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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 632/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
luglio 2025
d a
Parte_1
quale cessionaria a seguito di scissione del ramo di azienda di
[...]
successivamente Controparte_1
denominata in persona del Parte_2
procuratore speciale sig.ra Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Benedetta Musco Carbonaro del
Foro di Milano e dall'Avv.to Francesco Mocci del Foro di Nuoro,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, in qualità di erede della signora CP_2 Persona_1 - 2 -
ed ora in qualità di erede del signor rappresentato e CP_3
difeso dall'Avv.to Andrea Caracò del Foro di Brescia nonchè
dall'Avv.to Roberto Vassalle e dall'Avv.to Francesca Virgili del Foro
di Mantova, il primo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n. n.
452/2021, pronunciata il 7 maggio 2021 e notificata il 18 maggio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n. 452/2021 pronunciata dal Tribunale di Mantova, Sez.
II, in composizione monocratica, Giudice Estensore Dott.ssa Francesca
Arrigoni, emessa e depositata in data 7 maggio 2021, e notificata in data 18 maggio 2021, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dai Sig.ri e contro CP_3 CP_2 CP_1
giudizio iscritto al n. R.G. 2469/2017 del Tribunale di Mantova,
[...]
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito ritrascritte:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
• Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di già Parte_1 CP_1
per i motivi esposti nella narrativa degli atti e,
[...]
conseguentemente, dichiarare inammissibile, e, pertanto, respingere - 3 -
tutte le domande proposte da controparte nei confronti della CP_4
• Accertare e dichiarare la prescrizione della domanda avversaria di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della per le ragioni esposte in narrativa. CP_4
IN VIA PRINCIPALE
• Respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle controparti, dichiararle tenute e condannare le medesime alla restituzione dei rendimenti della Polizza Skandia
percepiti dalla Sig.ra pari ad € 14.862,38, ovvero pari alla Per_1
diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi al saldo;
• Accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa della Sig.ra ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione Per_1
dei pretesi danni, e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore di parte appellata nella misura che sarà
ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo della cliente.
In ogni caso, Con vittoria di compensi unici oltre, IVA e
C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
Rigettarsi l'appello siccome infondato in fatto e in diritto,
confermandosi integralmente la sentenza di 1° grado. Con il favore di spese e competenze. - 4 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in qualità di eredi di CP_3 CP_2 Per_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Mantova la
[...] [...]
esponendo che la de cuius, tramite tale CP_1 Per_2
(promotore finanziario della UBI Banca Private Investment,
attualmente , aveva acquistato delle polizze unit linked (e, CP_1
segnatamente, una polizza UNIT PIU' emessa dalla società
[...]
versando premi per complessivi € 1.117.564,65=, e una CP_5
polizza UNIT MULTI GESTIONE emessa dalla società
[...]
versando un premio unico di € 463.400,00=); che, CP_6
essendosi detti investimenti rivelati disastrosi, la aveva Per_1
esercitato il diritto di recesso e, una volta ottenuto il rimborso, aveva registrato una perdita complessiva di € 523.088,71=; che sussisteva una responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi di condotta relativi a: 1) indicazione della facoltà di recesso in quanto emessi fuori sede, 2) violazione dell'obbligo di cui all'art. 28/1 del reg
11522/1998, 3) inosservanza dell'obbligo informativo specifico di cui all'art. 28/2 del reg. 11522/1998, 4) inadempimento all'obbligo di cui all'art. 29 del reg. 11522/1998 e 5) violazione dell'obbligo di cui all'art. 27 del reg. 11522/1997; che il danno arrecato era pari alla perdita registrata. Chiedevano, pertanto, previe le opportune declaratorie, il risarcimento del danno.
La si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1
eccependo che il proprio ruolo era stato quello di mero collocatore delle polizze, come tale non legittimato per le domande relative alla - 5 -
responsabilità contrattuale;
che la normativa applicabile alle polizze dedotte in lite non era quella ex adverso invocata;
che l'eccezione di negoziazione fuori sede non era stata accompagnata da alcuna domanda;
che era intervenuta la prescrizione;
che le violazioni contestate non sussistevano;
che non vi era la prova circa il nesso causale;
che la aveva incassato premi per la polizza Per_1
pari a complessivi € 14.862,38= (somma che, in ogni caso, CP_5
andava decurtata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda); e, che sussisteva un concorso di colpa della danneggiata avuto riguardo all'epoca del recesso.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. In accoglimento delle domande di parte attrice, condanna al pagamento in favore di e CP_1 CP_3
della somma di € 647.516,43 (comprensiva di CP_2
interessi compensativi e di rivalutazione), oltre a interessi legali
(calcolati sul solo capitale rivalutato di € 573.578,78) dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- 2. Condanna lla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di e che liquida in € CP_3 CP_2
1.713,00 per spese e in € 21.387,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che le polizze per cui è causa prevedevano quale prestazione principale, a fronte del versamento del premio, il pagamento di un - 6 -
importo determinato non dalla somma versata al momento della stipula
(ed eventualmente medio tempore incrementata con premi aggiuntivi),
bensì dal valore di riferimento consistente nel valore di quote di fondi di investimento;
- che si trattava, quindi, di polizze c.d. unit linked, ovvero di prodotti che prevedono il versamento di premi da parte dell'assicurato,
che vengono investiti nell'acquisto di quote di fondi di investimento,
esterni o interni alla impresa di assicurazione, in cui la componente finanziaria è collegata all'andamento dei fondi di investimento;
- che occorreva distinguere tra polizze unit linked c.d. pure (ove l'impresa è tenuta a corrispondere all'assicurato un capitale o una rendita che può essere anche inferiore al valore attuariale dei premi versati, o anche “zero”) e polizze c.d. miste (ove l'impresa si impegna a garantire la restituzione di una parte del capitale garantito);
- che, nella specie, si trattava di polizze del primo tipo;
- che, a differenza che nel contratto di assicurazione, ove l'assicuratore si obbliga al pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.), nei contratti per cui è causa il valore della prestazione era inciso in maniera minima dall'evento vita umana, essendo sempre e comunque correlato al valore delle quote del fondo di investimento;
- che, tanto nell'ipotesi di vita dell'assicurato, quanto in quella di morte o di riscatto, non vi era alcuna garanzia di conservazione del capitale globalmente investito, sicché il rischio era stato traslato sull'assicurato/investitore; - 7 -
- che alla fattispecie concreta andavano applicate le norme di comportamento previste nel tuf, benchè la prima delle due polizze fosse stata stipulata antecedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa di cui L. 28 dicembre 2005 n. 261 (che aveva abrogato l'art. 100/1 lett. F) del tuf) e al D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (che aveva aggiunto la lettera w-bis all'art. 1 del tuf);
- che, in definitiva, nelle polizze dedotte in lite, il profilo assicurativo rappresentava un “mero schermo”, dietro al quale si celava un investimento di carattere speculativo, quale l'acquisto delle quote di fondi, risultando la prestazione dell'assicuratore sostanzialmente sganciata (o, comunque, minimamente incisa) dagli eventi relativi alla vita dell'assicurata, atteso che i rischi attenevano all'andamento del mercato borsistico, e quindi erano stati traslati sull'investitrice;
- che la previsione della facoltà di convertire le somme oggetto di riscatto in una rendita era ininfluente, posto che il valore della stessa non era superiore a quello delle somme riscattabili;
- che la pur non potendo rispondere della eventuale CP_1
invalidità dei contratti, risulta tuttavia legittimata (rectius: dotata di titolarità passiva) rispetto alle domande relative alla violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase di presentazione e di stipula delle due polizze dedotte in lite, operazioni svolte nell'ambito di un contratto - quadro di intermediazione finanziaria;
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,
basata sulla natura extracontrattuale della responsabilità
precontrattuale dedotta in lite, era infondata, versandosi nell'ambito di - 8 -
responsabilità contrattuale;
- che, pertanto, la prescrizione era decennale, e cominciava a decorrere nel momento in cui si era verificato il pregiudizio per cui veniva chiesto il risarcimento;
- che, nella specie, il danno si era verificato nel momento in cui la aveva smobilizzato gli investimenti di cui è causa, Per_1
realizzando delle minusvalenze,
- che, a mente dell'art. 23 tuf, era l'intermediario a dover provare di avere correttamente adempiuto gli obblighi informativi, in caso contrario dovendo ritenersi la sua responsabilità;
- che la negoziazione delle polizze in sede non era stata adeguatamente provata, avuto riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal teste e tenuto conto del fatto che le polizze non recavano Per_2
le indicazioni di cui all'art. 30/6 tuf;
- che, inoltre, non era stata raggiunta adeguata ed esaustiva prova del rispetto degli altri obblighi contestati (consegna del documento sui rischi generali degli investimenti;
obbligo di informazione specifica, non essendo sufficiente una dichiarazione dell'investitore di avere ricevuto nota informativa, condizioni, tabella dei fondi e stralci dei prospetti, occorrendo invece che venga assicurata all'investitore una conoscenza effettiva delle caratteristiche del prodotto acquistato;
obbligo di cui all'art. 29, non essendo stata fornita la prova che fosse stata resa alla una indicazione specifica Per_1
circa l'adeguatezza della operazione rispetto alla sua specifica posizione, ed essendo insufficiente allo scopo il dato emergente dal - 9 -
questionario per la valutazione dell'adeguatezza redatto in relazione alla polizza assenza di conflitto di interessi in capo CP_6
all'intermediario, e non alla compagnia di assicurazione);
- che il nesso causale era presunto, salva prova contraria da parte dell'intermediario, che nella specie non era stata fornita, non avendo la convenuta neppure allegato che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse;
-che neppure sussisteva un concorso di colpa dell'investitrice,
non avendo la convenuta neppure allegato quale era stato l'andamento dei fondi (ai quali erano collegate le polizze) in epoca successiva al riscatto stesso, in modo da poter soppesare e quantificare l'eventuale responsabilità dell'investitrice medesima;
- che il pregiudizio era pari a € 299.473,78= quanto alla prima polizza e a € 208.752,55= per la seconda, somme per cui andava pronunciata condanna, con l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi, addivenendo così agli importi di € 381.448,03= quanto alla prima polizza e di € 266.068,40 quanto alla seconda polizza, per complessivi € 647.516,43=.
La interponeva appello avverso la suddetta CP_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Dell'eccezione di prescrizione;
- 2) Della natura delle polizze- della normativa applicabile;
- 3) Sull'insussistenza delle violazioni accertate dal giudice di prime cure: 1) Sull'asserita violazione dell'art. 30, comma 6 del TUF;
- 10 -
2) Sull'asserita violazione degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento
Intermediari;
- 4) Sulla errata esclusione del concorso di colpa.
Resisteva in qualità di erede della signora CP_2 [...]
ed ora in qualità di erede del signor Per_1 CP_3
Nelle more del processo si costituiva la Fideuram –
[...]
quale cessionaria a seguito di Parte_1
scissione (in forza di atto di scissione dell'11 gennaio 2022, rep. 12990,
racc. 6937 a rogito del Notaio dott. del ramo di Persona_3
azienda di Controparte_1
successivamente denominata Parte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con il primo motivo di appello la (ora CP_1 Pt_1
), sull'eccezione di prescrizione, osserva che: a) la responsabilità Pt_1
della banca non può essere qualificata come contrattuale, ma semmai deve essere qualificata come precontrattuale (in tal senso la Circolare
dell'Isvap n. 551/D/2005), e quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale;
b) il dies a quo della prescrizione non può essere individuato nella data di esercizio della facoltà di riscatto anticipato delle polizze, ma semmai deve essere individuato nella data in cui si è
verificato l'inadempimento, e cioè nel momento in cui l'investimento
è stato disposto, in assenza di una condotta corretta da parte dell'intermediario. - 11 -
Il motivo è infondato.
La censura è afferente, da un lato, al termine e, dall'altro lato,
alla decorrenza della prescrizione.
Il Tribunale ha affermato che la prescrizione è decennale,
giacchè si tratta di responsabilità contrattuale, in presenza di violazioni che integrano un inadempimento, e che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui si è verificato il pregiudizio, giacchè è solo da tale momento che è possibile far valere il diritto.
L'appellante assume, invece, che la prescrizione è
quinquennale, giacchè si tratta di responsabilità precontrattuale, volta che il prodotto venga correttamente qualificato come assicurativo, e che il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento in cui è stata sottoscritta la polizza, giacchè è in tale momento che si concretizza il lamentato inadempimento.
La Corte osserva che la tesi dell'appellante muove dall'erroneo presupposto secondo cui le polizze di cui si discute sarebbero dei prodotti assicurativi. Poiché, tuttavia, si tratta di prodotti finanziari (o,
al limite, di prodotti misti), come si vedrà meglio infra, l'intero costrutto viene per ciò solo a cadere. La responsabilità è, quindi,
contrattuale, trattandosi di violazioni dei doveri informativi commesse successivamente alla stipulazione del contratto – quadro
(Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007: “In relazione alla nullità del contratto
per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso
(cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione - 12 -
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione
di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di
determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la
violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle
operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1
del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze
risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente
con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere
accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove
si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento
compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che,
mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri
di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod.
civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in
essere in base ad esso”), e di conseguenza il termine di prescrizione è
decennale.
Il dies a quo, inoltre, non va individuato nel momento in cui è
stato compiuto l'acquisto, bensì nel momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia la perdita patrimoniale sofferta), rectius nel momento in cui l'investitore ha potuto percepire il danno usando - 13 -
l'ordinaria diligenza (Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024: “In tema
di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio,
da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati
dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti
in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in
esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo
quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la
conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro
dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta,
essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere
rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato
il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data
del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini,
confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi
e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”. Conformi
Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024,Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 24/01/
2023 e Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012).
Nella specie la ha atteso le prime rendicontazioni Per_1
negative, dopo di che ha immediatamente chiesto il riscatto anticipato delle polizze, sicchè appare immune da critica la decisione del primo giudice che ha fatto decorrere la prescrizione dal momento della presentazione dell'istanza di riscatto. In precedenza la non Per_1
avrebbe potuto agire, in quanto non aveva elementi per poter ritenere che l'investimento avrebbe comportato delle perdite.
Con il secondo motivo di appello la (ora – CP_1 Pt_1 - 14 -
), sulla natura delle polizze e sulla normativa applicabile, osserva Pt_1
che:
- a) entrambe le polizze per cui è causa (non solo la ma CP_5
anche l' sono state sottoscritte antecedentemente all'entrata in CP_6
vigore (1 luglio 2007) degli interventi normativi e regolamentari che hanno applicato alle polizze di tipo linked la normativa di trasparenza finanziaria;
i prodotti in questione sono due polizze assicurative a contenuto finanziario, del tipo unit linked, cui era conseguentemente applicabile, ratione temporis, esclusivamente la disciplina in materia assicurativa, e non già la disciplina in materia di intermediazione finanziaria;
la giurisprudenza di legittimità riportata nella sentenza impugnata non ha affermato il principio dell'applicazione retroattiva della novella legislativa;
il Tribunale ha erroneamente proceduto ad un'operazione di riqualificazione dei contratti assicurativi, esaminando seppure superficialmente la struttura delle coperture assicurative delle polizze, senza che sia stata mai proposta una domanda di invalidità che legittimasse un siffatto accertamento, e, quindi, non in contraddittorio con la società emittente (la compagnia di assicurazioni); che, pertanto,
si configurano una violazione del principio tempus regit actum oltre che un vizio di ultrapetizione;
- b) secondo parte della giurisprudenza di merito,
l'assicurazione sulla vita non pone vincoli in ordine al valore della somma di denaro o della rendita che l'assicuratore dovrà erogare, atteso che per le polizze vita non opera il principio indennitario, applicabile alle polizze danni, ma quello previdenziale;
che, pertanto, non rileva - 15 -
l'entità del danno che deriva dalla morte o da altri eventi attinenti alla vita umana, essendo peraltro difficile determinare il valore stesso della vita umana, ma il parametro di riferimento per stabilire la copertura economica prevista a favore del beneficiario è il valore del premio che l'assicurato ha scelto di pagare e l'assunzione di un rischio demografico (calcolato quale differenza tra l'età dell'assicurato e durata media di vita, sulla base delle tabelle di mortalità -
sopravvivenza); che, in particolare, la normativa comunitaria europea,
tempo per tempo recepita in Italia, non ha mai attribuito rilevanza, ai fini della natura assicurativa delle polizze di tipo linked, alla garanzia di restituzione del capitale – premio versato, ma piuttosto alla previsione di una copertura assicurativa legata ad un evento della vita umana (morte) proporzionale alla parte di premio legata alla copertura
(binomio premio – prestazione in caso di sinistro); che sia da parte di che da parte di è stato assunto un rischio demografico CP_6 CP_5
legato all'evento della vita umana, e segnatamente un rischio correlato alla durata della vita del contraente – assicurato (rischio demografico vita) ed un rischio legato al verificarsi dell'evento morte (rischio demografico morte); che la facoltà di convertire il valore di riscatto in una rendita, reversibile agli eredi del contraente - assicurato, è
ontologicamente sottesa a soddisfare finalità di natura previdenziale,
ovvero quella di alleviare le condizioni disagevoli in cui possono trovarsi taluni soggetti, i quali, non disponendo di sufficienti risorse individuali, in seguito ad eventi infausti, vengono a trovarsi in situazioni di bisogno;
che l'affermazione del giudice di prime cure, - 16 -
secondo cui il valore della rendita non sarebbe stato superiore al valore delle somme riscattabile, è censurabile, tenuto conto del fatto che la rendita è rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, e che le polizze prevedono anche una copertura assicurativa per il caso morte;
che il tasso aggiuntivo del 3% legato all'evento morte dell'assicurato, assunto dalle compagnie, non è irrisorio;
che, al contrario, tale maggiorazione integra senz'altro il rischio demografico delle polizze, confermandone indiscutibilmente la natura assicurativa.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla natura delle polizze per cui è causa,
se prodotto assicurativo o prodotto finanziario o prodotto misto.
