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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000086624 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 7198 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec l'11 6 2024 Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti di Resistente_1 s.p.a. e del Comune di San Petro Vernotico avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2023/0000086624, che dichiara esserle stato notificato il 6 marzo 2023 a mezzo posta, e l'ingiunzione di pagamento n. 7198 del
03.02.2022, cui il preavviso di fermo amministrativo fa riferimento, entrambi relativi all'imposta comunale IMU.
2. Si costituisce in giudizio, resistendo, Resistente_1 spa, mentre il Comune non svolge attività difensiva.
3. All'esito dell'udienza la causa è decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deduce parte ricorrente l'illegittimità del preavviso di fermo e della connessa intimazione perché relative a un credito prescritto.
2.Va rilevato, in primo luogo, che, come si evince dalle indicazioni riportate nella parte narrativa che precede, frutto di ammissione della stessa parte ricorrente, il ricorso è tardivo, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 21 d.lgs. 546 1992).
3.Ciò comporta l'irretrattabilità del credito tributario cui l'atto si riferisce, con impossibilità di far valere qualsiasi evento estintivo del credito.
4.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Resistente_1 SpA, della somma di Euro 600,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 483/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Vernotico - Piazza Giovanni Falcone 72027 San Pietro Vernotico BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000086624 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 7198 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il
14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec l'11 6 2024 Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti di Resistente_1 s.p.a. e del Comune di San Petro Vernotico avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2023/0000086624, che dichiara esserle stato notificato il 6 marzo 2023 a mezzo posta, e l'ingiunzione di pagamento n. 7198 del
03.02.2022, cui il preavviso di fermo amministrativo fa riferimento, entrambi relativi all'imposta comunale IMU.
2. Si costituisce in giudizio, resistendo, Resistente_1 spa, mentre il Comune non svolge attività difensiva.
3. All'esito dell'udienza la causa è decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deduce parte ricorrente l'illegittimità del preavviso di fermo e della connessa intimazione perché relative a un credito prescritto.
2.Va rilevato, in primo luogo, che, come si evince dalle indicazioni riportate nella parte narrativa che precede, frutto di ammissione della stessa parte ricorrente, il ricorso è tardivo, poiché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art. 21 d.lgs. 546 1992).
3.Ciò comporta l'irretrattabilità del credito tributario cui l'atto si riferisce, con impossibilità di far valere qualsiasi evento estintivo del credito.
4.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, Sezione I, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Resistente_1 SpA, della somma di Euro 600,00 per compensi, oltre accessori come per legge.