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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessan- dra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Valledol- C.F._1
mo, Via Regina Elena n. 118, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
AN IN (C.F. pec: C.F._2 [...]
che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
attore
E
AVV. nato a [...] il Controparte_1
27/5/1946, (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3
in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45, presso lo studio degli
Avv. AN ASARO ( pec: C.F._4 [...]
e Avv. ALFREDO PISTONE Email_2
( pec: C.F._5 Email_3
che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamen- te, con l'Avv. CARLO MARIA LIMUTI (C.F. C.F._6
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1212/2022
pec: , giusta procura in at- Email_4
ti; convenuto
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale a Mogliano Veneto, Via Marocchesa
n.14, (C.F. e P. I , elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_1
Via Cratilo D'Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO
VIZZONE (C.F. pec: CodiceFiscale_7 [...]
), giusta procura in atti;
Email_5
terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclu- sioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/5/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l'Avv. per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale nel procedimento civile iscritto al n. 425/2010 r.g. in- nanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso da nei Parte_2
confronti della afferente Controparte_3
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 1212/2022
al pagamento del compenso professionale per le attività di proget- tazione e direzione dei lavori di un complesso immobiliare, definito con sentenza n. 772/2013 del 3/12/2013.
Ha dedotto, in particolare, che la Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. si era
[...] Controparte_1
costituita nel giudizio, contestando la pretesa attorea, ed aveva avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dell'Ing.
[...]
al risarcimento dei danni conseguenti alla sua condotta Pt_2
professionale; che il Tribunale di Termini Imerese aveva condanna- to la al pagamento del Controparte_3
corrispettivo dovuto al professionista ed aveva rigettato la doman- da riconvenzionale proposta sul rilievo per cui le allegazioni effet- tuate con la memoria n. 2 c.p.c. in merito alle condotte tenute dall'attore erano state ritenute tardive mentre quelle tempestiva- mente dedotte con la comparsa di costituzione e risposta erano ri- sultate carenti in punto di prova;
che la Corte di Appello di Paler- mo, con sentenza n. 1290/2019 del 20/6/2019 resa nel procedimento civile iscritto al n. 1014/2014, aveva rigettato l'appello proposto da e, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
aveva condannato il primo al pagamento degli interessi Pt_2
legali sulla somma riconosciuta, confermando per il resto la senten- za impugnata.
Ha quindi allegato di aver subito, a causa dell'errore professionale commesso dall'Avv. consistente nel mancato deposito nel CP_1
giudizio di primo grado della memoria integrativa n. 1, un danno
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 1212/2022
patrimoniale ammontante ad € 150.000,00 derivante dalla corre- sponsione delle somme dovute all'Ing. oltre gli interessi Pt_2
legali, dalle spese legali, dal mancato guadagno dalla vendita delle villette del complesso residenziale e dal mutuo contratto per far fronte alle spese effettuate.
Costituendosi in giudizio l'Avv. ha prelimi- Controparte_1
narmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice e ha eccepito la caren- Controparte_2
za di legittimazione attiva di deducendo che Parte_1
l'Impresa Individuale al momento della proposi- Parte_1
zione del giudizio, era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Caltanissetta, giusta sentenza n. 15/2019, e ciò aveva comportato la perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie rela- tive ai rapporti di diritto patrimoniale;
nel merito ha contestato l'asserita negligenza defensionale e ha dedotto la mancanza del nes- so eziologico tra l'attività esercitata dal difensore e l'esito del giudi- zio. Ha, infine, contestato la quantificazione dei danni in quanto ec- cessiva e comunque sfornita di adeguato riscontro probatorio. Ha quindi concluso per il rigetto delle pretese avversarie chiedendo di essere manlevato dalla compagnia in caso di Controparte_2
condanna.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita Controparte_2
la quale ha eccepito la carenza di legittimazione di parte attrice e ha contestato la fondatezza della domanda attorea associandosi alle di- fese dell'Avv. Ha dedotto l'inoperatività Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 1212/2022
della prima polizza assicurativa stipulata dall'Avv. non es- CP_1
sendo prevista nelle condizioni generali contrattuali l'estensione agli errori pregressi e delle successive polizze in ragione delle di- chiarazioni inesatte e reticenti rese al momento della stipula, preci- sando inoltre che, ad ogni modo, la garanzia invocata non poteva operare per i danni non patrimoniali e da restituzione delle compe- tenze professionali;
ha, infine, chiesto di limitare la condanna al ri- sarcimento entro il massimale assicurato, con uno scoperto del 5%, e un minimo indennizzabile non inferiore ad € 500,00 per ogni terzo danneggiato.
Mutata la persona del Giudice in data 26/3/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'1/7/2025 con assegna- zione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
2. Merito della lite.
Tanto premesso, i convenuti hanno contestato la legittimazione atti- va di quale unico titolare dell'Impresa Individua- Parte_1
le RO PP, dichiarata fallita dal Tribunale di Caltanissetta prima della proposizione del giudizio, rilevando la perdita della ca- pacità processuale in capo al fallito nelle controversie relative a rap- porti di diritto patrimoniale, essendo legittimato esclusivamente il
Curatore.
Ebbene, occorre ricordare che “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fal-
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 1212/2022
limento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione falli- mentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittima- zione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'iner- zia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. Civ.,
6.7.2016, n. 13814, ma anche Cass. Civ. n. 33456/2023; Cass. Civ. N.
32634/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Curatore fallimen- tare, in relazione alla contestazione dei danni per responsabilità professionale avanzata in via stragiudiziale da nei Parte_1
confronti dell'Avv. non è rimasto inerte ma ha ritenuto, in CP_1
ragione di quanto statuito nella sentenza di primo grado, non con- veniente intraprendere l'azione risarcitoria nei confronti del difen- sore come da relazione dell'11/5/2021, allegata da parte attrice, presentata al Giudice Delegato, nella quale sono indicate le ragioni giustificative.
Pertanto, dal momento che in base alla documentazione in atti è in- dubbio che la curatela abbia adeguatamente ponderato la decisione di non proporre alcuna richiesta di risarcimento danni, va dichiara- to il difetto di legittimazione ad agire in capo a Parte_1
Ad ogni modo, deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito suffi- cienti elementi per poter ritenere, con un buon grado di probabilità,
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 1212/2022
che se l'Avv. vesse depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. CP_1
1 c.p.c., con le allegazioni e deduzioni poi introdotte con la memoria n. 2, ritenute tardive dal giudicante, il giudizio avrebbe avuto esito diverso e la domanda riconvenzionale proposta sarebbe stata accol- ta;
ed invero, dalla lettura delle pronunce di primo e secondo grado emerge che il rigetto della domanda riconvenzionale è stato in ogni caso determinato dalla carente allegazione e prova del danno asseri- tamente subito, con la conseguenza che, anche qualora fossero state tempestivamente allegate ulteriori condotte in tesi illecite addebitate all'attore e fossero di conseguenza state ritenute ammissibili le rela- tive prove, l'esito del giudizio non sarebbe verosimilmente cambia- to;
per ottenere un risarcimento del danno, infatti, non è sufficiente la prova della condotta illecita ma occorre la prova del danno subi- to, prova nel caso di specie comunque mancante.
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
3. Spese di lite.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, va condan- Parte_1
nato alla refusione nei confronti del convenuto Avv. Controparte_1
e del terzo chiamato (si veda a tal pro-
[...] Controparte_2
posito Cass. n. 6144/2024: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'atto- re soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o pa-
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 1212/2022
lesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”) delle spese di li- te, liquidate, riducendo i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento tenuto conto della tipologia di que- stioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione in favore dell'Avv. Parte_1
e di in persona del le- Controparte_1 Controparte_2
gale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in €
7.200,00 ciascuno, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, il 15.12.2025.
Il Giudice
DR Frasca
Tribunale di Caltanissetta
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessan- dra Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Valledol- C.F._1
mo, Via Regina Elena n. 118, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE
AN IN (C.F. pec: C.F._2 [...]
che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
attore
E
AVV. nato a [...] il Controparte_1
27/5/1946, (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3
in Caltanissetta, Viale della Regione n. 45, presso lo studio degli
Avv. AN ASARO ( pec: C.F._4 [...]
e Avv. ALFREDO PISTONE Email_2
( pec: C.F._5 Email_3
che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamen- te, con l'Avv. CARLO MARIA LIMUTI (C.F. C.F._6
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 1212/2022
pec: , giusta procura in at- Email_4
ti; convenuto
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale a Mogliano Veneto, Via Marocchesa
n.14, (C.F. e P. I , elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_1
Via Cratilo D'Atene n. 31, presso lo studio dell'Avv. DOMENICO
VIZZONE (C.F. pec: CodiceFiscale_7 [...]
), giusta procura in atti;
Email_5
terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclu- sioni con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/5/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l'Avv. per sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale nel procedimento civile iscritto al n. 425/2010 r.g. in- nanzi al Tribunale di Termini Imerese promosso da nei Parte_2
confronti della afferente Controparte_3
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 1212/2022
al pagamento del compenso professionale per le attività di proget- tazione e direzione dei lavori di un complesso immobiliare, definito con sentenza n. 772/2013 del 3/12/2013.
Ha dedotto, in particolare, che la Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. si era
[...] Controparte_1
costituita nel giudizio, contestando la pretesa attorea, ed aveva avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dell'Ing.
[...]
al risarcimento dei danni conseguenti alla sua condotta Pt_2
professionale; che il Tribunale di Termini Imerese aveva condanna- to la al pagamento del Controparte_3
corrispettivo dovuto al professionista ed aveva rigettato la doman- da riconvenzionale proposta sul rilievo per cui le allegazioni effet- tuate con la memoria n. 2 c.p.c. in merito alle condotte tenute dall'attore erano state ritenute tardive mentre quelle tempestiva- mente dedotte con la comparsa di costituzione e risposta erano ri- sultate carenti in punto di prova;
che la Corte di Appello di Paler- mo, con sentenza n. 1290/2019 del 20/6/2019 resa nel procedimento civile iscritto al n. 1014/2014, aveva rigettato l'appello proposto da e, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 [...]
aveva condannato il primo al pagamento degli interessi Pt_2
legali sulla somma riconosciuta, confermando per il resto la senten- za impugnata.
Ha quindi allegato di aver subito, a causa dell'errore professionale commesso dall'Avv. consistente nel mancato deposito nel CP_1
giudizio di primo grado della memoria integrativa n. 1, un danno
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 1212/2022
patrimoniale ammontante ad € 150.000,00 derivante dalla corre- sponsione delle somme dovute all'Ing. oltre gli interessi Pt_2
legali, dalle spese legali, dal mancato guadagno dalla vendita delle villette del complesso residenziale e dal mutuo contratto per far fronte alle spese effettuate.
Costituendosi in giudizio l'Avv. ha prelimi- Controparte_1
narmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice e ha eccepito la caren- Controparte_2
za di legittimazione attiva di deducendo che Parte_1
l'Impresa Individuale al momento della proposi- Parte_1
zione del giudizio, era già stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Caltanissetta, giusta sentenza n. 15/2019, e ciò aveva comportato la perdita della capacità processuale del fallito nelle controversie rela- tive ai rapporti di diritto patrimoniale;
nel merito ha contestato l'asserita negligenza defensionale e ha dedotto la mancanza del nes- so eziologico tra l'attività esercitata dal difensore e l'esito del giudi- zio. Ha, infine, contestato la quantificazione dei danni in quanto ec- cessiva e comunque sfornita di adeguato riscontro probatorio. Ha quindi concluso per il rigetto delle pretese avversarie chiedendo di essere manlevato dalla compagnia in caso di Controparte_2
condanna.
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita Controparte_2
la quale ha eccepito la carenza di legittimazione di parte attrice e ha contestato la fondatezza della domanda attorea associandosi alle di- fese dell'Avv. Ha dedotto l'inoperatività Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 1212/2022
della prima polizza assicurativa stipulata dall'Avv. non es- CP_1
sendo prevista nelle condizioni generali contrattuali l'estensione agli errori pregressi e delle successive polizze in ragione delle di- chiarazioni inesatte e reticenti rese al momento della stipula, preci- sando inoltre che, ad ogni modo, la garanzia invocata non poteva operare per i danni non patrimoniali e da restituzione delle compe- tenze professionali;
ha, infine, chiesto di limitare la condanna al ri- sarcimento entro il massimale assicurato, con uno scoperto del 5%, e un minimo indennizzabile non inferiore ad € 500,00 per ogni terzo danneggiato.
Mutata la persona del Giudice in data 26/3/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'1/7/2025 con assegna- zione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
2. Merito della lite.
Tanto premesso, i convenuti hanno contestato la legittimazione atti- va di quale unico titolare dell'Impresa Individua- Parte_1
le RO PP, dichiarata fallita dal Tribunale di Caltanissetta prima della proposizione del giudizio, rilevando la perdita della ca- pacità processuale in capo al fallito nelle controversie relative a rap- porti di diritto patrimoniale, essendo legittimato esclusivamente il
Curatore.
Ebbene, occorre ricordare che “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fal-
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 1212/2022
limento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. Se, però, l'amministrazione falli- mentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittima- zione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'iner- zia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. Civ.,
6.7.2016, n. 13814, ma anche Cass. Civ. n. 33456/2023; Cass. Civ. N.
32634/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, deve rilevarsi che il Curatore fallimen- tare, in relazione alla contestazione dei danni per responsabilità professionale avanzata in via stragiudiziale da nei Parte_1
confronti dell'Avv. non è rimasto inerte ma ha ritenuto, in CP_1
ragione di quanto statuito nella sentenza di primo grado, non con- veniente intraprendere l'azione risarcitoria nei confronti del difen- sore come da relazione dell'11/5/2021, allegata da parte attrice, presentata al Giudice Delegato, nella quale sono indicate le ragioni giustificative.
Pertanto, dal momento che in base alla documentazione in atti è in- dubbio che la curatela abbia adeguatamente ponderato la decisione di non proporre alcuna richiesta di risarcimento danni, va dichiara- to il difetto di legittimazione ad agire in capo a Parte_1
Ad ogni modo, deve rilevarsi che parte attrice non ha fornito suffi- cienti elementi per poter ritenere, con un buon grado di probabilità,
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 1212/2022
che se l'Avv. vesse depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. CP_1
1 c.p.c., con le allegazioni e deduzioni poi introdotte con la memoria n. 2, ritenute tardive dal giudicante, il giudizio avrebbe avuto esito diverso e la domanda riconvenzionale proposta sarebbe stata accol- ta;
ed invero, dalla lettura delle pronunce di primo e secondo grado emerge che il rigetto della domanda riconvenzionale è stato in ogni caso determinato dalla carente allegazione e prova del danno asseri- tamente subito, con la conseguenza che, anche qualora fossero state tempestivamente allegate ulteriori condotte in tesi illecite addebitate all'attore e fossero di conseguenza state ritenute ammissibili le rela- tive prove, l'esito del giudizio non sarebbe verosimilmente cambia- to;
per ottenere un risarcimento del danno, infatti, non è sufficiente la prova della condotta illecita ma occorre la prova del danno subi- to, prova nel caso di specie comunque mancante.
Pertanto, la domanda non può che essere rigettata.
3. Spese di lite.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza, va condan- Parte_1
nato alla refusione nei confronti del convenuto Avv. Controparte_1
e del terzo chiamato (si veda a tal pro-
[...] Controparte_2
posito Cass. n. 6144/2024: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'atto- re soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o pa-
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 1212/2022
lesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato”) delle spese di li- te, liquidate, riducendo i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento tenuto conto della tipologia di que- stioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione in favore dell'Avv. Parte_1
e di in persona del le- Controparte_1 Controparte_2
gale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in €
7.200,00 ciascuno, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, il 15.12.2025.
Il Giudice
DR Frasca
Tribunale di Caltanissetta
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