Sentenza 13 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2002, n. 17855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17855 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7855 / 02 REP BL CA ITALIANA R.G. n° 19068/1999 Cron. 41838 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 4787 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI PRIMA CIVILE Ud.
3.12.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Vincenzo PROTO - Presidente 46 Ugo VITRONE - Consigliere - 66 Donato PLENTEDA -> Mario Rosario MORELLI 66 -> Giuseppe SALME' rel. 66 -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARY IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Farini 62, presso lo studio dell'avv. Antonio Tanza che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
BANCA POPOLARE di MILANO, s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 268/a, presso cons. Giuseppe Salmè 2470 2001 lo studio dell'avv. Giuseppe Bozzi che la rappresenta a e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza del tribunale di Brescia del 11 marzo 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 3 dicembre 2001; sentito l'avv. Giuseppe Bozzi;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Francesco Mele che ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 22 gennaio 1997 la Mary Immobiliare s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Brescia la Banca Popolare di Milano chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 4.000.000, con interessi e rivalutazione. L'attrice ha esposto che, per errore materiale commesso dal funzionario addetto alla cassa nella compilazione della distinta di versamento sottoscritta dal proprio legale rappresentante Salvatore Careddu, la predetta somma di £.
4.000.000 invece di essere versata sul suo conto corrente n° 5978, presso l'agenzia 150, era stata accreditata sul conto corrente n° 5659 intestato a Giuseppina Avisani. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda contestando che la distinta di versamento fosse stata compilata da un proprio dipendente. Inoltre ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che l'azione di ripetizione cons. Giuseppe Salmè 2 d'indebito doveva essere esercitata nei confronti del titolare del conto corrente sul quale era stato effettuato il versamento e, infine, ha eccepito la decadenza per la mancata contestazione degli estratti conto regolarmente inviati. Il giudice di pace, con sentenza del 30 giugno 1997, ha accolto la domanda ma questa pronuncia è stata interamente riformata dal tribunale di Brescia il quale, in primo luogo, ha affermato che non v'era prova che la distinta di versamento di cui si tratta, fosse stata compilata da un impiegato della banca, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che tale distinta fosse stata redatta con due diverse grafie, potendo tale circostanza essere compatibile anche con la previa compilazione presso la sede della società attrice da parte di persona diversa del Careddu. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace non vi era stata alcuna esplicita ammissione da parte del difensore della banca. In secondo luogo non poteva neppure ritenersi provato che il legale rappresentante della Mary Immobiliare avesse effettivamente avuto l'intenzione di versare la somma di cui si tratta sul conto corrente della società, invece che su quello della Avisani, nei cui confronti doveva essere esperita l'azione di ripetizione. Comunque, anche ad ammettere che l'impiegato della banca avesse compilato la distinta che il legale rappresentante della banca si era limitato a sottoscrivere, questi, tenendo un comportamento diligente, avrebbe dovuto controllare il contenuto del documento. cons. Giuseppe Salme 3 Poiché, dunque, la banca si era limitata ad eseguire correttamente una disposizione impartita dall'attrice, la domanda di restituzione doveva essere rivolta al titolare del conto sul quale le somme erano state effettivamente versate. Né in contrario poteva eccepirsi che, operando su un conto corrente diverso da quello del soggetto che effettuava il versamento, senza autorizzazione del titolare del conto stesso, la banca aveva agito con negligenza, sia perché l'art. 4 delle NBU non richiede autorizzazione del titolare del conto corrente beneficiario in caso di accredito, anche a seguito di versamento di assegni salvo buon fine, sia perché, anche a ritenere il contrario, l'eccezione poteva essere sollevata solo dal titolare del conto sul quale era stato operato l'accredito e non dal soggetto che aveva dato la disposizione di accreditare l'assegno. Avverso la sentenza del tribunale di Brescia la Mary Immobiliare ricorre per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, al quale resiste la Banca popolare di Milano con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione La società ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe errato nell'interpretare le norme che regolano le operazioni bancarie in conto corrente e, in particolare, gli accrediti degli assegni salvo buon fine e i mandati di pagamento. L'art. 4 delle NBU, infatti, prevede l'obbligo della banca di ricevere le rimesse e i bonifici, ma non di ricevere assegni girati per l'incasso su conto corrente diverso da quello del girante. Quest'ultima operazione non è certo inquadrabile nel versamento di ད ག ་ གི contante, ma non è neppure inquadrabile nelle operazioni di bonifico o di ་ ཐ ་ ར མ ས ་ ལ ས ་ cons. Giuseppe Salmè "giroconto" perché, per effettuare questo tipo di operazione, sarebbe stato necessario che l'assegno fosse stato girato alla banca per l'incasso sul conto corrente del presentatore che, successivamente, avrebbe potuto stornarlo sul conto del terzo. Se fosse esatta la ricostruzione dell'operazione effettuata dal giudice di merito, l'assegno di cui si tratta, in realtà, avrebbe ben potuto essere girato dalla Mary immobiliare direttamente alla Avisani, senza utilizzare la banca, che, accreditando l'importo sul conto di quest'ultima, senza attendere la verifica o l'incasso effettivo dell'assegno, avrebbe anche violato l'indicata previsione delle NBU. Osserva inoltre la ricorrente che l'erroneo accreditamento, essendo frutto di un errore materiale ben poteva essere corretto nel termine di cui all"rt. 1832, 2° comma e che prova sufficiente dell'errore avrebbe dovuto essere quelle desumibile dalla circostanza che la somma di cui si tratta non era stata accreditata sul proprio conto corrente e che non risultava effettuato alcun versamento nella stessa data e per lo stesso importo dal titolare del conto corrente sul quale era stato effettuato l'erroneo accreditamento. Afferma, infine, che rientrerebbe nella prassi che le distinte, sottoscritte dal cliente, siano compilate dall'impiegato della banca, e che il cliente non avrebbe alcuna possibilità di controllare l'esattezza delle operazioni di caricamento dei dati sul sistema informatico della banca da parte di detto impiegato. Il ricorso non è ammissibile. cons. Giuseppe Salmè 5 La ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nell'affermazione che, essendo avvenuto l'accredito della somma sul conto corrente della Avisani su ordine dell'attrice (non sussistendo prova della provenienza dell'ordine da parte di soggetto diverso), la banca aveva ben operato e che l'eventuale errore dell'ordine impartito doveva essere fatto valere nei confronti dell'accipiens. La ricorrente censura l'affermazione dell'insussistenza della prova che l'ordine di accredito fosse stato compilato da un impiegato della banca con un generico richiamo a una prassi in tal senso e critica l'accertamento della correttezza dell'operato della banca allegando circostanze di fatto (girata dell'assegno alla banca per l'incasso) sulle quali non vi è stato dibattito nel giudizio di merito. La genericità della prima censura e la novità della questione di fatto sollevata in questa sede impediscono di prendere in esame il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. Deve a tal fine rilevarsi che possono essere liquidati solo gli onorari per la discussione orale, perché il controricorso è inammissibile, essendo stato notificato oltre il termine indicato dall'art. 370 c.p.c. (ricorso notificato il 4 ottobre 1999, controricorso notificato il 26 novembre 1999).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 61,37 oltre a € 750,00 per onorari. cons.Jiuseppe Salmè 6 Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001, nella sezione civile. L'estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sedona Civily Excelleria Deposit 2002 il 13 DIC IL CANGENTIERE cons. Giuseppe Salmè camera di consiglio della prima (Il presidente Manivel IL CANCELLIERE Andice Bianchi 7