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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 16.9.2025 nella causa di cui al n. 460 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
Milocco, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GENNARI LORENZO
Per parte resistente: avv.to IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GENNARI LORENZO si richiama e conclude come in ricorso e ribadisce la tardività della notifica.
L'avv. IERO LUCA si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 460/2025
Promossa da:
, C.F. , residente a [...] C.F._1
San Giusto n. 1/B, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Gennari con studio a Udine in Via Crispi
n. 55 ed ivi domiciliato
-ricorrente- contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, AR
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione di Udine, Piazza XX Settembre, 19. PEC: - CP_1
E
- t Email_1 Email_3
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI0011893315 notificata a Parte_1
in data 18.4.2025
[...]
sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRELIMINARE: alla luce del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 150 del
2011, sospendersi – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
1 IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: annullarsi l'ordinanza n. OI-0011893315 notificata al sig.
in data 18.4.2025. Spese rifuse. Parte_1
PARTE RESISTENTE rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi
MOTIVAZIONE
Con ricorso 19.5.2025 propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
0011893315 notificata in data 18.4.2025.
Trattasi del liquidatore della dal 30.6.2014 al 24.1.2019 chiamato a rispondere di omessi Pt_2 versamenti di ritenute previdenziali relative agli stipendi erogati ai dipendenti della società per i periodi 12/2017 e dal 08/2018 all'11/2018 e quindi per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Preliminarmente nel ricorso si eccepisce, ai sensi dell'art. 14 della l. 24.11.1981, n. 689, la tardività con la quale l' ha notificato al ricorrente gli atti di accertamento 10.10.2019 posto che il 16 CP_1 gennaio 2018, 16 settembre 2018, 16 ottobre 2018, 16 novembre 2018 e 16 dicembre 2018 (ovverosia le date in cui si sarebbero dovute versare le ritenute) l' era già in possesso dei dati e riferimenti CP_1 di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento.
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Il giudice adito sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 22.7.2025
Si costituiva l' con memoria in cui deduceva che il termine di cui all' art. 14 della l. 24.11.1981, CP_1
n. 689 non è applicabile alle violazioni in esame, che sono disciplinate da una norma speciale, l'art. 9 del D. lgs. n. 8 del 2016, prevalente sulla disposizione, peraltro eccezionale e non suscettibile di estensione analogica, contenuta nel citato art. 14.
Inoltre l'art. 3, c. 6 del D. lgs. n. 8/2016 ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione con un distinguo legato al valore dell'omissione e mentre la sanzione penale risulta applicabile per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, quando l'importo annuale omesso resta sotto detta soglia, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Quindi, solo dopo la scadenza di tutti i termini di versamento dell'anno (e quindi dal 16 dicembre di ciascun anno e nel nostro caso dal 16 dicembre 2018) sarebbe possibile sapere se la violazione ha carattere penale o amministrativo.
Solo dal 16 dicembre di ciascun anno (termine di scadenza dell'ultimo versamento dell'anno solare) può iniziare a decorrere, in astratto, il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione,
2 considerato però che a detta data vanno verificate milioni di posizioni contributive l'accertamento del
10.10.2019 non potrebbe essere considerato tardivo, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
All'udienza 22.7.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, è stata fissata una successiva udienza per discussione.
Le parti precisavano, quindi, le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16.09.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La giurisprudenza citata dall' per escludere l'applicazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 a questo CP_1 tipo di violazioni è giurisprudenza di merito non unanime e che non risulta condivisa a livello di
Cassazione (Cass. Sez. L., 22/03/2025, n. 7641, Rv. 674313 – 01, in termini analoghi, per la giurisprudenza locale, si può richiamare anche Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e Tribunale di
Udine nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24).
L'art. 6, d. lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” e quindi anche l'art. 14 che stabilisce che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni.
L'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023 ha stabilito che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione, ma il legislatore ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha indicato i tempi e i modi delle indagini e tanto CP_1 meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini.
3 Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo risulta che l' ha accertato le CP_1 infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_2 ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14, considerato il valore e la limita complessità della causa e degli atti defensionali necessari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidando le stesse in euro 43 per esborsi, euro 3.000 per compensi, oltre spese Parte_1 generali e accessori di legge.
Udine, 16.9.2025
Il Giudice
Paolo Milocco
4
All'udienza 16.9.2025 nella causa di cui al n. 460 / 2025 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
Milocco, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GENNARI LORENZO
Per parte resistente: avv.to IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GENNARI LORENZO si richiama e conclude come in ricorso e ribadisce la tardività della notifica.
L'avv. IERO LUCA si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo Milocco REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 460/2025
Promossa da:
, C.F. , residente a [...] C.F._1
San Giusto n. 1/B, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Gennari con studio a Udine in Via Crispi
n. 55 ed ivi domiciliato
-ricorrente- contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, AR
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura ad lites in atti, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione di Udine, Piazza XX Settembre, 19. PEC: - CP_1
E
- t Email_1 Email_3
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI0011893315 notificata a Parte_1
in data 18.4.2025
[...]
sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRELIMINARE: alla luce del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 150 del
2011, sospendersi – anche inaudita altera parte – l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
1 IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: annullarsi l'ordinanza n. OI-0011893315 notificata al sig.
in data 18.4.2025. Spese rifuse. Parte_1
PARTE RESISTENTE rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi
MOTIVAZIONE
Con ricorso 19.5.2025 propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
0011893315 notificata in data 18.4.2025.
Trattasi del liquidatore della dal 30.6.2014 al 24.1.2019 chiamato a rispondere di omessi Pt_2 versamenti di ritenute previdenziali relative agli stipendi erogati ai dipendenti della società per i periodi 12/2017 e dal 08/2018 all'11/2018 e quindi per la violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Preliminarmente nel ricorso si eccepisce, ai sensi dell'art. 14 della l. 24.11.1981, n. 689, la tardività con la quale l' ha notificato al ricorrente gli atti di accertamento 10.10.2019 posto che il 16 CP_1 gennaio 2018, 16 settembre 2018, 16 ottobre 2018, 16 novembre 2018 e 16 dicembre 2018 (ovverosia le date in cui si sarebbero dovute versare le ritenute) l' era già in possesso dei dati e riferimenti CP_1 di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento.
Il ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Il giudice adito sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 22.7.2025
Si costituiva l' con memoria in cui deduceva che il termine di cui all' art. 14 della l. 24.11.1981, CP_1
n. 689 non è applicabile alle violazioni in esame, che sono disciplinate da una norma speciale, l'art. 9 del D. lgs. n. 8 del 2016, prevalente sulla disposizione, peraltro eccezionale e non suscettibile di estensione analogica, contenuta nel citato art. 14.
Inoltre l'art. 3, c. 6 del D. lgs. n. 8/2016 ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione con un distinguo legato al valore dell'omissione e mentre la sanzione penale risulta applicabile per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, quando l'importo annuale omesso resta sotto detta soglia, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Quindi, solo dopo la scadenza di tutti i termini di versamento dell'anno (e quindi dal 16 dicembre di ciascun anno e nel nostro caso dal 16 dicembre 2018) sarebbe possibile sapere se la violazione ha carattere penale o amministrativo.
Solo dal 16 dicembre di ciascun anno (termine di scadenza dell'ultimo versamento dell'anno solare) può iniziare a decorrere, in astratto, il termine di 90 giorni per la contestazione della violazione,
2 considerato però che a detta data vanno verificate milioni di posizioni contributive l'accertamento del
10.10.2019 non potrebbe essere considerato tardivo, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
All'udienza 22.7.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, è stata fissata una successiva udienza per discussione.
Le parti precisavano, quindi, le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16.09.2025.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La giurisprudenza citata dall' per escludere l'applicazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 a questo CP_1 tipo di violazioni è giurisprudenza di merito non unanime e che non risulta condivisa a livello di
Cassazione (Cass. Sez. L., 22/03/2025, n. 7641, Rv. 674313 – 01, in termini analoghi, per la giurisprudenza locale, si può richiamare anche Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e Tribunale di
Udine nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24).
L'art. 6, d. lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689” e quindi anche l'art. 14 che stabilisce che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni.
L'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023 ha stabilito che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione, ma il legislatore ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha indicato i tempi e i modi delle indagini e tanto CP_1 meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini.
3 Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo risulta che l' ha accertato le CP_1 infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_2 ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14, considerato il valore e la limita complessità della causa e degli atti defensionali necessari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di AR
, liquidando le stesse in euro 43 per esborsi, euro 3.000 per compensi, oltre spese Parte_1 generali e accessori di legge.
Udine, 16.9.2025
Il Giudice
Paolo Milocco
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