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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1745/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO STEFANIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 03.06.2004; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie: (21.01.2008) e (04.02.2013); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio, un recapito telefonico, al fine di poter essere sempre reperibili;
2) la casa coniugale, sita in Casagiove alla Via Roma n.55, in comproprietà dei coniugi, con tutti gli arredi e le suppellettili esistenti, resta assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
Parte_1
3) il sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale, trovando alloggio temporaneo a Gozzano (NO) alla Parte_2
Via Marangoni n.16 presso un'unità abitativa condotta in locazione;
4) le due figlie minori sono affidate congiuntamente ai genitori, con residenza prevalente presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle figlie minori, tenendo conto delle loro capacità e delle loro inclinazioni;
5) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, considerata anche l'età delle figlie, il padre: a) per il periodo in cui sarà a Novara per motivi di lavoro, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un fine settimana al mese, con prelievo il 2
venerdì alle ore 18:00 e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 20:00 mentre infrasettimanalmente il padre avrà diritto a mantenere un rapporto continuativo con le figlie tramite videochiamate tutti i giorni almeno una volta al giorno, preferibilmente nelle ore pomeridiane;
b) in caso di riavvicinamento presso il luogo di residenza delle figlie, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna: 1) a weekend alterni, dal venerdì alle ore 19.30 alla domenica sera alle ore 22.00; 2) infrasettimanalmente, il martedì, il giovedì e, a settimane alterne, anche il venerdì ricadente nella settimana senza weekend paterno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, c) durante le festività natalizie le figlie saranno con il padre dal 24 al 30 dicembre in anni dispari, e con la madre in quelli pari;
l'altra parte del periodo, dal 31 dicembre al 6 gennaio sarà trascorso con l'altro genitore. d) durante le vacanze pasquali, le figlie minori resteranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis, iniziando dalla madre col giorno di Pasqua per il primo anno;
e) per quanto concerne le vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
f) le figlie minori resteranno con la madre nel giorno del suo compleanno, onomastico ed in occasione della festa della mamma, con il padre nel giorno del suo compleanno, onomastico ed in occasione della festa del papà, ciò a prescindere dal calendario ordinario vigente;
g) in ordine ai compleanni delle minori, i genitori concorderanno, unitamente alle figlie, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%. Il confronto tra i genitori in merito alle predette decisioni dovrà avvenire anche per iscritto (a mezzo whatsapp) e, nel caso di silenzio o di non motivato dissenso sempre per iscritto entro 3 giorni dalla richiesta, l'altro genitore potrà assumere tali decisioni unilateralmente con suddivisione delle eventuali spese al
50%. In alternativa, qualora uno dei due dovesse essere indisponibile, divideranno a metà la giornata (es. le due figlie minori trascorreranno insieme pranzo con l'uno e cena con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); h) in merito alle festività nazionali (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 ottobre) saranno alternate e divise fra le parti cosicchè l'alternanza inizierà con la madre in occasione della prima festività; i) i coniugi stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con le figlie weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della
Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui i minori permarranno lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove gli stessi si trovino, con qualunque mezzo di comunicazione;
6) I tempi sopra previsti sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze dei minori, con prevista possibilità di recupero dei giorni in caso di giustificato impedimento di uno dei due genitori nei giorni prestabiliti;
7) nel periodo estivo, nel mese di Agosto, quando le minori trascorreranno ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto 5) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) quanto al contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 12 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si obbliga a versare la somma mensile di Euro 700,00, (ovvero Euro 350,00 per ed Euro 350,00 Pt_2 Per_1 per a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN 5333171152623845 - Postepay Evolution intestata alla Per_2 sig.ra assegno che sarà aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% secondo Parte_1
l'indice ISTAT relativo al mese della pubblicazione della sentenza di omologa, decorso un anno dall'omologazione; 3
10) l'assegno unico universale per le figlie sarà percepito dalla madre al 100% per espresso consenso del padre concesso con la sottoscrizione del presente accordo;
11) per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, da concordare e documentare nel rispetto del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Santa Maria C.V. del 28.03.2024, saranno sostenute al 50% tra i genitori, con obbligo del sig. di corrispondere la propria quota alla sig.ra entro e non oltre 3 gg. dalla singola spesa Pt_2 Pt_1 sostenuta;
12) in ragione della presente separazione e quale accordo che trae origine dalla crisi coniugale, i coniugi convengono che i residui ratei del mutuo gravante sulla casa familiare sita in Casagiove alla Via Roma n. 55, acceso per l'acquisto della stessa, a partire dal mese di luglio 2025 verranno pagati per intero ed esclusivamente dal Sig. senza obbligo di Pt_2 rimborso da parte della coniuge;
13) in riferimento al medesimo 'immobile, attuale casa coniugale, con annesso box auto, il ricorrente sig. Parte_2 si obbliga a trasferire e a cedere la quota ideale del 50% di cui è titolare sul predetto immobile alla sig.ra Parte_1 la quale in tal modo dichiara di compensare integralmente tutte le voci di spesa relative ai lavori di riqualificazione e di rifinitura dell'immobile, di manutenzione ordinaria e straordinaria dalla stessa esclusivamente anticipati nonchè tutte le voci di avere maturate per il mantenimento delle minori sin dalla loro nascita a cui ha provveduto esclusivamente la sig.ra
Inoltre, la sig.ra nelle more del presente giudizio, ha consegnato al sig. i seguenti beni mobili Pt_1 Pt_1 Pt_2 dalla stessa acquistati o ricevuti in regalo: tappeti del salone;
quadri; servizio di posate ed oggettistica varia in argento;
anello di brillanti;
orologio d'oro del compianto genitore;
mobili e suppellettili di proprietà dei nonni. In tal modo i coniugi dichiarano di essere interamente soddisfatti.
14) le parti si danno atto di avere risolto ogni questione di carattere patrimoniale, senza null'altro a pretendere reciprocamente;
15) le parti, sin d'ora, prestano reciproco consenso ed assenso per il rilascio del documento di riconoscimento con validità per l'espatrio ed il passaporto per i figli minori e per se stessi;
16) i coniugi riconoscono efficacia e validità agli obblighi e diritti di cui al presente accordo dal momento della sottoscrizione dello stesso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
16.05.1972 in MADDALONI (CE); 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1745/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/07/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO STEFANIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA in data 03.06.2004; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nate due figlie: (21.01.2008) e (04.02.2013); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, fermo l'obbligo di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di residenza e/o di domicilio, un recapito telefonico, al fine di poter essere sempre reperibili;
2) la casa coniugale, sita in Casagiove alla Via Roma n.55, in comproprietà dei coniugi, con tutti gli arredi e le suppellettili esistenti, resta assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
Parte_1
3) il sig. ha provveduto a lasciare la casa coniugale, trovando alloggio temporaneo a Gozzano (NO) alla Parte_2
Via Marangoni n.16 presso un'unità abitativa condotta in locazione;
4) le due figlie minori sono affidate congiuntamente ai genitori, con residenza prevalente presso la madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute delle figlie minori, tenendo conto delle loro capacità e delle loro inclinazioni;
5) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, considerata anche l'età delle figlie, il padre: a) per il periodo in cui sarà a Novara per motivi di lavoro, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori un fine settimana al mese, con prelievo il 2
venerdì alle ore 18:00 e riaccompagnamento presso l'abitazione materna la domenica entro le ore 20:00 mentre infrasettimanalmente il padre avrà diritto a mantenere un rapporto continuativo con le figlie tramite videochiamate tutti i giorni almeno una volta al giorno, preferibilmente nelle ore pomeridiane;
b) in caso di riavvicinamento presso il luogo di residenza delle figlie, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna: 1) a weekend alterni, dal venerdì alle ore 19.30 alla domenica sera alle ore 22.00; 2) infrasettimanalmente, il martedì, il giovedì e, a settimane alterne, anche il venerdì ricadente nella settimana senza weekend paterno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, c) durante le festività natalizie le figlie saranno con il padre dal 24 al 30 dicembre in anni dispari, e con la madre in quelli pari;
l'altra parte del periodo, dal 31 dicembre al 6 gennaio sarà trascorso con l'altro genitore. d) durante le vacanze pasquali, le figlie minori resteranno, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì in Albis, iniziando dalla madre col giorno di Pasqua per il primo anno;
e) per quanto concerne le vacanze estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, da concordare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
f) le figlie minori resteranno con la madre nel giorno del suo compleanno, onomastico ed in occasione della festa della mamma, con il padre nel giorno del suo compleanno, onomastico ed in occasione della festa del papà, ciò a prescindere dal calendario ordinario vigente;
g) in ordine ai compleanni delle minori, i genitori concorderanno, unitamente alle figlie, le modalità ed il luogo in cui festeggiare, saranno presenti entrambi con conseguente suddivisione delle relative spese al 50%. Il confronto tra i genitori in merito alle predette decisioni dovrà avvenire anche per iscritto (a mezzo whatsapp) e, nel caso di silenzio o di non motivato dissenso sempre per iscritto entro 3 giorni dalla richiesta, l'altro genitore potrà assumere tali decisioni unilateralmente con suddivisione delle eventuali spese al
50%. In alternativa, qualora uno dei due dovesse essere indisponibile, divideranno a metà la giornata (es. le due figlie minori trascorreranno insieme pranzo con l'uno e cena con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno); h) in merito alle festività nazionali (2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 ottobre) saranno alternate e divise fra le parti cosicchè l'alternanza inizierà con la madre in occasione della prima festività; i) i coniugi stabiliscono che è loro obbligo, allorquando decidono di trascorrere con le figlie weekend o vacanze sia in Italia che fuori dal territorio della
Repubblica Italiana, comunicare all'altra parte il periodo temporale in cui i minori permarranno lontano dal domicilio familiare, oltre che l'indirizzo ove gli stessi si trovino, con qualunque mezzo di comunicazione;
6) I tempi sopra previsti sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze dei minori, con prevista possibilità di recupero dei giorni in caso di giustificato impedimento di uno dei due genitori nei giorni prestabiliti;
7) nel periodo estivo, nel mese di Agosto, quando le minori trascorreranno ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto 5) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
9) quanto al contributo al mantenimento della prole, entro il giorno 12 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2025, il sig. si obbliga a versare la somma mensile di Euro 700,00, (ovvero Euro 350,00 per ed Euro 350,00 Pt_2 Per_1 per a mezzo bonifico alle seguenti coordinate IBAN 5333171152623845 - Postepay Evolution intestata alla Per_2 sig.ra assegno che sarà aggiornato e rivalutato automaticamente di anno in anno al 100% secondo Parte_1
l'indice ISTAT relativo al mese della pubblicazione della sentenza di omologa, decorso un anno dall'omologazione; 3
10) l'assegno unico universale per le figlie sarà percepito dalla madre al 100% per espresso consenso del padre concesso con la sottoscrizione del presente accordo;
11) per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della prole, da concordare e documentare nel rispetto del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Santa Maria C.V. del 28.03.2024, saranno sostenute al 50% tra i genitori, con obbligo del sig. di corrispondere la propria quota alla sig.ra entro e non oltre 3 gg. dalla singola spesa Pt_2 Pt_1 sostenuta;
12) in ragione della presente separazione e quale accordo che trae origine dalla crisi coniugale, i coniugi convengono che i residui ratei del mutuo gravante sulla casa familiare sita in Casagiove alla Via Roma n. 55, acceso per l'acquisto della stessa, a partire dal mese di luglio 2025 verranno pagati per intero ed esclusivamente dal Sig. senza obbligo di Pt_2 rimborso da parte della coniuge;
13) in riferimento al medesimo 'immobile, attuale casa coniugale, con annesso box auto, il ricorrente sig. Parte_2 si obbliga a trasferire e a cedere la quota ideale del 50% di cui è titolare sul predetto immobile alla sig.ra Parte_1 la quale in tal modo dichiara di compensare integralmente tutte le voci di spesa relative ai lavori di riqualificazione e di rifinitura dell'immobile, di manutenzione ordinaria e straordinaria dalla stessa esclusivamente anticipati nonchè tutte le voci di avere maturate per il mantenimento delle minori sin dalla loro nascita a cui ha provveduto esclusivamente la sig.ra
Inoltre, la sig.ra nelle more del presente giudizio, ha consegnato al sig. i seguenti beni mobili Pt_1 Pt_1 Pt_2 dalla stessa acquistati o ricevuti in regalo: tappeti del salone;
quadri; servizio di posate ed oggettistica varia in argento;
anello di brillanti;
orologio d'oro del compianto genitore;
mobili e suppellettili di proprietà dei nonni. In tal modo i coniugi dichiarano di essere interamente soddisfatti.
14) le parti si danno atto di avere risolto ogni questione di carattere patrimoniale, senza null'altro a pretendere reciprocamente;
15) le parti, sin d'ora, prestano reciproco consenso ed assenso per il rilascio del documento di riconoscimento con validità per l'espatrio ed il passaporto per i figli minori e per se stessi;
16) i coniugi riconoscono efficacia e validità agli obblighi e diritti di cui al presente accordo dal momento della sottoscrizione dello stesso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
16.05.1972 in MADDALONI (CE); 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2004);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese