Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2024, proposto da
Ei WE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in GN, piazza Maggiore,6;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-MA - Arpae, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento PG 412940/2024 in data 19 giugno 2024 del Comune di GN, recante comunicazione di archiviazione dell’istanza P.G. n. 161098/2017 per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di nuovo impianto di emittenza radio televisiva sito in Via di Monte Albano, località San LU;
- del provvedimento del Comune di GN P.G. n. 196899/2024 del 26 marzo 2024, recante indizione della conferenza di servizi decisoria con riferimento all’istanza P.G. n. 161098/2017 per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di nuovo impianto di emittenza radio televisiva sito in Via di Monte Albano, località San LU;
- del provvedimento PG 250159/2024 in data 11 aprile 2024 del Comune di GN, recante richiesta di integrazioni documentali e contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento in conferenza di servizi con riferimento all’istanza P.G. n. 161098/2017 per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di nuovo impianto di emittenza radio televisiva sito in Via di Monte Albano, località San LU;
- richiesta integrazioni del Settore Salute e Tutela Ambientale di cui alla nota P.G. n. 242868 / 2024 del 9 aprile 2024;
- richiesta documentazione integrativa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di GN e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di cui alla nota prot. n. 10828-P dell’8 aprile 2024;
- richiesta di integrazione documentale dell’U.I. Tutela dei beni storici e del paesaggio di cui alla nota P.G. n. 208896/2024 dell’8 aprile 2024;
- richiesta di integrazione documentale del Settore Servizi per l’Edilizia Privata di cui alla nota pervenuta P.G. n. 244073/2024 del 9 aprile 2024
- richiesta integrazione documentale dell’Arpae di cui alla nota prot. n. 65689 del 9 aprile 2024 ;
- richiesta integrazione documentale dell’U.I. Suolo e Sistema delle Acque di cui, comunicazione P.G. n. 230886 / 2024 del 5 aprile 2024;
- richiesta integrazioni per attivazione procedimento screening Vinca dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale reg. n. 0001370/2024 del 12 aprile 2024;
- richiesta integrazione documentale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Territoriale Emilia-MA, prot. ENAC-AER-28/06/2024-0095549-P;
- nota del Comune di GN in data 6 dicembre 2022 a mezzo della quale si richiedeva un aggiornamento della documentazione allegata all’istanza presentata da EI WE il 27 aprile ;
- comunicazione ricevuta a mezzo pec dal Comune di GN in data 10 novembre 2023 ;
- di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di GN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierna ricorrente EI WE s.p.a. di essere attiva nel settore delle reti e infrastrutture TLC, e di aver inoltrato, in data 27/4/2017, istanza per ottenere il titolo abilitativo a realizzare un’infrastruttura di comunicazione elettronica radio-televisiva in via Monte Albano, località San LU (Fg. 253, mappali 169 e 170) ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 (ora 44) d.lgs. 259/2003.
Sottolinea che l’impianto era destinato a sostituire – senza soluzione di continuità per il servizio – una postazione preesistente ubicata al Fg. 253 mapp. 356, di natura provvisoria, censita nel PLERT (Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva) come sito da risanare, confermare e riqualificare
Gli apparati digitali avrebbero dovuto essere trasferiti dalla vecchia alla nuova struttura.
Avverte che la relazione tecnica evidenziava la connessione tra le due operazioni di rimozione e installazione ex novo su un sito adiacente, a garanzia della continuità del servizio e per soddisfare necessità di riorganizzazione e riordino delle postazioni radiotelevisive in loco.
L’istanza veniva rigettata dal Comune di GN con provvedimento del 27/7/2017 in quanto l'intervento, in relazione ai vigenti strumenti urbanistici, sarebbe realizzabile solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico specifico (Piano operativo comunale) come da conformi pareri dei Settori Piani e Progetti Urbanistici e Servizi per l’Edilizia (quest’ultimo evidenziava puntualmente il contrasto con l’art. 52 punto 2.2 del RUE vigente).
Con sentenza n. 825/2022, passata in giudicato, l’adito Tribunale Amministrativo in accoglimento del ricorso di EI WE ha annullato il suindicato diniego ritenendo fondate le dedotte doglianze di violazione degli artt. 86, 87 e 90 d. lgs. 259/2003 e delle NTA del PLERT con salvezza di ogni altra valutazione da parte dell’Amministrazione di eventuali carenze documentali.
Su istanza di EI WE pervenuta il 16 novembre 2022 il Comune di GN ha indi riattivato il procedimento, da prima richiedendo il 6 dicembre 2022 l’aggiornamento della documentazione e poi indicendo in data 26 marzo 2024 Conferenza di Servizi decisoria.
Con provvedimento PG 412940/2024 assunto in data 19 giugno 2024 il Comune di GN ha disposto l’archiviazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto in questione motivato dalla carenza della prescritta documentazione ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria preordinata ad accertare la compatibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico, ambientale e della tutela della salute pubblica.
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, unitamente all’atto di indizione della Conferenza di Servizi e a tutte le richieste di integrazione documentale, deducendo unico articolato motivo così riassumibile:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 14-bis e 21-nonies l. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza di motivazione: l’atto gravato sarebbe stato emanato nonostante il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza ai sensi art. 44 co. 10 d.lgs. 259/2003 dal momento che la richiesta di integrazione documentale avrebbe dovuto intervenire nel termine perentorio di 15 giorni di cui all’art. 44 co. 6 d.lgs. 259/2003; nello speciale procedimento delineato dal d.lgs. 259/2003 retto da specifiche esigenze di semplificazione l’assenso tacito si formerebbe anche ove l’istanza sia da ritenersi non conforme alla legge, potendo il silenzio assenso perfezionarsi appunto anche ove illegittimo, fermo restando l’esercizio del potere di autotutela con funzione di riesame.
Si è costituito in giudizio il Comune di GN eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti poiché in sintesi: - la riattivazione del procedimento in seguito alla sentenza n. 825/2022 avrebbe evidenziato gravi lacune documentali ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria preordinata ad accertare la compatibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico, ambientale e della tutela della salute pubblica, consistendo il progetto della ricorrente nella installazione di antenna di ben 70 mt. di altezza in zona sottoposta a plurimi vincoli; - l’istituto del silenzio assenso presuppone per il suo perfezionamento la completezza della documentazione richiesta dalla vigente normativa non potendo altrimenti l’Amministrazione compiere le verifiche di propria competenza; - sarebbe evidente il pericolo di alterazione dello skyline collinare.
In data 9 maggio 2024 la ricorrente trasmetteva al Comune autocertificazione di avvenuta formazione del titolo abilitativo tacito ai sensi dell’art. 44 co. 10 d.lgs. 259/2003.
Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2024 con ordinanza n. 327/2024 la domanda cautelare è stata respinta “atteso che l’istanza presentata dall’odierna ricorrente appare priva della documentazione prescritta dalla vigente normativa ai fini del corretto svolgimento dell’istruttoria preordinata ad accertare la compatibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico, ambientale e della tutela della salute pubblica, si da escludersi “prima facie” il perfezionamento del silenzio assenso di cui all’ art. 44 (ex art. 87) del d.lgs. 259/2003; Considerata, inoltre, la prevalenza nel bilanciamento degli interessi delle esigenze di tutela della salute e del paesaggio sotto il profilo del pericolo di alterazione dello skyline collinare”.
Con ordinanza n. 4808/2024 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare “ritenuto che, ad una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, anche alla luce della circostanza che la vicenda amministrativa che occupa pende dall’anno 2017, le ragioni dell’odierna parte appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito in primo grado, sede della quale dovrà essere più approfonditamente valutato dal T.A.R., ai fini della verifica dell’intervenuta formazione del titolo tacito, quanto qui dedotto a mezzo dell’atto di gravame e, segnatamente, che all’istanza di riattivazione del procedimento del 16 novembre 2022 sembra essere stata allegata la documentazione minima richiesta da legge (ancorché risalente all’anno 2017) e che, soprattutto, al netto delle richieste di integrazione documentale, l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della l. n. 241 del 1990 ha avuto luogo in data 26 marzo 2024 e che l’adozione del provvedimento finale di archiviazione è avventa solo il 19 giugno 2024 (e, quindi, apparentemente oltre il termine del comma 10 dell’art. 44 del d.lgs.n. 259 del 2003)”.
In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione.
Con memoria la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso sostanzialmente ribadendo le argomentazioni già veicolate con il ricorso introduttivo, evidenziando come l’unica documentazione rilevante nel procedimento di autorizzazione semplificata sarebbe quella tassativamente indicata nell’All. 12 bis del d.lgs. 259/2003.
La difesa comunale, di contro, ha evidenziato in sintesi le modifiche fattuali intervenute dal 2017, data di presentazione dell’istanza, ad oggi, tra cui il riconoscimento del Santuario di San LU quale patrimonio mondiale dell’Unesco. La ricorrente ad avviso della difesa comunale, stante il tempo trascorso, avrebbe dovuto presentare una nuova istanza. La documentazione allegata all’istanza del 2017 sarebbe tra l’altro carente della dichiarazione relativa alla titolarità dell’area interessata dal progetto oltre che della non interferenza con il traffico aereo.
Con memoria di replica poi la difesa civica ha evidenziato di aver in data 6 dicembre 2022 invitato la ricorrente ad aggiornare la documentazione risalente al lontano 2017.
A sua volta parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni difensive dell’Amministrazione evidenziando l’irrilevanza di tutta la documentazione ritenuta mancante al fine della formazione del silenzio assenso di cui all’art. 44 co. 10 d.lgs. 259/2003 avendo trasmesso comunque sia la richiesta di autorizzazione paesaggistica che la relazione paesaggistica.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 19 giugno 2024 con cui il Comune di GN ha disposto l’archiviazione dell’istanza della ricorrente tesa alla riattivazione del procedimento di autorizzazione unica al fine di realizzare un’infrastruttura di comunicazione elettronica radio-televisiva in via Monte Albano, località San LU (Fg. 253, mappali 169 e 170).
Come visto il procedimento autorizzatorio è stato riattivato in seguito alla sentenza n. 825/2022 dell’adito Tribunale Amministrativo, passata in giudicato, di annullamento del diniego del 27 luglio 2017 motivato dall’assenza del POC con la precisazione per cui “le carenze documentali e gli ulteriori step (valutazione di compatibilità paesaggistica, non interferenza con il traffico aereo) potranno costituire oggetto di valutazione durante la prosecuzione dell’iter amministrativo”.
L’area in cui si propone la realizzazione dell’impianto, come è pacifico, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004 ed è contermine ad area oggetto di tutela paesaggistica ed architettonica quale la Chiesa della Madonna di San LU ed il relativo portico incluso (nel 2021) nel patrimonio mondiale UNESCO quale elemento identificativo della città di GN.
Lamenta parte ricorrente l’illegittimità dell’atto di archiviazione gravato, emanato a suo dire dopo la formazione del silenzio assenso sull’istanza ai sensi del comma 10 dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, titolo tacito che si formerebbe a prescindere anche dall’eventuale completezza della documentazione; inoltre tutta la documentazione ritenuta carente dall’Amministrazione sarebbe nello speciale procedimento per la realizzazione delle infrastrutture per la telecomunicazione del tutto superflua e/o comunque presente.
2.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.- Giova evidenziare anzitutto che con sentenza definitiva n. 825/2022 questo Tribunale Amministrativo ha annullato il diniego comunale del luglio 2017 evidenziando in necessaria sintesi che la mancata disciplina regolamentare/pianificatoria dell’istallazione di apparati per l’emittenza radio televisiva (equiparati dal d.lgs. 259/2003 ad opere di urbanizzazione primaria) non può già in astratto supportare un diniego di autorizzazione nonché la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.
4.- In punto di fatto va osservato che con l’istanza presentata il 16 novembre 2022 EI WE ha chiesto al Comune la riattivazione del procedimento di autorizzazione unica allegando la sola sentenza n. 825/2022 nel presupposto della completezza della documentazione.
In data 6 dicembre 2022 il Comune ha invitato l’istante ad aggiornare la documentazione risalente al 2017.
In data 26 marzo 2024 il Comune ha indetto Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ai sensi dell’art. 14 bis L.241/90 ed in data 5 ed 8 aprile 2024 Comune e Soprintendenza rispettivamente hanno chiesto integrazioni documentali inerenti la compatibilità paesaggistica; invero anche altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza hanno chiesto documentazione, tra cui l’Arpae quanto al parere di compatibilità con i limiti di esposizione.
5.- Tanto premesso con l’istanza del 16 novembre 2022 la ricorrente ha chiesto la “riattivazione” del procedimento mentre il Comune di GN con la nota del 6 dicembre 2022 ha invitato l’istante ad “aggiornare” la documentazione risalente al 2017 essendosi nel frattempo modificata anche la modulistica.
Tale richiesta di aggiornamento va letta, secondo il Collegio, come esigenza di rinnovo del procedimento stante il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza e le sopravvenienze poi rappresentate nella Conferenza di Servizi indetta il successivo 26 marzo 2024.
Come noto la "riattivazione" e il "rinnovo" in un procedimento amministrativo sono concetti distinti, ma entrambi riguardano la prosecuzione di un procedimento che è stato sospeso o interrotto: la riattivazione riguarda la prosecuzione di un procedimento già avviato, mentre la rinnovazione è caratterizzata dalla necessaria ripetizione di tutte le fasi procedimentali e dalla completa rivalutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti, attuata mediante un'adeguata ponderazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti (Consiglio di Stato, sez V 18 settembre 2008, n. 4498)
6.- A prescindere da tale rilievo, va evidenziato che come peraltro già rilevato nella citata sentenza 825/2022, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall' art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019; 22 gennaio 2021, n. 666; 21 gennaio 2020, n. 506)”; “occorre tener presente al riguardo che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico” (Consiglio di Stato, sez. VI –28 giugno 2021 n. 4887).
Il comma 6 dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 stabilisce che “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”
A sua volta il successivo comma 10 stabilisce che” Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
7.- Non ignora il Collegio che secondo orientamento avallato dalla difesa di parte ricorrente il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 si perfezionerebbe al solo decorso del termine per provvedere, dunque prescindendo dalla completezza della documentazione richiesta dalla normativa vigente, potendosi il titolo abilitativo tacito perfezionarsi anche con riguardo a domanda non conforme a legge (Consiglio di Stato sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).
Secondo altra giurisprudenza -che il Collegio condivide - la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio - assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza l'intervenuta risposta dell'Amministrazione, ma anche la contestuale presenza degli elementi costitutivi della fattispecie (nella specie rinvenibili nella disposizione normativa di cui all'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2009, da intendersi prevalente, in forza del principio di gerarchia delle fonti, rispetto ad ogni difforme previsione regolamentare in precedenza adottata dal Comune resistente), con la conseguenza che, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso decorre dal momento in cui tali carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 novembre 2023, n.17301; cfr. T.A.R. Campania, Napoli., sez. II, 18 ottobre 2019, n. 4983; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 17 novembre 2021, n. 11834).
Tale ultimo orientamento appare peraltro in linea con il consolidato orientamento pretorio secondo cui la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 20 L.241/90 presuppone oltre la veridicità della domanda e della documentazione allegata anche la sua completezza ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 22 maggio 2024, n. 4552; Id. sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2022 n. 1115).
Nell’istanza di autorizzazione unica presentata nel 2017 EI WE aveva allegato, tra l’altro, la relazione tecnica comprensiva di istanza di nulla osta edilizio e l’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
Nell’istanza di riattivazione del procedimento presentata nel 2022, EI WE ha allegato unicamente copia della sentenza 825/2022 nel presupposto della completezza della documentazione allegata all’istanza presentata nel 2017.
8.- Se è indubbio che la stessa richiesta di integrazione effettuata dal Comune il 6 dicembre 2022 è risultata tardiva rispetto al termine codificato dall’art. 44 co. 6 d.lgs. 259/2023 decorrente dall’istanza di riattivazione pervenuta il 16 novembre 2022, è altrettanto vero - ad avviso del Collegio - come la documentazione in possesso dell’Amministrazione non fosse completa ed idonea ad accertare la compatibilità del progetto sotto il profilo paesaggistico, ambientale e della tutela della salute pubblica.
La Conferenza di Servizi decisoria pur tardivamente convocata il 26 marzo 2024 ha infatti evidenziato diverse carenze documentali ostative alla formazione dell’invocato titolo tacito.
Segnatamente la locale Soprintendenza ha richiesto documentazione integrativa in relazione agli aspetti di carattere paesaggistico in considerazione della rilevanza del bene paesaggistico tutelato e del vicino contesto di non comune bellezza caratterizzato dalla presenza della Chiesa della Madonna di San LU e del relativo portico, mentre il Comune di GN titolare della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ha parimenti evidenziato la necessità di implementazione della relazione paesaggistica in considerazione dell’obiettivo impatto dell’opera e delle interferenze con la Basilica di San LU inserito nel patrimonio mondiale dell’ Unesco.
Inoltre NA ha chiesto disporsi a carico del proponente la procedura di verifica preliminare in ordine al rischio di interferenze del traffico aereo ai sensi degli artt. 709 e seg del Codice della Navigazione per la presenza dell’aeroporto di GN.
Infine El WE, come rilevato dalla difesa comunale, non ha nemmeno provveduto ad allegare la dichiarazione inerente la disponibilità dell’area in cui verrà installata l’opera, quale elemento sostanziale per la formazione del silenzio assenso in ambito edilizio ( ex plurimis T.A.R. Toscana sez. III, 16 maggio 2012, n. 961) atteso che, trattandosi di procedimento unico, anche tali valutazioni convergono e vanno effettuate nel procedimento di autorizzazione unica di cui al d.lgs 259/2003 ( ex multis Consiglio di Stato., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034).
Tali carenze in parte originarie in parte susseguenti ad una legittima rinnovata valutazione delle circostanze rilevanti e degli interessi coinvolti, non sono in realtà mai state sanate da parte ricorrente, non avendo il giudicato intervenuto tra le parti accertato la spettanza dell’autorizzazione unica in questione.
9.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa sia la complessità delle questioni esaminate che il ritardo dell’Amministrazione nell’indizione della Conferenza di Servizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – MA GN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in GN nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO