Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 354
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Accoglimento dell'appello

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Applicazione riduzione IMU del 50%

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia assolto l'onere probatorio di dimostrare la conoscenza qualificata da parte del Comune dello stato di inagibilità dell'immobile nell'anno 2017, in assenza di una formale istanza.

  • Inammissibile
    Applicazione cumulo giuridico sanzioni

    La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e all'omessa applicazione del cumulo giuridico è stata ritenuta nuova rispetto al contenuto degli originari ricorsi introduttivi e, pertanto, inammissibile.

  • Rigettato
    Condanna alle spese processuali

    L'appello è stato respinto, conseguentemente la società contribuente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali del grado.

  • Accolto
    Rigetto dell'appello

    L'appello è stato respinto, confermando implicitamente la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 354
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 354
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo