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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/09/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2018 + 1233/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1231/2018 riunita a 1233/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGOMBARDO GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN EL CP_1 C.F._3 IA MANUELA ROSELUCI NELLA QUALITÀ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 NICOTRA GIUSEPPE e AN EL IA MANUELA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._4 MARTINO ROBERTO TERZO CHIAMATO
OGGETTO
Opposizione a decreti ingiuntivi nn. 171/18 (RG 5134/17) e 172/2018 (RG 5130/2017) con i quali
[...] ha intimato a e a il pagamento della somma di € 27.351,85 CP_1 Parte_1 Parte_2 ciascuno, dovuta ai sensi dell'art. 1203 n. 4 c.c., per avere coerede, come gli ingiunti, CP_1 con beneficio di inventario, pagato con denaro proprio debiti ereditari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Parti opponenti (le cui difese sono identiche): preliminarmente nel rito, autorizzare la chiamata in giudizio della minore;
- Controparte_2 integratosi il contraddittorio nei confronti di , nel merito, ritenere e dichiarare Controparte_2 che il testamento pubblico di del 20 dicembre 2013 di è da Persona_1 Persona_1 annullare ex art. 624 c.c. per la coartazione della volontà del testatore da parte di - CP_1 conseguentemente escludere dall'eredità di secondo il disposto di cui CP_1 Persona_1 all'art. 463 c.c.; - in via subordinata, in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata ai figli, ridurre il legato di credito disposto in favore della figlia CP_2
in modo da riservare alla figlia la quota pari ad un terzo della metà dell'asse
[...] Parte_1 ereditario e quindi condannare a versare alla sorella la somma di Euro Controparte_2 25.000,00 o quella che sarà ritenuta dovuta dopo la richiedenda CTU sulla valutazione dell'asse ereditario per la formazione delle quote di riserva;
- ritenere e dichiarare che il riconoscimento di debito nei confronti di di cui al testamento del 20.12.2013 è una finzione in quanto non CP_1 sussisteva alcun debito ed in ogni caso il relativo diritto era prescritto;
- disporre la compensazione tra eventuali crediti di e il credito di inerente la quota di affitto della CP_1 Parte_1 bottega, oltre interessi e rivalutazione, in quanto i frutti civili sono stati percepiti, sin da gennaio 2014 e fino ad oggi, dalla odierna opposta;
- conseguentemente a quanto sopra, dire nullo, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 171/2018 emesso nel proc. n. 5134/2017 notificato in data 31.01.2018”.
Parte opposta:
Preliminarmente in rito, dichiarare provvisoriamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 171/2018, per le motivazioni espresse in narrativa;
2. Rigettare la richiesta di chiamata in garanzia della minore avanzata da Controparte_2 parte opponente, per le motivazioni sopra esposte;
3. Nel merito, rigettare le domande avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa;
4. Non ammettere le prove orali richieste da parte opponente in quanto irrilevanti ed inconducenti;
terza chiamata : Controparte_2 rigettare le domande avanzate dalle parti opponenti in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate il 12 marzo 2018 e propongono opposizione Parte_1 Parte_2 ai decreti ingiuntivi in oggetto indicati, loro notificati il 31.1.2018, contestualmente chiedendo la chiamata di terzo e formulando domanda riconvenzionale, come da conclusioni.
Si costituisce con comparsa del 26 luglio 2018, resistendo in giudizio e contestando le CP_1 avverse domande.
All'udienza del 21.9.2018 il giudice istruttore autorizza la chiamata in causa della minore
[...]
, litisconsorte necessaria in riferimento alla domanda formulata ai sensi dell'art. 624 c.c. CP_2 e dispone, all'esito dell'integrazione del contraddittorio, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Si costituisce con comparsa del 28.1.2019 nella qualità di genitore esercente esclusiva CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore che poi si costituirà in proprio con Controparte_2
pagina 2 di 11 memoria del 17.4.2024, una volta divenuta maggiorenne, chiedendo il rigetto delle domande attrici.
All'udienza dell'1.2.2019 viene disposta la riunione dei procedimenti.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, il giudice istruttore, dopo il deposito delle memorie x art. 183 cpc, con ordinanza del 7.4.2020, ha svolto le seguenti considerazioni: “ritenuto che in ragione dell'attuale emergenza da COVID-19 (cfr., in particolare, la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania n. 4635 del 3 aprile 2020), la predetta udienza vada differita ad una data successiva al prossimo mese di novembre (in considerazione del fatto che questo giudice alla fine di aprile sarà trasferito ad altro Ufficio e che la grave carenza d'organico del Tribunale di Ragusa sarà soltanto parzialmente colmata a partire dal mese di novembre)”;
“per sollecitare una soluzione transattiva della controversia ovvero, in subordine, il contraddittorio delle parti alla successiva udienza, espressamente fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori (nell'interesse comune delle parti di contenere i costi ed i tempi della lite); osservato, dunque, che gli opponenti, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2018, hanno chiesto che il testamento pubblico di datato 20 dicembre 2013 venga annullato ai Persona_1 sensi dell'art. 624 c.c. e, per l'effetto, che l'opposta venga esclusa dalla successione del marito come indegna ex art. 463, n. 4, c.c., nonché, in via subordinata, la riduzione del legato di € 150.000,00 lasciato da in favore della figlia (con la condanna di quest'ultima a Persona_1 CP_2 versare a ciascun fratello la somma di € 25.000,00 o quell'altra accertata in corso di causa), la CP_ dichiarazione della simulazione del riconoscimento di debito in favore dell' contenuto nel testamento del 20 dicembre 2013 e la compensazione tra eventuali crediti dell'opposta ed il credito spettante agli opponenti in forza della percezione da parte della prima del canone di locazione relativo alla bottega di via Cavour-Cernaia (cfr. il “piaccia” dell'atto di citazione); ritenuto, pertanto, che vada sottoposta al contraddittorio delle parti, innanzitutto, la questione della ritualità della domanda ex art. 591 c.c., cui si riferiscono sia le argomentazioni difensive articolate dagli opponenti nella parte espositiva dei rispettivi atti introduttivi, sia le contrapposte difese articolate dalla convenuta nei propri atti difensivi, ma non riportata tra le dettagliate conclusioni di cui al “piaccia” dei due atti introduttivi (cfr. i due atti di citazione e la comparsa di costituzione, oltre che i successivi scritti difensivi); ritenuto, quanto alla prova orale formulata dall'attrice a sostegno della domanda ex art. 591 c.c., che (prescindendo al momento dalla questione – potenzialmente dirimente - concernente la corretta pro- posizione della domanda) 1) la testimonianza in esame non sembrerebbe da ammettersi perché a) la circostanza di cui al capitolo n. 1 appare riferita ad una condizione transitoria e che, nella sua evidenza, non sarebbe potuta non essere percepita dal Notaio rogante;
b) le circostanze di cui ai capitoli nn. 2 e 3 sembrano avere carattere documentale e non risultano specificamente contestate;
c) le circostanze di cui ai capitoli nn. 4, 6 e 7 sembrerebbero irrilevanti ai fini della decisione;
d) il capitolo n. 5, a parte i fatti non contestati, ha carattere squisitamente valutativo (“non era lucido”) ; 2) la richiesta di produzione dei supporti informatici (pen drive e cd rom) in data successiva al termine di decadenza (31 luglio 2019) non sembrerebbe da autorizzarsi perché è preciso onere della parte eseguire la produzione documentale nei termini stabiliti dall'art. 183 c.p.c. (atteso che l'autorizzazione circa un deposito successivo, oltre che nel caso di specie del tutto ingiustificata, lederebbe il diritto di controparte ad articolare mezzi di prova contrari e, quindi, il suo diritto di difesa); 3) la consulenza medico legale non sembrerebbe da ammettersi perché, già in astratto, parte attrice sembrerebbe aver allegato una condizione d'incapacità transitoria (evidentemente non verificabile ex post) ovvero talmente eclatante (basti pensare agli effetti allucinogeni della terapia assunta) da non poter essere stata trascurata dal Notaio rogante;
ritenuto, per quanto riguarda la domanda ex art. 624 c.c., che le richieste istruttorie di parte attrice pagina 3 di 11 non sembrerebbero rilevanti ai fini della decisione, atteso che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto ri- guardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass., sez. II, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2018); ritenuto, per quanto riguarda le questioni della lesione della quota di legittima riservata agli odierni opponenti (figli del de cuius e dell'eccezione di compensazione formulata sulla base Persona_1 del carattere relativamente simulato del contratto di locazione della bottega, che la valutazione delle relative richieste istruttorie vada opportunamente riservata all'esito (quanto meno) del provvedimento istruttorio concernente la validità del testamento, risultando opportuno in questa sede soltanto sottoporre all'attenzione delle parti le seguenti questioni: a) il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo a tal fine al- legare e provare, anche ricorrendo a presunzioni, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed i quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 1357 del 19 gennaio 2017 alla luce del tenore di pagina dodici dell'atto di citazione: “Considerando che il valore dell'asse coincidente con il solo valore del legato, e quindi pari ad euro 150.000,00, la quota disponibile è pari ad euro 37.500,00, e quella riservata ai tre figli è pari ad € 75.000,00, ossia euro 25.000,00 cadauno”; b) la prova del carattere simulato del riconosci-mento di debito spetta a chi agisce
Il giudice istruttore successivamente, con ordinanza del 18.1.2021, ha provveduto sulle richieste istruttorie come segue:
“ritenuto, quanto alla questione preliminare sottoposta al contraddittorio delle parti, che nel caso di specie possa ritenersi ritualmente formulata la domanda di annullamento del testamento di cui all'art. 591 c.p.c., seppur non riprodotta nel petitum dell'atto di citazione in opposizione, e ciò sulla base di una lettura complessiva dell'atto introduttivo (nonché delle difese articolate dall'opposta) ove l'incapacità del testatore appare dedotta sia in quanto tale, sia quale elemento da considerare ai fini del riconoscimento della c.d. captazione (cfr. Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007 per cui la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria); ritenuto comunque che, conformemente a quanto già rappresentato con ordinanza del 7.4.2020, non è opportuno disporre, sul punto, la prova orale formulata da parte opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. a sostegno della domanda perché a) la circostanza di cui al capitolo n. 1 appare riferita ad una condizione transitoria e che, nella sua evidenza, ove sussistente al momento della redazione del testamento pubblico, non sarebbe potuta non essere percepita dal Notaio rogante;
b) le circostanze di cui ai capitoli nn. 2 e 3 hanno carattere documentale e non risultano specificamente contestate;
c) le circostanze di cui ai capitoli nn. 4, 6 e 7 sono, in quanto tali, irrilevanti ai fini della decisione, oltre che tendenti a far esprimere una valutazione sulle presunte intenzioni dell'opposta; d) il capitolo n. 5, a parte i fatti non contestati, ha carattere squisitamente valutativo (“non era lucido”); ritenuto che, per le stesse ragioni, non è opportuno ammettere né la prova testimoniale contraria articolata sul punto da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (peraltro attinente a circostanza che non pare contestata), né la prova testimoniale diretta dalla stessa articolata nella pagina 4 di 11 memoria ex art. 183 comma 2 n. 6 c.p.c. sullo stato del marito nel periodo del ricovero ed in quello immediatamente successivo, irrilevante ai fini dell'accertamento dello stato del decuius al momento in cui ha fatto testamento, la cui incapacità deve peraltro essere provata da chi invoca l'art. 591 c.c.; ritenuto, parimenti, opportuno richiamare la valutazione già espressa con ordinanza del 7.4.2020 in merito alla inopportunità di ammettere la consulenza medico legale richiesta da parte opponente, in quanto diretta, già in astratto, ad accertare una condizione d'incapacità transitoria (evidentemente non verificabile ex post) ovvero talmente eclatante (basti pensare agli effetti allucinogeni della terapia assunta) da non poter essere stata trascurata dal Notaio rogante;
ritenuto, quanto alle prove articolate in relazione alla domanda ex art. 624 c.c., che la relativa rilevanza va valutata alla luce della giurisprudenza prevalente sul dolo in materia testamentaria (c.d. captazione) per cui, fermo restando che i raggiri sono rilevanti da chiunque provengano, non è sufficiente l'allegazione e dimostrazione di una qualsiasi influenza di ordine psicologico, occorrendo la presenza di altri mezzi fraudolenti che avuto riguardo all'età, allo stato di salute ecc. siano idonei a trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni e così orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzato (cfr. Cass. 4 febbraio 2014 n. 2448); ritenuto, sul punto, quanto alla richiesta di produzione dei supporti informatici (pen drive e cd rom), che la stessa a rigore non risulta tardiva, in quanto depositata nei termini di legge, ovvero contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 183 comma c.p.c., peraltro già contenente in allegato la trascrizione integrale della conversazione registrata (riportata inoltre per stralci nell'atto introduttivo del giudizio); ritenuto, comunque, che non è prescritta alcuna autorizzazione giudiziale per la suddetta produzione, ove avvenuta nel rispetto dei termini posti dalla legge per la maturazione delle preclusioni istruttorie (la stessa non va, dunque, né autorizzata né vietata, salvo poi verificare, in sede decisionale, la relativa utilizzabilità, in relazione ai luoghi in cui la conversazione è stata registrata), fermo restando che, ad una prima analisi, tale produzione appare irrilevante ai fini del decidere, al pari della prova testimoniale articolata sul punto da parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto diretta a provare fatti che, già a livello di allegazione, considerati in quanto tali e per come rappresentati, difettano dei requisiti prescritti dalla giurisprudenza per ritenere integrati gli estremi della captazione;
ritenuto pertanto che, per le stesse ragioni, non è opportuno ammettere la prova testimoniale contraria articolata sul punto da parte opposta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., peraltro formulata in via subordinata (per il solo caso di valutazione, ai fini della decisione, delle prove offerte e richieste da parte opponente) perché in parte avente ad oggetto circostanze che dovrebbero già di per sé emergere dal contenuto della registrazione (capitolo 1 teste in parte valutativa (capitolo Tes_1 Tes_ 4 teste ), in parte relativa ad aspetti non oggetto di contestazione in questa sede (i capitoli sul Tes_ difetto di autorizzazione alla registrazione da parte della dott.ssa , autorizzazione mai rappresentata dagli opponenti come effettivamente rilasciata) e per il resto irrilevante ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che – come sopra precisato – l'onere di provare il difetto di capacità del testatore ex art. 591 c.c. grava sulla parte che lo deduce;
ritenuto, quanto alla lesione della quota di legittima riservata agli odierni opponenti, che va richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale che individua in maniera rigorosa i requisiti per ritenere soddisfatta la sufficiente allegazione degli elementi costitutivi della domanda di riduzione, affermando che “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale pagina 5 di 11 misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile” (così Cass. 30/06/2011 n. 14473, che in motivazione richiama i precedenti conformi di cui a Cass. 13310/2002, Cass. 11432/92, Cass. 3661/75 e Cass. 1297/71; cfr. da ultimo anche Cass. 1357/2017); rilevato, comunque, che all'udienza del 18.1.2021 parte opponente ha espressamente scelto di non reiterare la richiesta di CTU di natura contabile per la stima della massa attiva ereditaria (cfr. preverbale del 13.1.2021); ritenuto ancora, quanto alla prova del carattere fittizio del riconoscimento di debito operato dal decuius a favore dell'opposta per i contributi dalla stessa forniti in relazione alla villa di contrada Anguilla, che la relativa allegazione di parte opponente appare prima facie totalmente sfornita di prova e che, dal canto suo, l'opposta – seppur beneficiando di una presunzione di esistenza del credito a proprio favore – ha prodotto documentazione a supporto delle spese sostenute in relazione all'immobile in questione ed ha altresì articolato specifiche richieste istruttorie, da non ammettersi perché contrarie ai criteri in materia di riparto dell'onere della prova;
ritenuto, infine, che quanto alla prova della simulazione del canone del contratto d'affitto, occorre avere riguardo al disposto dell'art. 1417 c.c., da coordinarsi con le disposizioni generali in tema di prova ex artt. 2722 ss. c.c.; ritenuto, conseguentemente, che l'erede della parte asseritamente simulante, subentrando nella posizione del proprio dante causa, subisce le stesse limitazioni probatorie previste per le parti, con conseguente inammissibilità – come regola – della prova testimoniale;
ritenuto, dunque, di non ammettere né la prova testimoniale con il teste (che peraltro Testimone_3 appare totalmente irrilevante) né la prova testimoniale con la teste;
Testimone_4 ritenuto, pertanto, di non ammettere neppure la prova testimoniale articolata sul punto da parte della convenuta, che ha peraltro prodotto copiosa documentazione attestante l'iniziale destinazione del canone al pagamento dei debiti erariali (tramite una procedura di pignoramento di fitti e pigioni) e il successivo versamento degli stessi su un c/c intestato all'eredità beneficiata, aperto dall'opposta previa autorizzazione del Tribunale;
ritenuta, infine, l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate da parte opposta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. aventi ad oggetto lo stato d'animo del decuius per le sorti della moglie e della figlia minore e i rapporti tra l'opposto e gli opponenti, peraltro diretti a far esprimere inammissibili valutazioni;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione…”.
La causa viene infine rimessa in decisione assegnando i termini per comparse e repliche.
L'opposizione al decreto ingiuntivo di e va rigettata. Parte_1 Parte_2
La pretesa creditoria riposa sul disposto dell'art. 1203 n. 4 c.c.; è del tutto pacifico che CP_1 seconda moglie ed erede con beneficio di inventario di al pari di e Persona_1 Parte_1
, figli della prima moglie del , ha pagato con risorse proprie debiti del de cuius Parte_2 CP_2 nei confronti del Fisco, accedendo ai benefici della c.d. “rottamazione”; anche la minore (al tempo) (figlia del e della ha accettato l'eredità con beneficio di Controparte_2 CP_2 CP_1 inventario;
dalle operazioni di inventario condotte alla presenza del Notaio Dott.ssa Persona_2 emerge un debito già iscritto a ruolo con l' , per un totale di Euro Controparte_3 231.501,33, che è stato definito con il versamento della minor somma di € 123.083,30, versamento autorizzato in data 7.4.2017 dal Tribunale di Ragusa in sede di volontaria giurisdizione, che ha ritenuto pagina 6 di 11 l'istanza ammissibile in previsione della rivalsa sull'attivo ereditario, impregiudicato il disposto degli art. 495 ss cc..
Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.....appare evidente come ad essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ ....così come il creditore del de cuius, anche il coerede può sempre agire, quale creditore in via di surroga, per il riconoscimento ed il soddisfacimento del proprio diritto al rimborso nei confronti dell'erede beneficiato, il quale, intervenuta l'accettazione della eredità con beneficio di inventario, è senz'altro erede, nel senso che continua la persona del de cuius, acquistando tutti i diritti caduti nella successione e divenendo soggetto passivo delle relative obbligazioni, così da essere legittimato passivo in proprio e non quale rappresentante della eredità, senza che rilevi il fatto che sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli né tantomeno l'insufficienza dell'asse ereditario (Cass 27626/24).
Tutto quanto precede, in fatto e in diritto, è pacifico e non contestato, come non contestato è l'importo richiesto, pro quota hereditatis.
Gli attori fondano piuttosto la propria opposizione lamentando l'invalidità del testamento di
[...]
con il quale il de cuius ha disposto a titolo particolare: 1) legando alla figlia Per_1 Controparte_2
la somma a lui dovuta in conseguenza del sinistro stradale del 12.8.2009 in cui ha perso la vita
[...] la sorella GE (anch'essa figlia del e della , come risarcimento del Persona_3 CP_2 CP_1 danno da perdita del rapporto parentale;
2) riconoscendo alla un credito pari a Euro CP_1 130.000,00, specificando che tale somma derivava dal contributo offerto dalla moglie per la costruzione della villa in C.da Anguilla, luogo di abitazione familiare, sebbene l'immobile fosse intestato solo al de cuius.
Ritengono che il testamento pubblico del 20.12.2013, pubblicato il 13.2.2014, sia invalido per incapacità naturale del testatore e per captazione ex art. 624 c.c..
La domanda riconvenzionale sembrerebbe inammissibile, in quanto non collegata in alcun modo con la domanda azionata in via monitoria.
L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a pagina 7 di 11 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
Nel caso di specie il titolo posto a base del decreto ingiuntivo consiste nella ragione di credito del coerede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari, ed in alcun modo interferisce con essa la pretesa degli attori in opposizione, eredi legittimi al pari di parte opposta (avendo il testatore, come si è visto, non disposto di tutto il suo patrimonio); l'eventuale incapacità a succedere ex art. 463 n. 4 c.c., di cui pure si chiede la declaratoria, allo stesso modo non inciderebbe con la pretesa creditoria, ma anzi la rafforzerebbe, configurando un debito totalmente altrui e legittimando il terzo a richiedere l'intero importo pagato, anzichè, come è avvenuto, l'importo pro quota dell'eredità.
Si tratterebbe dunque di domande del tutto svincolate dalla pretesa creditoria, tali da non rendere opportuno il simultaneus processus, ma solo a frustrare inutilmente il buon diritto di parte opposta.
E tuttavia, considerato che quest'ultima non ha sollevato eccezione di inammissibilità, ma ha accettato il contraddittorio, che le questioni sollevate da parte opponente, come si è visto, sono state affrontate dal giudice istruttore nel corso del processo, il Collegio ritiene, affrontando il merito della questione, che le domande di parte attrice siano infondate.
In alcun modo il testamento, impugnato dopo circa 4 anni dalla sua conoscenza, e solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo qui opposto, può essere annullato per incapacità naturale al momento dell'atto. La patologia tumorale, da cui era affetto il testatore, di per sè comporta sofferenze fisiche, non anche alterazione della capacità intellettiva e volitiva;
dalla stessa narrazione di parte attrice si evince che “...il veniva dimesso il 19 dicembre 2013 solo per partire subito per Roma dalla CP_2 Per_ famiglia della di lui sorella , composta da medici, e programmare un ricovero in un ospedale romano. La dott.ssa , insieme al marito...ed al figlio...lo avrebbe assistito fino al decesso, CP_4 avvenuto a Roma il 27 dicembre 2013...il testamento pubblico ...è stato reso da soggetto emotivamente provato, fisicamente molto sofferente e da settimane sotto l'effetto di potenti droghe, tutte circostanze che ne hanno gravemente menomato la capacità di autodeterminazione e che lo hanno indotto a disporre per come voleva la moglie...”.
In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. 25053/2018).
Nel caso di specie non si tratta di infermità tipica, permanente ed abituale, solo deduce parte attrice che il de cuius aveva subito trattamento antidolorifico con oppiacei (idromofone e morfina), senza in alcun modo spiegare e provare come tale trattamento abbia determinato l'incapacità di intendere e di volere del soggetto, la cui volontà è stata comunque raccolta da un notaio, presso il domicilio del testatore, il 20.12.2013; vale infatti ricordare che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità pagina 8 di 11 l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass 3934/2018).
Parte convenuta al riguardo ha prodotto in giudizio la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. presso l'Azienda Ospedaliera “R. Guzzardi” U.O.C. di Medicina Interna di Ragusa, Persona_1 nonché la cartella clinica relativa al ricovero presso il Dipartimento di Oncologia U.O.C. dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Vittoria, da cui emerge che era “paziente vigile orientato Persona_1 eupnoico”; ha altresì prodotto CT di parte resa dal Dott. , specialista in medicina legale e Persona_5 delle assicurazioni, che ha specificato che sulle cartelle cliniche sopra indicate, i farmaci somministrati a durante il ricovero sono stati “EUTIROX, GIANT, RANIDIL, CONTRAMAL, Persona_1 TRIATEC, NORVASC, ARIXTRA, ROCEFIN TAVANIC, URBASON, LASIX;
in data 24.11.2013
, TRIATEC, , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 (all.4000000000000000), non tali da alterare la capacità di intendere e di volere del paziente;
al CP_2
è stato inoltre somministrato, durante il ricovero, un quantitativo di morfina (10 mg diluita con soluzione fisiologica) giudicato dal CT di parte tale da non poter alterare le capacità cognitive e comunicative dello stesso, ma unicamente finalizzato ad alleviarne le sofferenze.
Dalla scheda di dimissioni si legge testualmente “In data odierna il paziente sta bene, non dispnea a riposo si dimette e si riaffida al proprio centro Oncologico di riferimento”. Le dimissioni dal reparto di Oncologia dell' di Ragusa sono avvenute in data 19.12.2013 e il testamento è stato Controparte_9 reso il giorno dopo ovvero in data 20.12.2013, deve presumersi alle stesse condizioni psico-fisiche del giorno precedente, in difetto di prova contraria che parte attrice non ha fornito.
Quanto alla captazione, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. 25521/23); la relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (4653/2018)
Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge che “le condizioni psicofisiche ...il pressante e incessante condizionamento psichico...rendono l'atto annullabile”, senza che sia mai stato dedotto quale mezzo fraudolento sia stato usato per ingannare il testatore, alla luce del chiaro dettato reso dal testatore, come riportato in atto di citazione:
pagina 9 di 11 Va ricordato che e hanno ottenuto € 60.000,00 (nel giudizio penale Parte_1 Parte_2 ove si sono costituiti parte civile) quale risarcimento del danno per la morte della sorella NG
, lo stesso importo liquidato in favore della GE , che aveva solo 4 anni al Persona_3 CP_2 Per_ momento della morte di , sicchè la suddetta disposizione testamentaria non appare abnorme, o anormale, o suggestiva di alterazione del processo volitivo del testatore.
La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota legittima, è inammissibile per mancata ricostruzione dell'asse ereditario, della quota spettante, della lesione subita, come ritenuto condivisibilmente dal giudice istruttore, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale. Parte attrice si limita ad affermare apoditticamente che la disposizione testamentaria abbia comportato lesione di legittima, quando appare evidente che l'asse ereditario non si esaurisce nella somma di € 150.000,00, cioè nel solo valore del legato, come emerge dalle rispettive allegazioni e dal verbale di inventario versato in atti.
Quanto al lamentato carattere fittizio del riconoscimento di debito operato dal de cuius a favore dell'opposta, per i contributi dalla stessa forniti in relazione alla villa di contrada Anguilla, va in primo luogo rilevato che, anche ad ammettere in via ipotetica che il testatore abbia voluto mascherare un atto di liberalità, per le ragioni sopra viste non può verificarsi comunque alcuna lesione di legittima;
in secondo luogo l'opposta – seppur beneficiando di una presunzione di esistenza del credito a proprio favore – ha prodotto documentazione a supporto delle spese sostenute in relazione all'immobile in questione (vds. all.ti da 6 a 15 costituiti da assegni e fatture in favore di ditte impegnate in lavori sulla villa di c.da Anguilla). pagina 10 di 11 Infine, l'eccezione di compensazione con l'asserita percezione, da parte della dell'affitto del CP_1 locale in proprietà del de cuius (immobile locato alla Sig.ra e sito in Vittoria Via Testimone_4 Cernaia – Via Cavour), deve parimenti giudicarsi infondata, alla luce della produzione documentale versata da parte opposta negli all.ti 24, 25 e 25 bis, da cui emerge che i canoni di locazione (€ 300,00 mensili) sono stati versati dal conduttore direttamente al creditore pignoratizio (concessionario per la riscossione) ad estinzione di un debito del (deceduto il 27.12.2013), e ciò dal 15.10.2013 fino CP_2 all'estinzione del debito avvenuta il 26.11.2018, con atto di rinuncia al pignoramento, mentre dal 30.11.18 i canoni sono stati versati in un conto intestato eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta l'opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 171/18 (RG 5134/17) e 172/2018 (RG 5130/2017), che dichiara esecutivi;
Rigetta tutte le domande di e che condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore di e di che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2 20.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Ragusa, 16.9.2025
Il giudice relatore
Il Presidente
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1231/2018 riunita a 1233/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGOMBARDO GIULIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AN EL CP_1 C.F._3 IA MANUELA ROSELUCI NELLA QUALITÀ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3 NICOTRA GIUSEPPE e AN EL IA MANUELA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_2 C.F._4 MARTINO ROBERTO TERZO CHIAMATO
OGGETTO
Opposizione a decreti ingiuntivi nn. 171/18 (RG 5134/17) e 172/2018 (RG 5130/2017) con i quali
[...] ha intimato a e a il pagamento della somma di € 27.351,85 CP_1 Parte_1 Parte_2 ciascuno, dovuta ai sensi dell'art. 1203 n. 4 c.c., per avere coerede, come gli ingiunti, CP_1 con beneficio di inventario, pagato con denaro proprio debiti ereditari
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Parti opponenti (le cui difese sono identiche): preliminarmente nel rito, autorizzare la chiamata in giudizio della minore;
- Controparte_2 integratosi il contraddittorio nei confronti di , nel merito, ritenere e dichiarare Controparte_2 che il testamento pubblico di del 20 dicembre 2013 di è da Persona_1 Persona_1 annullare ex art. 624 c.c. per la coartazione della volontà del testatore da parte di - CP_1 conseguentemente escludere dall'eredità di secondo il disposto di cui CP_1 Persona_1 all'art. 463 c.c.; - in via subordinata, in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota riservata ai figli, ridurre il legato di credito disposto in favore della figlia CP_2
in modo da riservare alla figlia la quota pari ad un terzo della metà dell'asse
[...] Parte_1 ereditario e quindi condannare a versare alla sorella la somma di Euro Controparte_2 25.000,00 o quella che sarà ritenuta dovuta dopo la richiedenda CTU sulla valutazione dell'asse ereditario per la formazione delle quote di riserva;
- ritenere e dichiarare che il riconoscimento di debito nei confronti di di cui al testamento del 20.12.2013 è una finzione in quanto non CP_1 sussisteva alcun debito ed in ogni caso il relativo diritto era prescritto;
- disporre la compensazione tra eventuali crediti di e il credito di inerente la quota di affitto della CP_1 Parte_1 bottega, oltre interessi e rivalutazione, in quanto i frutti civili sono stati percepiti, sin da gennaio 2014 e fino ad oggi, dalla odierna opposta;
- conseguentemente a quanto sopra, dire nullo, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 171/2018 emesso nel proc. n. 5134/2017 notificato in data 31.01.2018”.
Parte opposta:
Preliminarmente in rito, dichiarare provvisoriamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 171/2018, per le motivazioni espresse in narrativa;
2. Rigettare la richiesta di chiamata in garanzia della minore avanzata da Controparte_2 parte opponente, per le motivazioni sopra esposte;
3. Nel merito, rigettare le domande avanzate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa;
4. Non ammettere le prove orali richieste da parte opponente in quanto irrilevanti ed inconducenti;
terza chiamata : Controparte_2 rigettare le domande avanzate dalle parti opponenti in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte in narrativa..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate il 12 marzo 2018 e propongono opposizione Parte_1 Parte_2 ai decreti ingiuntivi in oggetto indicati, loro notificati il 31.1.2018, contestualmente chiedendo la chiamata di terzo e formulando domanda riconvenzionale, come da conclusioni.
Si costituisce con comparsa del 26 luglio 2018, resistendo in giudizio e contestando le CP_1 avverse domande.
All'udienza del 21.9.2018 il giudice istruttore autorizza la chiamata in causa della minore
[...]
, litisconsorte necessaria in riferimento alla domanda formulata ai sensi dell'art. 624 c.c. CP_2 e dispone, all'esito dell'integrazione del contraddittorio, il tentativo obbligatorio di mediazione.
Si costituisce con comparsa del 28.1.2019 nella qualità di genitore esercente esclusiva CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore che poi si costituirà in proprio con Controparte_2
pagina 2 di 11 memoria del 17.4.2024, una volta divenuta maggiorenne, chiedendo il rigetto delle domande attrici.
All'udienza dell'1.2.2019 viene disposta la riunione dei procedimenti.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, il giudice istruttore, dopo il deposito delle memorie x art. 183 cpc, con ordinanza del 7.4.2020, ha svolto le seguenti considerazioni: “ritenuto che in ragione dell'attuale emergenza da COVID-19 (cfr., in particolare, la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania n. 4635 del 3 aprile 2020), la predetta udienza vada differita ad una data successiva al prossimo mese di novembre (in considerazione del fatto che questo giudice alla fine di aprile sarà trasferito ad altro Ufficio e che la grave carenza d'organico del Tribunale di Ragusa sarà soltanto parzialmente colmata a partire dal mese di novembre)”;
“per sollecitare una soluzione transattiva della controversia ovvero, in subordine, il contraddittorio delle parti alla successiva udienza, espressamente fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori (nell'interesse comune delle parti di contenere i costi ed i tempi della lite); osservato, dunque, che gli opponenti, per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 171/2018, hanno chiesto che il testamento pubblico di datato 20 dicembre 2013 venga annullato ai Persona_1 sensi dell'art. 624 c.c. e, per l'effetto, che l'opposta venga esclusa dalla successione del marito come indegna ex art. 463, n. 4, c.c., nonché, in via subordinata, la riduzione del legato di € 150.000,00 lasciato da in favore della figlia (con la condanna di quest'ultima a Persona_1 CP_2 versare a ciascun fratello la somma di € 25.000,00 o quell'altra accertata in corso di causa), la CP_ dichiarazione della simulazione del riconoscimento di debito in favore dell' contenuto nel testamento del 20 dicembre 2013 e la compensazione tra eventuali crediti dell'opposta ed il credito spettante agli opponenti in forza della percezione da parte della prima del canone di locazione relativo alla bottega di via Cavour-Cernaia (cfr. il “piaccia” dell'atto di citazione); ritenuto, pertanto, che vada sottoposta al contraddittorio delle parti, innanzitutto, la questione della ritualità della domanda ex art. 591 c.c., cui si riferiscono sia le argomentazioni difensive articolate dagli opponenti nella parte espositiva dei rispettivi atti introduttivi, sia le contrapposte difese articolate dalla convenuta nei propri atti difensivi, ma non riportata tra le dettagliate conclusioni di cui al “piaccia” dei due atti introduttivi (cfr. i due atti di citazione e la comparsa di costituzione, oltre che i successivi scritti difensivi); ritenuto, quanto alla prova orale formulata dall'attrice a sostegno della domanda ex art. 591 c.c., che (prescindendo al momento dalla questione – potenzialmente dirimente - concernente la corretta pro- posizione della domanda) 1) la testimonianza in esame non sembrerebbe da ammettersi perché a) la circostanza di cui al capitolo n. 1 appare riferita ad una condizione transitoria e che, nella sua evidenza, non sarebbe potuta non essere percepita dal Notaio rogante;
b) le circostanze di cui ai capitoli nn. 2 e 3 sembrano avere carattere documentale e non risultano specificamente contestate;
c) le circostanze di cui ai capitoli nn. 4, 6 e 7 sembrerebbero irrilevanti ai fini della decisione;
d) il capitolo n. 5, a parte i fatti non contestati, ha carattere squisitamente valutativo (“non era lucido”) ; 2) la richiesta di produzione dei supporti informatici (pen drive e cd rom) in data successiva al termine di decadenza (31 luglio 2019) non sembrerebbe da autorizzarsi perché è preciso onere della parte eseguire la produzione documentale nei termini stabiliti dall'art. 183 c.p.c. (atteso che l'autorizzazione circa un deposito successivo, oltre che nel caso di specie del tutto ingiustificata, lederebbe il diritto di controparte ad articolare mezzi di prova contrari e, quindi, il suo diritto di difesa); 3) la consulenza medico legale non sembrerebbe da ammettersi perché, già in astratto, parte attrice sembrerebbe aver allegato una condizione d'incapacità transitoria (evidentemente non verificabile ex post) ovvero talmente eclatante (basti pensare agli effetti allucinogeni della terapia assunta) da non poter essere stata trascurata dal Notaio rogante;
ritenuto, per quanto riguarda la domanda ex art. 624 c.c., che le richieste istruttorie di parte attrice pagina 3 di 11 non sembrerebbero rilevanti ai fini della decisione, atteso che “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto ri- guardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” (Cass., sez. II, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2018); ritenuto, per quanto riguarda le questioni della lesione della quota di legittima riservata agli odierni opponenti (figli del de cuius e dell'eccezione di compensazione formulata sulla base Persona_1 del carattere relativamente simulato del contratto di locazione della bottega, che la valutazione delle relative richieste istruttorie vada opportunamente riservata all'esito (quanto meno) del provvedimento istruttorio concernente la validità del testamento, risultando opportuno in questa sede soltanto sottoporre all'attenzione delle parti le seguenti questioni: a) il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo a tal fine al- legare e provare, anche ricorrendo a presunzioni, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed i quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 1357 del 19 gennaio 2017 alla luce del tenore di pagina dodici dell'atto di citazione: “Considerando che il valore dell'asse coincidente con il solo valore del legato, e quindi pari ad euro 150.000,00, la quota disponibile è pari ad euro 37.500,00, e quella riservata ai tre figli è pari ad € 75.000,00, ossia euro 25.000,00 cadauno”; b) la prova del carattere simulato del riconosci-mento di debito spetta a chi agisce
Il giudice istruttore successivamente, con ordinanza del 18.1.2021, ha provveduto sulle richieste istruttorie come segue:
“ritenuto, quanto alla questione preliminare sottoposta al contraddittorio delle parti, che nel caso di specie possa ritenersi ritualmente formulata la domanda di annullamento del testamento di cui all'art. 591 c.p.c., seppur non riprodotta nel petitum dell'atto di citazione in opposizione, e ciò sulla base di una lettura complessiva dell'atto introduttivo (nonché delle difese articolate dall'opposta) ove l'incapacità del testatore appare dedotta sia in quanto tale, sia quale elemento da considerare ai fini del riconoscimento della c.d. captazione (cfr. Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007 per cui la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell'atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall'intero contenuto dell'atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall'istante nel ricorrere all'autorità giudiziaria); ritenuto comunque che, conformemente a quanto già rappresentato con ordinanza del 7.4.2020, non è opportuno disporre, sul punto, la prova orale formulata da parte opponente nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. a sostegno della domanda perché a) la circostanza di cui al capitolo n. 1 appare riferita ad una condizione transitoria e che, nella sua evidenza, ove sussistente al momento della redazione del testamento pubblico, non sarebbe potuta non essere percepita dal Notaio rogante;
b) le circostanze di cui ai capitoli nn. 2 e 3 hanno carattere documentale e non risultano specificamente contestate;
c) le circostanze di cui ai capitoli nn. 4, 6 e 7 sono, in quanto tali, irrilevanti ai fini della decisione, oltre che tendenti a far esprimere una valutazione sulle presunte intenzioni dell'opposta; d) il capitolo n. 5, a parte i fatti non contestati, ha carattere squisitamente valutativo (“non era lucido”); ritenuto che, per le stesse ragioni, non è opportuno ammettere né la prova testimoniale contraria articolata sul punto da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (peraltro attinente a circostanza che non pare contestata), né la prova testimoniale diretta dalla stessa articolata nella pagina 4 di 11 memoria ex art. 183 comma 2 n. 6 c.p.c. sullo stato del marito nel periodo del ricovero ed in quello immediatamente successivo, irrilevante ai fini dell'accertamento dello stato del decuius al momento in cui ha fatto testamento, la cui incapacità deve peraltro essere provata da chi invoca l'art. 591 c.c.; ritenuto, parimenti, opportuno richiamare la valutazione già espressa con ordinanza del 7.4.2020 in merito alla inopportunità di ammettere la consulenza medico legale richiesta da parte opponente, in quanto diretta, già in astratto, ad accertare una condizione d'incapacità transitoria (evidentemente non verificabile ex post) ovvero talmente eclatante (basti pensare agli effetti allucinogeni della terapia assunta) da non poter essere stata trascurata dal Notaio rogante;
ritenuto, quanto alle prove articolate in relazione alla domanda ex art. 624 c.c., che la relativa rilevanza va valutata alla luce della giurisprudenza prevalente sul dolo in materia testamentaria (c.d. captazione) per cui, fermo restando che i raggiri sono rilevanti da chiunque provengano, non è sufficiente l'allegazione e dimostrazione di una qualsiasi influenza di ordine psicologico, occorrendo la presenza di altri mezzi fraudolenti che avuto riguardo all'età, allo stato di salute ecc. siano idonei a trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni e così orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzato (cfr. Cass. 4 febbraio 2014 n. 2448); ritenuto, sul punto, quanto alla richiesta di produzione dei supporti informatici (pen drive e cd rom), che la stessa a rigore non risulta tardiva, in quanto depositata nei termini di legge, ovvero contestualmente al deposito della seconda memoria ex art. 183 comma c.p.c., peraltro già contenente in allegato la trascrizione integrale della conversazione registrata (riportata inoltre per stralci nell'atto introduttivo del giudizio); ritenuto, comunque, che non è prescritta alcuna autorizzazione giudiziale per la suddetta produzione, ove avvenuta nel rispetto dei termini posti dalla legge per la maturazione delle preclusioni istruttorie (la stessa non va, dunque, né autorizzata né vietata, salvo poi verificare, in sede decisionale, la relativa utilizzabilità, in relazione ai luoghi in cui la conversazione è stata registrata), fermo restando che, ad una prima analisi, tale produzione appare irrilevante ai fini del decidere, al pari della prova testimoniale articolata sul punto da parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto diretta a provare fatti che, già a livello di allegazione, considerati in quanto tali e per come rappresentati, difettano dei requisiti prescritti dalla giurisprudenza per ritenere integrati gli estremi della captazione;
ritenuto pertanto che, per le stesse ragioni, non è opportuno ammettere la prova testimoniale contraria articolata sul punto da parte opposta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., peraltro formulata in via subordinata (per il solo caso di valutazione, ai fini della decisione, delle prove offerte e richieste da parte opponente) perché in parte avente ad oggetto circostanze che dovrebbero già di per sé emergere dal contenuto della registrazione (capitolo 1 teste in parte valutativa (capitolo Tes_1 Tes_ 4 teste ), in parte relativa ad aspetti non oggetto di contestazione in questa sede (i capitoli sul Tes_ difetto di autorizzazione alla registrazione da parte della dott.ssa , autorizzazione mai rappresentata dagli opponenti come effettivamente rilasciata) e per il resto irrilevante ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che – come sopra precisato – l'onere di provare il difetto di capacità del testatore ex art. 591 c.c. grava sulla parte che lo deduce;
ritenuto, quanto alla lesione della quota di legittima riservata agli odierni opponenti, che va richiamato sul punto l'orientamento giurisprudenziale che individua in maniera rigorosa i requisiti per ritenere soddisfatta la sufficiente allegazione degli elementi costitutivi della domanda di riduzione, affermando che “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale pagina 5 di 11 misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile” (così Cass. 30/06/2011 n. 14473, che in motivazione richiama i precedenti conformi di cui a Cass. 13310/2002, Cass. 11432/92, Cass. 3661/75 e Cass. 1297/71; cfr. da ultimo anche Cass. 1357/2017); rilevato, comunque, che all'udienza del 18.1.2021 parte opponente ha espressamente scelto di non reiterare la richiesta di CTU di natura contabile per la stima della massa attiva ereditaria (cfr. preverbale del 13.1.2021); ritenuto ancora, quanto alla prova del carattere fittizio del riconoscimento di debito operato dal decuius a favore dell'opposta per i contributi dalla stessa forniti in relazione alla villa di contrada Anguilla, che la relativa allegazione di parte opponente appare prima facie totalmente sfornita di prova e che, dal canto suo, l'opposta – seppur beneficiando di una presunzione di esistenza del credito a proprio favore – ha prodotto documentazione a supporto delle spese sostenute in relazione all'immobile in questione ed ha altresì articolato specifiche richieste istruttorie, da non ammettersi perché contrarie ai criteri in materia di riparto dell'onere della prova;
ritenuto, infine, che quanto alla prova della simulazione del canone del contratto d'affitto, occorre avere riguardo al disposto dell'art. 1417 c.c., da coordinarsi con le disposizioni generali in tema di prova ex artt. 2722 ss. c.c.; ritenuto, conseguentemente, che l'erede della parte asseritamente simulante, subentrando nella posizione del proprio dante causa, subisce le stesse limitazioni probatorie previste per le parti, con conseguente inammissibilità – come regola – della prova testimoniale;
ritenuto, dunque, di non ammettere né la prova testimoniale con il teste (che peraltro Testimone_3 appare totalmente irrilevante) né la prova testimoniale con la teste;
Testimone_4 ritenuto, pertanto, di non ammettere neppure la prova testimoniale articolata sul punto da parte della convenuta, che ha peraltro prodotto copiosa documentazione attestante l'iniziale destinazione del canone al pagamento dei debiti erariali (tramite una procedura di pignoramento di fitti e pigioni) e il successivo versamento degli stessi su un c/c intestato all'eredità beneficiata, aperto dall'opposta previa autorizzazione del Tribunale;
ritenuta, infine, l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate da parte opposta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. aventi ad oggetto lo stato d'animo del decuius per le sorti della moglie e della figlia minore e i rapporti tra l'opposto e gli opponenti, peraltro diretti a far esprimere inammissibili valutazioni;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione…”.
La causa viene infine rimessa in decisione assegnando i termini per comparse e repliche.
L'opposizione al decreto ingiuntivo di e va rigettata. Parte_1 Parte_2
La pretesa creditoria riposa sul disposto dell'art. 1203 n. 4 c.c.; è del tutto pacifico che CP_1 seconda moglie ed erede con beneficio di inventario di al pari di e Persona_1 Parte_1
, figli della prima moglie del , ha pagato con risorse proprie debiti del de cuius Parte_2 CP_2 nei confronti del Fisco, accedendo ai benefici della c.d. “rottamazione”; anche la minore (al tempo) (figlia del e della ha accettato l'eredità con beneficio di Controparte_2 CP_2 CP_1 inventario;
dalle operazioni di inventario condotte alla presenza del Notaio Dott.ssa Persona_2 emerge un debito già iscritto a ruolo con l' , per un totale di Euro Controparte_3 231.501,33, che è stato definito con il versamento della minor somma di € 123.083,30, versamento autorizzato in data 7.4.2017 dal Tribunale di Ragusa in sede di volontaria giurisdizione, che ha ritenuto pagina 6 di 11 l'istanza ammissibile in previsione della rivalsa sull'attivo ereditario, impregiudicato il disposto degli art. 495 ss cc..
Il coerede con beneficio d'inventario, cui è riconosciuta l'amministrazione del patrimonio relitto e la liquidazione del passivo, può pagare, con risorse proprie, i debiti ereditari, venendo conseguentemente surrogato, ex art. 1203, n. 4), c.c., nel diritto del creditore soddisfatto, senza che, a tal fine, rilevi la capienza o meno dell'asse ereditario, la quale incide non già sull'accertabilità, a monte, dell'an e del quantum del credito, bensì esclusivamente sulla fase successiva del pagamento.....appare evidente come ad essere precluso al creditore dell'eredità non sia il giudizio di cognizione volto ad accertare il credito e ottenere la condanna degli eredi, ma la sola fase esecutiva, l'unica soggetta alla disciplina della procedura propria dell'eredità beneficiata, che consente all'erede beneficiato di procedere attraverso la liquidazione individuale ex art. 495 cod. civ., ossia pagando i creditori man mano che si presentino, oppure, a sua scelta od obbligatoriamente in presenza di certe condizioni, attraverso quella concorsuale ex art. 498 cod. civ ....così come il creditore del de cuius, anche il coerede può sempre agire, quale creditore in via di surroga, per il riconoscimento ed il soddisfacimento del proprio diritto al rimborso nei confronti dell'erede beneficiato, il quale, intervenuta l'accettazione della eredità con beneficio di inventario, è senz'altro erede, nel senso che continua la persona del de cuius, acquistando tutti i diritti caduti nella successione e divenendo soggetto passivo delle relative obbligazioni, così da essere legittimato passivo in proprio e non quale rappresentante della eredità, senza che rilevi il fatto che sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutigli né tantomeno l'insufficienza dell'asse ereditario (Cass 27626/24).
Tutto quanto precede, in fatto e in diritto, è pacifico e non contestato, come non contestato è l'importo richiesto, pro quota hereditatis.
Gli attori fondano piuttosto la propria opposizione lamentando l'invalidità del testamento di
[...]
con il quale il de cuius ha disposto a titolo particolare: 1) legando alla figlia Per_1 Controparte_2
la somma a lui dovuta in conseguenza del sinistro stradale del 12.8.2009 in cui ha perso la vita
[...] la sorella GE (anch'essa figlia del e della , come risarcimento del Persona_3 CP_2 CP_1 danno da perdita del rapporto parentale;
2) riconoscendo alla un credito pari a Euro CP_1 130.000,00, specificando che tale somma derivava dal contributo offerto dalla moglie per la costruzione della villa in C.da Anguilla, luogo di abitazione familiare, sebbene l'immobile fosse intestato solo al de cuius.
Ritengono che il testamento pubblico del 20.12.2013, pubblicato il 13.2.2014, sia invalido per incapacità naturale del testatore e per captazione ex art. 624 c.c..
La domanda riconvenzionale sembrerebbe inammissibile, in quanto non collegata in alcun modo con la domanda azionata in via monitoria.
L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a pagina 7 di 11 fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
Nel caso di specie il titolo posto a base del decreto ingiuntivo consiste nella ragione di credito del coerede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari, ed in alcun modo interferisce con essa la pretesa degli attori in opposizione, eredi legittimi al pari di parte opposta (avendo il testatore, come si è visto, non disposto di tutto il suo patrimonio); l'eventuale incapacità a succedere ex art. 463 n. 4 c.c., di cui pure si chiede la declaratoria, allo stesso modo non inciderebbe con la pretesa creditoria, ma anzi la rafforzerebbe, configurando un debito totalmente altrui e legittimando il terzo a richiedere l'intero importo pagato, anzichè, come è avvenuto, l'importo pro quota dell'eredità.
Si tratterebbe dunque di domande del tutto svincolate dalla pretesa creditoria, tali da non rendere opportuno il simultaneus processus, ma solo a frustrare inutilmente il buon diritto di parte opposta.
E tuttavia, considerato che quest'ultima non ha sollevato eccezione di inammissibilità, ma ha accettato il contraddittorio, che le questioni sollevate da parte opponente, come si è visto, sono state affrontate dal giudice istruttore nel corso del processo, il Collegio ritiene, affrontando il merito della questione, che le domande di parte attrice siano infondate.
In alcun modo il testamento, impugnato dopo circa 4 anni dalla sua conoscenza, e solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo qui opposto, può essere annullato per incapacità naturale al momento dell'atto. La patologia tumorale, da cui era affetto il testatore, di per sè comporta sofferenze fisiche, non anche alterazione della capacità intellettiva e volitiva;
dalla stessa narrazione di parte attrice si evince che “...il veniva dimesso il 19 dicembre 2013 solo per partire subito per Roma dalla CP_2 Per_ famiglia della di lui sorella , composta da medici, e programmare un ricovero in un ospedale romano. La dott.ssa , insieme al marito...ed al figlio...lo avrebbe assistito fino al decesso, CP_4 avvenuto a Roma il 27 dicembre 2013...il testamento pubblico ...è stato reso da soggetto emotivamente provato, fisicamente molto sofferente e da settimane sotto l'effetto di potenti droghe, tutte circostanze che ne hanno gravemente menomato la capacità di autodeterminazione e che lo hanno indotto a disporre per come voleva la moglie...”.
In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. 25053/2018).
Nel caso di specie non si tratta di infermità tipica, permanente ed abituale, solo deduce parte attrice che il de cuius aveva subito trattamento antidolorifico con oppiacei (idromofone e morfina), senza in alcun modo spiegare e provare come tale trattamento abbia determinato l'incapacità di intendere e di volere del soggetto, la cui volontà è stata comunque raccolta da un notaio, presso il domicilio del testatore, il 20.12.2013; vale infatti ricordare che in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità pagina 8 di 11 l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass 3934/2018).
Parte convenuta al riguardo ha prodotto in giudizio la cartella clinica relativa al ricovero del Sig. presso l'Azienda Ospedaliera “R. Guzzardi” U.O.C. di Medicina Interna di Ragusa, Persona_1 nonché la cartella clinica relativa al ricovero presso il Dipartimento di Oncologia U.O.C. dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo di Vittoria, da cui emerge che era “paziente vigile orientato Persona_1 eupnoico”; ha altresì prodotto CT di parte resa dal Dott. , specialista in medicina legale e Persona_5 delle assicurazioni, che ha specificato che sulle cartelle cliniche sopra indicate, i farmaci somministrati a durante il ricovero sono stati “EUTIROX, GIANT, RANIDIL, CONTRAMAL, Persona_1 TRIATEC, NORVASC, ARIXTRA, ROCEFIN TAVANIC, URBASON, LASIX;
in data 24.11.2013
, TRIATEC, , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 (all.4000000000000000), non tali da alterare la capacità di intendere e di volere del paziente;
al CP_2
è stato inoltre somministrato, durante il ricovero, un quantitativo di morfina (10 mg diluita con soluzione fisiologica) giudicato dal CT di parte tale da non poter alterare le capacità cognitive e comunicative dello stesso, ma unicamente finalizzato ad alleviarne le sofferenze.
Dalla scheda di dimissioni si legge testualmente “In data odierna il paziente sta bene, non dispnea a riposo si dimette e si riaffida al proprio centro Oncologico di riferimento”. Le dimissioni dal reparto di Oncologia dell' di Ragusa sono avvenute in data 19.12.2013 e il testamento è stato Controparte_9 reso il giorno dopo ovvero in data 20.12.2013, deve presumersi alle stesse condizioni psico-fisiche del giorno precedente, in difetto di prova contraria che parte attrice non ha fornito.
Quanto alla captazione, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni;
occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. 25521/23); la relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (4653/2018)
Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge che “le condizioni psicofisiche ...il pressante e incessante condizionamento psichico...rendono l'atto annullabile”, senza che sia mai stato dedotto quale mezzo fraudolento sia stato usato per ingannare il testatore, alla luce del chiaro dettato reso dal testatore, come riportato in atto di citazione:
pagina 9 di 11 Va ricordato che e hanno ottenuto € 60.000,00 (nel giudizio penale Parte_1 Parte_2 ove si sono costituiti parte civile) quale risarcimento del danno per la morte della sorella NG
, lo stesso importo liquidato in favore della GE , che aveva solo 4 anni al Persona_3 CP_2 Per_ momento della morte di , sicchè la suddetta disposizione testamentaria non appare abnorme, o anormale, o suggestiva di alterazione del processo volitivo del testatore.
La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota legittima, è inammissibile per mancata ricostruzione dell'asse ereditario, della quota spettante, della lesione subita, come ritenuto condivisibilmente dal giudice istruttore, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale. Parte attrice si limita ad affermare apoditticamente che la disposizione testamentaria abbia comportato lesione di legittima, quando appare evidente che l'asse ereditario non si esaurisce nella somma di € 150.000,00, cioè nel solo valore del legato, come emerge dalle rispettive allegazioni e dal verbale di inventario versato in atti.
Quanto al lamentato carattere fittizio del riconoscimento di debito operato dal de cuius a favore dell'opposta, per i contributi dalla stessa forniti in relazione alla villa di contrada Anguilla, va in primo luogo rilevato che, anche ad ammettere in via ipotetica che il testatore abbia voluto mascherare un atto di liberalità, per le ragioni sopra viste non può verificarsi comunque alcuna lesione di legittima;
in secondo luogo l'opposta – seppur beneficiando di una presunzione di esistenza del credito a proprio favore – ha prodotto documentazione a supporto delle spese sostenute in relazione all'immobile in questione (vds. all.ti da 6 a 15 costituiti da assegni e fatture in favore di ditte impegnate in lavori sulla villa di c.da Anguilla). pagina 10 di 11 Infine, l'eccezione di compensazione con l'asserita percezione, da parte della dell'affitto del CP_1 locale in proprietà del de cuius (immobile locato alla Sig.ra e sito in Vittoria Via Testimone_4 Cernaia – Via Cavour), deve parimenti giudicarsi infondata, alla luce della produzione documentale versata da parte opposta negli all.ti 24, 25 e 25 bis, da cui emerge che i canoni di locazione (€ 300,00 mensili) sono stati versati dal conduttore direttamente al creditore pignoratizio (concessionario per la riscossione) ad estinzione di un debito del (deceduto il 27.12.2013), e ciò dal 15.10.2013 fino CP_2 all'estinzione del debito avvenuta il 26.11.2018, con atto di rinuncia al pignoramento, mentre dal 30.11.18 i canoni sono stati versati in un conto intestato eredità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta l'opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 171/18 (RG 5134/17) e 172/2018 (RG 5130/2017), che dichiara esecutivi;
Rigetta tutte le domande di e che condanna al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite in favore di e di che liquida in complessivi € CP_1 Controparte_2 20.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Ragusa, 16.9.2025
Il giudice relatore
Il Presidente
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