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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
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R.G.n. 13960/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 13960/2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 2603/2018
TRA
(C.F. ), in qualità di erede del dott. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Mainenti, presso Persona_1
il cui studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 670, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. ), e (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
tutti in qualità di eredi del dott. rappresentati e difesi, dagli Persona_1
avv.ti Carlo De Maio e Davide Di Marzio, presso il cui studio in Napoli, via Posillipo
n. 42, sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
(P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla via Guglielmo Melisurgo
2
n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello, con studio in Napoli, via
Generale G. Orsini n. 46, e in Casalnuovo di Napoli, via Arcora n. 110/Palazzo
GECOS, ove è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Gli opponenti, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, hanno concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.
L'opposta, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2603/2018 del 15 marzo 2018, emesso dal Tribunale di
Napoli – XI Sezione Civile, nel procedimento monitorio R.G. n. 4121/2018, su ricorso della società veniva ingiunto al dott. Controparte_1 Persona_1
il pagamento, in favore della creditrice, della somma di euro 500.000,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese del procedimento monitorio. La domanda di pagamento contenuta nell'ingiunzione richiesta era fondata su una scrittura privata integrativa datata 16 giugno 2010, nella quale – secondo quanto dedotto dalla società ricorrente – le stesse parti avrebbero convenuto un'integrazione del prezzo di una compravendita immobiliare intervenuta fra loro, mediante il versamento da parte di Controparte_1
al sig. di ulteriori € 500.000,00, a titolo di prestito infruttifero Persona_1
che quest'ultimo doveva restituire entro il 31 dicembre 2017.
In particolare, aveva acquistato dal un suolo Controparte_1 Persona_1
edificabile in Napoli (via Tasso n. 296) con atto notarile del 16.06.2010 per il prezzo di € 3.000.000,00; la scrittura privata sottoscritta in pari data, prodotta a corredo del ricorso monitorio, prevedeva “ad integrazione dei patti riportati nel rogito... che il prezzo di vendita viene integrato di una ulteriore somma pari ad € 500.000,00...
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corrisposta dall'acquirente società al Sig. Controparte_1 Persona_1
a titolo di prestito infruttifero da restituire entro e non oltre il 31.12.2017”.
[...]
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato a mezzo PEC il
4 maggio 2018, il dott. proponeva opposizione, chiedendo la Persona_1
revoca/annullamento del decreto ingiuntivo e la condanna della società opposta alla rifusione delle spese, e ai sensi dell'art. 96 c.p.c. A fondamento dell'opposizione deduceva: (a) la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, rilevando che la scrittura privata posta a base del monitorio riporterebbe una diversa denominazione sociale ("Falco Mobiliare s.r.l.") nonché un diverso codice fiscale;
(b) il rituale disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta in calce alla predetta scrittura, affermando di non averla mai sottoscritta e, comunque, disconoscendo la conformità della copia prodotta;
(c) l'inverosimiglianza e infondatezza della pretesa creditoria, anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti in occasione della compravendita del terreno sito in Napoli, via Tasso n. 296, per il prezzo dichiarato di euro 3.000.000,00, del quale – secondo la prospettazione dell'opponente – la
[...]
risulterebbe ancora debitrice per ingente residuo;
(d) la mancanza di prova CP_1
dell'effettivo pagamento della somma di euro 500.000,00 e della causa sottesa.
Con riferimento al punto (b) l'opponente contestava in toto la pretesa creditoria di
, deducendo che il preteso contratto di mutuo del 16.06.2010 era Controparte_1
inesistente e frutto di un atto falso. In particolare, negava di aver sottoscritto la scrittura privata prodotta in sede monitoria e ne disconosceva formalmente la firma ai sensi degli artt. 214-215 c.p.c., dichiarando espressamente di «NON riconoscere come propria la sottoscrizione apposta in calce» al documento. L'opponente eccepiva che il documento in questione presentava evidenti anomalie formali (ad esempio un codice fiscale ed una ragione sociale difformi da quelli di tali da far Controparte_1
dubitare persino dell'identità del soggetto asseritamente contraente e che non vi fosse conformità all'originale della copia fotostatica prodotta dall'opposta, ai sensi degli artt.
2719 c.c. e 2712 c.c., stante il mancato deposito dell'originale della scrittura in questione.
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Si costituiva nel giudizio di opposizione la resistendo alle Controparte_1
avverse pretese.
La società opposta contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte e ribadiva la propria ragione creditoria, affermando l'autenticità della scrittura privata del 16.06.2010 e la reale esistenza del prestito ivi dedotto.
In via preliminare, contestava l'eccezione di difetto di Controparte_1
legittimazione attiva, reputandola pretestuosa: il riferimento errato ad una partita IVA diversa sarebbe stato un mero refuso materiale, inidoneo a incidere sull'identificazione della società, unica effettiva contraente e acquirente nel rogito del 2010. Nel merito, la società opposta deduceva che la scrittura privata del 16.06.2010 era stata effettivamente sottoscritta dal dr. negando qualsivoglia Persona_1
falsificazione. In via subordinata, la proponeva istanza di Controparte_1
verificazione del documento ai sensi dell'art. 216 c.p.c., depositando a tal fine copia conforme all'originale dell'atto notarile di vendita del 16.06.2010, recante la firma autografa di da utilizzare quale scrittura di comparazione. Persona_1
Infine, nel merito, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio si verificavano due eventi interruttivi relativi alla parte opponente. In data 2 luglio 2021 decedeva il dr. (originario Persona_1
opponente), interrotto ex art. 299 c.p.c. il processo all'udienza del 14.07.2021, veniva riassunto, con atto notificato il 3.11.2021, da due eredi del defunto, ossia i sigg.
[...]
(figlio) e (figlio), che si costituivano quali nuovi Parte_4 Pt_1 Persona_1
opponenti in sostituzione del de cuius.
Successivamente, decedeva il sig. (in data 8 febbraio 2023), Parte_4
interrotto il giudizio, veniva riassunto dai suoi eredi, sigg. Persona_1
e , rispettivamente figlio e nipoti del Parte_2 Parte_3
primo opponente defunto. All'esito di tali vicende, gli odierni opponenti proseguivano il giudizio di opposizione, tutti quali eredi legittimi del dr. . Persona_1
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Nel frattempo, definita la fase istruttoria documentale, il Tribunale riteneva necessario procedere alla verificazione incidenter tantum della scrittura privata controversa. A tal fine, con ordinanza dell'11.11.2024 veniva ammessa una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, affidata al dott. , volta ad accertare l'autenticità Persona_2
della sottoscrizione apposta in calce al documento del 16.06.2010. Il CTU, all'atto del conferimento dell'incarico, rilevava però l'impossibilità di esaminare l'originale della scrittura contestata, in quanto non risultava depositata in atti: la società opposta assumeva di non poter produrre l'originale in quanto era stato sottratto (asportato) da ignoti.
All'udienza del 15 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata per quanto di ragione.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte degli opponenti circa il difetto di legittimazione attiva della società opposta, a causa delle discrepanze formali riscontrate nel documento monitorio (diverso codice fiscale e parziale difformità nella denominazione sociale). Tale eccezione è infondata. Dall'analisi degli atti risulta infatti evidente che la era ed è il soggetto Controparte_1
sostanzialmente destinatario della volontà negoziale espressa nella scrittura privata del
16.06.2010; le difformità formali rilevate (un numero di P.IVA errato, riportato sulla copia, e un'incompleta indicazione della ragione sociale) devono attribuirsi ad un mero errore materiale di scritturazione, che non pone in dubbio l'identità della società contraente. È pacifico in causa – ed emerge dallo stesso tenore della scrittura – che l'unica società acquirente del terreno compravenduto nel 2010 fosse Controparte_1
e proprio tale contratto viene espressamente richiamato come contesto
[...]
dell'asserito prestito. Dunque, non vi è alcuna incertezza sull'individuazione della parte creditrice monitoria: la era titolare del rapporto dedotto Controparte_1
e legittimata ad agire in via monitoria. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
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va pertanto respinta, dovendosi qualificare le difformità formali denunciate come semplici refusi insuscettibili di alterare la realtà sostanziale del rapporto.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova anzitutto ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di ordinario giudizio di cognizione piena, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria. Nel processo civile, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., 1 giugno 2007, n. 12765;
Cass. civ., 21 novembre 2005, n. 24815; Cass. civ., 6 febbraio 2006, n. 2421). Nel caso di specie la fonda la propria pretesa sulla scrittura privata del Controparte_1
16 giugno 2010, che contiene l'indicazione della somma di euro 500.000,00 e dell'obbligo di restituzione entro il 31 dicembre 2017; gli opponenti contestano la riferibilità della sottoscrizione e, più in generale, la genuinità del documento, nonché
l'esistenza del rapporto obbligatorio.
Ne consegue che grava sull'opposta l'onere di dimostrare, con prova idonea, il titolo e l'esigibilità del credito;
mentre incombe sugli opponenti l'onere di dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali, ad esempio, l'avvenuto pagamento, la compensazione o l'inesistenza della causa debendi), ove ritualmente dedotti e provati.
Ciò posto, la questione centrale del presente giudizio attiene alla scrittura privata del
16 giugno 2010, posta a fondamento della pretesa monitoria. Gli opponenti ne hanno disconosciuto la sottoscrizione e il contenuto, nonchè, la conformità della copia depositata.
In tema di disconoscimento della scrittura privata (artt. 214 e 215 c.p.c.), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'atto di disconoscimento deve essere chiaro e specifico, e deve riferirsi in modo inequivoco ai documenti che si intendono contestare, non potendo risolversi in formule di stile o in clausole generiche (cfr. Cass. civ., 3 novembre 2021, n. 30776; Cass. civ., 11 giugno 2021, n. 17313; Cass. civ., 17 gennaio 2022, n. 1324; Cass. civ., 10 settembre 2019, n. 22577; Cass. civ., 19 febbraio
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2020, n. 4053). Nel caso di specie, il dott. ha sin dall'atto di opposizione Persona_1
disconosciuto formalmente la propria firma apposta in calce alla scrittura del
16.06.2010, negandone l'autenticità in modo chiaro e specifico. Tale disconoscimento, validamente effettuato ex art. 214 c.p.c. (non essendo richieste formule sacramentali particolari: v. Cass. 18.05.2016, n. 10149; Cass. 06.05.2016, n. 9255), ha l'effetto di impedire che la scrittura possa considerarsi tacitamente riconosciuta ex lege. In conseguenza dell'opposizione formulata dall'ingiunto, il documento perde quindi la forza probatoria legale che gli sarebbe derivata da un riconoscimento non contestato
(art. 2702 c.c.), risultando invece assoggettato al libero apprezzamento del giudice previa verifica giudiziale della sua autenticità.
Nel corso dell'istruttoria, inoltre, non è stato esibito l'originale della scrittura del
16.06.2010 da parte di La società opposta, infatti, invitata a Controparte_1
produrre in giudizio il documento in forma originale, dichiarava di non esserne più in possesso perché esso sarebbe stato oggetto di furto. Va rilevato che la denuncia depositata in atti dall'opposta non è dirimente nel caso in esame in quanto appare generica. In essa, infatti, non sono stati precisati il documento o i documenti contenuti nella borsa sottratta e oggetto del furto, avendo l'opposta denunciato genericamente il furto di “varia documentazione amministrativa”.
Questo elemento appare inevitabilmente in contrasto con i principio di buona fede e correttezza, complicando l'accertamento circa l'autenticità della sottoscrizione e incidendo sensibilmente sull'attendibilità della scrittura privata da essa prodotta. Per consolidata giurisprudenza, la copia fotografica di una scrittura privata ha la medesima efficacia probatoria dell'originale solo finché la sua conformità non sia espressamente contestata dalla parte contro la quale è prodotta (artt. 2712-2719 c.c.). Il disconoscimento formale di una copia, tuttavia, per essere efficace, deve avvenire
“attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. In difetto di tali indicazioni, la contestazione della conformità della
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copia è considerata giuridicamente inidonea (Cass. 09.08.2021, n. 24634; Cass.
05.05.2020, n. 8481).
Nella specie, il dr. – nel suo atto di opposizione – ha contestato la Persona_1
conformità all'originale della fotocopia prodotta da parte opposta e la parte opposta non ha fornito la prova rigorosa dell'autenticità della scrittura invocata. L'originale, indispensabile per una verifica diretta (ad esempio mediante perizia grafica o confronto ex art. 216 c.p.c.), non è stato prodotto;
né risulta che abbia richiesto Controparte_1
alcuna verificazione formale del documento in sede civile.
Nel corso del giudizio la CTU grafologica disposta con ordinanza del 17 ottobre 2024 si è resa necessaria per la rilevanza dirimente della scrittura privata del 16 giugno 2010, oggetto di contestazione. Dalla relazione depositata in marzo 2025 emergono le seguenti risultanze: (i) il documento versato in atti è in copia derivante da scansione;
(ii) sul documento risultano apposte, in originale, timbrature e firme;
(iii) non è possibile escludere, sulla sola base del documento in copia, che vi siano state compilazioni effettuate in tempi diversi;
(iv) lo stato documentale non consente ulteriori indagini e riprove analitiche.
Il CTU ha, tuttavia, precisato che le verifiche strumentali effettuate (anche mediante analisi in luce UV e IR) non consentono di affermare la sussistenza di una manomissione certa del documento, chiarendo che dai rilievi emergono, al più, elementi di mera plausibilità, ma non una “riprova” oggettiva di un'intervenuta alterazione.
Le conclusioni del CTU forniscono comunque importanti elementi di giudizio. Il perito, operando sulla copia conforme versata in atti, ha rilevato significative anomalie grafologiche del documento. In particolare, ha riscontrato la presenza di segni indicativi di una possibile composizione artificiosa: talune porzioni del testo appaiono realizzate con “diversi passaggi di stampa”, soprattutto in corrispondenza dei nominativi e delle sottoscrizioni delle parti. Dall'esame con luce radente e altri
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strumenti, sono emerse “tracce di inchiostro di penna” sovrapposte al testo stampato, che suggeriscono “una compilazione di testo e firme in più tempi”.
Il CTU ha prospettato che la scrittura del 16.06.2010 possa essere il risultato di un montaggio grafico digitale: in pratica, un collage di elementi provenienti da documenti differenti (ad esempio, un testo predisposto e una firma scannerizzata da altro foglio) trasferiti su un unico foglio, allo scopo di far apparire un accordo mai in realtà stipulato.
Rilevanti, al riguardo, sono le conclusioni rassegnate dal consulente, laddove afferma che il documento oggetto di verifica risulta essere un “artefatto grafico, composto da documenti di diversa provenienza e traslati per via digitale su un unico foglio di stampa, allo scopo di rendere credibile una inesistente sottoscrizione dei firmatari”.
Ciò equivale a dire che, secondo l'esperto, la firma “ ” apposta Persona_1
in calce non è attribuibile di pugno al medesimo, e che l'intero Persona_1
documento non è genuino bensì contraffatto.
Va peraltro evidenziato come lo stesso consulente abbia temperato tali affermazioni riconoscendo i limiti conoscitivi dovuti all'assenza dell'originale. Egli ha infatti chiarito che gli indizi rilevati attestano una plausibile artefazione, ma non forniscono la “piena riprova” di una alterazione deliberata, potendo – in astratto – alcune doppie tracce d'inchiostro essere determinate anche dalle caratteristiche di stampa di uno scanner ad alta risoluzione. In altri termini, non è possibile, in mancanza del supporto originale, raggiungere la certezza assoluta della falsificazione.
Le osservazioni dei consulenti tecnici di parte – in particolare, la prospettazione secondo cui la diversità di modalità di stampa sarebbe indice di una “costruzione” in più fasi del documento – non consentono di sovvertire tali conclusioni. Va infatti ricordato che la consulenza tecnica di parte non costituisce prova in senso proprio, ma integra un mero strumento difensivo e di allegazione tecnica, rimesso alla libera valutazione del giudice (cfr. Cass. civ., 22 febbraio 2021, n. 4767; Cass. civ., 21 febbraio 2005, n. 3717; Cass. civ., 7 ottobre 1996, n. 9522; Cass. civ., 7 settembre
2000, n. 11673)
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Anche prescindendo dalle conclusioni del CTU il giudicante, non potendo considerare elemento dirimente la controversia il documento esaminato, deve ricercare ulteriori elementi probanti il sotteso rapporto di prestito invocato.
Va rilevato che parte opposta non ha fornito alcuna prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria, nonostante le contestazioni sollevate dagli opponenti non ha prodotto ulteriori elementi di prova (copia di un assegno o di un bonifico bancario) utili ad acclarare l'effettiva erogazione, in favore del della somma di € Persona_1
500.000,00 asseritamente prestata.
Infatti, nella scrittura di ricognizione dei debiti reciproci sottoscritta nel 2014 (doc. 5 prodotto dagli opponenti), relativa alla vicenda della compravendita del terreno, non si fa alcuna menzione del prestito oggi preteso dalla società opposta. Allo stesso modo, in una successiva scrittura del 21.09.2015, oggetto di separata impugnativa,
[...]
non accenna a tale suo preteso credito, che avrebbe avuto tutto l'interesse CP_1
a far valere in compensazione o a dedurre dal quantum debeatur nelle transazioni inter partes.
Alla luce di tutto quanto esposto, il Tribunale ritiene non raggiunta la prova dell'esistenza del diritto di credito azionato da in via monitoria, Controparte_1
ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Quanto alle domande proposte da entrambe le parti di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., queste non possono trovare accoglimento.
La responsabilità aggravata richiede, la prova della mala fede o della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e, per il primo comma, anche la prova del danno, mentre la condanna equitativa ex comma 3 presuppone comunque una condotta processuale connotata da abuso dello strumento processuale (cfr. Cass. civ., 14 settembre 2021, n. 24841).
Nella specie, pur risultando infondate le doglianze di merito come sopra esaminate, le questioni prospettate non consentono di qualificare la condotta processuale degli
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opponenti come manifestamente temeraria o connotata da colpa grave. Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno, pertanto, rigettate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente espletata nelle varie fasi
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Undicesima Sezione Civile, in persona del G.O.P. dott.ssa
Concetta Menale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta dagli eredi di avverso il Persona_1
decreto ingiuntivo n. 2603/2018 emesso il 15.03.2018 e, per l'effetto, lo revoca;
Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento CP_1 Controparte_1
delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessivi € Parte_1
22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA
come per legge;
somme tutte da distrarsi in favore dell'avv. Maria Laura Mainenti,
dichiaratisi anticipataria.
Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Persona_1
e , tutti in qualità di eredi del
[...] Parte_2 Parte_3
dott. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Persona_1
22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% , IVA e CPA
come per legge;
somme tutte da distrarsi in favore degli avv.ti Carlo De Maio e Davide
Di Marzio, dichiaratisi antistatari;
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Condanna la in persona del suo legale rappresentante, al CP_1 Controparte_1
pagamento della CTU come liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)