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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1982/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 SPA - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI LEGNANO - Piazza San Magno, 9 20025 Legnano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4255/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPT17-175001962 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TASI OPT17-175001961 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il 02/02/2026
ICHIESTE DELLE PARTIR : Per l'appellante: Chiede che codesta Onorevole Commissione voglia:
- riformare la sentenza n. 4255/2023 del 13.09.2023 – depositata il 30.11.2023 – emessa dalla Sezione 11 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, per i motivi e le ragioni dedotte;
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'integrale infondatezza dell'atto impugnato nella parte in cui fa riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, identificato al Dati_Catastali_1 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Indirizzo_1- dichiarare che, per l'anno 2017, l'imposta IMU, sempre in riferimento all'immobile sito in
, deve essere ridotta del 50%;
- procedere al ricalcolo delle sanzioni per mancata applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997;
- condannare il Comune di Legnano al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio maggiorate di interessi legali da distrarsi in favore del difensore costituito;
Con vittoria di diritti, spese ed onorari e con condanna alla restituzione delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio. Per l'appellato: Il Comune di Legnano chiede di confermare in toto la sentenza de qua, sulla base delle considerazioni svolte nelle controdeduzioni e di imputare le spese processuali del grado all'appellante.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO, IN FATTO, CHE:
- Il Comune di Legnano emetteva nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A. due avvisi di accertamento per il recupero di IMU e TASI relativamente all'anno d'imposta 2017, per un totale di € 51.600,66= comprensivo di sanzioni e interessi;
- più in particolare, il Comune contestava il solo parziale versamento dell'IMU e l'omesso versamento di TASI per il compendio immobiliare, cat. D/1 rendita catastale € 131.200,00=, sito in Legnano, Indirizzo_1, facente parte del più vasto insediamento dell'ex Nominativo_3 dismesso nel 2004 e in seguito rimasto inutilizzato;
- con separati ricorsi del 21.02.2023 la società impugnava gli accertamenti, deducendo l'erronea omessa considerazione da parte del Comune dello stato di inagibilità dell'immobile, tale da consentire l'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta, e l'altrettanto erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 504/1992;
- si costituiva il Comune per ribadire la piena correttezza del proprio operato, in quanto al compendio immobiliare non poteva essere applicata la disciplina di favore prevista per i cespiti inagibili dal momento che la proprietà non aveva presentato alcuna istanza volta al riconoscimento del beneficio (e, infatti, questo era avvenuto solo nel 2019) e non sussistevano elementi per sostenere che l'opificio non fosse più idoneo all'esercizio di attività produttive;
- con sentenza n. 4255/2023 la CGT di primo grado di Milano respingeva il ricorso;
- avverso tale sentenza ha, quindi, proposto tempestivo gravame la società contribuente, riproponendo le doglianze già espresse in primo grado e censurando l'operato della Corte per non avere attentamente vagliato l'effettiva situazione della struttura, atteso che al suo interno ogni attività produttiva era cessata nel 2004 e con il passare degli anni era divenuta sempre più fatiscente e finanche pericolosa per le zone adiacenti e confinanti, essendovi pericolo di crollo sia delle strutture orizzontali sia dei muri perimetrali;
- ha altresì proposto censura l'appellante per la mancata applicazione del cumulo giuridico in tema di sanzioni, domanda della quale controparte ha eccepito l'inammissibilità in quanto nuova rispetto al contenuto dei ricorsi introduttivi;
- si è costituito nel grado il Comune, dell'impugnazione chiedendo l'integrale rigetto in conseguenza della piena correttezza argomentativa sviluppata dagli anteriori Giudici;
- con memoria di replica l'appellante, per contestare che il Comune non poteva dirsi all'oscuro dello stato di irrimediabile degrado del complesso immobiliare – tale da non consentire meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì da richiedere una sostanziale ricostruzione – in quanto la documentazione agli atti dimostrerebbe inequivocabilmente che lo stesso era perfettamente a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile già dal 2014, avendo la proprietà presentato istanza preventiva del 22 ottobre di quell'anno per demolizione e ricostruzione del fabbricato dismesso, seguita dal parere della Commissione Paesaggio che ha riconosciuto la necessità di un "restauro innovativo" anziché di una semplice manutenzione ordinaria;
- poiché ciò costituirebbe prova documentale incontrovertibile della conoscenza comunale dello stato di degrado strutturale dell'immobile, ha la società dedotto violazione del principio di buona fede nei rapporti tributari, consolidato dall'art. 10 legge n. 212/2000 che stabilisce che "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";
- fissata l'odierna pubblica udienza di trattazione del gravame, svoltasi nelle chieste forme del collegamento da remoto, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi e sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe trascritti la Corte si è, all'esito, riservata di decidere. ITENUTO IN DIRITTO ER , , :
- Appare opportuno in via preliminare ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi il medesimo limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata: ne consegue che quelle residue, non affrontate in modo esplicito in corso di motivazione, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato;
- alla luce di quanto appena sottolineato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbiti tutti gli altri profili di censura, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. n. 26242/2014 e Cass. n. 9936/2014); - tanto premesso, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è la Corte dell'avviso che il proposto appello sia infondato;
- giova anzitutto osservare come il primo Collegio nel contesto della motivazione abbia fatto espresso riferimento alla circostanza che il Comune di Legnano ha approvato con deliberazione del 30 ottobre 2012 il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale, prevedendo che lo stato di inagibilità di un immobile deve rispettare criteri formali e sostanziali e che “lo stato di inagibilità o inabitabilità utile ai fini della riduzione dell'imposta deve essere generato da cause sopraggiunte non correlabili con il mero non utilizzo del bene dipendente dalla volontà della proprietà”, precisando altresì che l'amministrazione comunale nell'anno 2017 qui in discussione non aveva accertato l'inagibilità dell'immobile in questione e non era in possesso di alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla società proprietaria (risalente, invero, solo al 4.07.2019), con la conseguenza che in base al regolamento comunale “la riduzione di imposta decorre dalla data di presentazione all'ufficio della dichiarazione sostitutiva ovvero dalla data indicata nella dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge e alla quale il contribuente alleghi idonea documentazione e tale riduzione non può applicarsi retroattivamente rispetto ad una dichiarazione in epoca successiva che attesti il verificarsi di tali condizioni”;
- i richiamati assunti possono intendersi incontrovertibili in fatto anche in questa sede, posto che l'appellante non ne ha contestato né la veridicità né l'aderenza alla fattispecie ma ha censurato la sentenza sotto il diverso profilo dell'omessa e/o incompleta valutazione degli elementi fattuali addotti a prova della “perfetta conoscenza” da parte del Comune della situazione di inagibilità del compendio adibito a opificio industriale, a prescindere da un'istanza di parte che, come si è detto, risulta presentata solo un biennio più tardi;
- la tesi dell'appellante trova conforto, in linea di principio, in quanto statuito nella recente Cass. ord. n. 7048 del 2025 che, in una fattispecie in larga parte similare, ha riconosciuto la fondatezza della denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 8 D.lgs. n. 504 del 1992, 6, quarto comma, e 10, primo comma, L. n. 212 del 2000: la ricorrente non aveva in quel caso (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell'immobile oggetto dell'imposta ma sosteneva che lo stesso (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliunde al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell'immobile negli anni interessati, privo di copertura), pervenendo quindi la Corte alla conclusione secondo la quale, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità attraverso altri atti ad esso formalmente noti e all'enunciazione del principio che "in tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13 , comma 3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011 ), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune" (Sez.