Il Tribunale, premesso che nella specie si tratta di una polizza
unit linked “pura”, ha affermato si tratta di un prodotto finanziario, e che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina del tuf.
L'appellante contesta tutte le statuizioni della sentenza, a partire da quella che ha ritenuto applicabile la disciplina del tuf alla seconda polizza, stipulata il 20 maggio 2007, per via della novella legislativa (il riferimento è al nuovo art. 1 co. 1 lett. w bis) del tuf, per effetto del quale le regole di condotta previste dal medesimo testo unico sono state estese alle polizze vita appartenenti al ramo III del cap, ossia appunto alle polizze unit linked).
Innanzitutto la Corte osserva che la questione di diritto transitorio non è dirimente, in quanto, anche a voler ritenere che la novella legislativa non sia applicabile alla polizza data l'entrata CP_6
in vigore della nuova normativa al 1 luglio 2007, il giudice, - 17 -
interpretando il contratto, ben può ritenere che si tratti di un prodotto finanziario piuttosto che di un prodotto assicurativo
(Sez. 3, Sentenza n. 6061 del 18/04/2012: “In tema di contratto di assicurazione
sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n.262
e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303, nel caso in cui sia stabilito che le somme
corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi
d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o
al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere
all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento
stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se
l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di
leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 cod. civ.,
deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di
legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al
di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa
sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato
è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento
finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato
all'assicurato)”. Conformi Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 e
Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 ). E tale operazione, di
“riqualificazione” del contratto, non è certamente impedita dal fatto che la domanda dell'investitore non sia una domanda di nullità ovvero dal fatto che l'emittente la polizza non sia parte in causa, come in tesi dell'appellante, giacchè detto accertamento esula dal profilo della nullità e ben può essere compiuto anche nel contesto di una - 18 -
controversia promossa per la violazione dei doveri informativi contro il solo intermediario, senza che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'emittente.
Dunque, nessuna violazione del principio tempus regit actum e nessuna violazione del divieto di ultra petita.
Secondariamente la Corte ritiene di dover aderire al il giudizio espresso dal Tribunale sulla natura delle polizze come prodotto assicurativo ovvero e, al più, come prodotto misto, ma in cui la componente assicurativa è del tutto marginale.
La giurisprudenza di legittimità suole ormai distinguere tra più
tipologie di polizze unit linked (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024:
“In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze
guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale,
prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial
guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione
parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove
la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del
parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa
esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne
consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse
gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va
sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del
contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni
di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi
di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - 19 -
aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata,
escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva
il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un
incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato)”).
Nell'interpretazione del contratto assumono un ruolo fondamentale la garanzia di restituzione del capitale – premio versato
(Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021: “Le polizze vita a contenuto
finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd.
"linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia
la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono
all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato
di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al
mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali
l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il
cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di
investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In
esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a
quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd.
"tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira,
generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi
al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero,
essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla
scadenza del contratto”) e il rischio demografico
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024: “La polizza "unit-linked" può essere
qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale - 20 -
definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico
e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base
all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante
tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la
polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa
non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione
dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la
natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza
"unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in
fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva
perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto
trascurabile)”.Conformi Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 e
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024, ).
Nella specie si tratta, appunto, di polizze unit linked “pure”,
come ritenuto dal Tribunale, in quanto non vi è alcuna garanzia di restituzione del capitale – premio versato (al termine dell'investimento l'assicurato avrebbe percepito unicamente il valore delle quote dei fondi di investimento collegati alle polizze).
A dir il vero una tale statuizione non è stata nemmeno censurata.
Ed il fatto che si tratti di polizze unit linked “pure” è di per sé
dirimente, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza, in dette polizze il rischio dell'investimento è totalmente a carico dell'assicurato, e pertanto l'assicuratore per definizione non si assume - 21 -
alcun rischio demografico (Sez. 1 , Sentenza n. 17156 del 25/06/2025: “In
tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere, da un lato,
tra polizze guaranteed unit linked - che garantiscono all'assicurato la restituzione
del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima -
e polizze partial guaranteed unit linked - che riconoscono all'assicurato una
garanzia di restituzione parziale dei premi versati - e, dall'altro
lato, polizze unit linked cosiddette pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore
dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel
momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento
totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che solo per le prime
l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità,
il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre
riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto,
a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di
investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di
polizza c.d. pura”).
In ogni caso, nella fattispecie concreta il rischio demografico sarebbe comunque irrisorio, sia in relazione al caso vita che in relazione al caso morte:
- caso vita: al termine del contratto l'assicurato avrebbe avuto la facoltà, in luogo del riscatto di convertire le somme in una rendita;
l'importo della rendita, peraltro, non sarebbe stato superiore a quello del riscatto;
la previsione della mera rivalutazione annuale secondo gli indi ISTAT non dà luogo ad un apprezzabile vantaggio a favore dell'assicurato; - 22 -
- caso morte: la maggiorazione prevista dalla tabella oscilla tra il 3 e l'1 %, avuto riguardo all'età dell'assicurata, rispettivamente, al momento della stipulazione del contratto e al momento della naturale scadenza dello stesso;
anche qui il vantaggio a favore dell'assicurato non è sicuramente apprezzabile.
Con il terzo motivo di appello la (ora CP_1 Parte_1
), sull'insussistenza delle violazioni accertate dal giudice di
[...]
prime cure, osserva che:
- 1) sull'asserita violazione dell'art. 30, comma 6 del TUF, che l'esercizio dello ius poenitendi è disciplinato da altre norme (per la polizza l'art. 111 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174; per la CP_5
polizza , le quali prevedevano un maggior termine per il recesso CP_6
(30 anziché 7 giorni); che le polizze in questione sono state sottoscritte in Mantova, presso gli uffici di BPU SIM (poi denominata UBI SIM e poi UBI Banca Private Investment s.p.a.), come emerge per tabulas;
- 2) sull'asserita violazione degli artt. 27, 28 e 29 del
Regolamento Intermediari, che dette norme non sono applicabili alla fattispecie concreta;
che, quanto alla polizza sono invece CP_5
applicabili il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174 e la circolare Isvap n.
551/D/2005 del 1° marzo 2005; che gli obblighi di informativa precontrattuale, di valutazione di adeguatezza assicurativa e di filtro di adeguatezza assicurativa, previsti dalle suddette disposizioni, sono stati assolti, avendo l'investitore dichiarato di avere ricevuto il Fascicolo
contenente la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, la Tabella
riepilogativa dei Fondi e gli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi - 23 -
esterni; che, prima della sottoscrizione di detta polizza, la ha Per_1
reso informazioni da cui emergeva un profilo di rischio medio, sicchè
la polizza risultava senz'altro adeguata;
che i destinatari della disciplina sul conflitto d'interessi sono unicamente le imprese assicurative, e non gli intermediari – collocatori - assicurativi, ragione per cui, nella documentazione consegnata ed esaminata, ha CP_5
disciplinato e comunicato le ipotesi di conflitto di interesse;
che, quanto alla polizza sono invece applicabili il codice delle assicurazioni CP_6
private, la circolare Isvap n. 551/D/2005 del 1° marzo 2005 e il
Regolamento Isvap del 16 ottobre 2006 n. 5; che anche gli obblighi sanciti dal Regolamento, che ha in parte abrogato la Circolare, sono stati assolti dalla banca;
che, prima di sottoscrivere la polizza, la ha compilato il questionario per la valutazione Per_1
dell'adeguatezza, da cui emergeva un profilo di rischio medio – alto,
sicchè la polizza risultava senz'altro adeguata;
che il giudice di primo grado non ha valutato l'intera deposizione rilasciata dal teste
Per_2
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato plurime violazione dei doveri informativi posti a carico dell'intermediario (artt. 30 co. 6 tuf;
artt. 27,
28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998), e ne ha tratto la conseguenza di una responsabilità del medesimo per le perdite riportate dall'investitore, applicando la regola di cui all'art. 23 tuf.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto la violazione dell'art. 30 co. 6 tuf, in quanto per legge il termine di - 24 -
ripensamento applicabile ad entrambe polizze è di 30 giorni (e, quindi,
è più lungo rispetto a quello di 7 giorni previsto in campo finanziario);
contesta, poi, che si sia trattato di negoziazione fuori sede,
evidenziando che la stipulazione è avvenuta in Mantova, presso la sede della banca, come risulta per tabulas dalla sottoscrizione dei documenti;
aggiunge che la disciplina applicabile alla fattispecie concreta non è quella del tuf e del Regolamento Intermediari, bensì
quella del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 174 (Attuazione della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) ovvero quella del
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni
Private), i cui obblighi sono stati puntualmente assolti, mediante consegna delle note informative, le avvertenze circa il conflitto di interesse e la profilatura del cliente nell'ottica della valutazione circa l'adeguatezza degli investimenti.
La Corte premette che l'inquadramento delle polizze nell'ambito dei prodotti finanziari implica l'applicazione alla fattispecie concreta della relativa disciplina (tuf e regolamento
CONSOB n. 11522/1998). E', quindi, alla luce di tale disciplina, e non di quella che regola gli intermediari assicurativi, che deve essere vagliata l'osservanza dei doveri informativi.
Così correttamente impostato il problema, osserva che sussiste la violazione dell'art. 30 co. 6 tuf, in quanto la negoziazione in sede è
stata contestata;
il teste non l'ha confermata (“posso dire Tes_1
che la sigra qualche volta andava in banca e qualche volta Per_1
andavo io da lei;
non so quindi dove sia stato firmato il documento”); - 25 -
i documenti contrattuali, benchè rechino come luogo di sottoscrizione
“MANTOVA”, sono insufficienti a reggere l'assunto; nessuna indicazione è contenuta in detti documenti riguardo la facoltà di recesso (per legge “tale facoltà è indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore”).
Inoltre, osserva che sussiste anche la violazione degli artt. 27,
28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998.
In primo luogo manca il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Risulta con ciò violato l'art. 28 co.
1 lett. b).
In secondo luogo manca la nota informativa (che, per quanto riguarda la polizza , non è stata nemmeno prodotta in giudizio); CP_6
la circostanza della consegna è stata contestata;
il teste non Tes_1
l'ha confermata (la sua deposizione è del tutto generica: “posso solo
dire che faccio questo lavoro da 50 anni e tutte le volte che sottopongo
un prodotto lo dettaglio;
ricordo che in relazione alla specifica
tipologia della polizza di cui è causa io spiegavo sempre che questa
era diversa dalle altre perché collegata al rischio di oscillazione dei
fondi e quindi posso dire con sicurezza di averlo detto anche alla sig.ra
); i documenti contrattuali, benchè rechino apposita Per_1
dichiarazione, sono insufficienti a reggere l'assunto. Risulta con ciò
violato l'art. 28 co. 2.
Più in generale mancano tutte le indicazioni evidenziate dall'appellato (il prospetto informativo relativo ai singoli fondi, da cui poterne evincere la natura, l'emittente, i comparti d'investimento, la - 26 -
performance e il benchmark; l'expense ratio; il rating; i costi;
le commissioni;
la penale di riscatto anticipato, o commissione di rimborso, che si è rivelata notevole), sicchè l'informativa è stata del tutto insufficiente.
In terzo luogo non è stata fornita esaustiva informazione circa il conflitto di interessi, mancando nei documenti contrattuali qualsiasi indicazione circa la natura e l'estensione dell'interesse dell'intermediario nell'operazione. Nel modulo Skandia si legge: “Il
Contraente e l'Assicurato prendono atto che è Controparte_5
autorizzata a compiere le operazioni nelle quali possa avere
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto:
acquisto/vendita o sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari
emessi e/o collocati dalla Società distributrice”; nel modulo CP_6
si legge: “I sottoscritti Contraente ed Assicurato dichiarano di aver
preso conoscenza dell'art. 2 “Conflitto d'Interesse” delle Condizioni
di Assicurazione”. Risulta con ciò violato l'art. 27.
In quarto e ultimo luogo non è stato minimamente assolto l'obbligo di verifica dell'adeguatezza dell'operazione, in relazione al profilo retail della cliente, la quale, nella scheda informativa, aveva dichiarato di possedere un'esperienza media in materia di investimenti in strumenti finanziari e di avere una propensione altrettanto media al rischio. Nella specie l'operazione era sicuramente inadeguata sotto tutti gli aspetti (tipologia, oggetto, frequenza o dimensione), attesa la notevole entità degli investimenti in prodotti speculativi ad alto rischio.
Risulta con ciò violato l'art. 28. - 27 -
Va da sé che l'adeguatezza sotto il profilo “assicurativo”, cui si riferisce l'appellante, è concetto ben diverso dall'adeguatezza sotto il profilo “finanziario”. Per questa ragione le informazioni acquisite nel questionario allegato alla polizza non sono assolutamente CP_6
pertinenti, fermo restando che l'aver dichiarato di avere una propensione alta al rischio (nella specie: in campo assicurativo,
nemmeno finanziario), non vale ad esonerare l'intermediario dal dovere di rendere le informazioni
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 8333 del 04/04/2018: “In tema di intermediazione
mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del
cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la
gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico
dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per
investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo
giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che
l'intermediario è tenuto a fornirgli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella
quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell'inadempimento della banca
ai propri obblighi informativi ritenendo che l'investitore, possedendo una buona
conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere
l'operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto
agli obblighi informativi)”. Conforme Sez. 1, Sentenza n. 7922 del 17/04/2015 ).
Con il quarto motivo di appello la (ora CP_1 Parte_1
), sull'errata esclusione del concorso di colpa, osserva che
[...]
l'eccezione è stata sollevata sul presupposto che l'investitore aveva deciso di riscattare anticipatamente la polizza, malgrado questa fosse - 28 -
stata intermediata sulla base di un orizzonte temporale decennale;
che la motivazione resa sul punto dal Tribunale (la banca doveva provare l'andamento dei fondi che erano collegati alle polizze, in modo da poter soppesare e quantificare l'eventuale responsabilità della investitrice)
non è corretta, in quanto il danneggiante, il quale eccepisca il concorso del fatto colposo del creditore, deve dimostrare unicamente la condotta colposa tenuta dal creditore e concorrente nel presunto danno subito;
che, in concreto, l'unico elemento da valutare ai fini del concorso di colpa è rappresentato dall'elemento temporale del riscatto, ossia dal fatto che esso è stato esercitato a due anni dalla sottoscrizione della
Polizza Skandia e a soli tredici mesi dalla sottoscrizione della Polizza
CP_6
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha escluso la configurabilità del concorso di colpa,
avendo riscontrato la mancanza di notizie circa l'andamento dei fondi nel periodo successivo al riscatto anticipato, da cui poter inferire l'eventuale corresponsabilità dell'investitore.
L'appellante sostiene che, volta che è stata dimostrata la colpa dell'investitore (per aver chiesto il riscatto anticipato, senza attendere la naturale scadenza della polizza), ha con ciò esaurito il proprio onere probatorio.
La Corte osserva che la tesi dell'appellante è permeata da un vizio di fondo, che è quello di ritenere “colposa” la condotta del cliente,
il quale, appena avvedutosi dell'andamento negativo dell'investimento, decida di smobilizzarlo. In realtà tale condotta non - 29 -
ha nulla di anomalo, ma al contrario è espressione di comune prudenza,
nel cercare di contenere almeno le perdite.
La tesi in scrutinio, d'altro canto, non è condivisibile nemmeno in linea di diritto, giacchè la parte che propone l'eccezione deve provare tutti i fatti che la sorreggono
(Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo
del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod.
civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche
nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-
danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando
l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di
non risarcirlo, in tutto o in parte”). In quest'ottica l'intermediario avrebbe dovuto dimostrare che gli investimenti nei fondi cui erano legate le polizze, nel più lungo periodo, avevano avuto un diverso andamento.
In altri termini, l'eccezione deve essere “completa”, giacchè altrimenti
è tamquam non esset.
In ogni caso, resta il fatto che gli investimenti per cui è causa
Contr erano particolarmente rischiosi, che la non ha reso la doverosa informativa e che la non era un cliente professionale, di guisa Per_1
che un concorso di colpa del danneggiato non è neppure astrattamente ipotizzabile (Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016: “Nella prestazione del
servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso
all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi,
ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o
professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun - 30 -
concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi
informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto
di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella
professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da
lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di
assumere direttamente informazioni da altra fonte”. Conforme
Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016).
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 22.333,00= (di cui € 5.706,00= per la fase di studio, € 3.318,00= per la fase introduttiva, € 3.822,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della causa, come indicato in citazione;
i compensi liquidati sono quelli medi, ad eccezione per la terza fase, per cui si è invece optato per il compenso minimo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 31 -
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 22.333,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 632/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 2
luglio 2025
d a
Parte_1
quale cessionaria a seguito di scissione del ramo di azienda di
[...]
successivamente Controparte_1
denominata in persona del Parte_2
procuratore speciale sig.ra Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Benedetta Musco Carbonaro del
Foro di Milano e dall'Avv.to Francesco Mocci del Foro di Nuoro,
giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, in qualità di erede della signora CP_2 Persona_1 - 2 -
ed ora in qualità di erede del signor rappresentato e CP_3
difeso dall'Avv.to Andrea Caracò del Foro di Brescia nonchè
dall'Avv.to Roberto Vassalle e dall'Avv.to Francesca Virgili del Foro
di Mantova, il primo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Mantova n. n.
452/2021, pronunciata il 7 maggio 2021 e notificata il 18 maggio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale della sentenza n. 452/2021 pronunciata dal Tribunale di Mantova, Sez.
II, in composizione monocratica, Giudice Estensore Dott.ssa Francesca
Arrigoni, emessa e depositata in data 7 maggio 2021, e notificata in data 18 maggio 2021, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dai Sig.ri e contro CP_3 CP_2 CP_1
giudizio iscritto al n. R.G. 2469/2017 del Tribunale di Mantova,
[...]
accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito ritrascritte:
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
• Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di già Parte_1 CP_1
per i motivi esposti nella narrativa degli atti e,
[...]
conseguentemente, dichiarare inammissibile, e, pertanto, respingere - 3 -
tutte le domande proposte da controparte nei confronti della CP_4
• Accertare e dichiarare la prescrizione della domanda avversaria di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della per le ragioni esposte in narrativa. CP_4
IN VIA PRINCIPALE
• Respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalle controparti, dichiararle tenute e condannare le medesime alla restituzione dei rendimenti della Polizza Skandia
percepiti dalla Sig.ra pari ad € 14.862,38, ovvero pari alla Per_1
diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi al saldo;
• Accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa della Sig.ra ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nella causazione Per_1
dei pretesi danni, e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore di parte appellata nella misura che sarà
ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo della cliente.
In ogni caso, Con vittoria di compensi unici oltre, IVA e
C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato
Rigettarsi l'appello siccome infondato in fatto e in diritto,
confermandosi integralmente la sentenza di 1° grado. Con il favore di spese e competenze. - 4 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in qualità di eredi di CP_3 CP_2 Per_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Mantova la
[...] [...]
esponendo che la de cuius, tramite tale CP_1 Per_2
(promotore finanziario della UBI Banca Private Investment,
attualmente , aveva acquistato delle polizze unit linked (e, CP_1
segnatamente, una polizza UNIT PIU' emessa dalla società
[...]
versando premi per complessivi € 1.117.564,65=, e una CP_5
polizza UNIT MULTI GESTIONE emessa dalla società
[...]
versando un premio unico di € 463.400,00=); che, CP_6
essendosi detti investimenti rivelati disastrosi, la aveva Per_1
esercitato il diritto di recesso e, una volta ottenuto il rimborso, aveva registrato una perdita complessiva di € 523.088,71=; che sussisteva una responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi di condotta relativi a: 1) indicazione della facoltà di recesso in quanto emessi fuori sede, 2) violazione dell'obbligo di cui all'art. 28/1 del reg
11522/1998, 3) inosservanza dell'obbligo informativo specifico di cui all'art. 28/2 del reg. 11522/1998, 4) inadempimento all'obbligo di cui all'art. 29 del reg. 11522/1998 e 5) violazione dell'obbligo di cui all'art. 27 del reg. 11522/1997; che il danno arrecato era pari alla perdita registrata. Chiedevano, pertanto, previe le opportune declaratorie, il risarcimento del danno.
La si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1
eccependo che il proprio ruolo era stato quello di mero collocatore delle polizze, come tale non legittimato per le domande relative alla - 5 -
responsabilità contrattuale;
che la normativa applicabile alle polizze dedotte in lite non era quella ex adverso invocata;
che l'eccezione di negoziazione fuori sede non era stata accompagnata da alcuna domanda;
che era intervenuta la prescrizione;
che le violazioni contestate non sussistevano;
che non vi era la prova circa il nesso causale;
che la aveva incassato premi per la polizza Per_1
pari a complessivi € 14.862,38= (somma che, in ogni caso, CP_5
andava decurtata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda); e, che sussisteva un concorso di colpa della danneggiata avuto riguardo all'epoca del recesso.
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- 1. In accoglimento delle domande di parte attrice, condanna al pagamento in favore di e CP_1 CP_3
della somma di € 647.516,43 (comprensiva di CP_2
interessi compensativi e di rivalutazione), oltre a interessi legali
(calcolati sul solo capitale rivalutato di € 573.578,78) dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- 2. Condanna lla rifusione delle spese di lite CP_1
in favore di e che liquida in € CP_3 CP_2
1.713,00 per spese e in € 21.387,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Riteneva il primo giudice:
- che le polizze per cui è causa prevedevano quale prestazione principale, a fronte del versamento del premio, il pagamento di un - 6 -
importo determinato non dalla somma versata al momento della stipula
(ed eventualmente medio tempore incrementata con premi aggiuntivi),
bensì dal valore di riferimento consistente nel valore di quote di fondi di investimento;
- che si trattava, quindi, di polizze c.d. unit linked, ovvero di prodotti che prevedono il versamento di premi da parte dell'assicurato,
che vengono investiti nell'acquisto di quote di fondi di investimento,
esterni o interni alla impresa di assicurazione, in cui la componente finanziaria è collegata all'andamento dei fondi di investimento;
- che occorreva distinguere tra polizze unit linked c.d. pure (ove l'impresa è tenuta a corrispondere all'assicurato un capitale o una rendita che può essere anche inferiore al valore attuariale dei premi versati, o anche “zero”) e polizze c.d. miste (ove l'impresa si impegna a garantire la restituzione di una parte del capitale garantito);
- che, nella specie, si trattava di polizze del primo tipo;
- che, a differenza che nel contratto di assicurazione, ove l'assicuratore si obbliga al pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.), nei contratti per cui è causa il valore della prestazione era inciso in maniera minima dall'evento vita umana, essendo sempre e comunque correlato al valore delle quote del fondo di investimento;
- che, tanto nell'ipotesi di vita dell'assicurato, quanto in quella di morte o di riscatto, non vi era alcuna garanzia di conservazione del capitale globalmente investito, sicché il rischio era stato traslato sull'assicurato/investitore; - 7 -
- che alla fattispecie concreta andavano applicate le norme di comportamento previste nel tuf, benchè la prima delle due polizze fosse stata stipulata antecedentemente all'entrata in vigore della novella legislativa di cui L. 28 dicembre 2005 n. 261 (che aveva abrogato l'art. 100/1 lett. F) del tuf) e al D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (che aveva aggiunto la lettera w-bis all'art. 1 del tuf);
- che, in definitiva, nelle polizze dedotte in lite, il profilo assicurativo rappresentava un “mero schermo”, dietro al quale si celava un investimento di carattere speculativo, quale l'acquisto delle quote di fondi, risultando la prestazione dell'assicuratore sostanzialmente sganciata (o, comunque, minimamente incisa) dagli eventi relativi alla vita dell'assicurata, atteso che i rischi attenevano all'andamento del mercato borsistico, e quindi erano stati traslati sull'investitrice;
- che la previsione della facoltà di convertire le somme oggetto di riscatto in una rendita era ininfluente, posto che il valore della stessa non era superiore a quello delle somme riscattabili;
- che la pur non potendo rispondere della eventuale CP_1
invalidità dei contratti, risulta tuttavia legittimata (rectius: dotata di titolarità passiva) rispetto alle domande relative alla violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase di presentazione e di stipula delle due polizze dedotte in lite, operazioni svolte nell'ambito di un contratto - quadro di intermediazione finanziaria;
- che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta,
basata sulla natura extracontrattuale della responsabilità
precontrattuale dedotta in lite, era infondata, versandosi nell'ambito di - 8 -
responsabilità contrattuale;
- che, pertanto, la prescrizione era decennale, e cominciava a decorrere nel momento in cui si era verificato il pregiudizio per cui veniva chiesto il risarcimento;
- che, nella specie, il danno si era verificato nel momento in cui la aveva smobilizzato gli investimenti di cui è causa, Per_1
realizzando delle minusvalenze,
- che, a mente dell'art. 23 tuf, era l'intermediario a dover provare di avere correttamente adempiuto gli obblighi informativi, in caso contrario dovendo ritenersi la sua responsabilità;
- che la negoziazione delle polizze in sede non era stata adeguatamente provata, avuto riguardo alle dichiarazioni rilasciate dal teste e tenuto conto del fatto che le polizze non recavano Per_2
le indicazioni di cui all'art. 30/6 tuf;
- che, inoltre, non era stata raggiunta adeguata ed esaustiva prova del rispetto degli altri obblighi contestati (consegna del documento sui rischi generali degli investimenti;
obbligo di informazione specifica, non essendo sufficiente una dichiarazione dell'investitore di avere ricevuto nota informativa, condizioni, tabella dei fondi e stralci dei prospetti, occorrendo invece che venga assicurata all'investitore una conoscenza effettiva delle caratteristiche del prodotto acquistato;
obbligo di cui all'art. 29, non essendo stata fornita la prova che fosse stata resa alla una indicazione specifica Per_1
circa l'adeguatezza della operazione rispetto alla sua specifica posizione, ed essendo insufficiente allo scopo il dato emergente dal - 9 -
questionario per la valutazione dell'adeguatezza redatto in relazione alla polizza assenza di conflitto di interessi in capo CP_6
all'intermediario, e non alla compagnia di assicurazione);
- che il nesso causale era presunto, salva prova contraria da parte dell'intermediario, che nella specie non era stata fornita, non avendo la convenuta neppure allegato che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse;
-che neppure sussisteva un concorso di colpa dell'investitrice,
non avendo la convenuta neppure allegato quale era stato l'andamento dei fondi (ai quali erano collegate le polizze) in epoca successiva al riscatto stesso, in modo da poter soppesare e quantificare l'eventuale responsabilità dell'investitrice medesima;
- che il pregiudizio era pari a € 299.473,78= quanto alla prima polizza e a € 208.752,55= per la seconda, somme per cui andava pronunciata condanna, con l'aggiunta della rivalutazione e degli interessi, addivenendo così agli importi di € 381.448,03= quanto alla prima polizza e di € 266.068,40 quanto alla seconda polizza, per complessivi € 647.516,43=.
La interponeva appello avverso la suddetta CP_1
decisione per i seguenti motivi:
- 1) Dell'eccezione di prescrizione;
- 2) Della natura delle polizze- della normativa applicabile;
- 3) Sull'insussistenza delle violazioni accertate dal giudice di prime cure: 1) Sull'asserita violazione dell'art. 30, comma 6 del TUF;
- 10 -
2) Sull'asserita violazione degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento
Intermediari;
- 4) Sulla errata esclusione del concorso di colpa.
Resisteva in qualità di erede della signora CP_2 [...]
ed ora in qualità di erede del signor Per_1 CP_3
Nelle more del processo si costituiva la Fideuram –
[...]
quale cessionaria a seguito di Parte_1
scissione (in forza di atto di scissione dell'11 gennaio 2022, rep. 12990,
racc. 6937 a rogito del Notaio dott. del ramo di Persona_3
azienda di Controparte_1
successivamente denominata Parte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con il primo motivo di appello la (ora CP_1 Pt_1
), sull'eccezione di prescrizione, osserva che: a) la responsabilità Pt_1
della banca non può essere qualificata come contrattuale, ma semmai deve essere qualificata come precontrattuale (in tal senso la Circolare
dell'Isvap n. 551/D/2005), e quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale;
b) il dies a quo della prescrizione non può essere individuato nella data di esercizio della facoltà di riscatto anticipato delle polizze, ma semmai deve essere individuato nella data in cui si è
verificato l'inadempimento, e cioè nel momento in cui l'investimento
è stato disposto, in assenza di una condotta corretta da parte dell'intermediario. - 11 -
Il motivo è infondato.
La censura è afferente, da un lato, al termine e, dall'altro lato,
alla decorrenza della prescrizione.
Il Tribunale ha affermato che la prescrizione è decennale,
giacchè si tratta di responsabilità contrattuale, in presenza di violazioni che integrano un inadempimento, e che il dies a quo del termine di prescrizione va individuato nel momento in cui si è verificato il pregiudizio, giacchè è solo da tale momento che è possibile far valere il diritto.
L'appellante assume, invece, che la prescrizione è
quinquennale, giacchè si tratta di responsabilità precontrattuale, volta che il prodotto venga correttamente qualificato come assicurativo, e che il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento in cui è stata sottoscritta la polizza, giacchè è in tale momento che si concretizza il lamentato inadempimento.
La Corte osserva che la tesi dell'appellante muove dall'erroneo presupposto secondo cui le polizze di cui si discute sarebbero dei prodotti assicurativi. Poiché, tuttavia, si tratta di prodotti finanziari (o,
al limite, di prodotti misti), come si vedrà meglio infra, l'intero costrutto viene per ciò solo a cadere. La responsabilità è, quindi,
contrattuale, trattandosi di violazioni dei doveri informativi commesse successivamente alla stipulazione del contratto – quadro
(Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007: “In relazione alla nullità del contratto
per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso
(cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione - 12 -
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione
di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di
determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative,
riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di
responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la
violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle
operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei
servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1
del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze
risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente
con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere
accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove
si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento
compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che,
mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri
di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod.
civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in
essere in base ad esso”), e di conseguenza il termine di prescrizione è
decennale.
Il dies a quo, inoltre, non va individuato nel momento in cui è
stato compiuto l'acquisto, bensì nel momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia la perdita patrimoniale sofferta), rectius nel momento in cui l'investitore ha potuto percepire il danno usando - 13 -
l'ordinaria diligenza (Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024: “In tema
di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio,
da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati
dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti
in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in
esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo
quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la
conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro
dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta,
essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere
rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato
il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data
del default del Gruppo Lehman Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini,
confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi
e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente)”. Conformi
Sez. 1 - , Sentenza n. 32226 del 12/12/2024,Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 24/01/
2023 e Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012).
Nella specie la ha atteso le prime rendicontazioni Per_1
negative, dopo di che ha immediatamente chiesto il riscatto anticipato delle polizze, sicchè appare immune da critica la decisione del primo giudice che ha fatto decorrere la prescrizione dal momento della presentazione dell'istanza di riscatto. In precedenza la non Per_1
avrebbe potuto agire, in quanto non aveva elementi per poter ritenere che l'investimento avrebbe comportato delle perdite.
Con il secondo motivo di appello la (ora – CP_1 Pt_1 - 14 -
), sulla natura delle polizze e sulla normativa applicabile, osserva Pt_1
che:
- a) entrambe le polizze per cui è causa (non solo la ma CP_5
anche l' sono state sottoscritte antecedentemente all'entrata in CP_6
vigore (1 luglio 2007) degli interventi normativi e regolamentari che hanno applicato alle polizze di tipo linked la normativa di trasparenza finanziaria;
i prodotti in questione sono due polizze assicurative a contenuto finanziario, del tipo unit linked, cui era conseguentemente applicabile, ratione temporis, esclusivamente la disciplina in materia assicurativa, e non già la disciplina in materia di intermediazione finanziaria;
la giurisprudenza di legittimità riportata nella sentenza impugnata non ha affermato il principio dell'applicazione retroattiva della novella legislativa;
il Tribunale ha erroneamente proceduto ad un'operazione di riqualificazione dei contratti assicurativi, esaminando seppure superficialmente la struttura delle coperture assicurative delle polizze, senza che sia stata mai proposta una domanda di invalidità che legittimasse un siffatto accertamento, e, quindi, non in contraddittorio con la società emittente (la compagnia di assicurazioni); che, pertanto,
si configurano una violazione del principio tempus regit actum oltre che un vizio di ultrapetizione;
- b) secondo parte della giurisprudenza di merito,
l'assicurazione sulla vita non pone vincoli in ordine al valore della somma di denaro o della rendita che l'assicuratore dovrà erogare, atteso che per le polizze vita non opera il principio indennitario, applicabile alle polizze danni, ma quello previdenziale;
che, pertanto, non rileva - 15 -
l'entità del danno che deriva dalla morte o da altri eventi attinenti alla vita umana, essendo peraltro difficile determinare il valore stesso della vita umana, ma il parametro di riferimento per stabilire la copertura economica prevista a favore del beneficiario è il valore del premio che l'assicurato ha scelto di pagare e l'assunzione di un rischio demografico (calcolato quale differenza tra l'età dell'assicurato e durata media di vita, sulla base delle tabelle di mortalità -
sopravvivenza); che, in particolare, la normativa comunitaria europea,
tempo per tempo recepita in Italia, non ha mai attribuito rilevanza, ai fini della natura assicurativa delle polizze di tipo linked, alla garanzia di restituzione del capitale – premio versato, ma piuttosto alla previsione di una copertura assicurativa legata ad un evento della vita umana (morte) proporzionale alla parte di premio legata alla copertura
(binomio premio – prestazione in caso di sinistro); che sia da parte di che da parte di è stato assunto un rischio demografico CP_6 CP_5
legato all'evento della vita umana, e segnatamente un rischio correlato alla durata della vita del contraente – assicurato (rischio demografico vita) ed un rischio legato al verificarsi dell'evento morte (rischio demografico morte); che la facoltà di convertire il valore di riscatto in una rendita, reversibile agli eredi del contraente - assicurato, è
ontologicamente sottesa a soddisfare finalità di natura previdenziale,
ovvero quella di alleviare le condizioni disagevoli in cui possono trovarsi taluni soggetti, i quali, non disponendo di sufficienti risorse individuali, in seguito ad eventi infausti, vengono a trovarsi in situazioni di bisogno;
che l'affermazione del giudice di prime cure, - 16 -
secondo cui il valore della rendita non sarebbe stato superiore al valore delle somme riscattabile, è censurabile, tenuto conto del fatto che la rendita è rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT, e che le polizze prevedono anche una copertura assicurativa per il caso morte;
che il tasso aggiuntivo del 3% legato all'evento morte dell'assicurato, assunto dalle compagnie, non è irrisorio;
che, al contrario, tale maggiorazione integra senz'altro il rischio demografico delle polizze, confermandone indiscutibilmente la natura assicurativa.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente alla natura delle polizze per cui è causa,
se prodotto assicurativo o prodotto finanziario o prodotto misto.
Il Tribunale, premesso che nella specie si tratta di una polizza
unit linked “pura”, ha affermato si tratta di un prodotto finanziario, e che, di conseguenza, deve applicarsi la disciplina del tuf.
L'appellante contesta tutte le statuizioni della sentenza, a partire da quella che ha ritenuto applicabile la disciplina del tuf alla seconda polizza, stipulata il 20 maggio 2007, per via della novella legislativa (il riferimento è al nuovo art. 1 co. 1 lett. w bis) del tuf, per effetto del quale le regole di condotta previste dal medesimo testo unico sono state estese alle polizze vita appartenenti al ramo III del cap, ossia appunto alle polizze unit linked).
Innanzitutto la Corte osserva che la questione di diritto transitorio non è dirimente, in quanto, anche a voler ritenere che la novella legislativa non sia applicabile alla polizza data l'entrata CP_6
in vigore della nuova normativa al 1 luglio 2007, il giudice, - 17 -
interpretando il contratto, ben può ritenere che si tratti di un prodotto finanziario piuttosto che di un prodotto assicurativo
(Sez. 3, Sentenza n. 6061 del 18/04/2012: “In tema di contratto di assicurazione
sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n.262
e del d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303, nel caso in cui sia stabilito che le somme
corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi
d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o
al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere
all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento
stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se
l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di
leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 cod. civ.,
deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di
legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al
di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa
sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato
è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento
finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato
all'assicurato)”. Conformi Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 e
Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 ). E tale operazione, di
“riqualificazione” del contratto, non è certamente impedita dal fatto che la domanda dell'investitore non sia una domanda di nullità ovvero dal fatto che l'emittente la polizza non sia parte in causa, come in tesi dell'appellante, giacchè detto accertamento esula dal profilo della nullità e ben può essere compiuto anche nel contesto di una - 18 -
controversia promossa per la violazione dei doveri informativi contro il solo intermediario, senza che sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'emittente.
Dunque, nessuna violazione del principio tempus regit actum e nessuna violazione del divieto di ultra petita.
Secondariamente la Corte ritiene di dover aderire al il giudizio espresso dal Tribunale sulla natura delle polizze come prodotto assicurativo ovvero e, al più, come prodotto misto, ma in cui la componente assicurativa è del tutto marginale.
La giurisprudenza di legittimità suole ormai distinguere tra più
tipologie di polizze unit linked (Sez. 1 - , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024:
“In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze
guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale,
prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial
guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione
parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove
la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del
parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa
esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne
consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse
gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va
sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del
contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni
di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi
di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - 19 -
aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata,
escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva
il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un
incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato)”).
Nell'interpretazione del contratto assumono un ruolo fondamentale la garanzia di restituzione del capitale – premio versato
(Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021: “Le polizze vita a contenuto
finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd.
"linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia
la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono
all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato
di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al
mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali
l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il
cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di
investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In
esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a
quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd.
"tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira,
generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi
al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero,
essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla
scadenza del contratto”) e il rischio demografico
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024: “La polizza "unit-linked" può essere
qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale - 20 -
definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico
e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base
all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante
tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio;
conseguentemente, se la
polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa
non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione
dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la
natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza
"unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in
fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva
perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto
trascurabile)”.Conformi Sez. 3 - , Sentenza n. 6319 del 05/03/2019 e
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024, ).
Nella specie si tratta, appunto, di polizze unit linked “pure”,
come ritenuto dal Tribunale, in quanto non vi è alcuna garanzia di restituzione del capitale – premio versato (al termine dell'investimento l'assicurato avrebbe percepito unicamente il valore delle quote dei fondi di investimento collegati alle polizze).
A dir il vero una tale statuizione non è stata nemmeno censurata.
Ed il fatto che si tratti di polizze unit linked “pure” è di per sé
dirimente, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza, in dette polizze il rischio dell'investimento è totalmente a carico dell'assicurato, e pertanto l'assicuratore per definizione non si assume - 21 -
alcun rischio demografico (Sez. 1 , Sentenza n. 17156 del 25/06/2025: “In
tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere, da un lato,
tra polizze guaranteed unit linked - che garantiscono all'assicurato la restituzione
del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima -
e polizze partial guaranteed unit linked - che riconoscono all'assicurato una
garanzia di restituzione parziale dei premi versati - e, dall'altro
lato, polizze unit linked cosiddette pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore
dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel
momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento
totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che solo per le prime
l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità,
il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre
riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto,
a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di
investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di
polizza c.d. pura”).
In ogni caso, nella fattispecie concreta il rischio demografico sarebbe comunque irrisorio, sia in relazione al caso vita che in relazione al caso morte:
- caso vita: al termine del contratto l'assicurato avrebbe avuto la facoltà, in luogo del riscatto di convertire le somme in una rendita;
l'importo della rendita, peraltro, non sarebbe stato superiore a quello del riscatto;
la previsione della mera rivalutazione annuale secondo gli indi ISTAT non dà luogo ad un apprezzabile vantaggio a favore dell'assicurato; - 22 -
- caso morte: la maggiorazione prevista dalla tabella oscilla tra il 3 e l'1 %, avuto riguardo all'età dell'assicurata, rispettivamente, al momento della stipulazione del contratto e al momento della naturale scadenza dello stesso;
anche qui il vantaggio a favore dell'assicurato non è sicuramente apprezzabile.
Con il terzo motivo di appello la (ora CP_1 Parte_1
), sull'insussistenza delle violazioni accertate dal giudice di
[...]
prime cure, osserva che:
- 1) sull'asserita violazione dell'art. 30, comma 6 del TUF, che l'esercizio dello ius poenitendi è disciplinato da altre norme (per la polizza l'art. 111 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174; per la CP_5
polizza , le quali prevedevano un maggior termine per il recesso CP_6
(30 anziché 7 giorni); che le polizze in questione sono state sottoscritte in Mantova, presso gli uffici di BPU SIM (poi denominata UBI SIM e poi UBI Banca Private Investment s.p.a.), come emerge per tabulas;
- 2) sull'asserita violazione degli artt. 27, 28 e 29 del
Regolamento Intermediari, che dette norme non sono applicabili alla fattispecie concreta;
che, quanto alla polizza sono invece CP_5
applicabili il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174 e la circolare Isvap n.
551/D/2005 del 1° marzo 2005; che gli obblighi di informativa precontrattuale, di valutazione di adeguatezza assicurativa e di filtro di adeguatezza assicurativa, previsti dalle suddette disposizioni, sono stati assolti, avendo l'investitore dichiarato di avere ricevuto il Fascicolo
contenente la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, la Tabella
riepilogativa dei Fondi e gli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi - 23 -
esterni; che, prima della sottoscrizione di detta polizza, la ha Per_1
reso informazioni da cui emergeva un profilo di rischio medio, sicchè
la polizza risultava senz'altro adeguata;
che i destinatari della disciplina sul conflitto d'interessi sono unicamente le imprese assicurative, e non gli intermediari – collocatori - assicurativi, ragione per cui, nella documentazione consegnata ed esaminata, ha CP_5
disciplinato e comunicato le ipotesi di conflitto di interesse;
che, quanto alla polizza sono invece applicabili il codice delle assicurazioni CP_6
private, la circolare Isvap n. 551/D/2005 del 1° marzo 2005 e il
Regolamento Isvap del 16 ottobre 2006 n. 5; che anche gli obblighi sanciti dal Regolamento, che ha in parte abrogato la Circolare, sono stati assolti dalla banca;
che, prima di sottoscrivere la polizza, la ha compilato il questionario per la valutazione Per_1
dell'adeguatezza, da cui emergeva un profilo di rischio medio – alto,
sicchè la polizza risultava senz'altro adeguata;
che il giudice di primo grado non ha valutato l'intera deposizione rilasciata dal teste
Per_2
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato plurime violazione dei doveri informativi posti a carico dell'intermediario (artt. 30 co. 6 tuf;
artt. 27,
28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998), e ne ha tratto la conseguenza di una responsabilità del medesimo per le perdite riportate dall'investitore, applicando la regola di cui all'art. 23 tuf.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto la violazione dell'art. 30 co. 6 tuf, in quanto per legge il termine di - 24 -
ripensamento applicabile ad entrambe polizze è di 30 giorni (e, quindi,
è più lungo rispetto a quello di 7 giorni previsto in campo finanziario);
contesta, poi, che si sia trattato di negoziazione fuori sede,
evidenziando che la stipulazione è avvenuta in Mantova, presso la sede della banca, come risulta per tabulas dalla sottoscrizione dei documenti;
aggiunge che la disciplina applicabile alla fattispecie concreta non è quella del tuf e del Regolamento Intermediari, bensì
quella del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 174 (Attuazione della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) ovvero quella del
D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni
Private), i cui obblighi sono stati puntualmente assolti, mediante consegna delle note informative, le avvertenze circa il conflitto di interesse e la profilatura del cliente nell'ottica della valutazione circa l'adeguatezza degli investimenti.
La Corte premette che l'inquadramento delle polizze nell'ambito dei prodotti finanziari implica l'applicazione alla fattispecie concreta della relativa disciplina (tuf e regolamento
CONSOB n. 11522/1998). E', quindi, alla luce di tale disciplina, e non di quella che regola gli intermediari assicurativi, che deve essere vagliata l'osservanza dei doveri informativi.
Così correttamente impostato il problema, osserva che sussiste la violazione dell'art. 30 co. 6 tuf, in quanto la negoziazione in sede è
stata contestata;
il teste non l'ha confermata (“posso dire Tes_1
che la sigra qualche volta andava in banca e qualche volta Per_1
andavo io da lei;
non so quindi dove sia stato firmato il documento”); - 25 -
i documenti contrattuali, benchè rechino come luogo di sottoscrizione
“MANTOVA”, sono insufficienti a reggere l'assunto; nessuna indicazione è contenuta in detti documenti riguardo la facoltà di recesso (per legge “tale facoltà è indicata nei moduli o formulari
consegnati all'investitore”).
Inoltre, osserva che sussiste anche la violazione degli artt. 27,
28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998.
In primo luogo manca il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Risulta con ciò violato l'art. 28 co.
1 lett. b).
In secondo luogo manca la nota informativa (che, per quanto riguarda la polizza , non è stata nemmeno prodotta in giudizio); CP_6
la circostanza della consegna è stata contestata;
il teste non Tes_1
l'ha confermata (la sua deposizione è del tutto generica: “posso solo
dire che faccio questo lavoro da 50 anni e tutte le volte che sottopongo
un prodotto lo dettaglio;
ricordo che in relazione alla specifica
tipologia della polizza di cui è causa io spiegavo sempre che questa
era diversa dalle altre perché collegata al rischio di oscillazione dei
fondi e quindi posso dire con sicurezza di averlo detto anche alla sig.ra
); i documenti contrattuali, benchè rechino apposita Per_1
dichiarazione, sono insufficienti a reggere l'assunto. Risulta con ciò
violato l'art. 28 co. 2.
Più in generale mancano tutte le indicazioni evidenziate dall'appellato (il prospetto informativo relativo ai singoli fondi, da cui poterne evincere la natura, l'emittente, i comparti d'investimento, la - 26 -
performance e il benchmark; l'expense ratio; il rating; i costi;
le commissioni;
la penale di riscatto anticipato, o commissione di rimborso, che si è rivelata notevole), sicchè l'informativa è stata del tutto insufficiente.
In terzo luogo non è stata fornita esaustiva informazione circa il conflitto di interessi, mancando nei documenti contrattuali qualsiasi indicazione circa la natura e l'estensione dell'interesse dell'intermediario nell'operazione. Nel modulo Skandia si legge: “Il
Contraente e l'Assicurato prendono atto che è Controparte_5
autorizzata a compiere le operazioni nelle quali possa avere
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto:
acquisto/vendita o sottoscrizione/rimborso di strumenti finanziari
emessi e/o collocati dalla Società distributrice”; nel modulo CP_6
si legge: “I sottoscritti Contraente ed Assicurato dichiarano di aver
preso conoscenza dell'art. 2 “Conflitto d'Interesse” delle Condizioni
di Assicurazione”. Risulta con ciò violato l'art. 27.
In quarto e ultimo luogo non è stato minimamente assolto l'obbligo di verifica dell'adeguatezza dell'operazione, in relazione al profilo retail della cliente, la quale, nella scheda informativa, aveva dichiarato di possedere un'esperienza media in materia di investimenti in strumenti finanziari e di avere una propensione altrettanto media al rischio. Nella specie l'operazione era sicuramente inadeguata sotto tutti gli aspetti (tipologia, oggetto, frequenza o dimensione), attesa la notevole entità degli investimenti in prodotti speculativi ad alto rischio.
Risulta con ciò violato l'art. 28. - 27 -
Va da sé che l'adeguatezza sotto il profilo “assicurativo”, cui si riferisce l'appellante, è concetto ben diverso dall'adeguatezza sotto il profilo “finanziario”. Per questa ragione le informazioni acquisite nel questionario allegato alla polizza non sono assolutamente CP_6
pertinenti, fermo restando che l'aver dichiarato di avere una propensione alta al rischio (nella specie: in campo assicurativo,
nemmeno finanziario), non vale ad esonerare l'intermediario dal dovere di rendere le informazioni
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 8333 del 04/04/2018: “In tema di intermediazione
mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del
cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la
gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico
dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per
investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo
giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che
l'intermediario è tenuto a fornirgli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella
quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell'inadempimento della banca
ai propri obblighi informativi ritenendo che l'investitore, possedendo una buona
conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere
l'operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto
agli obblighi informativi)”. Conforme Sez. 1, Sentenza n. 7922 del 17/04/2015 ).
Con il quarto motivo di appello la (ora CP_1 Parte_1
), sull'errata esclusione del concorso di colpa, osserva che
[...]
l'eccezione è stata sollevata sul presupposto che l'investitore aveva deciso di riscattare anticipatamente la polizza, malgrado questa fosse - 28 -
stata intermediata sulla base di un orizzonte temporale decennale;
che la motivazione resa sul punto dal Tribunale (la banca doveva provare l'andamento dei fondi che erano collegati alle polizze, in modo da poter soppesare e quantificare l'eventuale responsabilità della investitrice)
non è corretta, in quanto il danneggiante, il quale eccepisca il concorso del fatto colposo del creditore, deve dimostrare unicamente la condotta colposa tenuta dal creditore e concorrente nel presunto danno subito;
che, in concreto, l'unico elemento da valutare ai fini del concorso di colpa è rappresentato dall'elemento temporale del riscatto, ossia dal fatto che esso è stato esercitato a due anni dalla sottoscrizione della
Polizza Skandia e a soli tredici mesi dalla sottoscrizione della Polizza
CP_6
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha escluso la configurabilità del concorso di colpa,
avendo riscontrato la mancanza di notizie circa l'andamento dei fondi nel periodo successivo al riscatto anticipato, da cui poter inferire l'eventuale corresponsabilità dell'investitore.
L'appellante sostiene che, volta che è stata dimostrata la colpa dell'investitore (per aver chiesto il riscatto anticipato, senza attendere la naturale scadenza della polizza), ha con ciò esaurito il proprio onere probatorio.
La Corte osserva che la tesi dell'appellante è permeata da un vizio di fondo, che è quello di ritenere “colposa” la condotta del cliente,
il quale, appena avvedutosi dell'andamento negativo dell'investimento, decida di smobilizzarlo. In realtà tale condotta non - 29 -
ha nulla di anomalo, ma al contrario è espressione di comune prudenza,
nel cercare di contenere almeno le perdite.
La tesi in scrutinio, d'altro canto, non è condivisibile nemmeno in linea di diritto, giacchè la parte che propone l'eccezione deve provare tutti i fatti che la sorreggono
(Sez. 3, Sentenza n. 23148 del 31/10/2014: “In tema di concorso del fatto colposo
del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 cod.
civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., anche
nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-
danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando
l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di
non risarcirlo, in tutto o in parte”). In quest'ottica l'intermediario avrebbe dovuto dimostrare che gli investimenti nei fondi cui erano legate le polizze, nel più lungo periodo, avevano avuto un diverso andamento.
In altri termini, l'eccezione deve essere “completa”, giacchè altrimenti
è tamquam non esset.
In ogni caso, resta il fatto che gli investimenti per cui è causa
Contr erano particolarmente rischiosi, che la non ha reso la doverosa informativa e che la non era un cliente professionale, di guisa Per_1
che un concorso di colpa del danneggiato non è neppure astrattamente ipotizzabile (Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016: “Nella prestazione del
servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso
all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi,
ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o
professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun - 30 -
concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi
informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto
di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella
professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da
lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di
assumere direttamente informazioni da altra fonte”. Conforme
Sez. 1, Sentenza n. 9892 del 13/05/2016).
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 22.333,00= (di cui € 5.706,00= per la fase di studio, € 3.318,00= per la fase introduttiva, € 3.822,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della causa, come indicato in citazione;
i compensi liquidati sono quelli medi, ad eccezione per la terza fase, per cui si è invece optato per il compenso minimo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando: - 31 -
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 22.333,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti