Articolo 709 del Codice della navigazione
Articolo 708Articolo 710
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 709.
(Ostacoli alla navigazione).

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che ((, anche in virtu' delle loro destinazioni d'uso,)) interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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