Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3468 del 2025, proposto da
Sviluppo Hq Tiburtina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Urbano, Vittorio Giordano, Gianlorenzo Ioannides e Andrea Merolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Prov. di Pistoia e Prato, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio e dell’inerzia serbati dalle amministrazioni resistenti in merito all’istanza presentata dalla ricorrente in data 25.6.2024 e con successiva pec del 26.6.2024 al Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali della Toscana per la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in relazione all’immobile denominato “Palazzo Via Roma 15” sito a Carrara, Via Roma n. 15;
del conseguente obbligo
delle medesime amministrazioni resistenti di provvedere, entro trenta giorni o nel diverso termine assegnato in sentenza, all’adozione dei provvedimenti prescritti dalla normativa vigente e meglio precisati nel prosieguo del ricorso;
con richiesta
di nomina fin da ora di un commissario ad acta che provveda in caso di inutile decorso del suddetto termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Prov. di Pistoia e Prato;
Visto l’atto del 22 gennaio 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. GU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 22 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE RI CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU IE | BE RI CH |
IL SEGRETARIO