullare (i) l'Intimazione di pagamento n. AIP/602/2024- 2232 del 10.12.2024 – Prot. n.
957 del 13.1.2025 e (ii) l'Intimazione di pagamento n. AIP/601/2024-2232 del 10.12.2024 – Prot. n. 957 del 13.1.2025, in quanto prive di valida motivazione.
Salvis iuribus e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. con la richiesta di annullamento dell'atto gravato”.
La parte ricorrente ha dedotto la prescrizione delle intimazioni di pagamento, in mancanza di notifica degli atti prodromici interruttivi della prescrizione, segnatamente e Ingiunzioni di pagamento [Titolo esecutivo:
Ing. 202069341206961788953212 del 5.11.2020 asseritamente notificata il 23.6.2021 per IMU 2012;
Titolo esecutivo: Ing. 20206934120572178131262 del 4.11.2020 asseritamente notificata il 22.6.2021 per
IMU 2013] che tuttavia, non risultano legalmente notificate alla parte ricorrente.
Inoltre, ha dedotto il ricorrente che, dalle evidenze dell'anagrafe risulta la data del decesso di Nominativo_2
, originario proprietario degli immobili gravati, e pertanto il Comune di Gioia del Colle avrebbe ben potuto constatare prima dell'invio delle Intimazioni impugnate, che le unità immobiliari per le quali viene richiesta l'IMU per gli anni 2012 e 2013, benché risultanti al catasto fabbricati di codesto Comune, non erano passate in successione agli eredi del de cuius non appartenendo più al medesimo, nonostante la formale intestazione asseritamente causata da un “disallineamento” dovuto alla mancata diligenza degli addetti all'Ufficio..
Costituitosi il Comune di Gioia del Colle si è opposto al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione è infatti infondata, in quanto all'odierno ricorrente il Comune di Gioia del Colle aveva regolarmente notificato:
- in data 23.06.2021, l'ingiunzione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 29-9-1973 n. 602 n.
202069341206961788953212 del 5.11.2020, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU 2012 (cfr. doc. 3);
- in data 22.06.2021, l'ingiunzione di pagamento ex art. 50 co. 2 D.P.R. 29-9-1973 n. 602 n.
202069341205721781315262 del 4.11.2020, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IMU 2013 (cfr. doc. 5).
Il contribuente non presentava alcuna impugnazione avverso le predette ingiunzioni, le quali divenivano pertanto definitive ed esecutive.
Il Comune, pertanto, provvedeva a notificare al contribuente le intimazioni di pagamento in questione.
Ne deriva, in considerazione del perfezionamento di dette notificazione nei termini di prescrizione previsti ex lege, ed altresì dimostrata la mancata impugnazione delle suddette ingiunzioni nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D.lgs. 546/1992, le stesse sono divenute definitive e, dunque, valide, efficaci ed esecutive nei confronti del contribuente (ex multis, Cass.
Civ. n. 18019/2007).
Poiché quindi gli atti prodromici sono divenuti definitivi il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio avrebbe potuto essere proposta unicamente contro i vizi propri dell'atto essendosi ormai cristallizzata la pretesa.
L'odierno ricorso deve quindi ritenersi inammissibile.
Il ricorso è quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 500 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico IA LA