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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. BE IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1706 2018 promossa da:
cf: Parte_1 C.F._1
Avv. Tiziana Pallottini Attore
contro
CF: in proprio e quale amministratore Controparte_1 C.F._2
unico delle società TRANCHIVOIRE S.A.
RE s.a.
RA s.ar.l.
Avv. Paolo Serra
Convenuti
CP_2
convenuta contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia il Giudice adìto – contrariis reiectis-
dichiarare la propria giurisdizione in relazione alle domande di cui al presente atto, in pagina 1 di 11 quanto attinenti al diritto spettante al concludente quale coerede della successione di
, apertasi in San ED del Tronto in data 6 Aprile 2017; e ciò anche Persona_1
in virtù degli Artt. 46 – 50, L.
31.05.1995, N°218; altresì dichiarare e riconoscere che al concludente, in virtù del testamento olografo del 16 Aprile 2015 – pubblicato dal Notaio di San Per_2
ED del Tronto il 15.06.2017 (Rep. n. 47176/15737, reg.to ivi il 16.06.2017 al
N°1688, serie 1T) – sono state devolute n.55 azioni della DO Finance S.A. di
Roveredo – Svizzera – iscritta nel Registro di Commercio del Cantone dei Grigioni
CH350.3.007.578-2, la quale partecipa al 50% del capitale sociale di RE S.A.
sedente in Abidjan – Costa D'Avorio -; nonché il 55% delle quote possedute nella RA
S.a.r.l. sedente in Pointe Noire – Congo. Ciò posto e tenuto fermo, dichiarare il convenuto
– quale coerede di – decaduto dal beneficio Controparte_1 Persona_1
dell'inventario come redatto dallo Notaio 19/6=21/9/2017, reg.to in San Per_3
ED del Tronto il 25.09.2017 al N°2678, serie 1T; per avere, quale am.re unico di
RE S.A., consentito che la partecipazione pari al 50% del capitale, caduta in successione, fosse indicato in N°67.500 azioni anziché 135.000, con evidente diminuzione delle attività inventariate;
e tale errore egli ha ripetuto nella Dichiarazione
di successione N°271, Vol 9990 del 23.05.2018 presentata all'AEE di San ED del
Tronto. E inoltre per aver dichiarato passività nei suoi confronti personali di Euro
208.000,00=, che invece in toto, o quanto meno per Euro 118.000,00=, non sono un debito ereditario. Dichiarare e riconoscere che il convenuto , quale Controparte_1
socio=amministratore di RE S.A. e di RA S.a.r.l. e loro legale rappresentante, ha omesso di rendere il conto, cioè di redigere la situazione patrimoniale straordinaria di ciascuna Società alla data del 6 Aprile 2017, così impedendo di pagina 2 di 11 determinare il valore della quota in ognuna spettante al concludente, giuste le disposizioni previste dal combinato disposto degli Artt. 2284 e 2289 c.c.; disporre, per tanto, che il medesimo provveda a rendere il conto dello svolgimento degli affari sociali, quanto meno con riguardo ai cinque anni anteriori alla data del 6.04.2017, osservando le prescrizioni dell'Art. 263 C.P.C. al riguardo e, sulla base di tale rendiconto, determinare il valore della quota spettante al concludente a mezzo di C.T.U. (con oneri a totale carico del convenuto,
o di RE e RA). In caso di fallanza del rendiconto, voglia il Tribunale deferire al convenuto il giuramento suppletorio (Art. 2736, n.2) C.C. e 241 C.P.C.). Per quanto specificato nei capi II e III che precedono condannare il convenuto in Controparte_1
proprio, quale coerede del de cuius e quale socio=amministratore di Persona_1
RE S.A. e RA S.a.r.l. a risarcire, in favore del concludente, tutti i danni patrimoniali e non per avere consentito la rappresentazione nell'attivo ereditario di un numero inferiore di azioni RE appartenute al de cuius, e per avere dichiarato passività pari a 208.000,00 Euro o quanto meno, pari a 118.000,00 Euro, che tali non sono, stante l'obbligo di mantenimento del genitore a suo carico ex Art. 433, n.2) Cod.
Civ.; altresì per avere omesso di rendere, nei termini di legge, il conto delle attività svolte da RE e RA, giuste le combinate disposizioni di cui agli Artt. 2261 – 2284
– 2289 Cod. Civ. e Artt. 241 e 263 C.P.C. alla data del 6.04.2017 e non avere presentato la situazione patrimoniale straordinaria, comprendendo l'avviamento commerciale delle due Società africane;
danni tutti da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto della volontarietà delle omissioni e del ritardo. Dichiarare e riconoscere che RE S.A.
è tenuta a corrispondere al concludente – quale erede del socio deceduto il valore della quota pari al 55% del 50% a lui spettante in base alla disposizione testamentaria in suo favore;
e, quanto a RA S.a.r.l., essere tenuta a corrispondere il valore della quota pari pagina 3 di 11 al 55% del 25% della partecipazione già in essa detenuta dal dante causa del medesimo concludente. Ciò posto, riconoscere che le rispettive quote siano determinate in via principale sulla base delle situazioni patrimoniali di cui al capo III che precede e, in via subordinata con riferimento al valore nominale delle singole partecipazioni;
condannare ciascuna Società convenuta al pagamento del relativo, corrispondente valore in favore del concludente con interessi e rivalutazione dalla data di scioglimento del rapporto societario fino al soddisfo. Per tutto quanto sopra, condannare il convenuto al Controparte_1
ristoro delle spese per le domande contro di lui svolte;
altresì condannando le convenute
RE S.A. e RA S.a.r.l., in diversa proporzione tra loro, alle spese giudiziali derivanti dalla domanda di liquidazione del valore delle rispettive quote sociali.
Le conclusioni spiegate da parte attrice, sopra integralmente riportate, rappresentano sostanzialmente i fatti su cui si fonda quanto domandato dall'attore, per cui appare superfluo elencare le specifiche deduzioni oggetto dell'atto introduttivo.
In sede di prima memoria istruttoria parte attrice così modificava le proprie conclusioni:
nei confronti di : voglia il Giudicante dichiarare e riconoscere che ha Controparte_1
violato l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale delle e Controparte_3
RA s.a.r.l. alla data dell'apertura della successione, tenuto conto del recesso da entrambe esercitato dall'attore, quale coerede e donatario del 55% delle azioni DO
Finance S.A. già appartenuta al de cuius e cessata alla sua morte;
e ciò in forza del testamento olografo del 16 Aprile 2015 ). C.F._3
In conseguenza di tale violazione, voglia il Giudice dichiarare la responsabilità del medesimo convenuto con condanna a risarcire, in favore del concludente, i danni tutti sia per la mancata determinazione del valore delle partecipazioni de quibus, sia per il ritardo nella liquidazione di detto valore;
con rivalutazione delle somme dal 6/4/2017 al soddisfo.
pagina 4 di 11 Al riguardo vorrà il Giudicante, attesa l'incompiutezza della C.T.U. deferire il giuramento suppletorio al medesimo;
o, in denegata ipotesi, determinare il valore di ciascuna partecipazione come dichiarato nella denuncia di successione (Ns.doc.N.21) con conseguente aggiunta della rivalutazione. Quanto alla determinazione dei danni si chiede che il Giudice provveda anche in via equitativa, tenuto conto del diritto del concludente a ottenere la divisione ereditaria e la liquidazione delle partecipazioni societarie alla data dell'apertura della successione;
diritto ostacolato dai convenuti,
.- nei confronti della RE s.a. e della RA s.a.r.l.: dichiarare e riconoscere che esse sono tenute a liquidare le rispettive partecipazioni spettanti all'attore, il quale ha legittimamente esercitato il diritto di recesso a far tempo dall'apertura della successione di . Persona_1
Al riguardo voglia il Giudicante tenere conto che gli eventi successivi a tale data, per ciascuna Società, non riguardano e non hanno riflesso sul valore delle partecipazioni spettante al concludente.
Anche nei confronti di dette convenute, stante la incompiutezza della stima fatta dal
C.T.U., si tenga conto dei valori indicati nella denuncia di successione, de qua agitur, con l'aggiunta della rivalutazione a titolo di danno per il ritardo, nonché degli interessi legali dal 6/4/2017 al saldo.
Nei confronti di tutti i convenuti, si chiede la condanna alle spese di causa con vincolo solidale tra di loro, disponendo al riguardo anche il rimborso della quota di spese versata dal concludente per la C.T.U.; nonché la condanna al risarcimento dei danni, per avere resistito in giudizio con colpa grave, provvedendo d'ufficio alla liquidazione.
- Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice, così Controparte_1
concludendo: “Voglia in Tribunale Adito, contrariis rejectis:
pagina 5 di 11 -in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 comma 1-bis e 4 del D.Lgs. 168/2003 come modificato dall'art. 10 (D.L.
145/2013), convertito con Legge n. 9 del 2014, in relazione alle domande spiegate nei confronti delle società estere convenute, nonché ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50 lettera d)
L. 218/95 con riguardo a , in quanto residente all'estero; Controparte_1
-nel merito, respingere integralmente la domanda avanzata nei confronti delle parti convenute, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
-in via riconvenzionale, condannare alla restituzione in favore della Parte_1
massa ereditaria, in collazione, della somma di € 450.000,00 ricevuta dal padre Per_1
ed utilizzata per l'acquisto dell'appartamento a San ED del Tr. (AP) del 20/11/08
e delle ulteriori somme ricevute ammontanti a € 195.460,00 come analiticamente riportate al punto 3 della narrativa e/o della somma maggiore o minore che sarà accertata giudizialmente o ritenuta equa;
-in ogni caso con condanna dell'attore alle spese ed onorari di causa”.
- Nel corso del processo, la causa venne ritenuta matura per la decisione, ma rimessa sul ruolo istruttorio per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di Per_1
.
[...]
Compiuto detto adempimento, la convenuta non si costituiva in giudizio e CP_2
rimaneva contumace;
nel corso del processo veniva disposta c.t.u. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione pagina 6 di 11 a) Vanno confermate le statuizioni emesse in corso di causa in ordine alle eccezioni di incompetenza e difetto di giurisdizione per le ragioni meglio specificate nell'ordinanza del 26.8.2019 da intendersi qui integralmente riportate.
b) Parte attrice si duole del fatto che il convenuto quale am.re unico Controparte_1
di RE S.A., è decaduto dal beneficio dell'inventario avendo indicato azioni societarie in numero inferiore a quello reale, nonché avendo dichiarato passività nei suoi confronti personali di euro 208.000,00, che invece costituiscono un debito ereditario.
Parte attrice in sede di prima memoria istruttoria ha rinunciato all'accertamento giudiziale relativamente alla decadenza del dal beneficio dell'inventario per Controparte_1
errata indicazione del numero delle azioni societarie.
Va esaminato, quindi, l'assunto difensivo attoreo relativo alla eventuale dichiarazione di passività personale in luogo della declaratoria di passività intesa come debito ereditario.
Dagli elementi acquisiti al processo non vi è prova certa che la somma di euro 208.000,00
sia da imputarsi a debito ereditario.
Anzi, dagli elementi acquisiti al processo emerge il contrario, ovvero risulta che l'inventario venne sottoscritto anche dall'attore senza che fossero mai state sollevate contestazioni al riguardo. Come è noto, poi, l'art. 494 del codice civile prevede la decadenza dal beneficio dell'inventario quando l'erede omette in mala fede, ovvero dolosamente, di denunziare nell'inventario passività.
Sotto il profilo dell'onere della prova sul punto, pertanto, esso gravava sull'attore, prova particolarmente rigida tenuto conto del principio di presunzione di buona fede dell'erede secondo, cui l'onere della prova dell'occultamento doloso nell'inventario di un bene appartenente all'eredità, a cui consegue la decadenza dal beneficio stesso, incombe a colui pagina 7 di 11 che invoca la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta fino a prova contraria (Cass. 24171/13).
c) Occorre evidenziare come l'elaborato peritale eseguito dall'ausiliario possa essere ritenuto condivisibile, in quanto lo stesso appare rispettoso dei requisiti formali che sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata data risposta alle osservazioni ed essendo stata fornita esaustiva risposta ai quesiti posti. Va accolto anche il metodo utilizzato dal c.t.u. nell'esaminare le problematiche attinenti ai quesiti posti.
Il c.t.u. nelle risposte ai quesiti ha elencato le proprie determinazioni in considerazione del testamento in atti.
Tali indicazioni del de cuius contenute nella scheda testamentaria chiariscono in modo inequivoco la volontà del testatore e, segnatamente, l'entità delle quote sociali da assegnare, dovendosi rimettere, per il resto del compendio ereditario, ogni determinazione secondo legge.
Partendo da questo presupposto, il c.t.u. ha determinato il valore delle quote sociali prendendo in considerazione i bilanci esaminati secondo una valutazione di ordine patrimoniale. La scelta operata dal c.t.u. sul punto va condivisa in quanto molti elementi di valutazione appaiono nel caso di specie di difficile reperimento in considerazione del luogo estero ove viene esercitata l'attività imprenditoriale, e ciò sia sotto il profilo meramente ubicativo, sia sotto quello della specifica realtà imprenditoriale dei luoghi.
Per quanto attiene la domanda oggetto di collazione, da quanto emerge dagli atti, occorre evidenziare come il testamento in questione non presenti particolari dubbi interpretativi,
nel senso che la volontà testamentaria non tende a limitare diritti vantabili dai coeredi né
dispone dispensa dalla collazione;
la dispensa, seppur sia atto non formale e da disporsi pagina 8 di 11 in via espressa o rinvenirsi in via tacita, non emerge né dalla scheda testamentaria, né
dalla donazione e nemmeno dal contesto dei singoli atti posti in essere dal de cuius.
Occorre evidenziare come l'attore, a fronte della domanda riconvenzionale avente ad oggetto le imputazioni conseguenti alla declaratoria di collazione di beni, si sia limitato,
nella prima memoria ex art. 183 cpc e nelle ulteriori difese, nel contestare genericamente gli assunti difensivi della controparte, allegando eventuali donazioni indirette fatte anche nei confronti del convenuto dal de cuius, e non contestando in modo Controparte_1
specifico il diritto invocato dalla controparte.
In sostanza, il convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale Controparte_1
avente ad oggetto l'accertamento e l'imputazione di somme ricevute dall'attore dal de cuius documentando in atti l'avvenuto versamento. Tali versamenti, di fatto, non sono stati smentiti dall'attore e trovano giustificazione probatoria con documenti che risultano prodotti in atti.
Né risulta mai smentito dalla parte attrice che le somme siano state necessarie, in parte,
per l'acquisto di un immobile da parte dell'attore, con ogni conseguenza in ordine alle valutazioni operate dal c.t.u. ai fini della determinazione del relativo valore.
Tale circostanza comporta che il diritto invocato in via riconvenzionale dal convenuto risulti provato sia sotto l'aspetto della mancata specifica contestazione Controparte_1
da parte dell'attore ex art. 115 cpc I comma, sia sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, risultando in atti chiari giustificativi delle operazioni compiute dal de cuius in vita in favore dell'attore, atti che, certamente,
possono essere ricondotti a donazioni indirette, tra l'altro non di modico valore.
Come è noto, infatti, la donazione indiretta è una forma di liberalità che si realizza attraverso atti o negozi giuridici che, pur non avendo la forma tipica della donazione,
pagina 9 di 11 producono effetti equivalenti. A differenza della donazione diretta, che richiede un atto formale e pubblico, la donazione indiretta si manifesta in operazioni informali che comportano un arricchimento gratuito del beneficiario, aspetti giuridici che possono essere ricondotti al caso di specie.
Va accolta, quindi la domanda proposta dal convenuto Controparte_1
d) Il c.t.u. ha determinato delle quote di divisione in relazione al patrimonio comune, ed ha poi proceduto, con accuratezza, a disegnare l'iter cronologico e sostanziale degli eventi rilevanti ai fini della valutazione al medesimo affidata, indicando i beni oggetto della divisione, quelli inventariati, le passività ereditarie nonché le situazioni giuridiche oggetto di collazione.
Il c.t.u. ha concluso indicando due progetti di divisione, l'uno con asse ereditario senza debiti e somme oggetto di collazione (progetto A), l'altro prevedente asse ereditario comprensivo dei debiti e delle somme oggetto di collazione (progetto B).
Alla luce delle motivazioni contenute nella presente pronuncia va determinato come applicabile al caso di specie il progetto B) quale ipotesi divisionale tra le parti così come prospettato dal c.t.u. nella relazione di perizia tecnica d'ufficio in atti depositata il
27.2.2023 dall'arch. in risposta al quesito 7) e descritto dettagliatamente Persona_4
alla pagina n. 23.
- Per quanto attiene le spese di lite, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, a cui segue una parziale compensazione,
parte attrice va condannata a rifonderle alla parte convenuta alla Controparte_1
RE s.a. e alla RA s.ar.l. nella misura di complessivi euro 10.860,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. Le spese di lite tra le altre parti in causa vanno compensate integralmente anche in ragione della mancata costituzione in giudizio della pagina 10 di 11 signora . Le spese di c.t.u. vanno suddivise tra le parti tutte in causa in uguale CP_2
misura.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinte ed accolte le reciproche domande proposte dalle parti come in motivazione,
- dichiara lo scioglimento della comunione tra i signori Parte_1 CP_1
e a cui va applicata l'ipotesi divisionale di cui al progetto B) come
[...] CP_2
prospettato dal c.t.u. nella relazione di perizia tecnica d'ufficio in atti depositata il
27.2.2023 dall'arch. in risposta al quesito 7) e descritto dettagliatamente Persona_4
alla pagina n. 23;
- condanna a rifondere a alla RE s.a. e alla Parte_1 Controparte_1
RA s.ar.l. le spese di lite che liquida in complessivi euro 10.860,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge. Spese compensate tra tutte le altre parti in causa. Le
spese di c.t.u. vanno suddivise tra le parti tutte in causa in uguale misura.
Così è deciso in Ascoli Piceno,30/10/2025
Il Giudice
BE IC
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