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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1328/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7539/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200046/2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200046/2023 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso per omessa dichiarazione delle ritenute alla fonte anno 2016, conseguentemente ad altro avviso di accertamento notificato alla società
NA SR - di cui era rappresentante legale - di contestazione di un maggior reddito di impresa per la stessa annualità.
Con sentenza n.1257/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso evidenziando che il esso avrebbe dovuto essere proposto dal sostituto di imposta o dalla società tramite il suo rappresentante legale mentre, nello specifico risultava essere stato proposto dal Ricorrente_1 personalmente e non in qualità di legale responsabile della società . Avverso tale pronuncia ricorreva il contribuente innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado ed eccependo la propria legittimazione ad agire. L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermato quanto deciso dal giudice di primo grado, atteso che per poter agire in giudizio è necessario essere titolari della situazione giuridica che si intende tutelare. Essendo l'awiso di accertamento in oggetto attinente l' omessa dichiarazione delle ritenute alla fonte anno 2016 da parte della società NA SR , per contestarne il fondamento doveva costituirsi formalmente l'amministratore legale che aveva la rappresentanza della società e non un soggetto che abbia agito in nome proprio, come nel caso di specie
( vedi in proposito Cass. 2025/938 ) . Da ciò il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
Le spese, tenuto conto della materia del contendere , andranno compensate
PQM
Rigetta l'appello e compensa le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente DI FLORIO VINCENZO, Relatore VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7539/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200046/2023 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M200046/2023 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello Resistente/Appellato: rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso per omessa dichiarazione delle ritenute alla fonte anno 2016, conseguentemente ad altro avviso di accertamento notificato alla società
NA SR - di cui era rappresentante legale - di contestazione di un maggior reddito di impresa per la stessa annualità.
Con sentenza n.1257/2024 la CTP di Salerno rigettava il ricorso evidenziando che il esso avrebbe dovuto essere proposto dal sostituto di imposta o dalla società tramite il suo rappresentante legale mentre, nello specifico risultava essere stato proposto dal Ricorrente_1 personalmente e non in qualità di legale responsabile della società . Avverso tale pronuncia ricorreva il contribuente innanzi a questa CTR riproponendo gli stessi motivi avanzati in primo grado ed eccependo la propria legittimazione ad agire. L'AdE si costituiva con memoria .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va confermato quanto deciso dal giudice di primo grado, atteso che per poter agire in giudizio è necessario essere titolari della situazione giuridica che si intende tutelare. Essendo l'awiso di accertamento in oggetto attinente l' omessa dichiarazione delle ritenute alla fonte anno 2016 da parte della società NA SR , per contestarne il fondamento doveva costituirsi formalmente l'amministratore legale che aveva la rappresentanza della società e non un soggetto che abbia agito in nome proprio, come nel caso di specie
( vedi in proposito Cass. 2025/938 ) . Da ciò il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.
Le spese, tenuto conto della materia del contendere , andranno compensate
PQM
Rigetta l'appello e compensa le spese
Salerno 16.1.2026
Il Relatore Il Presidente dott. Vincenzo Di Florio dott.Massimo Buono