6 - Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 - 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 - depositata il 29/5/2020)”;
- il riferito orientamento, che integra un'evoluzione interpretativa rispetto a quello antecedente (in ultimo, Cass. n. 1016/2023), è stato ancora più di recente ribadito dalla Corte di legittimità (v. Cass. n. 24259/2025) ed è certamente in via di consolidamento, senza tuttavia precludere al giudice di merito alcuni accertamenti che, in linea di fatto, possono valere a delimitare in concreto la portata apparentemente risolutiva dei principi enunciati;
- infatti, poiché deve necessariamente trattarsi (Cass. n. 8280/2025) di “una conoscenza “qualificata”, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa far ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta…”, consegue che l'onere probatorio di tale conoscenza da parte dell'ente impositore sia a esclusivo carico del contribuente che invoca il beneficio e che la prova sul punto debba essere rigorosa, atteso che riguarda il diritto di fruire di una agevolazione e che, ancor di più, in tali casi il contribuente non ha ritenuto di presentare al competente ufficio dell'amministrazione comunale la prevista istanza/dichiarazione e, pertanto, la verifica dell'inagibilità si sottrae a una ragionevole contestualità e non può che essere effettuata e ricostruita ex post;
- facendo applicazione di tali concorrenti principi, nella fattispecie si impone la valutazione della pretesa conoscenza “qualificata” da parte del Comune impositore, già nell'anno 2017, dello stato di inagibilità attraverso le prove addotte e, elettivamente, i documenti prodotti;
- a tal fine si deve rilevare quanto segue:
- la perizia redatta dall'ing. Nominativo_1 nell'ottobre 2014 è improntata all'illustrazione del
“valore storico identitario” del complesso industriale Nominativo_4 di Legnano, edificato tra il 1958 e il 1960, e ricorda la cessazione al suo interno dell'attività produttiva nel 2004 riconoscendo peraltro che
“Sicuramente l'edifico, come già illustrato, prende forma da un progetto di valore, nuovo ed originale per l'epoca di costruzione, costruito con maestria e con l'utilizzo di buoni materiali”, così che l'intera relazione si occupa di sottolineare il pregio originale della struttura, sotto il profilo storico e architettonico, ponendolo nondimeno a confronto con le esigenze industriali del momento e le difficoltà incontrate nel reperimento di nuove realtà imprenditoriali potenzialmente interessate;
- l'elaborato tecnico evidenzia che “l'Nominativo_4 presenta una innovazione nella distribuzione dei luoghi di lavoro, nell'uso dei materiali, nella composizione della forma, rompendo la ripetitività delle facciate degli stabilimenti di antica costruzione. Tuttavia se gli edifici storici, proprio per la forte caratterizzazione morfologica e decorativa, oggi irripetibile, sono in alcuni casi degni di conservazione, non pare altrettanto sostenibile per lo stabilimento di via Jucker, che rappresenta un modo di costruire ancora attuale, organizzato da strutture a telaio spaziale, tamponamenti in calcestruzzo o murature senza fregi”, per poi osservare che “Pur condividendo la qualità architettonica dell'immobile, come segnalata nel P.d.R. si ritiene opportuno operare nella conservazione della memoria del fabbricato e del progettista, seguendo percorsi alternativi al mantenimento dello stabile, che diversamente non trovando collocazione sul mercato cadrebbe inevitabilmente nella obsolescenza per incuria e abbandono”;
- è, pertanto, evidente che nella Perizia del 2014 non solo mancava totalmente un riferimento alla situazione di attuale inagibilità del compendio, corredato di cenni descrittivi di qualche criticità strutturale riscontrata nel corso del sopralluogo, ma veniva persino solo “ipotizzato” il rischio che potesse in futuro verificarsi “obsolescenza per incuria e abbandono”, evidentemente in quel momento non ancora in essere;
- in data 22.10.2014 la proprietà depositava al Protocollo del Comune, unitamente alla perizia di cui dianzi si è riferito, un'istanza nella quale rappresentava che “Alla luce della attuale situazione economica e di mercato immobiliare, e dello stato normativo, che per varie ragioni non apporta interessi al riutilizzo dello stabilimento, si pone il problema della conservazione dell'edificio, dismesso da 10 anni”, con contestuale richiesta di un parere sulla possibile demolizione del fabbricato “al fine di attivare il rilancio della produzione in ambienti moderni, conformi con le esigenze del momento”, il che attesta come – da un lato – mancasse qualsivoglia cenno all'inagibilità e come – dall'altro – ogni progettualità fosse indirizzata al tema della valorizzazione economica e commerciale del bene;
- solo opportuno aggiungere che la perizia c.d. Nominativo_1 è arricchita da numerose immagini fotografiche dello stabilimento dalle quali non emerge affatto una situazione di pesante compromissione degli elementi strutturali ma solo, e al più, uno stato di incuria e abbandono, del tutto giustificato e verosimile in ragione della dichiarata “dismissione” completata nel 2010;
- giova a questo punto sottolineare che (cfr. Cass. n. 5804/2025) “In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria” e che già Cass. 19.11.2019 n. 29966 aveva definito la condizione di inagibilità e inabitabilità di un immobile come “obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche”;
- reputa, quindi, la Corte che dalle complessive emergenze relative al periodo 2014/2016, di interesse per l'anno d'imposta 2017 qui in discussione, scaturisca prova solo della dismissione dell'impianto produttivo e delle difficoltà incontrate, sul piano commerciale, nel proporlo sul mercato per un nuovo utilizzo consono alla sua destinazione (e categoria catastale);
- priva di rilievo dirimente deve, inoltre, stimarsi la successiva perizia dell'Arch. Nominativo_2 risalente al novembre 2020 in esito a sopralluogo del luglio 2019, atteso che la stessa, diretta proprio a dimostrare lo stato di inagibilità e inutilizzabilità il cui accertamento è stato nel 2019 richiesto dalla proprietà, riferisce e documenta una situazione nettamente deteriore rispetto a quella repertata anche per immagini nel precedente elaborato del 2014 ma nulla indica sull'effettiva epoca di insorgenza “sia di dissesti dei muri e dei pilastri in verticale che dissesti sulla struttura orizzontale, gli stessi si presentano gravemente danneggiati, sono infatti presenti fenomeni di: fratture, lesioni, corrosione, carbonatazione, distacco, crollo, efflorescenza, patina biologica, esfoliazione. Come documentato dal report fotografico allegato e che accompagna la presente perizia si hanno fenomeni di fratture e lesioni sia nelle strutture verticali (muratura cls) che orizzontali (solai)”;
- poiché tra le due relazioni peritali si evidenziano significative difformità, in assenza di ulteriori elementi obiettivi è consequenziale dedurre che il deterioramento riscontrato nel luglio 2019 si sia prodotto nel quinquennio precedente, incidendo nella sua produzione la protratta situazione di abbandono della struttura, già dismessa nel corso del 2010;
- ciò considerato in fatto, appare evidente che l'odierna appellante non abbia compiutamente assolto l'onere probatorio che le incombeva ai fini qui in esame, atteso che alla mancanza di un'istanza intesa all'accertamento di inagibilità del compendio immobiliare non ha sopperito attraverso la (necessariamente rigorosa) dimostrazione che il Comune fosse altrimenti venuto a conoscenza “qualificata” di uno stato di compromissione strutturale e funzionale del bene, tale da giustificare il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato solo a distanza di anni invocato;
- il gravame non potrà, pertanto, trovare sul punto positivo apprezzamento;
- per quanto, ora, attiene alla subordinata censura afferente il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'omessa applicazione del cumulo giuridico, l'esame degli atti consente di riscontrare la novità della doglianza rispetto al contenuto di entrambi gli originari ricorsi introduttivi poi riuniti, tanto che sul punto l'anteriore Collegio non si è pronunciato (cfr. sentenza);
- la memoria illustrativa depositata dall'appellante il 15.01.2026 non inficia la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità proposta dal Comune e, anzi, proprio la pluralità delle argomentazioni esposte (per la prima volta in questo grado) attesta l'impossibilità di ritenere tale domanda implicitamente contenuta nelle conclusioni in origine rassegnate;
- alla reiezione dell'appello consegue la condanna della società contribuente alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 4.800,00= oltre accessori, ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi
€ 4.800,00= oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1982/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 SPA - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
COMUNE DI LEGNANO - Piazza San Magno, 9 20025 Legnano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4255/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 11 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IMU OPT17-175001962 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TASI OPT17-175001961 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il 02/02/2026
ICHIESTE DELLE PARTIR : Per l'appellante: Chiede che codesta Onorevole Commissione voglia:
- riformare la sentenza n. 4255/2023 del 13.09.2023 – depositata il 30.11.2023 – emessa dalla Sezione 11 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, per i motivi e le ragioni dedotte;
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'integrale infondatezza dell'atto impugnato nella parte in cui fa riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1, identificato al Dati_Catastali_1 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
Indirizzo_1- dichiarare che, per l'anno 2017, l'imposta IMU, sempre in riferimento all'immobile sito in
, deve essere ridotta del 50%;
- procedere al ricalcolo delle sanzioni per mancata applicazione dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997;
- condannare il Comune di Legnano al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio maggiorate di interessi legali da distrarsi in favore del difensore costituito;
Con vittoria di diritti, spese ed onorari e con condanna alla restituzione delle somme provvisoriamente versate nel corso del giudizio. Per l'appellato: Il Comune di Legnano chiede di confermare in toto la sentenza de qua, sulla base delle considerazioni svolte nelle controdeduzioni e di imputare le spese processuali del grado all'appellante.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO, IN FATTO, CHE:
- Il Comune di Legnano emetteva nei confronti della società Ricorrente_1 S.p.A. due avvisi di accertamento per il recupero di IMU e TASI relativamente all'anno d'imposta 2017, per un totale di € 51.600,66= comprensivo di sanzioni e interessi;
- più in particolare, il Comune contestava il solo parziale versamento dell'IMU e l'omesso versamento di TASI per il compendio immobiliare, cat. D/1 rendita catastale € 131.200,00=, sito in Legnano, Indirizzo_1, facente parte del più vasto insediamento dell'ex Nominativo_3 dismesso nel 2004 e in seguito rimasto inutilizzato;
- con separati ricorsi del 21.02.2023 la società impugnava gli accertamenti, deducendo l'erronea omessa considerazione da parte del Comune dello stato di inagibilità dell'immobile, tale da consentire l'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta, e l'altrettanto erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 504/1992;
- si costituiva il Comune per ribadire la piena correttezza del proprio operato, in quanto al compendio immobiliare non poteva essere applicata la disciplina di favore prevista per i cespiti inagibili dal momento che la proprietà non aveva presentato alcuna istanza volta al riconoscimento del beneficio (e, infatti, questo era avvenuto solo nel 2019) e non sussistevano elementi per sostenere che l'opificio non fosse più idoneo all'esercizio di attività produttive;
- con sentenza n. 4255/2023 la CGT di primo grado di Milano respingeva il ricorso;
- avverso tale sentenza ha, quindi, proposto tempestivo gravame la società contribuente, riproponendo le doglianze già espresse in primo grado e censurando l'operato della Corte per non avere attentamente vagliato l'effettiva situazione della struttura, atteso che al suo interno ogni attività produttiva era cessata nel 2004 e con il passare degli anni era divenuta sempre più fatiscente e finanche pericolosa per le zone adiacenti e confinanti, essendovi pericolo di crollo sia delle strutture orizzontali sia dei muri perimetrali;
- ha altresì proposto censura l'appellante per la mancata applicazione del cumulo giuridico in tema di sanzioni, domanda della quale controparte ha eccepito l'inammissibilità in quanto nuova rispetto al contenuto dei ricorsi introduttivi;
- si è costituito nel grado il Comune, dell'impugnazione chiedendo l'integrale rigetto in conseguenza della piena correttezza argomentativa sviluppata dagli anteriori Giudici;
- con memoria di replica l'appellante, per contestare che il Comune non poteva dirsi all'oscuro dello stato di irrimediabile degrado del complesso immobiliare – tale da non consentire meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì da richiedere una sostanziale ricostruzione – in quanto la documentazione agli atti dimostrerebbe inequivocabilmente che lo stesso era perfettamente a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile già dal 2014, avendo la proprietà presentato istanza preventiva del 22 ottobre di quell'anno per demolizione e ricostruzione del fabbricato dismesso, seguita dal parere della Commissione Paesaggio che ha riconosciuto la necessità di un "restauro innovativo" anziché di una semplice manutenzione ordinaria;
- poiché ciò costituirebbe prova documentale incontrovertibile della conoscenza comunale dello stato di degrado strutturale dell'immobile, ha la società dedotto violazione del principio di buona fede nei rapporti tributari, consolidato dall'art. 10 legge n. 212/2000 che stabilisce che "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede";
- fissata l'odierna pubblica udienza di trattazione del gravame, svoltasi nelle chieste forme del collegamento da remoto, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi e sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe trascritti la Corte si è, all'esito, riservata di decidere. ITENUTO IN DIRITTO ER , , :
- Appare opportuno in via preliminare ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi il medesimo limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata: ne consegue che quelle residue, non affrontate in modo esplicito in corso di motivazione, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato;
- alla luce di quanto appena sottolineato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbiti tutti gli altri profili di censura, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. n. 26242/2014 e Cass. n. 9936/2014); - tanto premesso, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è la Corte dell'avviso che il proposto appello sia infondato;
- giova anzitutto osservare come il primo Collegio nel contesto della motivazione abbia fatto espresso riferimento alla circostanza che il Comune di Legnano ha approvato con deliberazione del 30 ottobre 2012 il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale, prevedendo che lo stato di inagibilità di un immobile deve rispettare criteri formali e sostanziali e che “lo stato di inagibilità o inabitabilità utile ai fini della riduzione dell'imposta deve essere generato da cause sopraggiunte non correlabili con il mero non utilizzo del bene dipendente dalla volontà della proprietà”, precisando altresì che l'amministrazione comunale nell'anno 2017 qui in discussione non aveva accertato l'inagibilità dell'immobile in questione e non era in possesso di alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla società proprietaria (risalente, invero, solo al 4.07.2019), con la conseguenza che in base al regolamento comunale “la riduzione di imposta decorre dalla data di presentazione all'ufficio della dichiarazione sostitutiva ovvero dalla data indicata nella dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge e alla quale il contribuente alleghi idonea documentazione e tale riduzione non può applicarsi retroattivamente rispetto ad una dichiarazione in epoca successiva che attesti il verificarsi di tali condizioni”;
- i richiamati assunti possono intendersi incontrovertibili in fatto anche in questa sede, posto che l'appellante non ne ha contestato né la veridicità né l'aderenza alla fattispecie ma ha censurato la sentenza sotto il diverso profilo dell'omessa e/o incompleta valutazione degli elementi fattuali addotti a prova della “perfetta conoscenza” da parte del Comune della situazione di inagibilità del compendio adibito a opificio industriale, a prescindere da un'istanza di parte che, come si è detto, risulta presentata solo un biennio più tardi;
- la tesi dell'appellante trova conforto, in linea di principio, in quanto statuito nella recente Cass. ord. n. 7048 del 2025 che, in una fattispecie in larga parte similare, ha riconosciuto la fondatezza della denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 8 D.lgs. n. 504 del 1992, 6, quarto comma, e 10, primo comma, L. n. 212 del 2000: la ricorrente non aveva in quel caso (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell'immobile oggetto dell'imposta ma sosteneva che lo stesso (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliunde al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell'immobile negli anni interessati, privo di copertura), pervenendo quindi la Corte alla conclusione secondo la quale, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità attraverso altri atti ad esso formalmente noti e all'enunciazione del principio che "in tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13 , comma 3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011 ), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune" (Sez.
6 - Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 - 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 - depositata il 29/5/2020)”;
- il riferito orientamento, che integra un'evoluzione interpretativa rispetto a quello antecedente (in ultimo, Cass. n. 1016/2023), è stato ancora più di recente ribadito dalla Corte di legittimità (v. Cass. n. 24259/2025) ed è certamente in via di consolidamento, senza tuttavia precludere al giudice di merito alcuni accertamenti che, in linea di fatto, possono valere a delimitare in concreto la portata apparentemente risolutiva dei principi enunciati;
- infatti, poiché deve necessariamente trattarsi (Cass. n. 8280/2025) di “una conoscenza “qualificata”, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, che possa far ritenere acquisito un grado di percezione e di cognizione della situazione in termini comparabili ad un accertamento, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta…”, consegue che l'onere probatorio di tale conoscenza da parte dell'ente impositore sia a esclusivo carico del contribuente che invoca il beneficio e che la prova sul punto debba essere rigorosa, atteso che riguarda il diritto di fruire di una agevolazione e che, ancor di più, in tali casi il contribuente non ha ritenuto di presentare al competente ufficio dell'amministrazione comunale la prevista istanza/dichiarazione e, pertanto, la verifica dell'inagibilità si sottrae a una ragionevole contestualità e non può che essere effettuata e ricostruita ex post;
- facendo applicazione di tali concorrenti principi, nella fattispecie si impone la valutazione della pretesa conoscenza “qualificata” da parte del Comune impositore, già nell'anno 2017, dello stato di inagibilità attraverso le prove addotte e, elettivamente, i documenti prodotti;
- a tal fine si deve rilevare quanto segue:
- la perizia redatta dall'ing. Nominativo_1 nell'ottobre 2014 è improntata all'illustrazione del
“valore storico identitario” del complesso industriale Nominativo_4 di Legnano, edificato tra il 1958 e il 1960, e ricorda la cessazione al suo interno dell'attività produttiva nel 2004 riconoscendo peraltro che
“Sicuramente l'edifico, come già illustrato, prende forma da un progetto di valore, nuovo ed originale per l'epoca di costruzione, costruito con maestria e con l'utilizzo di buoni materiali”, così che l'intera relazione si occupa di sottolineare il pregio originale della struttura, sotto il profilo storico e architettonico, ponendolo nondimeno a confronto con le esigenze industriali del momento e le difficoltà incontrate nel reperimento di nuove realtà imprenditoriali potenzialmente interessate;
- l'elaborato tecnico evidenzia che “l'Nominativo_4 presenta una innovazione nella distribuzione dei luoghi di lavoro, nell'uso dei materiali, nella composizione della forma, rompendo la ripetitività delle facciate degli stabilimenti di antica costruzione. Tuttavia se gli edifici storici, proprio per la forte caratterizzazione morfologica e decorativa, oggi irripetibile, sono in alcuni casi degni di conservazione, non pare altrettanto sostenibile per lo stabilimento di via Jucker, che rappresenta un modo di costruire ancora attuale, organizzato da strutture a telaio spaziale, tamponamenti in calcestruzzo o murature senza fregi”, per poi osservare che “Pur condividendo la qualità architettonica dell'immobile, come segnalata nel P.d.R. si ritiene opportuno operare nella conservazione della memoria del fabbricato e del progettista, seguendo percorsi alternativi al mantenimento dello stabile, che diversamente non trovando collocazione sul mercato cadrebbe inevitabilmente nella obsolescenza per incuria e abbandono”;
- è, pertanto, evidente che nella Perizia del 2014 non solo mancava totalmente un riferimento alla situazione di attuale inagibilità del compendio, corredato di cenni descrittivi di qualche criticità strutturale riscontrata nel corso del sopralluogo, ma veniva persino solo “ipotizzato” il rischio che potesse in futuro verificarsi “obsolescenza per incuria e abbandono”, evidentemente in quel momento non ancora in essere;
- in data 22.10.2014 la proprietà depositava al Protocollo del Comune, unitamente alla perizia di cui dianzi si è riferito, un'istanza nella quale rappresentava che “Alla luce della attuale situazione economica e di mercato immobiliare, e dello stato normativo, che per varie ragioni non apporta interessi al riutilizzo dello stabilimento, si pone il problema della conservazione dell'edificio, dismesso da 10 anni”, con contestuale richiesta di un parere sulla possibile demolizione del fabbricato “al fine di attivare il rilancio della produzione in ambienti moderni, conformi con le esigenze del momento”, il che attesta come – da un lato – mancasse qualsivoglia cenno all'inagibilità e come – dall'altro – ogni progettualità fosse indirizzata al tema della valorizzazione economica e commerciale del bene;
- solo opportuno aggiungere che la perizia c.d. Nominativo_1 è arricchita da numerose immagini fotografiche dello stabilimento dalle quali non emerge affatto una situazione di pesante compromissione degli elementi strutturali ma solo, e al più, uno stato di incuria e abbandono, del tutto giustificato e verosimile in ragione della dichiarata “dismissione” completata nel 2010;
- giova a questo punto sottolineare che (cfr. Cass. n. 5804/2025) “In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria” e che già Cass. 19.11.2019 n. 29966 aveva definito la condizione di inagibilità e inabitabilità di un immobile come “obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche”;
- reputa, quindi, la Corte che dalle complessive emergenze relative al periodo 2014/2016, di interesse per l'anno d'imposta 2017 qui in discussione, scaturisca prova solo della dismissione dell'impianto produttivo e delle difficoltà incontrate, sul piano commerciale, nel proporlo sul mercato per un nuovo utilizzo consono alla sua destinazione (e categoria catastale);
- priva di rilievo dirimente deve, inoltre, stimarsi la successiva perizia dell'Arch. Nominativo_2 risalente al novembre 2020 in esito a sopralluogo del luglio 2019, atteso che la stessa, diretta proprio a dimostrare lo stato di inagibilità e inutilizzabilità il cui accertamento è stato nel 2019 richiesto dalla proprietà, riferisce e documenta una situazione nettamente deteriore rispetto a quella repertata anche per immagini nel precedente elaborato del 2014 ma nulla indica sull'effettiva epoca di insorgenza “sia di dissesti dei muri e dei pilastri in verticale che dissesti sulla struttura orizzontale, gli stessi si presentano gravemente danneggiati, sono infatti presenti fenomeni di: fratture, lesioni, corrosione, carbonatazione, distacco, crollo, efflorescenza, patina biologica, esfoliazione. Come documentato dal report fotografico allegato e che accompagna la presente perizia si hanno fenomeni di fratture e lesioni sia nelle strutture verticali (muratura cls) che orizzontali (solai)”;
- poiché tra le due relazioni peritali si evidenziano significative difformità, in assenza di ulteriori elementi obiettivi è consequenziale dedurre che il deterioramento riscontrato nel luglio 2019 si sia prodotto nel quinquennio precedente, incidendo nella sua produzione la protratta situazione di abbandono della struttura, già dismessa nel corso del 2010;
- ciò considerato in fatto, appare evidente che l'odierna appellante non abbia compiutamente assolto l'onere probatorio che le incombeva ai fini qui in esame, atteso che alla mancanza di un'istanza intesa all'accertamento di inagibilità del compendio immobiliare non ha sopperito attraverso la (necessariamente rigorosa) dimostrazione che il Comune fosse altrimenti venuto a conoscenza “qualificata” di uno stato di compromissione strutturale e funzionale del bene, tale da giustificare il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato solo a distanza di anni invocato;
- il gravame non potrà, pertanto, trovare sul punto positivo apprezzamento;
- per quanto, ora, attiene alla subordinata censura afferente il trattamento sanzionatorio e, in particolare, l'omessa applicazione del cumulo giuridico, l'esame degli atti consente di riscontrare la novità della doglianza rispetto al contenuto di entrambi gli originari ricorsi introduttivi poi riuniti, tanto che sul punto l'anteriore Collegio non si è pronunciato (cfr. sentenza);
- la memoria illustrativa depositata dall'appellante il 15.01.2026 non inficia la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità proposta dal Comune e, anzi, proprio la pluralità delle argomentazioni esposte (per la prima volta in questo grado) attesta l'impossibilità di ritenere tale domanda implicitamente contenuta nelle conclusioni in origine rassegnate;
- alla reiezione dell'appello consegue la condanna della società contribuente alla rifusione delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 4.800,00= oltre accessori, ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi
€ 4.800,00= oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti