Sentenza 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/04/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03548/2025REG.PROV.COLL.
N. 07968/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7968 del 2024, proposto da NC IN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Prof. Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidenza della Regione NA, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione IA, Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 12197/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 e non notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA e della Presidenza della Regione NA;
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per le parti gli Avvocati Prof. Aristide Police e Ester Sciplino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è stato nominato componente “laico” della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SI (“C.G.A.R.S”) su proposta del Presidente della Regione SI. Per effetto del giuramento prestato in data 10 dicembre 2021, l’appellante ha assunto le funzioni magistratuali per un periodo di sei anni , in ossequio all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 (“ Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione SI concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ”) il quale prevede che “ I componenti designati dalla Regione … durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati ”.
2. Con ricorso tempestivamente proposto dinanzi al TAR Lazio, l’odierno appellante ha impugnato gli atti della propria nomina, con esclusivo riguardo alle disposizioni che:
a) determinano la durata del suo mandato in soli 6 anni;
b) prevedono un trattamento economico, previdenziale e assistenziale corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato (ove più favorevole del suo trattamento economico originario).
Secondo il ricorrente, la norma di legge in base alla quale gli atti amministrativi impugnati sono stati adottati ( id est il summenzionato art. 6, comma 4, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373, adottato in attuazione dello Statuto speciale della regione SI) sarebbe incostituzionale e comunque incompatibile con il diritto UE, con la conseguenza che il giudice amministrativo adìto – salvo che non ritenga di disapplicare direttamente la succitata disposizione di legge, in ossequio al principio di primazia del diritto eurounitario – dovrebbe prima rimettere la prospettata questione di costituzionalità (o di compatibilità UE) alle competenti Corti superiori.
In particolare, il ricorrente sostiene che le norme di legge di attuazione dello Statuto speciale della regione SI riserverebbero ai componenti laici del CG un trattamento in tesi deteriore rispetto a quello garantito ai consiglieri di Stato di nomina governativa e ai consiglieri di Stato “laici” designati dalla VI di AN, ciò in supposta violazione dei principi fondamentali di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.
A dire dell’appellante, il punctum dolens è che i componenti laici del CG – nonostante soggiacciano a requisiti e meccanismi di nomina sostanzialmente identici rispetto a quelli che interessano i consiglieri di Stato di nomina governativa e i consiglieri di Stato “laici” della VI di AN – subiscono tuttavia le seguenti ingiustificate disparità di trattamento:
a) quanto allo stato giuridico, sono magistrati amministrativi a tempo determinato (6 anni dal giuramento);
b) non sono collocati nel ruolo dei magistrati amministrativi con la qualifica di Consigliere di Stato;
c) ricevono un trattamento economico fisso corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove più favorevole rispetto al loro trattamento economico originario;
d) possono partecipare all’Adunanza generale e all’Adunanza plenaria solo per gli affari della Regione SI.
3. Si sono costituiti nel giudizio di primo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, la Regione NA, l’Inps, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione NA e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e chiedendo tutti, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 12197 del 14 giugno 2024, il TAR Lazio (Sez. I) – previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria agitate dal ricorrente e, per l’effetto, ha respinto il ricorso.
5. Con l’odierno atto di appello ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Consiglio di Stato, pertanto, il ricorrente impugna la sentenza che ha respinto il proprio ricorso.
L’atto di appello è affidato a due distinti motivi di gravame che verranno più avanti diffusamente scrutinati.
I due motivi sono sostanzialmente diretti a riproporre – previa censura dei capi di sentenza volta per volta coinvolti – da un lato la questione di legittimità costituzionale e dall’altro lato la questione di compatibilità eurounitaria della norma di legge sulla durata a tempo determinato dell’incarico di componente laico del CG.
6. Si sono costituiti nel giudizio di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA, la Presidenza della Regione NA e l’INPS eccependo:
a) in primo luogo la formazione del giudicato interno sui capi di sentenza che hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione SI e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) in secondo luogo l’inammissibilità di uno specifico profilo di appello (esplicitato alle pagg. 20-22 dell’atto di appello) con il quale l’appellante estrae da uno degli atti-presupposti impugnati nel giudizio primo grado (segnatamente il verbale del Plenum del CPGA del 8 ottobre 2021) un argumentum ad adiuvandum per le proprie difese, così veicolando un nuovo motivo di impugnazione in tesi mai eccepito nel giudizio di primo grado;
c) in terzo luogo l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e incompatibilità eurounitaria su cui poggia l’odierno gravame.
7. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
8. In limine litis – fermo restando l’indiscutibile passaggio in giudicato del capo di sentenza appellata che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione SI e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (capo di sentenza rimasto inoppugnato) – il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di parziale inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa erariale, atteso che l’appello è complessivamente infondato, ciò che consente di soprassedere all’esame dell’eccezione in rito.
Pertanto, in ossequio al criterio decisionale della “ragione più liquida” (cfr. Ad. Plen. Cons. St. n. 5 del 2015) il Collegio passa ora a scrutinare il merito dell’impugnazione.
9. Ebbene, con il primo motivo di appello (intitolato “ Error in iudicando. Erroneità della Sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, dell’art. 3, dell’art. 4, dell’art. 5, dell’art. 24, dell’art. 36, dell’art. 38, dell’art. 97, dell’art. 100, terzo comma, dell’art. 102, secondo comma, dell’art. 106, terzo comma, dell’art. 108, secondo comma, e dell’art. 113 Cost., dell’art. 23 dello Statuto della Regione NA, anche in relazione all’art. 93 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, all’art. 14 del d.p.r. n. 426/1984, agli artt. 19, primo comma, n. 2, 21, sesto comma, 30 e 51 l. n. 186/1982 e agli artt. 2, 3, 5 e 6, l. 5 agosto 1998, n. 303. Motivazione erronea e contraddittoria ”) l’appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 (il quale stabilisce, come anticipato, la durata sessennale del mandato di membro laico del CG).
9.1. In proposito, vanno innanzitutto richiamati i punti chiave della sentenza appellata, lì dove la stessa ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale. Gli snodi argomentativi essenziali sono i seguenti:
a) l’assetto attuale del CG (ivi inclusa la durata sessennale del mandato di componente laico) è stato già scrutinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 316 del 4 novembre 2004, secondo la quale gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373 del 2003 – nella parte in cui definiscono la durata dell’incarico di componente laico del CG e il relativo trattamento giuridico ed economico – sono conformi all’art. 23 dello Statuto speciale per la Regione SI e non contrastano “ con i principi costituzionali che garantiscono l’indipendenza e con essa l’imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature, dal momento che a tali fini “non appare necessaria una inamovibilità assoluta”, specialmente per i membri “laici”, che, come anche altre esperienze dimostrano, ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo ”;
b) per ciò che concerne la specifica questione della presunta disparità di trattamento tra i componenti laici del CG (nominati a tempo determinato per 6 anni) e i componenti laici nominati per la VI di AN e i consiglieri di Stato di nomina governativa (tutti nominati invece a tempo indeterminato) la questione è stata già esaminata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 6282/2021; con tale sentenza il giudice di appello – dopo aver analizzato e raffrontato rispettivamente i ruoli di consigliere di Stato di nomina governativa , di consigliere di cassazione nominato per meriti insigni e di membro laico del CG – ha evidenziato che ognuna di queste figure ha ragioni fondanti e caratteristiche sue proprie, caratteristiche che impediscono di individuare un archetipo valevole per tutte e, dunque, una disciplina giuridica unitaria;
c) l’incomparabilità della posizione dei membri laici del CG con quella dei consiglieri di Stato di nomina governativa trova la sua ragion d’essere anche nelle diverse modalità di accesso alla funzione, atteso che nel caso dei membri del Consiglio di Stato la nomina è governativa, mentre per i componenti laici del C.G.A.R.S. la nomina trae origine da un atto di designazione del Presidente della Regione e, quindi, anche sotto tale profilo, risulta espressione della peculiare autonomia della Regione NA (tant’è che i componenti laici del CG esercitano le loro funzioni soltanto in IA);
d) l’incomparabilità delle posizioni messe in correlazione dal ricorrente trova un’ulteriore giustificazione nella diversità delle funzioni svolte, atteso che il CG (a differenza del Consiglio di Stato) tratta unicamente le questioni relative a “ gli affari concernenti la Regione ”;
e) le considerazioni che precedono non sono superate dal fatto che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. n. 70/2019 all’art. 2 del d.lgs. n. 373/2003, i componenti laici della sezione consultiva del CG possono essere applicati anche alla sezione giurisdizionale del CG, atteso che “ tale possibilità non muta sostanzialmente l’ambito di competenza assegnato al C.G.A.R.S., comunque ancorato alla circoscrizione territoriale SI e alla decisione delle controversie relative a tale territorio ”;
f) le differenze di disciplina e di status sono giustificate - oltre che nei confronti dei consiglieri di Stato di nomina governativa - anche nei confronti dei consiglieri di Stato laici della VI di AN, atteso che per questi ultimi “ viene in rilievo un’esigenza di tutela della specialità sotto il profilo del riconoscimento della minoranza linguistica che per i componenti del C.G.A.R.S. non si pone ”; in particolare, per i consiglieri di Stato laici della VI di AN differiscono sia le modalità di nomina , sia le modalità di svolgimento delle funzioni . Quanto alle modalità di nomina , i componenti laici della VI di AN sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l’assenso del Consiglio provinciale di AN, mentre i componenti laici del CG sono nominati dal Presidente della Repubblica ma su designazione del Presidente della Regione. Quanto alle modalità di svolgimento delle funzioni , i componenti laici della VI di AN non sono incardinati in un organo avente competenza esclusiva sugli affari della loro VI, ma vanno a comporre le sezioni del Consiglio di Stato insieme agli altri consiglieri laici e togati;
g) “ Quanto alla disparità che sorgerebbe dal diritto al pensionamento per i soli magistrati di carriera, deve osservarsi che i membri laici del C.G.A.R.S., proprio in quanto prestano servizio per sei anni, possono poi riprendere la propria vita professionale, salve restando solo per gli avvocati le preclusioni temporanee (due anni) correlate a potenziali conflitti di interesse, da valutare preventivamente all’accettazione dell’incarico ”.
9.2. L’appellante stigmatizza l’iter argomentativo del primo giudice con plurime obiezioni:
a) la prima obiezione è che l’art. 23 dello statuto della regione SI (avente rango costituzionale) non contiene alcuna norma che contempli il limite temporale di 6 anni per il mandato di componente laico del CG; tale limite è stato infatti introdotto dalla norma di attuazione del suddetto art. 23 ( id est l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 373 del 2003) norma che – pur intervenendo su un ambito riservato e separato di competenza legislativa regionale – ha pur sempre un rango legislativo ordinario e può, dunque, formare oggetto di un sindacato di costituzionalità; a quest’ultimo riguardo, l’appellante soggiunge che l’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI non avrebbe mai autorizzato né giustificato l’introduzione di un ulteriore tipo di consigliere di Stato ad tempus in aggiunta alle tipologie già esistenti ( id est consiglieri di stato concorsuali, consiglieri di Stato di provenienza TAR e consiglieri di Stato di nomina governativa, tutti invece assunti a tempo indeterminato);
b) la seconda obiezione è che il richiamo del primo giudice alla sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 2004 sarebbe inconferente, posto che tale sentenza avrebbe scrutinato uno specifico profilo di incostituzionalità ( id est quello del contrasto tra la temporaneità dell’incarico del membro laico del CG e i principi costituzionali di imparzialità e indipendenza del giudice), ben diverso rispetto al profilo di incostituzionalità agitato nel presente giudizio ( id est quello della disparità di trattamento tra i membri laici del CG e i consiglieri di Stato di nomina governativa o i consiglieri di Stato laici della VI di AN);
c) la terza obiezione è che il primo giudice si è premurato di citare la sentenza del Consiglio di Stato n. 6282 del 2021, ma non ha invece citato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2045 del 2020, secondo la quale i componenti laici del CG sono magistrati del Consiglio di Stato “ certamente non assimilabili ai giudici onorari ”;
d) la quarta obiezione è che la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 6282 del 2021 citata dal primo giudice evidenzia l’esistenza di indubbie analogie sia tra la figura dei componenti laici del CG e la figura dei consiglieri di Stato di nomina governativa, sia tra la figura dei componenti laici del CG e la figura dei consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni; dette analogie finirebbero per avvalorare (anziché smentire) l’ingiustificatezza dei due diversi regimi temporali previsti rispettivamente per i componenti laici del CG e per le altre categorie invocate quale tertium comparationis ( id est i consiglieri di Stato di nomina governativa e i consiglieri di Stato della VI di AN);
e) la quinta obiezione è che il richiamo del primo giudice alle diverse « esigenze alla base delle diverse figure di magistrati e le sottostanti considerazioni di ordine storico-politico » sarebbe meramente apodittico e oscuro;
f) la sesta obiezione è che il richiamo del primo giudice alla « discrezionalità del legislatore [per] la definizione del regime giuridico concernente l’incarico » confligge col fatto che le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione SI (ivi inclusa quella de qua avente ad oggetto il limite di durata di 6 anni del mandato di componente laico del CG) dovrebbero essere sempre teleologicamente orientate, e cioè funzionali ad uno specifico scopo statutario; scopo che nel caso di specie non esiste e non è stato neppure indicato dal primo giudice;
g) la settima obiezione è che le modalità di designazione dei consiglieri di Stato di nomina governativa (e dei consiglieri di Stato altoatesini) non sono realmente differenti rispetto a quelle di nomina dei componenti laici del CG, atteso che in entrambi i casi l’atto formale di nomina è del Presidente della Repubblica a seguito di deliberazione decisoria del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la precisazione che l’unica peculiarità del procedimento di nomina dei componenti laici del CG consiste nell’atto di designazione iniziale (che in tal caso compete al Presidente della Regione SI);
h) l’ottava obiezione è che non vi sarebbe alcuna differenza di funzioni tra i componenti laici del CG e i consiglieri di Stato di nomina governativa (ivi inclusi i consiglieri di Stato altoatesini) in quanto il contenuto sostanziale delle funzioni giurisdizionali e consultive dei primi sarebbe identico rispetto al contenuto delle funzioni dei secondi, a fortiori ove si consideri che in base all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 373 del 2003 (recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione SI) il rapporto di servizio dei consiglieri laici del CG si svolge secondo « lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato », con la conseguenza che le funzioni consultive e giurisdizionali dei componenti laici del CG sono identiche rispetto a quelle degli altri consiglieri di Stato;
i) la nona obiezione è che non vi sarebbe alcuna ragione per differenziare i componenti laici del CG rispetto ai consiglieri di Stato laici altoatesini, visto che entrambi sono espressione degli « stessi principi di autonomia » come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 316/2004;
l) la decima obiezione è che le varie discipline legislative di riferimento ( id est gli artt. 3, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 373/2003 per i componenti laici del CG ; l’art. 19, primo comma n. 2, l. n. 186/1982 per i consiglieri di Stato di nomina governativa ; l’art. 93 Statuto Trentino-Alto Adige e l’art. 14, secondo comma, d.p.r. n. 426/1984 per i consiglieri di Stato laici della VI di AN ) prevedono gli stessi identici requisiti soggettivi per il conferimento di detti incarichi;
m) l’undicesima obiezione è che se da un lato è vero che le norme di legge attuative dello Statuto speciale della regione SI ben potevano prevedere la presenza di giudici laici all’interno del CG, dall’altro lato è anche vero, però, che soltanto lo Stato avrebbe potuto stabilire la durata temporanea dell’incarico, trattandosi di materia di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettere l) ed m), Cost.;
n) la dodicesima obiezione è che non vi sarebbe alcun interesse di rango costituzionale che giustifichi, in ossequio all’art. 3 Cost., l’introduzione della censurata disparità di trattamento tra le categorie in questione; anzi si obietta che il ricambio periodico dei componenti laici del CG ogni sei anni sarebbe – oltre che pregiudizievole per il buon funzionamento del CG – anche in tesi lesivo della loro indipendenza;
o) la tredicesima obiezione è che la previsione legale di una figura di consigliere di Stato a tempo determinato (quale per l’appunto è il componente laico del CG) confliggerebbe sia con il divieto di istituzione di giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost.) sia con il principio costituzionale di unicità della giurisdizione (art. 5 Cost.);
p) la quattordicesima obiezione è che la disparità di trattamento censurata è anche previdenziale e assistenziale, atteso che la breve durata dell’incarico di componente laico del CG (6 anni) non consente mai di raggiungere il numero di anni necessario per l’ottenimento del trattamento pensionistico minimo.
9.3. Tutte le doglianze testè riassunte (raggruppate dall’appellante sotto il primo multiforme motivo) appaiono però complessivamente infondate.
9.4. Il fulcro centrale dell’intero motivo di appello è uno solo e consiste nell’asserita “identità di situazione” che accomunerebbe sotto più profili ( id est funzioni, requisiti di nomina, procedimento di nomina, etc.) da un lato i componenti laici del CG e, dall’altro lato , i consiglieri di Stato di nomina governativa e i consiglieri di Stato laici della VI di AN (entrambi identificati come tertium comparationis della prospettata questione di legittimità costituzionale).
Questo assunto di partenza, tuttavia, va disatteso.
9.5. Al fine di poter apprezzare la “diversità di situazione” che giustifica la diversa durata dell’incarico di componente laico del CG rispetto alla durata del mandato delle altre categorie evocate, è doverosa una premessa generale di inquadramento della figura del componente laico del CG, così come si evince chiaramente dalla succitata sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 2004.
Orbene, l’art. 23 dello Statuto della Regione SI, approvato con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce un principio di specialità, disponendo che “ gli organi giurisdizionali centrali avranno in IA le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione ” e prevedendo anche che le “ Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile ”.
Tale disposizione ha avuto una prima attuazione con il citato d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che ha appunto istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SI con il compito di esercitare “ le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall’art. 23 dello statuto della Regione SI ”.
Si stabiliva che tale organo fosse presieduto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e, in sede giurisdizionale, fosse composto da due magistrati dello stesso Consiglio di Stato e da due “giuristi” non togati scelti dalla giunta regionale, con un incarico quadriennale rinnovabile, tra professori universitari di diritto o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai quali, durante la carica, era interdetto l’esercizio della professione davanti alle giurisdizioni amministrative.
Modificazioni ed integrazioni al suddetto d. lgs. n. 654 del 1948 sono state poi introdotte dal d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1976, prevedendo in particolare che i “giuristi” non togati componenti del Consiglio di giustizia amministrativa, in sede giurisdizionale, fossero quattro ed il loro mandato avesse una durata di sei anni non rinnovabile, anche se per essi era ammessa la prorogatio della carica, e disponendo altresì che il collegio giudicante fosse composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due membri “laici”.
Questi due decreti di attuazione dell’art. 23 dello Statuto siciliano sono stati però espressamente abrogati ed integralmente sostituiti dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il quale, innanzitutto, in coerenza con il tenore letterale dell’art. 23, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in due sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali, le quali “ costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato ”.
In correlazione con questo nuovo assetto organizzativo, sono stati poi introdotti significativi mutamenti alla previgente disciplina, prevedendo, tra l’altro, l’aumento del numero dei componenti “togati” e “laici” ed una loro diversa ripartizione tra le due sezioni, nonché la formale equiparazione di questi ultimi ai primi per quanto attiene allo stato giuridico, al regime disciplinare ed anche, sia pure entro certi limiti, al trattamento economico.
9.6. Tanto chiarito, è indubbio che l’elemento di maggiore “specialità” della figura del componente laico del CG va identificato in un vincolo di sede “rafforzato” che si esprime in una duplice concorrente direzione , e cioè:
a) da un lato nell’obbligo di espletare il proprio mandato esclusivamente nel foro territoriale del CG (senza poter mai svolgere le proprie funzioni, quindi, in una delle altre sezioni “nazionali” del Consiglio di Stato);
b) dall’altro lato nella competenza esclusiva a trattare in sede consultiva e giurisdizionale soltanto “ gli affari concernenti la Regione ” SI (ciò in coerenza con la competenza istituzionale del CG scolpita nell’art. 25 dello Statuto speciale).
Il legame tra il componente laico del CG e l’ambito territoriale siciliano è quindi duplice , posto che esso si esplica sia ratione loci (si veda l’obbligo del componente laico del CG di operare esclusivamente presso il foro territoriale siciliano ) sia ratione materiae (si veda l’obbligo del componente laico del CG di trattare soltanto gli affari inerenti la regione SI).
Nulla di tutto questo, invece, è configurabile per tutte le altre categorie di consiglieri di Stato, nessuno dei quali è vincolato al contempo ad operare esclusivamente presso un foro periferico e ad occuparsi soltanto degli affari di quell’ambito territoriale.
Ad avviso del Collegio, quest’oggettiva diversità di partenza gioca un ruolo decisivo nello spiegare e giustificare il diverso regime di durata dell’incarico di componente laico del CG (6 anni) rispetto al regime di durata a tempo indeterminato degli altri consiglieri di Stato (inclusi i consiglieri di nomina governativa e i consiglieri laici della VI di AN) e ciò a prescindere dalla dibattuta questione della natura onoraria o meno del ruolo di componente laico del CG (tema, quest’ultimo, che il Collegio non ritiene risolutivo al fine di dirimere le questioni divisate nel caso di specie).
Ed infatti, il membro laico del CG – una volta nominato – dovrà operare esclusivamente presso il foro siciliano e allo stesso tempo potrà occuparsi soltanto degli affari consultivi e giurisdizionali inerenti la regione IA , sicché la sua nomina implica il radicamento di un rapporto particolarmente potente e intenso tra il singolo magistrato e il foro territoriale siciliano.
Detto rapporto di stretto collegamento tra l’ambito geografico siciliano e il componente laico designato dall’organo di vertice politico dell’Autonomia Regionale rappresenta la ratio giustificativa dello speciale organo giurisdizionale, ratio espressa al rango costituzionale della disciplina statutaria della Regione NA.
Ma, al tempo stesso, l’indicata relazione territoriale comporta anche l’evidente necessità di salvaguardare l’Istituzione dal rischio dei possibili condizionamenti ed influenze della collettività locale e del foro cui potrebbe oggettivamente esporsi il singolo magistrato laico assegnato al Consiglio siciliano.
In questo senso, pertanto, l’esclusività territoriale e la temporaneità dell’incarico convergono verso la realizzazione dell’unitario obiettivo, perseguito dal legislatore statutario e sviluppato dal legislatore statale ordinario, di assicurare la specializzazione dell’organo giurisdizionale, rafforzandone l’indipendenza e la terzietà.
Questo vincolo ex ante non esiste, invece, per alcuna delle altre tipologie di consiglieri di Stato.
Tutte le altre categorie di consiglieri di Stato, infatti, non operano soltanto presso un foro territoriale e al contempo dirimono controversie inerenti qualsiasi regione d’Italia (ivi inclusa la IA, qualora assegnati al C.G.A.R.S.), sicché per essi non viene a crearsi quel rapporto particolarmente intenso che si viene a creare, invece, tra il componente laico del CG e il foro periferico di quest’ultimo.
Ciò chiarito, non sembra manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite di durata all’incarico dei componenti laici del CG, atteso che tale incarico presenta un tratto caratterizzante che manca, invece, in tutte le altre categorie di consiglieri di Stato, e cioè la già vista relazione qualificata di esclusività territoriale tra singolo magistrato e foro periferico.
La temporaneità dell’incarico, infatti, è evidentemente finalizzata a salvaguardare l’autonomia e indipendenza del giudice non togato del CG (art. 104 Cost.) a fronte del rischio che quest’ultimo – in considerazione della peculiarità di dover rimanere sempre nella stessa sede territoriale – possa essere soggetto a condizionamenti o influenze in qualche misura occasionate (o comunque favorite) proprio da questa relazione di esclusività territoriale.
Il rischio testé delineato non è astrattamente profilabile, invece, né per i consiglieri di Stato di nomina governativa né per i consiglieri di Stato della VI di AN, in quanto gli stessi non soggiacciono a quel particolare vincolo a cui sono invece sottoposti i componenti laici del CG.
Va d’altronde precisato che la piena idoneità delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione SI (ivi incluso il censurato art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 373 del 2003 sulla durata temporanea dell’incarico di componente laico del CG) a salvaguardare l’autonomia e indipendenza della magistratura, è stata già riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale con la succitata sentenza n. 316 del 2004: in quel caso il Giudice delle leggi ha chiaramente affermato, infatti, che “ del resto, il profilo della diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità nella ricordata sentenza n. 25 del 1976. In quella occasione, la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa “non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l’indipendenza e con essa l’imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature”, dal momento che a tali fini “non appare necessaria una inamovibilità assoluta”, specialmente per i membri “laici”, che, come anche altre esperienze dimostrano, “ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo””.
9.7. Va poi soggiunto, con specifico riferimento ai consiglieri di Stato della VI di AN, che:
a) questi ultimi non sono incardinati in alcun organo avente competenza esclusiva sugli affari della loro VI, bensì vanno a comporre le sezioni del Consiglio di Stato insieme agli altri consiglieri laici e togati;
b) ai fini della trattazione dei ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di AN è infatti previsto che almeno uno dei componenti laici di tale provenienza debba far parte del collegio giudicante, senza che vi sia alcuna devoluzione esclusiva della competenza secondo il criterio territoriale ad una sezione costituita ad hoc ;
c) pertanto, i consiglieri di Stato della VI di AN da un lato non si occupano soltanto di affari inerenti la VI di AN e, dall’altro lato, non sono incardinati fisicamente presso un foro territoriale esclusivo.
Va da sé che per i consiglieri di Stato della VI di AN – così come per i consiglieri di Stato di nomina governativa – non è configurabile quella relazione di esclusività territoriale (propria e tipica dei componenti laici del CG) che può invece giustificare la scelta legislativa di fissare ex ante un termine di durata dell’incarico.
Relazione di esclusività che, come già visto, costituisce il proprium dei componenti laici del CG e che, quindi, giustifica il termine di durata del loro incarico.
9.8. Va inoltre disatteso – sempre in relazione alla prospettata disparità di trattamento – l’argomento attoreo secondo cui la breve durata dell’incarico di componente laico del CG (6 anni) impedirebbe al singolo magistrato non togato di raggiungere il numero di anni necessario per l’ottenimento del trattamento pensionistico minimo.
In realtà, il diverso “impatto” pensionistico di un’intera carriera nella magistratura amministrativa (quale quella in ipotesi intrapresa da un consigliere di Stato di nomina governativa o da un consigliere di Stato della VI di AN) rispetto ad un incarico di soli 6 anni assunto dal componente laico del CG, costituisce il logico corollario previdenziale di due rapporti di servizio strutturalmente diversi, il primo a tempo indeterminato e il secondo a tempo determinato.
La disparità di trattamento pensionistico non è quindi ingiustificata, bensì motivata dal diverso regime temporale dei due rapporti, regime temporale che è a sua volta giustificato – come visto – dal vincolo di sede a cui sono soggetti unicamente i componenti laici del CG.
A ciò si aggiunga che, come condivisibilmente rilevato dal primo giudice, i membri laici del CG, proprio in quanto prestano servizio per sei anni, possono poi riprendere la propria vita professionale, salve restando solo per gli avvocati le preclusioni temporanee (due anni) correlate a potenziali conflitti di interesse, da valutare preventivamente all’accettazione dell’incarico.
9.9. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio ritiene che non sussista nel caso di specie alcuna irragionevole o ingiustificata disparità di trattamento potenzialmente lesiva dei principi fondamentali di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., con la conseguenza che nessun rilievo può essere riconosciuto agli elementi comuni a tal riguardo richiamati dall’appellante ( id est identità di funzioni, identità di requisiti soggettivi, identità di meccanismi di nomina) fermo restando che il procedimento di nomina dei componenti laici del CG presenta comunque un tratto tipico caratterizzante consistente nell’atto di designazione iniziale del Presidente della regione SI (sicché la nomina – sebbene formalmente disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri – va sostanzialmente ricondotta ad una determinazione del Presidente della regione SI).
Si aggiunga soltanto che l’assenza di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento va rilevata anche sotto il profilo del trattamento economico, atteso che la scelta legislativa di riservare ai componenti laici del CG il trattamento economico iniziale degli altri consiglieri di Stato, costituisce un inevitabile corollario della durata soltanto sessennale del loro mandato.
Né può essere censurata la scelta legislativa di prevedere che i componenti laici del CG possono partecipare all’Adunanza generale e all’Adunanza plenaria soltanto per gli affari della Regione SI, in quanto tale scelta è imposta direttamente da una norma di rango costituzionale, e cioè dall’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI nella parte in cui lo stesso prevede un organo consultivo e giurisdizionale che deve occuparsi soltanto degli “ affari concernenti la Regione ”.
9.10. I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dall’appellante – oltre a dover essere esclusi in relazione al parametro dell’art. 3 Cost. – vanno esclusi anche in relazione al diverso parametro costituzionale dell’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI.
Non v’è, infatti, alcuna discrepanza o incongruenza tra la norma di legge censurata nel presente giudizio ( id est l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373) e l’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI. Ciò per almeno tre ordini di motivi:
a) in primo luogo perché l’impianto generale del d.lgs. n. 373 del 2003 è stato già giudicato conforme all’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI dalla stessa Corte Costituzionale, che con la succitata sentenza n. 316 del 2004 ha affermato quanto segue: “ il d. lgs. n. 373 del 2003 ha attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando precedenti “anomalie”, già segnalate dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l’originario modello statutario di decentramento, organizzato su due sezioni “staccate” del Consiglio di Stato, dando così “piena” attuazione al principio di specialità contenuto nell’art. 23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che, in relazione a questo profilo particolare, si possono definire i “contenuti storico-concreti” dell’autonomia regionale SI (cfr. sentenza n. 213 del 1998). La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio espresso nell’art. 23 ma anche l’assenza di soluzioni organizzative prestabilite, dall’intento di realizzare concretamente quel principio attraverso la prefigurazione di un apposito modello la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non appare certo praeter statutum ”;
b) in secondo luogo perché il principio di specialità e decentramento territoriale cristallizzato nell’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI, trova la sua più compiuta espressione proprio nella previsione di giudici non togati esclusivamente destinati al CG;
c) in terzo luogo perché se da un lato è vero che l’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI non autorizza espressamente l’introduzione di giudici laici con incarico a tempo determinato, dall’altro lato è anche vero che detta norma non lo vieta neppure, sicchè l’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 373 del 2003 può al più configurarsi come una norma di attuazione praeter statutum (e non come norma contra statutum ).
Ne discende, pertanto, che non c’è alcuna incompatibilità di fondo tra l’art. 23 dello Statuto speciale della regione SI e la relativa norma di attuazione evocata nel presente giudizio.
9.11. Va disattesa, inoltre, anche la tesi secondo cui la previsione di un giudice laico del CG reclutato a tempo determinato striderebbe con il divieto costituzionale di giudici speciali (art. 102 Cost.) e con il principio di unicità della giurisdizione (art. 5 Cost.).
Ed infatti, la definizione delle diverse modalità di nomina dei componenti del CG (con componenti togati e non togati, quest’ultimi assunti a tempo determinato) rientra chiaramente nel perimetro della disciplina di dettaglio di un organo giurisdizionale amministrativo che trova fondamento diretto nella fonte costituzionale dello Statuto speciale per la regione SI, ciò che esclude sia l’esistenza di un nuovo giudice speciale, sia la violazione dell’unicità della giurisdizione amministrativa.
A tal proposito, non può che essere ribadita la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti afferenti all’esercizio della giurisdizione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate ( ex plurimis , sentenze n. 79 e n. 58 del 2020, n. 155 e n. 139 del 2019, n. 225 del 2018 e n. 241 del 2017, n. 44 del 2016, n. 194 del 2015).
Limite che nel caso di specie non risulta assolutamente superato, atteso che il regime ad tempus dei componenti laici del CG trova la sua ratio essendi – come visto – nel summenzionato rapporto di esclusività territoriale che lega detti componenti al foro territoriale siciliano.
9.12. Va disattesa, poi, anche la questione della possibile violazione dell’art. 117, comma 2, lettere l) ed m), Cost.
Ed infatti, tale questione va considerata:
a) in primo luogo inammissibile per violazione del divieto di novum in appello (cfr. art. 104 c.p.a.) in quanto mai evocata dall’odierno appellante tra i motivi di impugnazione sviluppati con il ricorso di primo grado;
b) in ogni caso infondata , in quanto non risulta che vi sia stato alcun intervento legislativo regionale che abbia interferito sulle materie di competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione.
9.13. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il Collegio ritiene di poter escludere la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale che l’appellante ha agitato con il primo motivo di appello, con la conseguenza che il primo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
10. Con il secondo motivo di appello (intitolato “ Error in iudicando. Erroneità della Sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4) e della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (artt. 1 e 2, comma 1, lett. a). Motivazione erronea e contraddittoria ”) l’appellante censura la sentenza impugnata per aver escluso il prospettato contrasto tra la norma di legge regionale con cui è previsto un limite di durata di 6 anni per l’incarico di componente laico del CG (cfr. art. 6, comma 4, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373) e la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio UE del 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).
10.1. In proposito, la sentenza appellata ha statuito che “ con riferimento alla violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), deve rilevarsi che la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 luglio 2020 (in C658/18), citata dal ricorrente, si è limitata a sancire l’inammissibilità di un trattamento diverso di situazioni comparabili in assenza di obiettive giustificazioni, laddove il d.lgs. n. 373 del 2003, nello stabilire che “ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al Prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato”, esclude la possibilità di un trattamento deteriore dei componenti laici del C.G.A.R.S. rispetto ai Consiglieri di Stato ”.
10.2. L’appellante censura questo capo di sentenza affermando che “ la previsione della natura temporanea dell’‘impiego’ non è conforme ai i principi comunitari previsti dall’accordo quadro e non si configura una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, che include tra le «condizioni di impiego» anche le pensioni (sentenza del 15 aprile 2008, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 134) ”.
10.3. Anche questo secondo motivo di appello, tuttavia, appare infondato.
Ed infatti, come già condivisibilmente rilevato da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 6282 del 2021 proprio sul supposto contrasto tra la limitazione temporale dell’incarico di componente laico del CG e la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) “ La questione è palesemente infondata, nel senso che il quadro normativo europeo è talmente chiaro da non necessitare alcun deferimento davanti al giudice sovranazionale di questioni interpretative ad esso relative, ai sensi dell’art. 267 TFUE. Infatti, quand’anche si voglia ritenere la direttiva applicabile ai soggetti investiti di funzioni giurisdizionali di ultima istanza, secondo il principio “partecipativo” enunciato dall’art. 106, comma 3, Cost. - cosa che spetta al Paese membro stabilire (cfr. in questo senso: Corte di giustizia UE, sentenza 1° marzo 2012, C-393/10) - va in ogni caso premesso che in base all’art. 4, comma 1, dell’accordo recepito dalla medesima direttiva «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Come si desume dalla disposizione ora richiamata, il contrasto con essa si profila non già per la temporaneità ab origine dell’incarico, ma casomai in ragione di ingiustificate discriminazioni relative al regime giuridico ed economico da esso derivanti rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato o, come si desume dal successivo art. 5 (Misure di prevenzione degli abusi), per via dell’arbitrario rinnovo di incarichi temporanei. Tanto premesso, l’equiparazione del componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa al consigliere di Stato esclude innanzitutto ipso facto l’esistenza di un trattamento deteriore. Per quanto concerne invece le ragioni obiettive della temporaneità del suo incarico e del suo vincolo di permanenza presso l’organo giurisdizionale siciliano, esse sono quelle, più volte richiamate, connesse alla specialità del Consiglio di giustizia amministrativa, sancita dal più volte menzionato art. 23 dello statuto speciale della Regione SI ed attuata con la composizione mista dell’organo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 373 del 2003 ”.
Le argomentazioni espresse dal precedente citato appaiono pienamente condivisibili ed escludono, pertanto, qualsivoglia dubbio di incompatibilità unionale delle norme di legge censurate dall’odierno appellante.
La normativa unionale in materia di lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) vieta infatti l’introduzione di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ogni volta che tale differenziazione sia basata esclusivamente sul diverso regime temporale del rapporto di lavoro: detto in altri termini, in base al diritto eurounitario la natura temporanea o meno del rapporto di lavoro non può mai costituire – da sola considerata – una valida ragione di discriminazione economica e normativa tra lavoratori (fatta eccezione per quegli istituti economici che - per loro stessa natura - vanno computati pro rata temporis e soggiacciono quindi al principio del riproporzionamento).
Nulla di tutto questo appare configurabile, tuttavia, nel caso di specie, atteso che l’appellante non contesta una discriminazione economica che il legislatore nazionale abbia eventualmente operato in base alla natura a termine (o meno) del rapporto di lavoro, bensì contesta la natura stessa a termine del rapporto di lavoro del componente laico del CG ( id est qualcosa che logicamente precede qualsiasi discriminazione).
Altro obiettivo sensibile della legislazione unionale in materia di lavoro a tempo determinato – così come si ricava dall’art. 5 della summenzionata Direttiva – è poi quello di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (prevenzione che il legislatore unionale persegue imponendo al legislatore nazionale la fissazione di vincoli di giustificazione causale dell’assunzione a termine oppure, dall’altro lato, la limitazione della durata totale dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei relativi rinnovi).
Neppure questo tipo di fattispecie può ritenersi inverata, tuttavia, nel caso di specie, atteso che la normativa nazionale sul mandato sessennale (non prorogabile) dei componenti laici del CG – lungi dal favorire qualsiasi forma di successione abusiva di rapporti di lavoro – va semmai nella direzione esattamente contraria.
Ciò che conduce, quindi, alla reiezione del secondo motivo di appello.
11. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello va respinto in quanto infondato e, per l’effetto, la sentenza impugnata va confermata nei termini sopra enunciati.
12. Ciò chiarito, va infine osservato che il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate con l’appello, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
13. Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO