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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F.: ), nata il [...], in [...] (U.S.A.) e Parte_1 C.F._1 ivi residente;
(C.F.: , nato il [...], in [...] (U.S.A.) Parte_2 C.F._2
e ivi residente;
(C.F.: ), nata il [...], in [...] (U.S.A.) Parte_3 C.F._3
e ivi residente;
(C.F.: ), nato il [...], in [...] (U.S.A.) e Parte_4 C.F._4 ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Chiara Covarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Campo di Marte n° 14/I, Perugia, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
1 Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata l'8 novembre Persona_1
1895 a Gerace, Fraz. Marina, oggi Locri – RC (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal
Comune di Locri – doc. versata in atti n° 1), la quale, dopo avere sposato, il 19 dicembre 1915, sempre a Locri, (Cfr. il certificato di matrimonio - doc. in atti n° 2), era emigrata, il 26 agosto Persona_2
1929, negli Stati Uniti (Cfr. il certificato di arrivo, rilasciato dalle atutrità statunitensi- doc. in atti n°
4) ed essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Dall'unione matrimoniale tra e , il 26 novembre 1930, era nata, a San Persona_1 Persona_2
Francisco, California (USA), (Cfr. Certificato di nascita USA - doc. in atti n° Persona_3
03).
Nel 1952, (in , si era naturalizzata cittadina statunitense, prestando Persona_1 Per_2 giuramento (Cfr. Certificato di naturalizzazione USA – doc. in atti n° 04).
Il 9 settembre 1951, si era unita in matrimonio con (Cfr. Persona_3 Persona_4
Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 05) e, da tale unione era nata, il 9 settembre
1956, a San Francisco, California (USA), (Cfr. Certificato di nascita USA - doc. Parte_5 in atti n° 06), la quale, il 14 maggio 1983, si era unita in matrimonio con ed aveva Persona_5 preso il cognome del marito, iniziandosi a chiamare , odierna ricorrente (Cfr. Parte_1
Certificato di matrimonio USA - doc. in atti n° 07).
Dall'unione matrimoniale tra e a San Francisco, Parte_6 Persona_5
California (USA), erano nati tre figli, odierni ricorrenti: , nato il [...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita USA - doc. in atti n° 08); , nata il [...] Parte_3
(Cfr. Certificato di nascita USA- doc. in atti n° 09); , nato il [...] Parte_4
(Cfr. Certificato di nascita USA- doc. in atti n° 10).
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, trattandosi di un caso di discendenza, per linea femminile, avvenuto prima del 1948, “il riconoscimento della cittadinanza può avvenire solo per via giudiziale, non essendo possibile esperire la pratica in via amministrativa per il tramite del Consolato Italiano, in caso di residenza all'estero, né presso i Comuni, nel caso di presenza sul territorio dello Stato”. A tal proposito precisavano che, essendosi l'ava naturalizzata cittadina statuitetene nel 1952, ovvero dopo la nascita della di lei figlia, il diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis non era stato interrotto, legittimando, dunque, gli odierni ricorrenti ad agire nel presente giudizio.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 13.01.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al negli Stati Uniti d'America, nonché Parte_7 argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'ava CP_1 italiana, emigrata negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Altresì il ha eccepito il richiamo dei ricorrenti alla decisione delle Sezioni Unite della Corte CP_1 di Cassazione (n. 4467/2009), che ha affermato la retroattività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità, sopra citata, anche a vicende anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati, contestando ogni punto argomentato dalla difesa avversa e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
3 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato il 22 febbraio 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis, per discendenza diretta per linea materna, giustificando l'esclusività dell'azione giudiziaria (ed il conseguente interesse ad agire in giudizio) data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna. Tuttavia, non è stata provata l'impossibilità di procedere al riconoscimento della cittadinanza in linea paterna e, dunque, per via amministrativa, atteso che i ricorrenti risultano discendere anche dall'avo , cittadino italiano e marito di Persona_2 Per_1
[...]
A tal proposito, giova precisare che non v'è prova che sia mai stato naturalizzato Persona_2 cittadino USA, tantomeno, confrontando l'allegato n° 4, risulta che nella domanda di naturalizzazione presentata dalla moglie la riga nella quale avrebbe dovuto indicare la data di una Persona_1 eventuale naturalizzazione del marito, risulta essere l'unica non compilata, dando evidenza del fatto che la stessa non fosse a conoscenza di ciò.
4 Talché, venendo meno la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, i ricorrenti avrebbero dovuto esperirla amministrativamente per linea paterna, indicando di discendere dall'avo italiano Persona_2 emigrato negli USA, assieme alla moglie, anche lei italiana, Persona_1
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
5 Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, avendo esperito la via giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana per linea materna, escludendo quella amministrativa (effettivamente percorribile, in linea paterna), deve ritenersi che i ricorrenti, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Pertanto, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 22 marzo 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
(C.F.: ), nata il [...], in [...] (U.S.A.) e Parte_1 C.F._1 ivi residente;
(C.F.: , nato il [...], in [...] (U.S.A.) Parte_2 C.F._2
e ivi residente;
(C.F.: ), nata il [...], in [...] (U.S.A.) Parte_3 C.F._3
e ivi residente;
(C.F.: ), nato il [...], in [...] (U.S.A.) e Parte_4 C.F._4 ivi residente;
tutti rappresentati e difesi dall' Avv.ta Chiara Covarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, alla Via Campo di Marte n° 14/I, Perugia, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
1 Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata l'8 novembre Persona_1
1895 a Gerace, Fraz. Marina, oggi Locri – RC (Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal
Comune di Locri – doc. versata in atti n° 1), la quale, dopo avere sposato, il 19 dicembre 1915, sempre a Locri, (Cfr. il certificato di matrimonio - doc. in atti n° 2), era emigrata, il 26 agosto Persona_2
1929, negli Stati Uniti (Cfr. il certificato di arrivo, rilasciato dalle atutrità statunitensi- doc. in atti n°
4) ed essendosi naturalizzata cittadina statunitense dopo la nascita della figlia coinvolta nel passaggio generazionale, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana.
Dall'unione matrimoniale tra e , il 26 novembre 1930, era nata, a San Persona_1 Persona_2
Francisco, California (USA), (Cfr. Certificato di nascita USA - doc. in atti n° Persona_3
03).
Nel 1952, (in , si era naturalizzata cittadina statunitense, prestando Persona_1 Per_2 giuramento (Cfr. Certificato di naturalizzazione USA – doc. in atti n° 04).
Il 9 settembre 1951, si era unita in matrimonio con (Cfr. Persona_3 Persona_4
Certificato di matrimonio statunitense - doc. in atti n° 05) e, da tale unione era nata, il 9 settembre
1956, a San Francisco, California (USA), (Cfr. Certificato di nascita USA - doc. Parte_5 in atti n° 06), la quale, il 14 maggio 1983, si era unita in matrimonio con ed aveva Persona_5 preso il cognome del marito, iniziandosi a chiamare , odierna ricorrente (Cfr. Parte_1
Certificato di matrimonio USA - doc. in atti n° 07).
Dall'unione matrimoniale tra e a San Francisco, Parte_6 Persona_5
California (USA), erano nati tre figli, odierni ricorrenti: , nato il [...] Parte_2
(Cfr. Certificato di nascita USA - doc. in atti n° 08); , nata il [...] Parte_3
(Cfr. Certificato di nascita USA- doc. in atti n° 09); , nato il [...] Parte_4
(Cfr. Certificato di nascita USA- doc. in atti n° 10).
2 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano che, trattandosi di un caso di discendenza, per linea femminile, avvenuto prima del 1948, “il riconoscimento della cittadinanza può avvenire solo per via giudiziale, non essendo possibile esperire la pratica in via amministrativa per il tramite del Consolato Italiano, in caso di residenza all'estero, né presso i Comuni, nel caso di presenza sul territorio dello Stato”. A tal proposito precisavano che, essendosi l'ava naturalizzata cittadina statuitetene nel 1952, ovvero dopo la nascita della di lei figlia, il diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis non era stato interrotto, legittimando, dunque, gli odierni ricorrenti ad agire nel presente giudizio.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 13.01.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al negli Stati Uniti d'America, nonché Parte_7 argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo negli Stati Uniti, il quale, ad ogni modo, avrebbe perso la cittadinanza italiana, interrompendo, di conseguenza, il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti, in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'ava CP_1 italiana, emigrata negli USA prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella statunitense, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Altresì il ha eccepito il richiamo dei ricorrenti alla decisione delle Sezioni Unite della Corte CP_1 di Cassazione (n. 4467/2009), che ha affermato la retroattività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità, sopra citata, anche a vicende anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Con il deposito delle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava integralmente agli scritti difensivi depositati, contestando ogni punto argomentato dalla difesa avversa e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
3 Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c., depositato il 22 febbraio 2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis, per discendenza diretta per linea materna, giustificando l'esclusività dell'azione giudiziaria (ed il conseguente interesse ad agire in giudizio) data la nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna. Tuttavia, non è stata provata l'impossibilità di procedere al riconoscimento della cittadinanza in linea paterna e, dunque, per via amministrativa, atteso che i ricorrenti risultano discendere anche dall'avo , cittadino italiano e marito di Persona_2 Per_1
[...]
A tal proposito, giova precisare che non v'è prova che sia mai stato naturalizzato Persona_2 cittadino USA, tantomeno, confrontando l'allegato n° 4, risulta che nella domanda di naturalizzazione presentata dalla moglie la riga nella quale avrebbe dovuto indicare la data di una Persona_1 eventuale naturalizzazione del marito, risulta essere l'unica non compilata, dando evidenza del fatto che la stessa non fosse a conoscenza di ciò.
4 Talché, venendo meno la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, i ricorrenti avrebbero dovuto esperirla amministrativamente per linea paterna, indicando di discendere dall'avo italiano Persona_2 emigrato negli USA, assieme alla moglie, anche lei italiana, Persona_1
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
5 Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, avendo esperito la via giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana per linea materna, escludendo quella amministrativa (effettivamente percorribile, in linea paterna), deve ritenersi che i ricorrenti, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Pertanto, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_1 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_1 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso il 22 marzo 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
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