Articolo 8 della Legge 6 agosto 1974, n. 366
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 agosto 1974
Art. 8. (Appalto-concorso)

Quando l'amministrazione dei lavori pubblici intende avvalersi dell'appalto-concorso, si applicano le norme di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396 , convertito nella legge 27 maggio 1926, numero 1013 . Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
Entrata in vigore il 24 agosto 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente