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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5609/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] int. F con l'Avv. Maria Teresa Scaffidi - Cod. Fisc. del Foro di Monza, con CodiceFiscale_2 studio in OL SE (MI), via Merano n. 7, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina italiana e brasiliana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] int. F con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_4
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OL SE (MI), il 23.05.1998
(anno 1998 atto n. 21 P. 1 Vol. 1) in comunione dei beni pagina 1 di 4 Con la seguente figlia:
nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 26, Int. F, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, cittadina italiana, Cod. Fisc.
[...]
, C.F._5
Separati consensualmente con sentenza n. 1071/24 datata 10.07.2024, pubblicata in data 22.07.2024, del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per la separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2024, e note di regolarizzazione del ricorso datate 27.06.2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal Sig. e la Sig.ra Parte_1 in data 23.05.1998 in OL SE (MI), matrimonio iscritto nei Parte_2
Registri dello Stato Civile del predetto Comune di OL SE (MI) al Numero 21, Parte I^, anno 1998;
2- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL SE (MI) di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei Comuni di NA (Brasile) e nel Comune di residenza di PO d'DA (MI);
3- dare atto che i signori e si impegnano, ora per allora, a mettere in Parte_1 Parte_2 vendita la casa coniugale, composta da villetta con annesso giardino di superficie inferiore a mq
5000, comprensiva di autorimessa, sita in PO d'DA (MI), via W. Tobagi n. 26, int. F, e contraddistinta al C.F. del predetto Comune come segue: quanto alla villetta al Foglio 5 –
Particella 281, Subalterno 1, ora Particella 281 – Subalterno 701 graffato Particella 288, ZZ
D'DD (MI) VIA W. TOBAGI n. SC Piano T-1 – 2, Cat. A/7, Classe 04, Consistenza 6 vani,
Rendita Euro 387,34; quanto all'autorimessa al Foglio 5 – Particella 281 – Subalterno 2 – ZZ
D'DD (MI) VIA W. TOBAGI n. SC Piano T, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 23mq, Rendita
Euro 71,27, di cui sono comproprietari per la quota di ½ ciascuno, al momento del decesso della signora , madre del signor nata in [...] il [...], c.f. Persona_1 Parte_1
. Il ricavato dalla vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, al netto CodiceFiscale_6 di eventuali spese di agenzia ed altro. Sino ad allora la signora godrà di un diritto di Parte_2 abitazione limitatamente al piano terra, mentre il signor unitamente alla figlia Pt_1 Parte_3 occuperà gli altri piani con la signora che si è trasferita ad abitare con il figlio Persona_1
e con la nipote Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 4
4- dare atto che dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo della separazione personale, i signori e si fanno carico rispettivamente per la quota del 75% e per la quota del 25% delle Pt_1 Parte_2 spese relative alle utenze, imposte e tasse, mentre le spese di ordinaria amministrazione relativa all'immobile, così come le spese condominiali, sono poste a carico al 50% ciascuno.
5- dare atto che i signori e hanno già deciso di dividere equamente i beni mobili e Pt_1 Parte_2 gli arredi presenti all'interno della casa coniugale. Ciascuno potrà dunque liberamente dar corso alla vendita o smaltimento (a propria cura e spesa) dei beni di relativa spettanza;
6- dare atto che i signori e hanno già deciso di contribuire per il 50% ciascuno alle Pt_1 Parte_2 tasse universitarie ed alle spese mediche che la figlia dovesse sostenere, previa Pt_3 presentazione dei giustificativi di spesa da parte di quest'ultima. I genitori contribuiranno al 50% delle spese di cui sopra non oltre un anno dalla data di deposito del ricorso di separazione;
7- dare atto che i signori e hanno provveduto alla chiusura dei conti correnti Pt_1 Parte_2 cointestati;
8- i coniugi danno atto che le autovetture Citroen C4, targata EH 525 AS, intestata alla signora la Smart targata DE 450 TB e la Fiat 500 targata FX 123 XY, intestate al signor Parte_2 Pt_1
sono rimaste rispettivamente nelle loro proprietà, previa verifica della regolarità dei
[...] pagamenti di assicurazione e bollo. Ciascuna parte, a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo, si sta facendo carico al 100% delle spese di utilizzo, di manutenzione/riparazione, delle spese di assicurazione e di bollo di circolazione e tassa auto e di quanto necessario all'uso e manutenzione in regola dei mezzi;
9- i coniugi si danno atto che, stanno provvedendo, e provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra;
10- le Parti si danno atto che le spese del procedimento di divorzio sono compensate tra le Parti.
11- le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL SE (MI) in data 23.05.1998 tra il signor e la signora;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.05.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] int. F con l'Avv. Maria Teresa Scaffidi - Cod. Fisc. del Foro di Monza, con CodiceFiscale_2 studio in OL SE (MI), via Merano n. 7, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina italiana e brasiliana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] int. F con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_4
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OL SE (MI), il 23.05.1998
(anno 1998 atto n. 21 P. 1 Vol. 1) in comunione dei beni pagina 1 di 4 Con la seguente figlia:
nata in [...] il [...], residente in [...]
n. 26, Int. F, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, cittadina italiana, Cod. Fisc.
[...]
, C.F._5
Separati consensualmente con sentenza n. 1071/24 datata 10.07.2024, pubblicata in data 22.07.2024, del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso per la separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473- bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta, personalmente sottoscritto e depositato in data 15.05.2024, e note di regolarizzazione del ricorso datate 27.06.2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal Sig. e la Sig.ra Parte_1 in data 23.05.1998 in OL SE (MI), matrimonio iscritto nei Parte_2
Registri dello Stato Civile del predetto Comune di OL SE (MI) al Numero 21, Parte I^, anno 1998;
2- ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL SE (MI) di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio, con ulteriore annotazione nei Comuni di NA (Brasile) e nel Comune di residenza di PO d'DA (MI);
3- dare atto che i signori e si impegnano, ora per allora, a mettere in Parte_1 Parte_2 vendita la casa coniugale, composta da villetta con annesso giardino di superficie inferiore a mq
5000, comprensiva di autorimessa, sita in PO d'DA (MI), via W. Tobagi n. 26, int. F, e contraddistinta al C.F. del predetto Comune come segue: quanto alla villetta al Foglio 5 –
Particella 281, Subalterno 1, ora Particella 281 – Subalterno 701 graffato Particella 288, ZZ
D'DD (MI) VIA W. TOBAGI n. SC Piano T-1 – 2, Cat. A/7, Classe 04, Consistenza 6 vani,
Rendita Euro 387,34; quanto all'autorimessa al Foglio 5 – Particella 281 – Subalterno 2 – ZZ
D'DD (MI) VIA W. TOBAGI n. SC Piano T, Cat. C/6, Classe 04, Consistenza 23mq, Rendita
Euro 71,27, di cui sono comproprietari per la quota di ½ ciascuno, al momento del decesso della signora , madre del signor nata in [...] il [...], c.f. Persona_1 Parte_1
. Il ricavato dalla vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi, al netto CodiceFiscale_6 di eventuali spese di agenzia ed altro. Sino ad allora la signora godrà di un diritto di Parte_2 abitazione limitatamente al piano terra, mentre il signor unitamente alla figlia Pt_1 Parte_3 occuperà gli altri piani con la signora che si è trasferita ad abitare con il figlio Persona_1
e con la nipote Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 4
4- dare atto che dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo della separazione personale, i signori e si fanno carico rispettivamente per la quota del 75% e per la quota del 25% delle Pt_1 Parte_2 spese relative alle utenze, imposte e tasse, mentre le spese di ordinaria amministrazione relativa all'immobile, così come le spese condominiali, sono poste a carico al 50% ciascuno.
5- dare atto che i signori e hanno già deciso di dividere equamente i beni mobili e Pt_1 Parte_2 gli arredi presenti all'interno della casa coniugale. Ciascuno potrà dunque liberamente dar corso alla vendita o smaltimento (a propria cura e spesa) dei beni di relativa spettanza;
6- dare atto che i signori e hanno già deciso di contribuire per il 50% ciascuno alle Pt_1 Parte_2 tasse universitarie ed alle spese mediche che la figlia dovesse sostenere, previa Pt_3 presentazione dei giustificativi di spesa da parte di quest'ultima. I genitori contribuiranno al 50% delle spese di cui sopra non oltre un anno dalla data di deposito del ricorso di separazione;
7- dare atto che i signori e hanno provveduto alla chiusura dei conti correnti Pt_1 Parte_2 cointestati;
8- i coniugi danno atto che le autovetture Citroen C4, targata EH 525 AS, intestata alla signora la Smart targata DE 450 TB e la Fiat 500 targata FX 123 XY, intestate al signor Parte_2 Pt_1
sono rimaste rispettivamente nelle loro proprietà, previa verifica della regolarità dei
[...] pagamenti di assicurazione e bollo. Ciascuna parte, a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo, si sta facendo carico al 100% delle spese di utilizzo, di manutenzione/riparazione, delle spese di assicurazione e di bollo di circolazione e tassa auto e di quanto necessario all'uso e manutenzione in regola dei mezzi;
9- i coniugi si danno atto che, stanno provvedendo, e provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra;
10- le Parti si danno atto che le spese del procedimento di divorzio sono compensate tra le Parti.
11- le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL SE (MI) in data 23.05.1998 tra il signor e la signora;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL SE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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