Articolo 43 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 42Articolo 44
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22 aprile 1979
Art. 43. Formazione professionale

Al fine di conseguire il piu' alto grado di professionalita' dei lavoratori postelegrafonici, le aziende predispongono ed attuano programmi organici di formazione professionale del personale mediante corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione, dando priorita' ai corsi per il personale addetto ai servizi al pubblico, alla ripartizione delle corrispondenze e dei pacchi o a servizi soggetti a trasformazioni tecnologiche.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979