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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella procedimento n. 383/2022 R.G avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.346/2022 del Tribunale- GL di Roma del 18 gennaio 2022
e vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avvocati Bernadette Cacciapaglia, Pec
- APPELLANTE - Email_1
E
L' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Zosima
Vecchio in virtù di procura patti, PEC: ; Email_2
NONCHE'
(codice Controparte_2 fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato PEC:
t), in virtù di procura generale alle liti per Email_3 atti notaio del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Racc. 7131 ; Persona_1 , non costituito CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.; rilevato che:
- ha impugnato la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione della società avverso la comunicazione di fermo e i titoli ad essa sottesi, condannando l'opponente società a pagare all' gli importi ingiunti negli avvisi n. Parte_1 CP_2
39720150003358884000 e n. 39720150017445152000 oltre alle somme aggiuntive di legge maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
-che l'appellante ha chiesto dichiararsi la formazione del giudicato interno, annullare, per inesistenza e/o nullità sui profili di notifica e di merito,
l'impugnato fermo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
che si sono costituiti L' e l' resistendo Controparte_4 CP_2 al gravame di cui hanno chiesto il rigetto;
-che in relazione alla 'appellante ha documentato l'esecuzione della notifica CP_3 presso la casella PEC di tale soggetto con l'esito dell'impossibilità per casella piena;
- considerato che, benché il Collegio non ignori i più recenti approdi della
Suprema Corte ( SS.UU 28452/2024 ) circa tale evenienza che imporrebbero l'ordine di rinnovazione, quest'ultimo si reputa superfluo nel caso specifico, anche per esigenze di economia processuale, posto che la cartolarizzazione dei crediti non è stata dimostrata da alcuna delle parti costituite (v. Cass 31488/2018
Pag. 2 di 5 e numerose successive conformi, in base alle quali <per essere affermata la qualità di litisconsorte necessario della società di cartolarizzazione dei crediti in base al disposto della legge nr. 448 CP_2 del 1998, art. 13, comma 8, è necessaria la prova dell'effettiva cessione, alla predetta società, di tali crediti>>);
- nelle more del giudizio di appello, la difesa dell'appellante ha dichiarato di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' come previsto dalla legge n. 197/2022 (c.c. Controparte_5
Rottamazione quater), e di avere ricevuto da la comunicazione del CP_6 prospetto di pagamento delle somme dovute, che ha depositato in atti via via depositando ulteriore documentazione a dimostrazione del versamento delle prime rate ( in atti è dimostrato ad oggi il versamento fino alla settima rata);
che all'odierna udienza l'appellante ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, mentre si è opposto a tale statuizione affermando che a tal fine dovrebbe CP_2 sopravvenire l'integrale pagamento, a sua vota, richiamando l'esistenza di CP_6 diversi orientamenti di legittimità ha chiesto un rinvio per accertare la regolarità dei pagamenti;
- rilevato che deve ritenersi che la richiesta di adesione alla definizione agevolata
è riferita proprio ai crediti portati negli avvisi n. 39720150003358884000 e n.
39720150017445152000 , come si desume dal piano di rateizzazione di;
CP_6
che tale richiesta di norma contiene in quanto formulata in un apposito modulo,
l'espressa rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli stessi carichi, accettata dall'ente della riscossione mediante liquidazione delle somme e comunicazione del piano di pagamento;
-considerato che - sul punto è intervenuta la Suprema Corte con Ordinanza del
5.6.2023 n. 15722 riconoscendo che già in fattispecie analoghe, sempre in riferimento alla c.d. Rottamazione quater, la stessa Corte aveva ritenuto potersi dichiarare “l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di
Pag. 3 di 5 interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846/ 2020 in motivazione)”;
rilevato che in tal senso si è già espresso questo Collegio prestando adesione a tale orientamento ( v. sent.n.1374/2024);
- ritenuto che la documentazione depositata dall'appellante e le circostanze ivi rappresentate sono idonee a dimostrare una tale situazione;
- rilevato che in base all'interpretazione data dalla Suprema Corte del dettato legislativo secondo la sua ratio ispiratrice l'appello non può ulteriormente essere proseguito, essendo sopravvenuta la carenza di interesse della parte appellante per effetto dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi;
- le spese possono essere interamente compensate, atteso che, secondo costante giurisprudenza, “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe… con la ratio di questa” (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023);
- non sussistono, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso (“Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità dell'art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non -come nella specie- per quella sopravvenuta (tra le tante più recenti, Cass. nr. 1950 del
2023 cit.)”;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in
[...] data 17 febbraio 2022 nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
Pag. 4 di 5 346/2022 emessa il 18 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
-Dichiara inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio.
-Spese compensate.
Roma 11 marzo 2025
IL Consigliere rel. Il Presidente
(Dott. ssa Eliana Romeo ) (Dott.ssa Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella procedimento n. 383/2022 R.G avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.346/2022 del Tribunale- GL di Roma del 18 gennaio 2022
e vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avvocati Bernadette Cacciapaglia, Pec
- APPELLANTE - Email_1
E
L' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Zosima
Vecchio in virtù di procura patti, PEC: ; Email_2
NONCHE'
(codice Controparte_2 fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato PEC:
t), in virtù di procura generale alle liti per Email_3 atti notaio del 23.01.2023 Rep. n. 37590, Racc. 7131 ; Persona_1 , non costituito CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.; rilevato che:
- ha impugnato la Parte_1 sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione della società avverso la comunicazione di fermo e i titoli ad essa sottesi, condannando l'opponente società a pagare all' gli importi ingiunti negli avvisi n. Parte_1 CP_2
39720150003358884000 e n. 39720150017445152000 oltre alle somme aggiuntive di legge maturate e maturande sino all'effettivo saldo;
-che l'appellante ha chiesto dichiararsi la formazione del giudicato interno, annullare, per inesistenza e/o nullità sui profili di notifica e di merito,
l'impugnato fermo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
che si sono costituiti L' e l' resistendo Controparte_4 CP_2 al gravame di cui hanno chiesto il rigetto;
-che in relazione alla 'appellante ha documentato l'esecuzione della notifica CP_3 presso la casella PEC di tale soggetto con l'esito dell'impossibilità per casella piena;
- considerato che, benché il Collegio non ignori i più recenti approdi della
Suprema Corte ( SS.UU 28452/2024 ) circa tale evenienza che imporrebbero l'ordine di rinnovazione, quest'ultimo si reputa superfluo nel caso specifico, anche per esigenze di economia processuale, posto che la cartolarizzazione dei crediti non è stata dimostrata da alcuna delle parti costituite (v. Cass 31488/2018
Pag. 2 di 5 e numerose successive conformi, in base alle quali <per essere affermata la qualità di litisconsorte necessario della società di cartolarizzazione dei crediti in base al disposto della legge nr. 448 CP_2 del 1998, art. 13, comma 8, è necessaria la prova dell'effettiva cessione, alla predetta società, di tali crediti>>);
- nelle more del giudizio di appello, la difesa dell'appellante ha dichiarato di avere presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all' come previsto dalla legge n. 197/2022 (c.c. Controparte_5
Rottamazione quater), e di avere ricevuto da la comunicazione del CP_6 prospetto di pagamento delle somme dovute, che ha depositato in atti via via depositando ulteriore documentazione a dimostrazione del versamento delle prime rate ( in atti è dimostrato ad oggi il versamento fino alla settima rata);
che all'odierna udienza l'appellante ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, mentre si è opposto a tale statuizione affermando che a tal fine dovrebbe CP_2 sopravvenire l'integrale pagamento, a sua vota, richiamando l'esistenza di CP_6 diversi orientamenti di legittimità ha chiesto un rinvio per accertare la regolarità dei pagamenti;
- rilevato che deve ritenersi che la richiesta di adesione alla definizione agevolata
è riferita proprio ai crediti portati negli avvisi n. 39720150003358884000 e n.
39720150017445152000 , come si desume dal piano di rateizzazione di;
CP_6
che tale richiesta di norma contiene in quanto formulata in un apposito modulo,
l'espressa rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli stessi carichi, accettata dall'ente della riscossione mediante liquidazione delle somme e comunicazione del piano di pagamento;
-considerato che - sul punto è intervenuta la Suprema Corte con Ordinanza del
5.6.2023 n. 15722 riconoscendo che già in fattispecie analoghe, sempre in riferimento alla c.d. Rottamazione quater, la stessa Corte aveva ritenuto potersi dichiarare “l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di
Pag. 3 di 5 interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (v. Cass. nr. 27846/ 2020 in motivazione)”;
rilevato che in tal senso si è già espresso questo Collegio prestando adesione a tale orientamento ( v. sent.n.1374/2024);
- ritenuto che la documentazione depositata dall'appellante e le circostanze ivi rappresentate sono idonee a dimostrare una tale situazione;
- rilevato che in base all'interpretazione data dalla Suprema Corte del dettato legislativo secondo la sua ratio ispiratrice l'appello non può ulteriormente essere proseguito, essendo sopravvenuta la carenza di interesse della parte appellante per effetto dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi;
- le spese possono essere interamente compensate, atteso che, secondo costante giurisprudenza, “la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe… con la ratio di questa” (v. ex plurimis, Cass. nr.1950 del 2023);
- non sussistono, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso (“Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, invero, la finalità dell'art. 13, comma 1- quater, DPR nr. 115 del 2002, va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non -come nella specie- per quella sopravvenuta (tra le tante più recenti, Cass. nr. 1950 del
2023 cit.)”;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in
[...] data 17 febbraio 2022 nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
Pag. 4 di 5 346/2022 emessa il 18 gennaio 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
-Dichiara inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio.
-Spese compensate.
Roma 11 marzo 2025
IL Consigliere rel. Il Presidente
(Dott. ssa Eliana Romeo ) (Dott.ssa Donatella Casablanca)
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