Sentenza 20 maggio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/05/2014, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2012, proposto da:
- Comunione AC Verde del Gruppo D di UN RA e ing. Sergio Dal Monte, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Lai e Sebastiano Pes, con domicilio eletto presso o studio del primo, in Cagliari, via Leonardo Alagon n. 1;
contro
- Comune di Golfo Aranci, non costituito in giudizio;
- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici storici artistici ed etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;
per l'annullamento:
- del provvedimento unico n. 34 del 7.6.2012 dello Sportello unico delle attività produttive del Comune di Golfo Aranci recante diniego di procedere all'esecuzione dell'intervento consistente nella realizzazione di un parcheggio in località UN RA;
- del richiamato verbale della conferenza di servizi resa ai sensi dell'art. 1, commi 24 e 25, della L.R. 3/2008 in data 9.5.2012;
- del parere negativo in esso espresso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici paesaggistici, storici artistici e etnoantropologici per le Provincie di Sassari e Nuoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che la ricorrente impugna gli atti con cui -a seguito di apposita Conferenza di servizi del 9 maggio 2012- il Dirigente SUAP del Comune di Golfo Aranci ha respinto la DUAP che la stessa ricorrente aveva presentato per la realizzazione di un’area di parcheggio in loc. UN RA (compresa in zona vincolata e classificata H, all’interno della fascia costiera), in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, la quale ha rilevato che “ l’area di intervento è ubicata in zona vicina alla costa dove, nonostante alcune alterazioni presenti, sono nel complesso ancora integri i caratteri paesaggistici tutelati dal vincolo e le opere in oggetto comporterebbero una perdita dei suddetti valori, oltre che la rimozione di una zona estesa di macchia mediterranea necessaria a mitigare le costruzioni già presenti nei dintorni dell’area ”.
Ritenuta l’infondatezza dell’unico, articolato, motivo di ricorso -errore di fatto e sui presupposti, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e manifesta ingiustizia, violazione e falsa applicazione del PPR, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990- in base alle seguenti considerazioni:
- la circostanza che la zona circostante sia già interessata da edifici, pur non certamente irrilevante, non esclude che la Soprintendenza possa ragionevolmente ritenere ulteriormente peggiorativo per la tutela del paesaggio l’intervento proposto;
- difatti la stessa Soprintendenza ha osservato che il suddetto intervento comporterebbe la rimozione di un vasto tratto di vegetazione, del quale ha inteso assicurare la conservazione, ritenendola “necessaria a mitigare le costruzioni già presenti nei dintorni dell’area”;
- tale valutazione, peraltro non sindacabile in questa sede se non sotto profili puramente estrinseci, trova piena conferma nella documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente, con specifico riferimento alla “fotosimulazione” che evidenzia chiaramente il vasto tratto di vegetazione (vicino al mare e inserito all’interno di altre aree già edificate) che verrebbe rimosso;
- quanto premesso esclude la concreta sussistenza dei dedotti vizi di difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, anche considerato che la riportata motivazione della Soprintendenza dimostra che la stessa ha concretamente preso in considerazione il favorevole parere (non vincolante) espresso dal Comune e ha conseguentemente argomentato il proprio diverso avviso;
- né assume autonomo rilievo la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non avendo la ricorrente, nella presente sede giurisdizionale, esposto elementi concreti che avrebbero ragionevolmente potuto modificare la valutazione della Soprintendenza, la quale, peraltro, ha successivamente confermato il proprio parere negativo anche in una successiva Conferenza di servizi (i cui atti non sono stati impugnati), evidenziando come “la realizzazione delle progettate opere andrebbe a ledere in maniera irreversibile le emergenze rocciose e la macchia mediterranea nobile presente nel sito” .
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto, con la conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Ministero, che liquida in euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2014
IL SEGRETARIO