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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1306/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA SIMILI 43 C/O AVV. R. LO FARO CATANIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FAILLA ALDO e dall'avv. CIAVOLA ANTONINO, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis cpc notificato il 18/7/2016 e esponevano di Parte_1 Parte_2
aver versato presso il l'importo complessivo di lire 800.000.000 (vecchio conio), e Controparte_2
precisamente:
- quanto a lire 200.000.000 il 15/5/1992 e quanto a Lire 600.000.000 il 6/10/1994, al fine di definire la proposta transattiva <… collegata alla vicenda relativa alla procedura esecutiva nr.273/1995…>. Gli
attori assumevano che, a causa del mancato perfezionamento della transazione, le somme versate si erano trasformate in , e cioè in versamenti in un deposito bancario;
pertanto,
Part dichiarandosi “titolari di due depositi bancari accesi presso l'allora di Siracusa, … per complessivi
€.413.170,00”, di cui avevano invano chiesto la restituzione, chiedevano la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 1.062.029,07, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Si costituiva tempestivamente che contestava integralmente la ricostruzione di CP_1
controparte, atteso che non risultava alcuna evidenza contabile né degli asseriti versamenti - ancor pagina 2 di 6 meno di depositi o conti bancari intestati agli attori - e neppure delle sofferenze e delle esposizioni genericamente indicate da controparte, che probabilmente erano state definite (o addirittura cedute)
vent'anni prima dall'ex . Stante il decorso del tempo (oltre vent'anni) e nessuna Controparte_2
evidenza, la resistente contestava anche la stessa veridicità delle ricevute/quietanze prodotte dai ricorrente ed eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione e della domanda di restituzione delle somme versate in data 15/5/1992 ed in data 6/10/1994.
Disposta la trasformazione in rito ordinario del procedimento, venivano assegnati i termini ex art.183
c.p.c.
Respinte le richieste istruttorie avanzate dagli attori, la causa veniva decisa con la sentenza n.1150/21
con la quale il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte dagli attori, che venivano anche condannati al pagamento delle spese processali.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , affidandolo a tre Parte_1 Parte_2
distinti motivi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d‟Appello d Catania,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda formulata in primo grado da
[...]
e e riconoscere e dichiarare che gli appellanti sono titolari dei depositi e Pt_1 Parte_2
dunque delle somme di cui in premessa e che, non essendosi perfezionata alcuna transazione,
l‟Unicredit s.p.a. non ha alcun titolo per trattenerle;
per l'effetto condannare la al Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti della complessiva somma di euro 1.074.015,33 salvi errori e omissioni, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione in proprio favore dei compensi,
dichiarando di non averli percepiti”.
pagina 3 di 6 Si è costituito per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha CP_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi. In seno alla comparsa di costituzione l'appellato ha anche proposto appello incidentale condizionato in ragione dell'omessa valutazione da parte del primo
Giudice dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata in primo grado.
Con ordinanza del 16.1.2022 questa Corte ha rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art.210
cpc avanzata dagli appellanti ed ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 22.1.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che, a parere di questa
Corte, supera il vaglio di ammissibilità ex artt.342 e 348 bis cpc.
Va, invece, dichiarata inammissibile, accogliendo la relativa eccezione sollevata dall'appellato, la domanda nuova articolata per la prima volta nel presente grado di giudizio (domanda di rendiconto),
stante le preclusioni fissate dall'art.345 cpc. In applicazione del principio della ragione più liquida ritiene questa Corte di dovere procedere all'esame della eccezione di prescrizione tempestivamente articolata da e non esaminata dal primo Giudice, che pur ne ha dato atto, e ciò alla luce CP_1
dei fatti accertati nella sentenza di primo grado sui quali, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato.
In particolare, risulta definitivamente accertato che:
a) e hanno versato all'allora £.800.000.000 del Parte_1 Parte_2 Controparte_2
vecchio conio;
b) la detta somma è stata corrisposta in due diverse tranche: £.200.000.000 in data 15.5.1992 e
£.600.000.000 in data 6.10.1994;
pagina 4 di 6 c) le dette somme non sono state versate nè su un conto corrente, né su un libretto di deposito intestato agli appellanti. In tal senso il primo Giudice ha affermato che: “Nella vicenda in esame, non risulta
anzitutto essere stato prodotto alcun testo contrattuale né alcun documento qualificabile quale atto
costitutivo di deposito o quale libretto di risparmio. Anche a voler ritenere superabile ciò, le due
ricevute di versamento poc'anzi illustrate non attestano in modo univoco l'esistenza di un diritto degli
attori alla restituzione delle somme di denaro ivi indicate. Alla luce del tenore delle espressioni
impiegate nei due suddetti documenti, deve senz'altro reputarsi indimostrata la costituzione di un
tradizionale rapporto di deposito bancario, non sussistendo alcun elemento che consenta di ritenere
concluso un contratto di siffatta natura”. Gli stessi appellanti nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio hanno fatto riferimento ad un “un deposito atipico subordinato al perfezionarsi di una transazione”;
d) gli appellanti soltanto con la pec del 24.4.2015 indirizzata a hanno per la prima volta CP_1
avanzato richiesta di restituzione delle somme versate nel 1992 e nel 1994.
Pertanto, esclusa l'applicabilità nel caso di specie della normativa dettata in materia di cc.dd. “conti dormienti”, attesa la natura dei pagamenti eseguiti dal e dal in favore dell'allora BdS così Pt_1 Pt_2
come definitivamente accertata, va accolta la eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dall'appellato in ragione dell'intervallo di tempo (oltre vent'anni) trascorso tra la data dei versamenti e la prima richiesta di restituzione (pec del 24.4.2015).
L'accoglimento della eccezione di prescrizione assorbe l'esame dei motivi di appello, che deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese del grado, esclusa la fase istruttoria/trattazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1150/21 del Tribunale di Siracusa.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in €.13.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1306/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA SIMILI 43 C/O AVV. R. LO FARO CATANIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FAILLA ALDO e dall'avv. CIAVOLA ANTONINO, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, Controparte_1 P.IVA_1
56 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MONTEROSSO TITO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis cpc notificato il 18/7/2016 e esponevano di Parte_1 Parte_2
aver versato presso il l'importo complessivo di lire 800.000.000 (vecchio conio), e Controparte_2
precisamente:
- quanto a lire 200.000.000 il 15/5/1992 e quanto a Lire 600.000.000 il 6/10/1994, al fine di definire la proposta transattiva <… collegata alla vicenda relativa alla procedura esecutiva nr.273/1995…>. Gli
attori assumevano che, a causa del mancato perfezionamento della transazione, le somme versate si erano trasformate in , e cioè in versamenti in un deposito bancario;
pertanto,
Part dichiarandosi “titolari di due depositi bancari accesi presso l'allora di Siracusa, … per complessivi
€.413.170,00”, di cui avevano invano chiesto la restituzione, chiedevano la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di Euro 1.062.029,07, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Si costituiva tempestivamente che contestava integralmente la ricostruzione di CP_1
controparte, atteso che non risultava alcuna evidenza contabile né degli asseriti versamenti - ancor pagina 2 di 6 meno di depositi o conti bancari intestati agli attori - e neppure delle sofferenze e delle esposizioni genericamente indicate da controparte, che probabilmente erano state definite (o addirittura cedute)
vent'anni prima dall'ex . Stante il decorso del tempo (oltre vent'anni) e nessuna Controparte_2
evidenza, la resistente contestava anche la stessa veridicità delle ricevute/quietanze prodotte dai ricorrente ed eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione e della domanda di restituzione delle somme versate in data 15/5/1992 ed in data 6/10/1994.
Disposta la trasformazione in rito ordinario del procedimento, venivano assegnati i termini ex art.183
c.p.c.
Respinte le richieste istruttorie avanzate dagli attori, la causa veniva decisa con la sentenza n.1150/21
con la quale il Tribunale di Siracusa rigettava le domande proposte dagli attori, che venivano anche condannati al pagamento delle spese processali.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , affidandolo a tre Parte_1 Parte_2
distinti motivi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d‟Appello d Catania,
in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda formulata in primo grado da
[...]
e e riconoscere e dichiarare che gli appellanti sono titolari dei depositi e Pt_1 Parte_2
dunque delle somme di cui in premessa e che, non essendosi perfezionata alcuna transazione,
l‟Unicredit s.p.a. non ha alcun titolo per trattenerle;
per l'effetto condannare la al Controparte_1
pagamento in favore degli appellanti della complessiva somma di euro 1.074.015,33 salvi errori e omissioni, oltre ulteriori interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio;
i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione in proprio favore dei compensi,
dichiarando di non averli percepiti”.
pagina 3 di 6 Si è costituito per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del quale ha CP_1
chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi. In seno alla comparsa di costituzione l'appellato ha anche proposto appello incidentale condizionato in ragione dell'omessa valutazione da parte del primo
Giudice dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata in primo grado.
Con ordinanza del 16.1.2022 questa Corte ha rigettato la richiesta di esibizione documentale ex art.210
cpc avanzata dagli appellanti ed ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 22.1.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che, a parere di questa
Corte, supera il vaglio di ammissibilità ex artt.342 e 348 bis cpc.
Va, invece, dichiarata inammissibile, accogliendo la relativa eccezione sollevata dall'appellato, la domanda nuova articolata per la prima volta nel presente grado di giudizio (domanda di rendiconto),
stante le preclusioni fissate dall'art.345 cpc. In applicazione del principio della ragione più liquida ritiene questa Corte di dovere procedere all'esame della eccezione di prescrizione tempestivamente articolata da e non esaminata dal primo Giudice, che pur ne ha dato atto, e ciò alla luce CP_1
dei fatti accertati nella sentenza di primo grado sui quali, in difetto di impugnazione, si è formato il giudicato.
In particolare, risulta definitivamente accertato che:
a) e hanno versato all'allora £.800.000.000 del Parte_1 Parte_2 Controparte_2
vecchio conio;
b) la detta somma è stata corrisposta in due diverse tranche: £.200.000.000 in data 15.5.1992 e
£.600.000.000 in data 6.10.1994;
pagina 4 di 6 c) le dette somme non sono state versate nè su un conto corrente, né su un libretto di deposito intestato agli appellanti. In tal senso il primo Giudice ha affermato che: “Nella vicenda in esame, non risulta
anzitutto essere stato prodotto alcun testo contrattuale né alcun documento qualificabile quale atto
costitutivo di deposito o quale libretto di risparmio. Anche a voler ritenere superabile ciò, le due
ricevute di versamento poc'anzi illustrate non attestano in modo univoco l'esistenza di un diritto degli
attori alla restituzione delle somme di denaro ivi indicate. Alla luce del tenore delle espressioni
impiegate nei due suddetti documenti, deve senz'altro reputarsi indimostrata la costituzione di un
tradizionale rapporto di deposito bancario, non sussistendo alcun elemento che consenta di ritenere
concluso un contratto di siffatta natura”. Gli stessi appellanti nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio hanno fatto riferimento ad un “un deposito atipico subordinato al perfezionarsi di una transazione”;
d) gli appellanti soltanto con la pec del 24.4.2015 indirizzata a hanno per la prima volta CP_1
avanzato richiesta di restituzione delle somme versate nel 1992 e nel 1994.
Pertanto, esclusa l'applicabilità nel caso di specie della normativa dettata in materia di cc.dd. “conti dormienti”, attesa la natura dei pagamenti eseguiti dal e dal in favore dell'allora BdS così Pt_1 Pt_2
come definitivamente accertata, va accolta la eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dall'appellato in ragione dell'intervallo di tempo (oltre vent'anni) trascorso tra la data dei versamenti e la prima richiesta di restituzione (pec del 24.4.2015).
L'accoglimento della eccezione di prescrizione assorbe l'esame dei motivi di appello, che deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese del grado, esclusa la fase istruttoria/trattazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura prossima ai minimi tariffari in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 5 di 6 Si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1150/21 del Tribunale di Siracusa.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in €.13.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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