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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nella causa iscritta al n. 6989/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
C.F. ) in persona dell'l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Portici alla Via A. Diaz n. 99, presso lo studio dell'Avv.
CANTALAMESSA CANDIDA che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLANTE E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale IS. F10, presso lo studio dell'avv.
DURACCIO LUIGI che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLATO
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) elettivamente dom.ti in Napoli alla via Alcide De C.F._3
Gasperi n. 33 presso lo studio dell'AVV. ARMANDO LUPONE che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLATI
E
( C.F. ) residente in [...]Controparte_4 C.F._4
(MO) alla via Giacomo Leopardi 13
APPELATA – contumace
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che in data Controparte_1
17.7.2018, alle ore 17.30 circa, in Ponticelli (NA) alla Via Bartolo Longo, il conducente del veicolo Renault targato BF325RH di proprietà di
[...]
nel mentre percorreva la suddetta via, non arrestava in tempo la marcia e CP_4 tamponava il motociclo targato BE91853, di sua proprietà; che a seguito dell'urto subito il motoveicolo rovinava al suolo sulla parte laterale destra unitamente al conducente ed al trasportato;
che a seguito dell'urto Controparte_2 CP_3 il motociclo riportava danni alla parte posteriore ed alla parte laterale destra;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra
[...]
e la per ivi sentirli condannare, previa declaratoria CP_4 Controparte_5 di responsabilità esclusiva del primo, al risarcimento dei danni quantificati in € 1.032,00. Si costituiva la , la quale impugnava e contestava in Controparte_5 toto tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto, illegittimo e non provato. La compagnia assicurativa disconosceva il fatto storico, eccepiva l'improcedibilità per la mancata sottoposizione del veicolo a perizia e deduceva che le parti erano già state coinvolte in plurimi sinistri. A supporto del disconoscimento si evidenziavano le risultanze del dispositivo satellitare OCTO ubicato sul veicolo
Renault Clio targato BF325RH di che non aveva registrato alcun Controparte_4 crash seppur perfettamente funzionante (aveva registrato il veicolo con quadro spento e la successiva accensione). Con comparsa di intervento volontario interveniva il quale riferiva: che al momento del sinistro viaggiava come Controparte_2 conducente a bordo del motociclo targato BE91853 di proprietà di;
Controparte_1 che a seguito dell'urto rovinava al suolo unitamente al motociclo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni subite quantificate in € 5.200,00. Con ulteriore comparsa di intervento volontario si costituiva nel giudizio anche , il quale riferiva che al momento del sinistro CP_3 si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo targato BE91853 di proprietà di e che a seguito dell'urto rovinava al suolo unitamente al Controparte_1 motociclo, riportando lesioni personali per la quali veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Concludeva per la condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni subite quantificate in €. 5.200,00. Espletata la prova. ammesse ed espletate le CCTTUU medico-legali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 26.4.2022 ove veniva introitata a sentenza. Con sentenza n. 4741/2022 il Giudice di Pace di Barra definitivamente pronunciando, accoglieva le domande proposte dall'attore e dagli interventori nei confronti della convenuta e di Controparte_5 [...]
Con atto di citazione in appello notificato, la CP_4 Controparte_5 proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, per chiederne l'integrale riforma e conseguentemente il rigetto delle domande proposte con vittoria di spese e competenze professionali di lite oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni. In primo luogo l'art. 143 del codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza della Suprema Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore, debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo, in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. n.
10311/2006; Cass. n. 8214 del 4/4/2013; Cass. n. 3875 del 19/02/2014; Cass.
4010/2018). Ne consegue che la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata con estrema attenzione e puntualità, tenendo conto di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio. Nella fattispecie in esame il CID è stato sottoscritto da tal - mai indicato né nelle messe in mora né negli Persona_1 atti introduttivi - non identificato né a mezzo carta di identità né a mezzo patente. A seguito di ricerche effettuate dalla compagnia assicurativa è emerso che il era Per_1 stato coinvolto in altri due sinistri da lui disconosciuti e che, per quanto riguarda uno di questi due sinistri, era stata indicata nel modulo CID una carta di identità della quale lo stesso ne aveva denunciato il furto prima del sinistro. Risulta, inoltre, Per_1 depositata agli atti la dichiarazione resa da tal il quale, nel dichiararsi Testimone_1 utilizzatore del mezzo di proprietà di ha escluso che la Controparte_4 autovettura fosse stata coinvolta in un sinistro. Reputa, in ogni caso, il Tribunale che vanno messe in rilievo le risultanze tecniche della c.d. scatola nera, installata sull'autovettura, da cui non risultano registrati eventi crash. Occorre analizzare anzitutto la rilevanza probatoria delle risultanze della cd. “scatola nera”. Con l'approvazione del D.L. n.143/2013 (“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni. Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo. Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso.
Analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash, ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è attualmente disciplinata dall'art. 145 bis comma 1 del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo...”. Gli appellati, nel giudizio di primo grado, anche a seguito delle specifiche allegazioni e conseguenti produzioni della compagnia assicurativa, non hanno dedotto concreti elementi da cui poter inferire un possibile malfunzionamento del sistema, limitandosi a prospettare, in sede di gravame, che verosimilmente il dispositivo non aveva registrato l'urto in quanto di lieve entità (il sistema non rileva eventi inferiori a 1g = 9,8 m/s2) contraddicendo quanto invece dedotto sia dal conducente che dal trasportato nella citazione in primo grado dove l'urto viene invece descritto come “violento” e come tale idoneo a giustificare l'entità delle lesioni riportate. Del resto dalla documentazione in atti si ricava che (...) il dispositivo era regolarmente attivo e non sono state rilevate anomalie di funzionamento (...) o guasto di sistema di autodiagnosi del terminale (...) e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti (...) e che dalle 17.20 l'autovettura era spenta per poi riaccendersi alle 17,42. A tutto quanto detto va aggiunta la circostanza, non priva di rilievo, che la società assicurativa ha visionato l'autovettura e non ha riscontrato danni alla parte anteriore compatibili con il sinistro. Del resto, risulta che tale autovettura sia stata coinvolta in ben 10 ricorrenze e che la proprietaria,
[...]
è stata coinvolta in 18 ricorrenze sia come responsabile che come CP_4 danneggiata. Infine, risulta agli atti che è stato invitato dallo studio Controparte_1 tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa, a mettere a disposizione il Per_2 mezzo per consentire al perito di valutare i danni, giusta missiva del 15.10.2018 ricevuta in data 16.10.2018. Non risulta contestato che il a tanto non ha CP_1 provveduto, atteso che la sua difesa si è limitata a sostenere di non essere mai stato invitato, circostanza smentita dagli atti di causa. Pertanto, reputa il Tribunale che sussistono elementi che pongono in serio dubbio l'attribuibilità dell'evento all'autovettura Renault tg BF325RH di proprietà di e che le Controparte_4 dichiarazioni dell'unico testimone indicato ed escusso (nonostante nelle messe in mora si faccia riferimento alla presenza di più testimoni) non sia sufficiente per corroborare quanto dedotto dagli appellati nei rispettivi atti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto e le domande proposte da , e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e della vanno rigettate. Controparte_4 Controparte_6
Per quanto riguarda le spese del primo e secondo grado, tenuto conto della comunanza di interessi desumibile dalla identità delle questioni e dalla convergenza delle difese, le stesse vanno poste a carico degli appellati in solido. Le spese di primo grado vano liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte, mentre quelle del presente giudizio secondo le tariffe di cui al D.M.
147/2022.
Ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU, pone il pagamento a carico delle partii appellate in solido.
PQM
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata n. 4741\2022 del Giudice di Pace di Barra rigetta le domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di e della CP_3 Controparte_4 Controparte_6
b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore della che liquida in euro 80,00 per spese ed CP_6 euro 1260,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 25,00 per spese ed euro 2090,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Cantalamessa Candida dichiaratasi anticipataria;
c) pone le spese di CTU a totale carico degli appellati in solido.
Napoli 12.02.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nella causa iscritta al n. 6989/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
C.F. ) in persona dell'l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Portici alla Via A. Diaz n. 99, presso lo studio dell'Avv.
CANTALAMESSA CANDIDA che lo rapp.ta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLANTE E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli al Centro Direzionale IS. F10, presso lo studio dell'avv.
DURACCIO LUIGI che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLATO
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) elettivamente dom.ti in Napoli alla via Alcide De C.F._3
Gasperi n. 33 presso lo studio dell'AVV. ARMANDO LUPONE che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
- APPELLATI
E
( C.F. ) residente in [...]Controparte_4 C.F._4
(MO) alla via Giacomo Leopardi 13
APPELATA – contumace
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che in data Controparte_1
17.7.2018, alle ore 17.30 circa, in Ponticelli (NA) alla Via Bartolo Longo, il conducente del veicolo Renault targato BF325RH di proprietà di
[...]
nel mentre percorreva la suddetta via, non arrestava in tempo la marcia e CP_4 tamponava il motociclo targato BE91853, di sua proprietà; che a seguito dell'urto subito il motoveicolo rovinava al suolo sulla parte laterale destra unitamente al conducente ed al trasportato;
che a seguito dell'urto Controparte_2 CP_3 il motociclo riportava danni alla parte posteriore ed alla parte laterale destra;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Barra
[...]
e la per ivi sentirli condannare, previa declaratoria CP_4 Controparte_5 di responsabilità esclusiva del primo, al risarcimento dei danni quantificati in € 1.032,00. Si costituiva la , la quale impugnava e contestava in Controparte_5 toto tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto e in diritto, illegittimo e non provato. La compagnia assicurativa disconosceva il fatto storico, eccepiva l'improcedibilità per la mancata sottoposizione del veicolo a perizia e deduceva che le parti erano già state coinvolte in plurimi sinistri. A supporto del disconoscimento si evidenziavano le risultanze del dispositivo satellitare OCTO ubicato sul veicolo
Renault Clio targato BF325RH di che non aveva registrato alcun Controparte_4 crash seppur perfettamente funzionante (aveva registrato il veicolo con quadro spento e la successiva accensione). Con comparsa di intervento volontario interveniva il quale riferiva: che al momento del sinistro viaggiava come Controparte_2 conducente a bordo del motociclo targato BE91853 di proprietà di;
Controparte_1 che a seguito dell'urto rovinava al suolo unitamente al motociclo riportando lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni subite quantificate in € 5.200,00. Con ulteriore comparsa di intervento volontario si costituiva nel giudizio anche , il quale riferiva che al momento del sinistro CP_3 si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo targato BE91853 di proprietà di e che a seguito dell'urto rovinava al suolo unitamente al Controparte_1 motociclo, riportando lesioni personali per la quali veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Concludeva per la condanna dei convenuti al risarcimento delle lesioni subite quantificate in €. 5.200,00. Espletata la prova. ammesse ed espletate le CCTTUU medico-legali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 26.4.2022 ove veniva introitata a sentenza. Con sentenza n. 4741/2022 il Giudice di Pace di Barra definitivamente pronunciando, accoglieva le domande proposte dall'attore e dagli interventori nei confronti della convenuta e di Controparte_5 [...]
Con atto di citazione in appello notificato, la CP_4 Controparte_5 proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, per chiederne l'integrale riforma e conseguentemente il rigetto delle domande proposte con vittoria di spese e competenze professionali di lite oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni. In primo luogo l'art. 143 del codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza della Suprema Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore, debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo, in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. n.
10311/2006; Cass. n. 8214 del 4/4/2013; Cass. n. 3875 del 19/02/2014; Cass.
4010/2018). Ne consegue che la rilevanza probatoria del modulo di constatazione amichevole di sinistro deve essere valutata con estrema attenzione e puntualità, tenendo conto di ogni altra evidenza dimostrativa risultante dagli atti e di qualsiasi ulteriore elemento utile desumibile dal giudizio. Nella fattispecie in esame il CID è stato sottoscritto da tal - mai indicato né nelle messe in mora né negli Persona_1 atti introduttivi - non identificato né a mezzo carta di identità né a mezzo patente. A seguito di ricerche effettuate dalla compagnia assicurativa è emerso che il era Per_1 stato coinvolto in altri due sinistri da lui disconosciuti e che, per quanto riguarda uno di questi due sinistri, era stata indicata nel modulo CID una carta di identità della quale lo stesso ne aveva denunciato il furto prima del sinistro. Risulta, inoltre, Per_1 depositata agli atti la dichiarazione resa da tal il quale, nel dichiararsi Testimone_1 utilizzatore del mezzo di proprietà di ha escluso che la Controparte_4 autovettura fosse stata coinvolta in un sinistro. Reputa, in ogni caso, il Tribunale che vanno messe in rilievo le risultanze tecniche della c.d. scatola nera, installata sull'autovettura, da cui non risultano registrati eventi crash. Occorre analizzare anzitutto la rilevanza probatoria delle risultanze della cd. “scatola nera”. Con l'approvazione del D.L. n.143/2013 (“Destinazione Italia”) è stata introdotta l'opzione da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni. Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo. Il sistema permette di monitorare diversi parametri di funzionamento della vettura, raccogliendo una serie di dati che, in caso di sinistro, potranno tornare utili per capire le dinamiche dell'incidente stesso.
Analizzando nel dettaglio le funzionalità della scatola nera è possibile accedere ai report del dispositivo e verificare tutti gli eventi registrati dal veicolo il giorno del presunto sinistro. È utile precisare che il dispositivo provvede a registrare sia l'accensione che lo spegnimento del veicolo, come poi l'itinerario percorso dallo stesso, oltre il c.d. crash, ossia la velocità tenuta dal veicolo al momento dell'impatto.
L'efficacia probatoria dei predetti dispositivi è attualmente disciplinata dall'art. 145 bis comma 1 del D.lgs. 07/09/2005, n. 209, a tenore del quale “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo...”. Gli appellati, nel giudizio di primo grado, anche a seguito delle specifiche allegazioni e conseguenti produzioni della compagnia assicurativa, non hanno dedotto concreti elementi da cui poter inferire un possibile malfunzionamento del sistema, limitandosi a prospettare, in sede di gravame, che verosimilmente il dispositivo non aveva registrato l'urto in quanto di lieve entità (il sistema non rileva eventi inferiori a 1g = 9,8 m/s2) contraddicendo quanto invece dedotto sia dal conducente che dal trasportato nella citazione in primo grado dove l'urto viene invece descritto come “violento” e come tale idoneo a giustificare l'entità delle lesioni riportate. Del resto dalla documentazione in atti si ricava che (...) il dispositivo era regolarmente attivo e non sono state rilevate anomalie di funzionamento (...) o guasto di sistema di autodiagnosi del terminale (...) e pertanto i sistemi preposti alla rilevazione di eventi crash e delle percorrenze del veicolo risultavano correttamente operanti (...) e che dalle 17.20 l'autovettura era spenta per poi riaccendersi alle 17,42. A tutto quanto detto va aggiunta la circostanza, non priva di rilievo, che la società assicurativa ha visionato l'autovettura e non ha riscontrato danni alla parte anteriore compatibili con il sinistro. Del resto, risulta che tale autovettura sia stata coinvolta in ben 10 ricorrenze e che la proprietaria,
[...]
è stata coinvolta in 18 ricorrenze sia come responsabile che come CP_4 danneggiata. Infine, risulta agli atti che è stato invitato dallo studio Controparte_1 tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa, a mettere a disposizione il Per_2 mezzo per consentire al perito di valutare i danni, giusta missiva del 15.10.2018 ricevuta in data 16.10.2018. Non risulta contestato che il a tanto non ha CP_1 provveduto, atteso che la sua difesa si è limitata a sostenere di non essere mai stato invitato, circostanza smentita dagli atti di causa. Pertanto, reputa il Tribunale che sussistono elementi che pongono in serio dubbio l'attribuibilità dell'evento all'autovettura Renault tg BF325RH di proprietà di e che le Controparte_4 dichiarazioni dell'unico testimone indicato ed escusso (nonostante nelle messe in mora si faccia riferimento alla presenza di più testimoni) non sia sufficiente per corroborare quanto dedotto dagli appellati nei rispettivi atti.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va accolto e le domande proposte da , e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e della vanno rigettate. Controparte_4 Controparte_6
Per quanto riguarda le spese del primo e secondo grado, tenuto conto della comunanza di interessi desumibile dalla identità delle questioni e dalla convergenza delle difese, le stesse vanno poste a carico degli appellati in solido. Le spese di primo grado vano liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte, mentre quelle del presente giudizio secondo le tariffe di cui al D.M.
147/2022.
Ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU, pone il pagamento a carico delle partii appellate in solido.
PQM
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata n. 4741\2022 del Giudice di Pace di Barra rigetta le domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di e della CP_3 Controparte_4 Controparte_6
b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore della che liquida in euro 80,00 per spese ed CP_6 euro 1260,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge nonché al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 25,00 per spese ed euro 2090,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Cantalamessa Candida dichiaratasi anticipataria;
c) pone le spese di CTU a totale carico degli appellati in solido.
Napoli 12.02.2025 Il Giudice
Rosa Romano Cesareo