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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1032/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Greco, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Petrella Francesco, con cui elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (NA), alla via Vittorio Emanuele II n. 53, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.02.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249007866491000, notificatagli da , Controparte_3 in data 23.01.2024, con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720060231029534000, afferente all'omesso versamento di contributi I.V.S. operai a tempo determinato -anno 2004- per l'importo complessivo di € 35.561,52. Nello specifico, deduceva l'intervenuto annullamento per prescrizione del credito di cui alla cartella in questione con sentenza n. 651/2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 27.03.2023, oramai passata in giudicato. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l CP_1 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare illegittima in parte qua l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90078664 91 000 notificata dalla
[...] il 19.01.2024 relativamente alla cartella esattoriale recante il n. 097 Controparte_2
2006 0231029534 000 di € 39.561,52”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso CP_1 stante la presenza di un giudicato sulla questione, la tardività dell'opposizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Parimenti costituitasi l' rilevava il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza della domanda. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_4 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_2
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09720249007866491000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul CP_5 punto. 2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (nel caso di specie, estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, in via assorbente, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerge che il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09720060231029534000 sia stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 651/2023 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 27.03.2023 (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza si legge: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'intimazione di pagamento n. 09720229013217366/000 in relazione alla cartella di pagamento n. 09720060231029534000;”. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nella intimazione di pagamento n. 09720249007866491000, esclusivamente in relazione alla cartella esattoriale menzionata in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti in causa, atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_1 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della Riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda merita accoglimento.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, devono porsi a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto perché già annullato con sentenza passata in giudicato il credito di cui alla cartella di pagamento n.09720060231029534000 e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09720249007866491000;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.291,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 24.10.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano