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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 582/2024 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025 tra:
tra:
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via della Stazione n. 5, Pt_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-ricorrente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Terni via della Caserna 8, presso lo studio dell' avvocato Andrea Cavicchioli, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024 e ritualmente notificato, l' in persona del legale rappresentante pro tempore ha Pt_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. Deduceva di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, con la quale era stata valutata invalida civile nella misura del Controparte_1
75% dalla data della domanda amministrativa;
ha, quindi, convenuto in giudizio, avanti al tribunale di Terni, chiedendo Controparte_1 accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti sanitari e non sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. A fondamento del proprio ricorso ha dedotto l'erroneità dell'esito della CTU in merito al requisito sanitario, ritenendo la relazione peritale fortemente viziata da incongruenze logiche e metodologiche, e reputando che da una corretta applicazione dei criteri medico-legali non potesse che discendere una valutazione dello stato di invalidità superiore al 70%. Deduceva che il ctu avrebbe effettuato la propria valutazione non tenendo in considerazione che la ricorrente non aveva prodotto documentazione e che si trovava in compenso clinico documentato dal recente rinnovo della patente di guida che ella aveva ottenuto, senza alcuna limitazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e conferito nuovo incarico peritale, anche in considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente, all'odierna udienza sul deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 cpc.
Il ricorso fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
E' utile premettere, in diritto, che gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass. n. 6085 del 2014). Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez. Lav. Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU con le relative conclusioni, specificando dettagliatamente, proprio sotto il profilo medico legale, i punti critici dell'elaborato peritale, nonché la diversa valutazione che avrebbero dovuto ricevere, ad avviso dell'Istituto, le patologie di cui è affetta.
Quanto al requisito sanitario, il CTU nominato nel presente giudizio dottor a seguito dell'esame della documentazione in atti Persona_1
e all'esito di esame obiettivo, ha accertato che “I dati anamnestici, clinici e documentali assunti nel corso della presente indagine attestano che la Sig.ra presenta attualmente un Controparte_1 quadro psicopatologico complesso ed invalidante, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di seguito illustrata: “Disturbo Bipolare, episodio maniacale, grave (IDC-9: 296.43) e Disturbo Borderline di personalità (IDC-9: 301.83). Una volta effettuato l'inquadramento clinico-nosologico e diagnostico medico-legale del caso in esame, occorre procedere, entrando così nel vivo delle finalità valutative di questa indagine, alla verifica di quanto proposto dai quesiti posti dall'Ill.ma Giudicante. La complessa psicopatologia rilevata è valutabile per analogia con il cod. OMS 1210 delle tabelle annesse al D.M. Salute del 5 febbraio 1992: “Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali: riduzione della capacità lavorativa: 71-80%”. La psicopatologia è presente nel soggetto da molti anni, anche per l'incostanza negli anni precedenti del supporto terapeutico e psicologico. Ad avviso dello scrivente la ricorrente presenta una invalidità civile pari al 75% (settantacinque per cento), attribuibile a decorrere dal 24.02.2023 (data della domanda amministrativa). In considerazione del fatto che la paziente è inserita in un percorso terapeutico e riabilitativo che segue con diligenza e costanza, si è dell'opinione che sia opportuno fissare una visita di revisione per rivalutazione della permanenza dello stato invalidante tra tre anni per verificare l'efficacia delle strategie terapeutiche messe in atto dalla sede di Narni (TR) del Dipartimento di Salute Mentale della
.”. (cfr. relazione medico legale, in atti). CP_2
Questo giudice ritiene di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche-valutative formulate dal suo ausiliare perché congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, che sono esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici (sulla possibilità del giudice di riportarsi alle conclusioni dell'ausiliario cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19475 del 06/10/2005). Le conclusioni peritali sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di soggetto invalido civile, con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 75% ai sensi della legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa e rivalutazione atre anni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 582/2024 R.G.:
A) dichiara che si trova nelle condizioni Controparte_1 sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 13 l. 118/71 con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 75% a decorrere dal 24.02.2023 (data della domanda amministrativa); B)Condanna l' Parte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] convenuta, che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Cavicchioli, dichiaratosi antistatario;
C)Pone definitivamente a carico dell' Parte_1
, le spese di CTU, liquidate con
[...] separati decreti.
Terni, 14 maggio 2025
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 582/2024 posta in deliberazione all'udienza del 14 maggio 2025 tra:
tra:
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via della Stazione n. 5, Pt_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti
-ricorrente
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Terni via della Caserna 8, presso lo studio dell' avvocato Andrea Cavicchioli, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11 giugno 2024 e ritualmente notificato, l' in persona del legale rappresentante pro tempore ha Pt_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge 118/71. Deduceva di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per ATP, con la quale era stata valutata invalida civile nella misura del Controparte_1
75% dalla data della domanda amministrativa;
ha, quindi, convenuto in giudizio, avanti al tribunale di Terni, chiedendo Controparte_1 accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti sanitari e non sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. A fondamento del proprio ricorso ha dedotto l'erroneità dell'esito della CTU in merito al requisito sanitario, ritenendo la relazione peritale fortemente viziata da incongruenze logiche e metodologiche, e reputando che da una corretta applicazione dei criteri medico-legali non potesse che discendere una valutazione dello stato di invalidità superiore al 70%. Deduceva che il ctu avrebbe effettuato la propria valutazione non tenendo in considerazione che la ricorrente non aveva prodotto documentazione e che si trovava in compenso clinico documentato dal recente rinnovo della patente di guida che ella aveva ottenuto, senza alcuna limitazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e conferito nuovo incarico peritale, anche in considerazione dei rilievi critici svolti dalla parte ricorrente, all'odierna udienza sul deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 cpc.
Il ricorso fondato e va accolto per i motivi di seguito esplicitati.
E' utile premettere, in diritto, che gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro e un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Mette conto evidenziare, inoltre, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto della ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni. Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario (cfr. Cass. n. 6085 del 2014). Tale orientamento è stato confermato anche da successive pronunce della Suprema corte (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Sez. Lav. Sentenza n. 9755 del 08/04/2019, Sez. Lav. Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che hanno ribadito come “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., u.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha esaurientemente e sufficientemente esposto le ragioni a fondamento delle contestazioni alle risultanze della CTU con le relative conclusioni, specificando dettagliatamente, proprio sotto il profilo medico legale, i punti critici dell'elaborato peritale, nonché la diversa valutazione che avrebbero dovuto ricevere, ad avviso dell'Istituto, le patologie di cui è affetta.
Quanto al requisito sanitario, il CTU nominato nel presente giudizio dottor a seguito dell'esame della documentazione in atti Persona_1
e all'esito di esame obiettivo, ha accertato che “I dati anamnestici, clinici e documentali assunti nel corso della presente indagine attestano che la Sig.ra presenta attualmente un Controparte_1 quadro psicopatologico complesso ed invalidante, sintetizzabile nella diagnosi medico-legale di seguito illustrata: “Disturbo Bipolare, episodio maniacale, grave (IDC-9: 296.43) e Disturbo Borderline di personalità (IDC-9: 301.83). Una volta effettuato l'inquadramento clinico-nosologico e diagnostico medico-legale del caso in esame, occorre procedere, entrando così nel vivo delle finalità valutative di questa indagine, alla verifica di quanto proposto dai quesiti posti dall'Ill.ma Giudicante. La complessa psicopatologia rilevata è valutabile per analogia con il cod. OMS 1210 delle tabelle annesse al D.M. Salute del 5 febbraio 1992: “Sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali: riduzione della capacità lavorativa: 71-80%”. La psicopatologia è presente nel soggetto da molti anni, anche per l'incostanza negli anni precedenti del supporto terapeutico e psicologico. Ad avviso dello scrivente la ricorrente presenta una invalidità civile pari al 75% (settantacinque per cento), attribuibile a decorrere dal 24.02.2023 (data della domanda amministrativa). In considerazione del fatto che la paziente è inserita in un percorso terapeutico e riabilitativo che segue con diligenza e costanza, si è dell'opinione che sia opportuno fissare una visita di revisione per rivalutazione della permanenza dello stato invalidante tra tre anni per verificare l'efficacia delle strategie terapeutiche messe in atto dalla sede di Narni (TR) del Dipartimento di Salute Mentale della
.”. (cfr. relazione medico legale, in atti). CP_2
Questo giudice ritiene di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche-valutative formulate dal suo ausiliare perché congruamente motivate alla stregua degli accertamenti effettuati, che sono esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici (sulla possibilità del giudice di riportarsi alle conclusioni dell'ausiliario cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19475 del 06/10/2005). Le conclusioni peritali sono state inoltre sottoposte al contradittorio delle parti, le quali non hanno formulato avverso le stesse alcuna contestazione o osservazione critica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di soggetto invalido civile, con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 75% ai sensi della legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa e rivalutazione atre anni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio espletate nel procedimento per ATP e nel presente procedimento, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 582/2024 R.G.:
A) dichiara che si trova nelle condizioni Controparte_1 sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 13 l. 118/71 con riduzione della capacità di lavoro nella misura del 75% a decorrere dal 24.02.2023 (data della domanda amministrativa); B)Condanna l' Parte_1
, al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] convenuta, che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Cavicchioli, dichiaratosi antistatario;
C)Pone definitivamente a carico dell' Parte_1
, le spese di CTU, liquidate con
[...] separati decreti.
Terni, 14 maggio 2025
Il giudice Michela Francorsi